Sentenza 1 luglio 1998
Massime • 2
Nel caso di cambiamento della composizione del collegio giudicante nel corso dell'istruzione dibattimentale, si può legittimamente procedere a rinnovare l'assunzione delle prove - anche senza il consenso della difesa e senza effettuare nuove audizioni - mediante la lettura degli atti precedentemente assunti ed inseriti nel fascicolo del dibattimento, secondo il disposto integrato delle norme contenute negli artt. 511, comma 1, e 480, comma 2, cod. proc. pen. (Affermando tale principio la Corte ne ha posto in evidenza la rispondenza al dettato costituzionale, atteso che la pregressa fase dibattimentale conserva il carattere di attività processuale espletata legittimamente). (V. Corte cost., ord. n. 99 del 3 aprile 1996).
Il principio dell'immutabilità del giudice concerne l'"iter" del processo che si dispiega dal momento dell'apertura del dibattimento fino alla deliberazione della sentenza, dovendo la decisione conclusiva essere necessariamente adottata dal medesimo giudice che ha proceduto all'acquisizione delle prove ed ha risolto le questioni inerenti all'oggetto del giudizio, ma non riguarda il compimento degli atti precedenti, fra i quali quelli relativi all'accertamento della regolare costituzione delle parti e la dichiarazione di contumacia.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 01/07/1998, n. 10590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10590 |
| Data del deposito : | 1 luglio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Luigi VAROLA Presidente del 1.7.1998
1. Dott. Giorgio DI JORIO Consigliere SENTENZA
2. " Carlo DAPELO Consigliere N. 759
3. " Walter CELENTANO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. " Secondo CARMENINI Cons.Relatore N. 17917/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti nell'interesse di
1) ES CE, nato a [...] il [...]
2) LP IE, nato a [...] il [...]
3) VO SE, nato in [...] il [...] 4) LO NN GE, nata a [...] il [...] 5) NI DI, nato a [...] il [...]
6) VO EN CI, nato a [...] il [...] 7) OR TO, nato a [...] il [...]
8) OR NI, nato a [...] il [...]
la sentenza ella Corte di Appello di Lecce in data 3.11.1997 Sentita la relazione fatta dal Consigliere dr. Carmenini, Sentite le conclusioni del P.G., presente in persona della dr.ssa Elena Paciotti, che ha chiesto il rigetto di tutti i ricorsi, Sentite le conclusioni dei difensori presenti in persona degli Avv. Giulio Cesare Mallia per TR, Avv. Raul Pellegrini per AG, Avv.Prof. Giovanni Aricò per NT e NI RI, che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso,
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Le questioni portate alla cognizione di questa Corte di legittimità traggono origine da una complessa vicenda che è stata diffusamente trattata in sede di merito.
Ai fini che qui interessano, è sufficiente un breve cenno al contesto dei fatti, quali emergono dalla sentenza della Corte di Appello di Lecce, in data 3.11.1997, impugnata davanti a questa Corte.
Gli odierni ricorrenti sono stati ritenuti colpevoli, in varia misura, del reato previsto dagli artt. 112, comma 1 n.1, 640 bis, 61 n.7 c.p. per avere - il TR, quale amministratore unico della s.r.l. Mediterranea Terra d'Otranto, NT RI, quale socio, e NI RI, quale socio di fatto, previo accordo tra loro ed in concorso con gli altri, mediante emissione ed utilizzo di varie fatture e bolle d'accompagnamento beni viaggianti, relative ad operazioni inesistenti, facendo apparire una disponibilità in entrata di olio di oliva sfuso destinato all'imbottigliamento, non sussistente nella realtà - tratto in inganno il Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia, conseguendo dall'Aima la corresponsione, a favore della detta s.r.l., di contributi non dovuti, per l'imbottigliamento dell'olio di oliva, pari ad oltre lire 18 milioni per il 1990, oltre lire 793 milioni per il 1991, ed oltre lire 33 milioni per il 1992; cosi cagionando alla parte offesa un danno patrimoniale di rilevante gravità.
