Sentenza 24 ottobre 2002
Massime • 1
È manifestamente infondata la eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 17 cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui consente la riunione di procedimenti pendenti nella stessa fase processuale e davanti allo stesso giudice, nei confronti di imputati in ambedue i procedimenti, anche quando uno degli imputati di un procedimento abbia scelto il rito abbreviato, atteso che nei suoi confronti non si realizza violazione del diritto di difesa perché le prove raccolte nel procedimento non potrebbero essere utilizzate nei suoi confronti senza il suo consenso ed egli non può dolersi di non poter esercitare il diritto alla prova avendo liberamente scelto di accedere al rito alternativo; inoltre non si realizza violazione del principio della ragionevole durata del processo in quanto il provvedimento di riunione mira ad accellerare ed a risparmiare le attività processuali di due procedimenti, mentre l'interesse di colui che, avendo scelto il rito abbreviato per uno di essi, vuole la rapida definizione dell'unico procedimento per lui pendente ha un rilievo di mero fatto che deve coordinarsi con le superiori esigenze di una celere giustizia, che prescindono dalle particolari posizioni di ciascun imputato.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/10/2002, n. 20659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20659 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SANSONE Luigi - Presidente - del 24/10/2002
1. Dott. CASO NN - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. MANNINO Saverio F. - Consigliere - N. 2507
3. Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. CONTI NN - Consigliere - N. 7850/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PO NN;
avverso la ordinanza in data 28 gennaio 2002 del Tribunale di Milano;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. NN Conti;
Lette le conclusioni del Pubblico ministero, con le quali si chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
FATTO
Con ordinanza in data 28 gennaio 2002, il Tribunale di Milano, decidendo sulla richiesta di riunione del procedimento 7928/2001 R.G. Trib. ("Lodo Mondadori") a quello n. 1600/2000 ("IMI-SIR"), premesso che i due processi, pendenti innanzi allo stesso collegio giudicante, si trovavano nello stesso stato e grado, e cioè nella fase di assunzione delle prove richieste dal pubblico ministero, essendo irrilevante, ai fini della verifica della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 17 c.p.p., che uno dei due processi ("IMI-SIR") fosse in avanzata fase istruttoria mentre per l'altro ("Lodo Mondadori") doveva ancora iniziarsi l'audizione dei testi del pubblico ministero;
che ricorrevano i presupposti di cui al predetto articolo, in quanto:
la riunione, lungi dal determinare un ritardo nelle definizione dei procedimenti, avrebbe comportato un risparmio dei tempi dibattimentali, tenuto conto anche dei limiti di fissazione delle varie udienze in relazione alla qualità di parlamentare di uno degli imputati e di quanto stabilito in proposito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 225 del 2001; molte delle fonti testimoniali di cui era stata sollecitata l'assunzione nei due procedimenti erano coincidenti;
sussisteva la connessione ai sensi dell'art. 12 lett. b) c.p.p., potendosi in astratto ravvisarsi, data la natura delle imputazioni e la coincidenza di parte degli imputati, la continuazione fra le condotte contestate;
nessuno degli imputati non comuni ai due procedimenti sarebbe stato sottratto al suo giudice naturale, data la identità del collegio giudicante;
nessun pregiudizio poteva derivare agli imputati "non comuni", e in particolare, con riferimento alle obiezioni della difesa di PO NN, detto imputato, essendo stato già giudicato separatamente per i fatti del processo "IMI-SIR" da altro collegio con rito abbreviato, non si sarebbe visto utilizzare a suo carico le prove fino a quel momento assunte nel dibattimento "IMI-SIR", salvo suo consenso;
accoglieva la predetta richiesta di riunione dei due procedimenti.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NN Acampora, a mezzo del difensore avv. Dario Andreoli, il quale deduce:
1) l'abnormità della ordinanza per violazione dell'art. 17 c.p.p., sotto il profilo della osservanza delle regole del contraddittorio, in quanto, essendo stato l'Acampora giudicato separatamente con il rito abbreviato per la vicenda "IMI-SIR", non sussisteva per il medesimo una omogeneità dei gradi di giudizio per poter procedere alla riunione, tanto più che detto procedimento si trovava attualmente in grado di appello;
2) in subordine, la incostituzionalità del medesimo art. 17 per violazione degli artt. 24 e 111 Cost., in relazione:
- sia alla violazione del contraddittorio (in quanto la difesa dell'Acampora, a seguito della legittima scelta del rito abbreviato, non aveva potuto richiedere l'ammissione di prove a discarico;
essendo peraltro evidente la interconnessione tra i due procedimenti, di cui da atto lo stesso Tribunale di Milano;
e potendo bene le prove raccolte nell'ambito del processo "IMI-SIR" riverberarsi negativamente sulla posizione dell'Acampora);
- sia alla violazione del principio della ragionevole durata del processo, stante la aspettativa dell'Acampora a una rapida definizione del processo "Lodo Mondatori" a suo carico, pregiudicata dalla riunione dei due procedimenti.
Successivamente, la difesa del ricorrente ha depositato memoria di replica alle requisitorie scritte del Procuratore generale presso questa Corte, nella quale si ribadiscono le conclusioni circa la abnormità dell'ordinanza impugnata, e tra l'altro si rileva che l'osservazione del requirente circa la facoltà dell'Acampora di impugnazione della ordinanza di riunione dei due procedimenti insieme alla sentenza di merito, ex art. 586 c.p.p. non trova riscontro nella giurisprudenza di legittimità.
DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
Il provvedimento di cui il ricorrente si duole non concerne la riunione di due procedimenti a suo carico, ma quella di un procedimento a carico di altri imputati che figurano anche come coimputati nel procedimento pendente innanzi al Tribunale di Milano nei suoi confronti. Pertanto è del tutto inconferente l'osservazione per cui il procedimento svoltosi a carico dell'Acampora con il rito abbreviato non era "omogeneo" a quello trattato nel dibattimento davanti al Tribunale.
Tale provvedimento non è affatto abnorme, perché il Tribunale ha fatto applicazione dell'art. 17 c.p.p., esercitando un potere, quello di riunione, riconosciuto da tale disposizione al giudice presso il quale pendano più processi "nello stesso stato e grado", come verificatosi nella specie.
Appare manifestamente infondata la proposta eccezione di incostituzionalità dell'art. 17 c.p.p.: sotto il profilo del diritto di difesa, in quanto, come precisato dal Tribunale, le prove relative all'altro procedimento concernente i coimputati non possono certamente essere fatte valere, ne' direttamente ne' indirettamente, in danno dell'Acampora, che a quel procedimento è estraneo;
ed egli non si può dolere di non potere esercitare il diritto alla prova con riferimento a un procedimento dal medesimo trattato in diversa sede e per il quale ha liberamente esercitato l'opzione del rito abbreviato;
sotto il profilo della ragionevole durata del processo, perché anzi il provvedimento di riunione, almeno nelle aspettative privilegiate dal Tribunale, tende a un risparmio delle attività processuali riguardanti complessivamente i due procedimenti riuniti, mentre l'interesse dell'Acampora a una rapida definizione del suo procedimento ("Lodo Mondadori"), ha un rilievo di mero fatto, che deve inevitabilmente coordinarsi con le superiori esigenze di una celere giustizia, che prescindono dalle particolari posizioni di ciascun imputato.
P.Q.M.
Dichiara manifestamente infondata la proposta questione di costituzionalità.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2003