Cass. pen., sez. V, sentenza 30/04/1998, n. 9362
CASS
Sentenza 30 aprile 1998

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La nullità prevista dall'art. 525, secondo comma, cod. proc. pen., non può essere ravvisata nella deliberazione della sentenza da parte di un giudice diverso da quello che ha dichiarato la contumacia dell'imputato. Il principio dell'immutabilità del giudice non è violato qualora la sentenza sia deliberata dal giudice che ha partecipato all'intero dibattimento ed ha provveduto, direttamente, alle acquisizioni probatorie, alla risoluzione di questioni incidentali ed alle decisioni inerenti l'oggetto del giudizio. Non rientrano in tali attività gli atti introduttivi del giudizio, concernenti il controllo della regolare costituzione delle parti e l'eventuale dichiarazione di contumacia, atteso che il dibattimento inizia con la dichiarazione di apertura, che è successiva a tali atti.

L'adesione all'astensione dalle udienze, proclamata dall'associazione di categoria, in quanto dipendente da libera scelta del professionista, che non è giuridicamente vincolato alla decisione dall'associazione, non costituisce legittimo impedimento a comparire, a norma dell'art. 486, comma quinto, cod. proc. pen.. L'adesione, tempestivamente comunicata, facultizza il giudice soltanto a contemperare le esigenze dell'ufficio con le ragioni di opportunità del rinvio, collegate al legittimo esercizio del diritto di sciopero, costituzionalmente garantito, che priva l'imputato della prescelta assistenza. L'esercizio di siffatta discrezionalità non genera, però, il diritto ne' dell'imputato ne' del difensore, nella prospettata ipotesi, ad ottenere la notifica del provvedimento di differimento, letto in udienza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 30/04/1998, n. 9362
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9362
    Data del deposito : 30 aprile 1998

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