Sono state ritenute varie responsabilità in ordine a violazioni della legge n. 516/1982. In sostanza, secondo i giudici di merito, l'attività truffaldina per il conseguimento di erogazioni pubbliche ha fatto capo alla soc. Mediterranea Terra d'Otranto ed ha trovato la sua palese dimostrazione in una serie convergente di gravi elementi, quali in particolare l'improvvisa e sospetta impennata del volume di affari, passati da circa 737 milioni nel 1988 ad oltre 5,5 miliardi nel 1991, in concomitanza con l'ingresso nella società di NT RI e di altra persona;
il fatto che nel contempo la società aveva mantenuto gli stessi impianti, lo stesso numero di dipendenti e la stessa struttura produttiva del tutto inadeguate, e con una leggera diminuzione del consumo di energia elettrica nel 1991; la pressoché totale inesistenza degli acquisti della società, atteso che dei circa mille produttori-fornitori (tali risultanti dalle fatture), circa 300 corrispondevano a persone inesistenti o decedute e 636 avevano riferito ai verbalizzanti di non avere mai venduto olio a tale ditta, disconoscendo le firme apposte sulle fatture (l'amministratore della ditta olearia S.Vito, Alfonso Cammarano, che aveva fatto da tramite tra la soc.Mediterranea e i produttori, ha definito la sua posizione ex art. 444 c.p.p.); la forma dei pagamenti, in contanti, del tutto atipica nella prassi, anzi inusuale ed eccezionale;
la presenza negli stabilimenti della Olearia San Vito, all'atto dell'intervento della P.G., di appena 60 quintali di olio a fronte dei 13.421 quintali, che tale ditta risultava contabilmente avere acquistato in poco più di tre mesi nel 1991. Oltre alla posizione del TR e degli RI, più direttamente implicati nella soc. Mediterranea, la Corte territoriale ha trattato diffusamente anche le posizioni degli altri imputati, collegati ad altre ditte e ad altre situazioni, che hanno contribuito alla costruzione della rete di rapporti commerciali fittizi, finalizzati alla commissione dei reati contestati. Le conclusioni alla quali è pervenuta la Corte territoriale sono oggetto di censure da parte degli imputati indicati in epigrafe, espresse nei rispettivi ricorsi per cassazione, tenuti in decisione all'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si può ora passare all'esame dei vari motivi d'impugnazione, che saranno raggruppati, per una più chiara metodologia espositiva, secondo tematiche comuni.
1) Motivo riguardante l'asserita violazione dell'art.525, comma 2, in relazione all'art. 606, comma 1 lett. c, e conseguente nullità della sentenza di primo grado ex art. 178, comma 1 lett. a, c.p.p. Il motivo è comune a AG, TT e RI.
Si sostiene la violazione del principio sancito, a pena di nullità assoluta, dall'art.525, comma 2 c.p.p., secondo cui la sentenza deve essere deliberata dagli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento, inteso come intera attività di istruzione dibattimentale. Nel caso di specie, invece, il tribunale avrebbe errato, poiché, cambiato il collegio in corso di dibattimento, non rinnovò tutti gli atti, limitandosi, per taluni, alle semplice lettura di quelli già raccolti.
Il motivo è infondato.
La Corte territoriale ha dato puntuale risposta alla questione sollevata, precisando che il nuovo collegio provvide all'integrale rinnovazione del dibattimento, dichiarando, poi - sulla non opposizione delle parti - la utilizzabilità dei verbali delle dichiarazioni rese da testi escussi nella precedente udienza. Al riguardo deve essere ribadito il principio, secondo cui, in caso di cambiamento della composizione del collegio giudicante in corso di istruzione dibattimentale, si può legittimamente procedere a rinnovare l'assunzione delle prove senza effettuare nuove audizioni, bensì mediante la lettura degli atti precedentemente assunti ed inseriti nel fascicolo del dibattimento, anche senza il consenso della difesa, giusta il disposto integrato delle norme contenute negli artt. 511, comma 1, e 480, comma 2, c.p.p. (v.Cass. sez.V, 26.2.1998, Pendinelli). Questa interpretazione, che delinea un potere-dovere del giudice di dare lettura delle prove assunte in dibattimento nello stesso processo da giudice diverso, è costituzionalmente corretta, atteso che la pregressa fase dibattimentale conserva il carattere di attività processuale espletata legittimamente (v.Corte Cost. ord.3.4.1 996, n.99). 2) Motivo riguardante l'asserità nullità della sentenza di primo grado per essere stata emessa da giudice incompatibile, ai sensi dell'art. 34 c.p.p. dopo la sentenza della Corte Cost. n. 371/1996. Il motivo è comune a TT e RI.
La sentenza di primo grado avrebbe dovuto subire l'annullamento, in quanto emessa da un collegio composto, in parte, da giudici che avrebbero dovuto astenersi per incompatibilità, perché già componenti del tribunale che aveva emesso sentenza di patteggiamento nei confronti di coimputato.
Questo Collegio ritiene che la questione sollevata debba essere risolta secondo le regole generali vigenti in subiecta materia, anche a prescindere dal rilievo se il motivo di astensione (o ricusazione) fosse già regolamentato all'epoca del verificarsi dell'asserita causa di incompatibilità (artt. 34 e 36, comma 1 lett.g c.p.p.) o sia derivato da una successiva pronuncia della Corte Costituzionale, o comunque da fatto giuridico sopravvenuto.
