Sentenza 30 aprile 1998
Massime • 2
La nullità prevista dall'art. 525, secondo comma, cod. proc. pen., non può essere ravvisata nella deliberazione della sentenza da parte di un giudice diverso da quello che ha dichiarato la contumacia dell'imputato. Il principio dell'immutabilità del giudice non è violato qualora la sentenza sia deliberata dal giudice che ha partecipato all'intero dibattimento ed ha provveduto, direttamente, alle acquisizioni probatorie, alla risoluzione di questioni incidentali ed alle decisioni inerenti l'oggetto del giudizio. Non rientrano in tali attività gli atti introduttivi del giudizio, concernenti il controllo della regolare costituzione delle parti e l'eventuale dichiarazione di contumacia, atteso che il dibattimento inizia con la dichiarazione di apertura, che è successiva a tali atti.
L'adesione all'astensione dalle udienze, proclamata dall'associazione di categoria, in quanto dipendente da libera scelta del professionista, che non è giuridicamente vincolato alla decisione dall'associazione, non costituisce legittimo impedimento a comparire, a norma dell'art. 486, comma quinto, cod. proc. pen.. L'adesione, tempestivamente comunicata, facultizza il giudice soltanto a contemperare le esigenze dell'ufficio con le ragioni di opportunità del rinvio, collegate al legittimo esercizio del diritto di sciopero, costituzionalmente garantito, che priva l'imputato della prescelta assistenza. L'esercizio di siffatta discrezionalità non genera, però, il diritto ne' dell'imputato ne' del difensore, nella prospettata ipotesi, ad ottenere la notifica del provvedimento di differimento, letto in udienza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 30/04/1998, n. 9362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9362 |
| Data del deposito : | 30 aprile 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Alfonso Malinconico Presidente del 30.4.98
1. Dott. Franco Marrone Consigliere SENTENZA
2. Dott. Lucio Toth Consigliere N. 898
3. Dott. Pasquale Perrone Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Giuliana Ferrua Consigliere N. 39895/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposti da RE AT, nato il [...] ad [...]
avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania del 9.6.97 Letti il ricorso e la sentenza impugnata,
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Pasquale Perrone, Sentito il sostituto procuratore generale presso la Corte Suprema di Cassazione, nella persona del dott. Giuseppe Antonio Veneziano che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Udito il difensore, avv. Pasqualino Racioppo che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RE AT venne assolto dal Pretore di Avola dal reato di emissione continuata, senza autorizzazione del trattario, di 27 assegni bancari perché il fatto non costituisce reato, sull'assunto che i titoli, postdadati, erano stati emessi prima del 17 gennaio 1991, data di ricezione della comunicazione di revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni.
A seguito dell'impugnazione della Procura Generale, la Corte di Appello, ritenuta non provata, per 26 assegni, l'emissione in data diversa e anteriore a quella risultante dai titoli, tutti emessi dopo la ricezione della revoca dell'autorizzazione, ha condannato il AM alla pena di mesi due e giorni quindici di reclusione. La difesa ricorre in cassazione e deduce:
A-l'inosservanza dell'art. 178, lett.c) c.p.p. e la nullità del giudizio di appello, in quanto il processo era stato rinviato, per legittimo impedimento del difensore, che aveva aderito allo sciopero proclamato dall'Ordine, ad udienza non comunicata ne' al difensore nè all'imputato.
B-la violazione dell'art.525 c.p.p., poiché la sentenza era stata emessa da un collegio diversamente composto da quello che aveva dichiarato la contumacia e aveva rinviato il processo. C-l'erronea applicazione della legge penale, sull'assunto che il reato contestato si consuma nel momento di effettiva emissione del titolo, a prescindere dalla data apposta su di esso e dal successivo riempimento del modulo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1-Il primo motivo di ricorso non è fondato.
A norma dell'art.487, secondo comma, c.p.p., l'imputato dichiarato contumace è rappresentato, ad ogni effetto consentito dalla legge, dal difensore, sia esso di fiducia che d'ufficio, con la conseguenza che, nel caso di sospensione o rinvio del processo ad udienza determinata, non ha diritto ad altra citazione, essendo sufficiente l'annuncio della data del differimento alla presenza del difensore. Il principio trova applicazione anche per il difensore di fiducia che non compare per adesione all'astensione dalle udienze proclamato dagli organi professionali, qualora il rinvio del processo ad udienza determinata sia disposto alla presenza di un suo sostituto o di un difensore di ufficio. Va osservato, in merito, che l'adesione all'astensione dalle udienze, proclamata dall'associazione di categoria, in quanto dipendente da libera scelta del professionista, che non è giuridicamente vincolato alla decisione dall'associazione non costituisce legittimo impedimento a comparire, a norma dell'art.486, comma quinto, cod. proc. pen. L'adesione, tempestivamente comunicata, facultizza il giudice soltanto a contemperare le sigenze dell'ufficio con le ragioni di opportunità del rinvio, collegate al legittimo esercizio del diritto di sciopero, costituzionalmente garantito, che priva l'imputato della prescelta assistenza. L'esercizio di siffatta discrezionalità non genera però, il diritto nè dell'imputato ne' del difensore, nella prospettata ipotesi, ad ottenere la notifica del provvedimento di differimento, letto in udienza, come nella fattispecie, nella contumacia dell'imputato e alla presenza del sostituto -avv.Valerio Brancaldo- del difensore di fiducia.
