Sentenza 27 ottobre 1998
Massime • 1
Nel giudizio svoltosi con il rito abbreviato è consentita in grado di appello l'assunzione di mezzi di prova ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., e il giudice può disporre di ufficio le prove ritenute assolutamente necessarie per l'accertamento dei fatti che formano oggetto della decisione, senza che tale acquisizione di prove faccia perdere all'imputato il beneficio della diminuzione di pena previsto dall'art. 442 stesso codice.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/10/1998, n. 13237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13237 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. PIROZZI ENZO Presidente del 27.10.1998
1.Dott. LA GIOIA VITO Consigliere SENTENZA
2.Dott. CAMPO STEFANO " N. 1115
3.Dott. DE PASCALIS DARIO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. GIRONI EMILIO " N. 25414/1998
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
1) CH OL n. il 31.05.1946
avverso sentenza del 15.04.1999 CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. LA GIOIA VITO
Udito il Pubblico Ministero in persona del dr. Luigi Ciampoli che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo
Con sentenza pronunziata il 17/11/1994 nelle forme del rito abbreviato, il G.I.P. presso il Tribunale di Trani ha dichiarato AR OL responsabile dei reati di detenzione e porto di un ordigno esplosivo e di omicidio colposo.
I fatti sono avvenuti il 3/6/1992 nello specchio di mare antistante la costa di Trani, L'imputato, in qualità di proprietario di una imbarcazione adibita alla pesca, avrebbe portato su detta imbarcazione un ordigno esplosivo confezionato in maniera rudimentale e destinato in qualità di pescatore, il quale rimaneva ucciso in seguito alla esplosione dell'ordigno che stava innescando. In concorso di attenuanti generiche, dichiarate prevalenti sulle aggravanti, e con la diminuente per la scelta del rito, l'imputato è stato condannato alla pena di un anno di reclusione e 400.000 lire di multa per la detenzione e il porto dell'ordigno esplosivo, di sei mesi di reclusione per l'omicidio colposo.
La Corte di Appello di bari, con sentenza pronunziata il 15/4/1998, ha confermato la condanna inflitta in primo grado e, tra l'altro, ha disatteso il motivo di impugnazione tendente ad ottenere la rinnovazione parziale del dibattimento per sentire nuovamente i testi La IA AN e RI VI le cui dichiarazioni, rese nel corso di sommarie informazioni, apparivano tra loro contrastanti. La Corte ha affemrato che la scelta del giudizio abbreviato impone la decisione allo stato degli atti e non consente all'imputato di chiedere, nemmeno in appello, l'espletamento di istruzione dibattimentale.
Contro la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione l'imputato deducendo violazione di legge in quanto anche nel giudizio abbreviato sarebbe ammessa la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale quando i fatti da accertare rivestano una importanza determinante ai fini della decisione.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato perché il giudice di appello, di fronte alla richiesta di istruzione dibattimentale, si è limitato ad affermare la inconciliabilità assoluta di tale istruzione con il giudizio abbreviato e non ha esaminato in concreto se la prova avesse il carattere della decisività e se la escussione in dibattimento dei due testi presenti al fatto avesse un valore dimostrativo determinante ai fini dell'accertamento della responsabilità dell'imputato.
La possibilità di rinnovare in appello la istruzione dibattimentale, anche quando in primo grado il giudizio si è svolto con il rito abbreviato, si deduce chiaramente dal richiamo, contenuto nell'art.443 co.4, della procedura in camera di consiglio disciplinata dall'art.599 c.p.p., norma che a sua volta, al comam terzo, prevede espressamente la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, disciplinata dall'art.603 c.p.p., e precisa che l'assunzione delle prove avviene in camera di consiglio. In applicazione delle norme suddette, le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza 29/1/1996, n. 930, Clarke, risolvendo il precedente contrasto di giurisprudenza, hanno deciso che nel giudizio svoltosi con il rito abbreviato è consentita in grado di appello la assunzione di mezzi di prova a sensi dell'art.603 c.p.p. e il giudice può disporre di ufficio le prove ritenute assolutamente necessarie per l'accertamento dei fatti che formano oggetto della decisione, senza che tale acquisizione di prove faccia perdere all'imputato il beneficio della diminuzione di pena previsto dall'art.442 c.p.p. La sentenza appellata ha invece ritenuto assolutamente incompatibile con il rito abbreviato la assunzione di prove nel giudizio di appello e non ha esaminato in concreto se l'esame in dibattimento dei due testi RI VI e La IA AN sia indispensabile per accertare se l'imputato fosse effettivamente, come affermato dal giudice di primo grado, sulla imbarcazione ove è avvenuta l'esplosione per effetto della quale ha perso la vita ED ME. Essa pertanto deve essere annullata con rinvio allo stesso giudice, in diversa composizione, perché proceda a nuovo giudizio applicando il principio di diritto sopra richiamato.
P.Q.M.
la Corte annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Bari.
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 1998