Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/10/2002, n. 20659
CASS
Sentenza 24 ottobre 2002

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È manifestamente infondata la eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 17 cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui consente la riunione di procedimenti pendenti nella stessa fase processuale e davanti allo stesso giudice, nei confronti di imputati in ambedue i procedimenti, anche quando uno degli imputati di un procedimento abbia scelto il rito abbreviato, atteso che nei suoi confronti non si realizza violazione del diritto di difesa perché le prove raccolte nel procedimento non potrebbero essere utilizzate nei suoi confronti senza il suo consenso ed egli non può dolersi di non poter esercitare il diritto alla prova avendo liberamente scelto di accedere al rito alternativo; inoltre non si realizza violazione del principio della ragionevole durata del processo in quanto il provvedimento di riunione mira ad accellerare ed a risparmiare le attività processuali di due procedimenti, mentre l'interesse di colui che, avendo scelto il rito abbreviato per uno di essi, vuole la rapida definizione dell'unico procedimento per lui pendente ha un rilievo di mero fatto che deve coordinarsi con le superiori esigenze di una celere giustizia, che prescindono dalle particolari posizioni di ciascun imputato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/10/2002, n. 20659
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 20659
    Data del deposito : 24 ottobre 2002

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