Cass. pen., sez. II, sentenza 09/04/2002, n. 31946
CASS
Sentenza 9 aprile 2002

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Non costituisce causa di ricusazione, la revoca della richiesta di giudizio abbreviato ex art. 8 d.l. 24 novembre 2000, n. 341 conv. in legge 19 gennaio 2001, n. 4, cui fa seguito la prosecuzione del giudizio con rito ordinario, previa regressione del procedimento alla situazione processuale esistente nel momento in cui l'istanza revocata è stata proposta, anzitutto, perché le ipotesi di ricusazione di cui all'art. 37 cod. proc. pen. sono tassative e, quindi, non estensibili ed, in secondo luogo, perché la mera conoscenza di atti delle indagini preliminari, quale ne sia la causa, non è idonea a connotarsi come attività pregiudicante rispetto all'esercizio di funzione giudicante nello stesso o in altro processo in quanto non implica ne' un giudizio sul fatto o sulla valenza probatoria degli atti processuali conosciuti, ne' la utilizzazione di questi ultimi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 09/04/2002, n. 31946
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 31946
    Data del deposito : 9 aprile 2002

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