Sentenza 9 luglio 2002
Massime • 1
Non è abnorme il provvedimento del giudice adottato in udienza preliminare che, in un procedimento con più imputati, con un unico atto terminativo, dichiari non luogo a procedere nei confronti di alcuni imputati e, sulla base delle richieste rispettivamente avanzate, pronunci nei confronti di altri una sentenza conclusiva del giudizio abbreviato o di applicazione della pena su richiesta, fermo restando che la contestualità di tali pronunce non incide sull'autonomia di ciascuna di esse.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/07/2002, n. 40442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40442 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FATTORI Paolo - Presidente - del 09/07/2002
1. Dott. DE GRAZIA Benito R. - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. BOGNANNI Salvatore - Consigliere - N. 936
3. Dott. BRUSCO Carlo G. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. PETITTI NO - Consigliere - N. 045403/2001
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO GIP TRIBUNALE di RIMINI;
nei confronti di:
1) OS MA N. IL 28/01/1971
avverso SENTENZA del 29/05/1998 GIP TRIBUNALE di RIMINI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. PETITTI STEFANO;
Udito il Procuratore Generale in persona della Dottoressa Anna Maria De Sandro che ha concluso per il rigetto del ricorso;
FATTO
Con sentenza in Camera di consiglio in data 29 maggio 1998, il Giudice per le indagini preliminari del tribunale di Rimini così provvedeva:
In sede di udienza preliminare ordinaria, dichiarava non luogo a procedere nei confronti di AR IO perché il fatto (art.73 d.P.R. n. 309 del 1990: acquisto a fine di cederli a terzi di quantitativi di hashish) non è più previsto dalla legge come reato, e nei confronti di CA AR per essere il reato (art. 73) estinto per morte del reo;
In sede di patteggiamento, con le attenuanti generiche e quella di cui al quinto comma dell'art. 73, e a GE AN anche dell'attenuante di cui al comma 7 del medesimo art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, applicava le pene concordate a GE AN, LE
LI, CH NO, VA EM, IA DU, ZZ MO, LF LO e ER AU, con la sospensione delle pene stesse.
In sede di giudizio abbreviato, richiesto dai sotto indicati imputati e dal PM, dichiarava colpevoli PI AT, CO SI e AN SC del reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, con la concessione dell'attenuante di cui al comma 5 e la diminuzione per la scelta del rito, e li condannava a pene varie, con la sospensione condizionale delle stesse, e assolveva dai medesimi reati HI AS e OS EL perché il fatto non sussiste.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Bologna, sviluppando cinque motivi di censura.
Con il primo motivo, il ricorrente deduce l'abnormità complessiva del provvedimento, per avere, in unica sentenza e senza separare i procedimenti, provveduto alla trattazione unitaria sia della udienza preliminare, sia dei riti alternativi, nonostante la diversità della struttura e degli scopi dei riti stessi.
Nel secondo motivo, il P.G. di Bologna deduce difetto di motivazione per la concessione, nel rito del patteggiamento, a GE AN dell'attenuante di cui al comma 7 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, essendosi il giudice adagiato sulla prospettazione delle parti senza formulare la benché minima motivazione sulla concessione dell'attenuante in parola.
Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta il difetto di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della attenuante di cui al comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, applicata agli imputati
LE, CH, VA, IA, ZZ, LF e ER. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce violazione di legge per essere stata applicata l'attenuante di cui al comma 5 del citato art. 73 agli stessi imputati di cui al precedente motivo, nonostante che dagli atti del procedimento risultassero le notevoli quantità di stupefacenti da ciascuno di essi illegalmente detenute, acquistate o cedute.
Con il quinto motivo, il P.G. deduce violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione quanto alla concessione, in sede di giudizio abbreviato, all'imputato PI AT dell'attenuante di cui al comma 5, e ciò nonostante la riconosciuta partecipazione dello stesso all'attività di trasporto di notevoli quantità di cocaina, ricevendo in compenso complessivamente cinquanta grammi della medesima sostanza in ragione di 5-10 grammi per volta. Questa Corte, con sentenza in data 15 giugno 2002, così provvedeva:
"dichiara convertito in appello il ricorso del Procuratore Generale nei confronti di PI AT, e, previa separazione della relativa posizione, ordina trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Bologna per l'ulteriore corso.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di GE AN, LE LI, CH NO, VA EM, IA DU, ZZ MO, LF LO e ER AU e rimette gli atti al Tribunale di Rimini per l'ulteriore corso;
Rigetta il ricorso del P.G. nei confronti di CO SI, AN SC, HI AS, AR IO e CA AR".
Il presidente di questa Sezione, con provvedimento in data 17 dicembre 2001, preso atto della omessa decisione del ricorso proposto nei confronti di OS EL nell'ambito del ricorso n. 47259/00, definito per tutte le altre posizioni, disponeva la separazione degli atti relativi alla posizione del CO e la formazione di un autonomo fascicolo, ai fini della relativa definizione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Come riferito in precedenza, con la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rimini, CO EL è stato assolto dal reato di cui agli artt. 81 cpv. c.p. e 73 d.P.R. n.309 del 1990 perché il fatto non sussiste.
Dalla lettura dei motivi di ricorso del Procuratore Generale di Bologna, emerge che alla posizione del CO si riferisce solo il primo motivo, e cioè quello con il quale il ricorrente deduce l'abnormità complessiva del provvedimento, per avere, in unica sentenza e senza separare i procedimenti, provveduto alla trattazione unitaria sia della udienza preliminare, sia dei riti alternativi, nonostante la diversità della struttura e degli scopi dei riti stessi. Gli altri motivi di ricorso si riferiscono infatti specificamente a posizioni diverse da quella del CO. In relazione a tale unico motivo, questa Corte ritiene di dover pervenire a soluzione analoga a quella già accolta nella citata sentenza, nella quale si è ritenuta infondata la censura proposta dal P.G., "non potendosi ravvisare, in un procedimento con più imputati, ne' abnormità ne' nullità della sentenza nel caso in cui il giudice dell'udienza preliminare proceda, contestualmente e nello stesso provvedimento terminativo dell'udienza stessa, sia, ricorrendone i presupposti, ad emettere sentenza di non luogo a procedere (come nella specie, per Pesaresi e Caruso), sia, quando ne sia stato richiesto, alla pronuncia conclusiva del giudizio abbreviato contro alcuni imputati, sia, infine, sempre quando vi sia richiesta e accordo delle parti, ad applicare le pene concordate. La contestualità dei vari provvedimenti raccolti nello stesso documento grafico non comporta, per il principio generale della tassatività, la nullità di alcuno di essi, ne' quella del provvedimento complessivo;
ne' è il caso di parlare di provvedimento del tutto stravagante rispetto alle regole processuali o che arrechi pregiudizio o paralisi all'eventuale ulteriore sviluppo del processo, atteso che ogni pronuncia, sebbene contestualmente resa, conserva la sua autonomia e la contestualità non pregiudica ne' snatura le caratteristiche e le finalità di ciascuna di esse".
Si tratta di motivazione che il collegio ritiene di condividere e fare propria, con la conseguenza che, al pari del ricorso proposto dal Procuratore Generale di Bologna nei confronti degli altri imputati ai quali si riferiva esclusivamente il primo motivo di ricorso, anche il ricorso proposto nei confronti del CO deve essere rigettato.
PER QUESTI MOTIVI
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 9 luglio 2002.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2002