Sentenza 24 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/01/2003, n. 1106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1106 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2003 |
Testo completo
Aula 'B' -01 106 / 03 REPUBBLICA ITALI LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Paolino DELL'ANNO Presidente R.G.N. 9405/01 - Consigliere Cron. 24M Dott. Antonio LAMORGESE Rel. Consigliere Rep. Dott. Raffaele FOGLIA Consigliere Ud. 18/11/02 Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Consigliere Dott. Giovanni GIACALONE ha pronunciato la seguente SEN T ENZA sul ricorso proposto da: SC OD, elettivamente domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MICHELE IACOVIELLO JR, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
ANTIBIOTICOS SPA, in persona del legale rappresentante elettivamente domiciliato in ROMA VIA pro tempore, 19, presso lo studio dell'avvocato LUIGI CASSIODORO rappresenta e difende unitamente JANARI, che 10 all'avvocato RICCARDO MUSATTI, giusta delega in atti;
2002 controricorrente 4607 -1- avversO la sentenza n. 34/00 del Tribunale di TORINO, depositata il 21/03/00 - R.G.N. 2061/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/11/02 dal Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso pe l'inammissibilità del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Torino del 19.5.1997 DA NI conveniva in giudizio la s.p.a. Antibioticos per ottenere il pagamento di interessi e rivalutazione monetaria sugli importi del t.f.r. e dell'incentivazione all'esodo corrisposti in ritardo rispetto alla data di cessazione del suo rapporto di lavoro. La società convenuta si costituiva contestando la pretesa di controparte e il Pretore adito, con sentenza dell' 11.12.1997 accoglieva il ricorso condannando la società medesima al pagamento della somma di £. 787.844 oltre accessori e spese di lite. L'appello della società, resistente il lavoratore, veniva accolto dal Tribunale di Torino con sentenza del 21.3.2000 la quale respingeva le domande del NI ponendo a suo carico le spese di entrambi i gradi. Osservava il Giudice del gravame che tra le parti era intercorso un accordo con il quale "a titolo di compendio transattivo a fronte di una transazione generale avente ad oggetto ogni eventuale diritto che potesse competere al ricorrente in dipendenza del pregresso rapporto di lavoro” si era concordato che tanto gli importi per t.f.r. quanto quelli dovuti per incentivazione all'esodo venissero corrisposti in un'unica soluzione entro i successivi trenta giorni. Tale accordo era stato puntualmente eseguito, né le pregresse transazioni erano state impugnate da parte del lavoratore nei termini di cui all'art. 2113 c.c. Avverso detta sentenza il NI ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo cui resiste, con controricorso, la società intimata. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative ex art. 378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo - denunziando la violazione e falsa applicazione degli artt. 2113, 1362, 1364 e 1370 c.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia - il ricorrente lamenta che 3 nella dichiarazione transattiva da lui sottoscritta si prevedeva che le competenze rivendicate sarebbero state corrisposte entro il mese di dicembre 1993, ma che in essa non poteva rinvenirsi alcuna rinunzia agli accessori ex art. 429 c.p.c. Il motivo è assolutamente infondato e non può essere accolto. Risulta dagli accordi sottoscritti tra le parti che il NI aveva dichiarato "di ricevere l'integrazione concordata anche a titolo di transazione di ogni e qualsiasi spettanza che possa derivare dalla regolamentazione collettiva vigente a titolo di livello, qualifica, stipendio, aumenti periodici di anzianità, indennità di trasferta, indennità di trasferta, indennità sostitutiva di preavviso, premio di produzione e quant'altro è stato oggetto di specifico esame e discussione tra le parti, esprimendo la sua ferma ed irrevocabile rinuncia ad ogni ulteriore ragione, pretesa, azione ed eccezione verso la società Antibioticos e sue danti causa, dando atto con la presente transazione che le parti hanno inteso definire ed estinguere ogni reciproco loro obbligo derivante dal cessando rapporto di lavoro e dalla sua risoluzione, ogni questione comunque connessa con il rapporto medesimo essendo stata preventivamente tra loro esaminata e discussa". Nella medesima lettera le parti convenivano la corresponsione delle competenze di fine rapporto “unitamente all'integrazione di cui sopra," entro il mese di dicembre 1993, termine, questo perfettamente rispettato dalla società, come documentato dalla quietanza a saldo del 23.12.1993. Nel ricorso, e successivamente ancora nella memoria illustrativa, il ricorrente insiste sostenendo che "nella pattuizione di un termine di pagamento "mobile" compreso tra il 1° e il 31 dicembre 1993, non può ritenersi ricompresa una rinunzia ad eventuali accessori maturandi" -Nell'interpretare il contenuto e la portata dell'accordo transattivo – tutt'altro che genericamente formulato il Tribunale di Torino ha correttamente rilevato che non è possibile sostenere che il t.f.r. e l'incentivo all'esodo siano stati 4 corrisposti dalla società convenuta in ritardo: in effetti, le parti, nel concordare la data entro cui gli importi sarebbero stati corrisposti, hanno implicitamente escluso che prima di quella stessa data si potesse ritenere esigibile il credito per i titoli sopra indicati, sicchè, essendosi proceduto - come già visto - al pieno e tempestivo adempimento dell'obbligazione convenuta, non v'è spazio alcuno per il maturarsi delle obbligazioni accessorie siano esse costituite dagli interessi legali, ovvero dalla rivalutazione monetaria prevista dall'art. 429 c.p.c. Appare dunque evidente l'infondatezza della pretesa del NI sicchè il ricorso non può trovare accoglimento, con attribuzione a carico del ricorrente delle spese del presente giudizio nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Pone a carico del ricorrente le spese del presente giudizio pari ad € 16,00 oltre ad € 2.000 (duemila) per onorari. Così deciso in Rima, il 18 novembre 2002 Il Consigliere estensore Il Presidente 尝 ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA IL CANCELLEDE O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 Depositate in Cancelleria oggi, 2 GEN 2003 CANCELLIERE R O C ༨