Sentenza 6 luglio 2000
Massime • 1
In tema di nullità della richiesta di rinvio a giudizio, è abnorme il provvedimento di restituzione degli atti al P.M. nel caso in cui sia pronunciata la nullità per motivo diverso dall'omissione dell'invito a presentarsi (nella specie, mancato espletamento dell'interrogatorio, a seguito di libera scelta dell'indagato di rinunziarvi in ragione dell'assenza del difensore). Ciò in quanto la disposizione di cui al primo comma dell'art. 416 cod. proc. pen. prevede la nullità della richiesta di rinvio a giudizio nel solo caso in cui essa non sia stata preceduta dall'invito all'indagato di presentarsi per rendere l'interrogatorio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/07/2000, n. 3776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3776 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di Consiglio
Dott. Bruno Foscarini Presidente del 6/7/2000
1. Dott. Carlo Cognetti Consigliere SENTENZA
2. " NA RR " N. 3776
3. " Nunzio Cicchetti " REGISTRO GENERALE
4. " MA LA " N. 40469/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Procuratore Repubblica c/o tribunale di Napoli.
Avverso
Ordinanza Gip tribunale di Napoli del 27/09/1999, nei confronti di ER LE nato ad [...] il [...].
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. N. Cicchetti udito il Pubblico Ministero nella persona del che ha concluso per annullamento e trasmissione atti.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con l'impugnata ordinanza il gip del tribunale di Napoli, dichiarata la nullità della richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di ER LE, disponeva la restituzione degli atti al P.M..
Il provvedimento era motivato sulla mancata assunzione dell'interrogatorio dell'indagato pure comparso davanti alla P.G. delegata (assente il difensore).
Il ricorrente deduceva violazione dell'art. 416 co. 1^ c.p.p. ed abnormità del provvedimento impugnato.
Invero, come esattamente rilevato dal P.G. presso questa Corte Suprema, l'art. 416 co. 1^ c.p.p. - come novellato dalla L. n. 234/97 - prevede la nullità della richiesta di rinvio a giudizio nel solo caso in cui non sia stata preceduta dall'invito rivolto all'imputato di presentarsi a rendere l'interrogatorio.
Poiché la regressione ad una fase procedimentale già conclusa costituisce abnormità nel caso in cui non sia espressamente contemplata dalla legge, deve definirsi abnorme il provvedimento di restituzione degli atti al P.M. nel caso in cui sia pronunciata la nullità per motivo diverso (nella specie, mancato espletamento dell'interrogatorio, a seguito di libera scelta dell'indagato a causa dell'assenza del difensore) dall'omissione dell'invito a presentarsi. Pertanto il provvedimento, comportante un'indebita regressione del procedimento, diviene impugnabile per cassazione e questa Corte è tenuta ad ovviare con la pronuncia di annullamento, con rinvio al tribunale di Napoli per l'ulteriore corso sulla richiesta di rinvio a giudizio del P.M..
P.T.M.
Annulla l'impugnata ordinanza e rinvia al tribunale di Napoli per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 6 luglio 2000.
Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2000