2-Il secondo motivo di ricorso non è fondato.
La nullità prevista dall'art. 525, secondo comma, c.p.p. non può essere ravvisata nella deliberazione della sentenza da parte di un giudice diverso da quello che ha dichiarato la contumacia dell'imputato. Il principio dell'immutabilità del giudice non è violato qualora la sentenza sia deliberata dal giudice che ha partecipato all'intero dibattimento ed ha provveduto, direttamente, alle acquisizioni probatorie, alla risoluzione di questioni incidentali ed alle decisioni inerenti l'oggetto del giudizio. Non rientrano in tali attività gli atti introduttivi del giudizio, concernenti il controllo della regolare costituzione delle parti e l'eventuale dichiarazione di contumacia, atteso che il dibattimento inizia con la dichiarazione di apertura, che è successiva a tali (Cass 14.7.97, Manna;
Cass. 26.5.97, Gabugliese;
Cass. 25.6.96, Desimone;
conf. mass. 200413; 198294).
La ratio della norma va individuata, infatti, oltre che nel principio di immediatezza processuale e di oralità, già sancito dall'art.472 del codice di rito abrogato, in una esigenza fondamentale del giudizio penale. Soltanto il giudice che ha partecipato al dibattimento ha la cognizione piena dei risultati dell'indagine probatoria ed è nelle condizioni di poter esercitare il libero convincimento iuxta alligata et probata. Immuttabilità del giudice significa, in sostanza, identità tra l'organo che acquisisce la prova e ne regola l'iter procedimentale e l'organo che decide. L'ordinamento giuridico non può tollerare, soprattutto nel processo accusatorio e dispositivo, nel quale la prova si forma in dibattimento, nel contraddittorio delle parti, che il giudice decida sulla base di un dibattimento condotto, in tutto o in parte, da altro giudice. Il giudice estraneo finirebbe per svolgere anacronistiche funzioni di notarius o interrogator, ripudiate dai principi che disciplinano il processo come sintesi unitaria dei vari momenti processuali e dei progressivi segmenti, e finirebbe per vincolare, con le proprie scelte, il potere discrezionale e il "libero" convincimento del giudice che decide.
Se è vero ciò è anche vero, quindi, che il dato processuale - apertura del dibattimento - al quale la norma ricollega il principio d'immutabilità, e la ratio legislativa che lo sostiene coincidono e giustificano l'assoluta irrilevanza della dichiarazione di contumacia sui successivi momenti del processo, sulla prova e sulla decisione del giudice che, pur se diverso da quello che ha proceduto al controllo della regolare costituzione delle parti, è nella pienezza dei poteri di cognizione e decisione sulla pretesa punitiva, completamente sviluppata nel contraddittorio da lui diretto e disciplinato.
3-Il terzo motivo di ricorso è inammissibile.
Il reato de quo si perfeziona nel momento di effettiva traditio dell'assegno dall'emittente al primo prenditore, a prescindere dal mancato riempimento del titolo e dalla data apposta su di esso. La natura formale ed astratta del mezzo di pagamento, trasferibile con girata, giustifica, tuttavia, il divieto di emettere assegni privi di data o postdatati. Il patto di successivo riempimento, eventualmente intervenuto tra le parti, genera il surrettizio spostamento del tempo di emissione dell'assegno e, quindi, del momento consumativo del reato, con rilevanti conseguenze sostanziali e processuali. Il dies commissi delicti è decisivo, infatti, sia per l'accertamento dell'eventuale estinzione del reato per prescrizione o amnistia, sia per la determinazione dell'elemento psicologico che, per il delitto de quo, va individuato con riferimento al momento di ricezione della revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni. L'inquinamento processuale derivante dal surrettizio spostamento del dies delicti e la natura formale del titolo giustificano il principio per il quale l'emissione dell'assegno in una data diversa da quella che appare sul titolo deve essere rigorosamente dimostrata per travolgere la prova derivante dal dato formale in sè, che è elemento probatorio documentale, e dalla disciplina sostanziale che, imponendo determinati requisiti formali e vietando il patto di successivo riempimento, comporta la presunzione iuris tantum della corrispondenza della data apposta sul titolo a quella della compilazione e dell'effettiva traditio.
Ciò posto, si osserva che il ricorrente, pur individuando, correttamente, ma in astratto, il momento consumativo del reato, non aggredisce il punto della sentenza che, applicando i principi di diritto esposti, accerta l'infondatezza della tesi difensiva di merito e ancora il dies commissi delicti alle date apposte sui titoli, tutte successive alla ricezione della revoca dell'autorizzazione.
Il ricorso, quindi, non può essere accolto. Consegue la condanna alle spese ex art.616 c.p.p.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 30 aprile 1998.
Depositato in Cancelleria il 13 agosto 1998