È bene premettere che, in tema di capacità del giudice, il legislatore ha dettato una serie di regole, le quali variano a seconda del grado di incidenza sulla potestas iudicandi della situazione afferente al giudice stesso, sia in generale, sia in relazione ad un determinato processo;
variano necessariamente anche le conseguenze di ordine processuale.
Alle diverse situazioni, invero, il legislatore ricollega effetti diversi, che vanno dalla sanzione più grave della nullità assoluta ed insanabile, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, alla cesura temporale della incapacità a compiere atti da un determinato momento processuale in poi (v. art.42 c.p.p.), alla indifferenza della situazione sul procedimento (es. mancato esercizio del dovere di astensione), con temperamenti, per cosi dire, esterni al giudice o al processo (facoltà per la parte di ricusare il giudice non astenutosi;
possibili sanzioni disciplinari). Per una completezza sistematica è opportuno ribadire che la nozione di l'incapacità del giudice, richiamata dall'art. 178 c.p.p., va intesa come assenza dei requisiti occorrenti per l'esercizio delle funzioni giurisdizionali e non anche come mancanza delle specifiche condizioni per l'esercizio della concreta funzione in un determinato processo.
Corollario di questo principio, per quel che riguarda il caso in esame, è che la violazione del dovere di astensione del giudice non può comunque incidere sulla sua generica capacità e non può avere conseguenze endoprocessuali se non nelle forme e nei termini, di cui al citato art. 42 c.p.p. Deve concludersi,quindi, affermando che in tutte le situazioni nelle quali si sollevino questioni di astensione o ricusazione, gli eventuali effetti sul processo vanno riguardati nel concreto e non in linea meramente generale.
Nella specie nessuna dichiarazione di astensione o ricusazione risulta tempestivamente presentata, sicché la questione esposta dal ricorrente non ha rilevanza pratica.
In definitiva - attesa la peculiare configurazione data dal codice di rito all'incompatibilità del giudice, delineata non come difetto assoluto di capacità (mancanza dei requisiti occorrenti per l'esercizio delle funzioni giurisdizionali), bensì come semplice motivo di ricusazione o astensione - questo Collegio ritiene che le relative questioni debbano risolversi, come si è detto, innanzi tutto, sulla base della situazione processuale obbiettiva, per cui nessun concreto problema può essere sollevato se non esiste una istanza di ricusazione (o domanda di astensione) tempestivamente avanzata. Di conseguenza non sono produttive le tematiche relative agli effetti ex tunc o ex nunc di eventi giuridici successivi, ovvero al tempus regit actum, ovvero ancora alla situazione giuridica esaurita : la tipologia del vizio delineato dal codice processuale non dà spazio ad una sorta di restituzione nei termini per l'astensione o ricusazione del giudice.
3) Motivo che deduce l'erronea applicazione dell'art. 195, commi 1 e 3 c.p.p. e conseguente inutilizzabilità della testimonianza del teste cap. Remer.
Per comprendere la portata della questione è bene delineare brevemente la situazione processuale. All'udienza del 29.5.1996 il tribunale escusse il teste Remer, ufficiale della guardia di finanza, il quale riferì - consultando un elenco nel quale le aveva sintetizzate - le informazioni che aveva acquisito durante le indaginì, ascoltando le 636 persone che dalle autofatture rinvenute presso la sede della Olearia San Vito risultavano aver ceduto olio di oliva a tale società.
Le difese avevano chiesto ed ottenuto l'autorizzazione a citare a proprie cure i testi di riferimento, ma all'udienza del 3.10.1996 l'Avv. Stellato dichiarò :" La difesa è nell'impossibilità di citarli, anche per indisponibilità economica da parte dei suoi assistiti. Questo non significa che vi è una rinuncia alla richiesta stessa ... mi rendo conto che erano state riservate parecchie udienze ... ". A seguito delle dichiarazioni conformi delle difese, il Tribunale dichiarò le parti decadute dalla prova testimoniale richiesta e contestualmente dichiarò chiusa l'istruttoria dibattimentale.
Con il ricorso in esame si deduce l'inutilizzabilità della testimonianza del verbalizzante, ai sensi del citato art.195, commi 1 e 3, nel duplice assunto che non erano state sentite a conferma le persone che avevano fatto le dichiarazioni e che avrebbe dovuto citarle il tribunale, a richiesta di parte, e non le parti direttamente.
Gli assunti difensivi muovono da un punto di vista non esatto. In realtà, nel caso di specie, l'ufficiale della guardia di finanza non è un testimone indiretto in senso stretto. È una persona qualificata che ha compiuto direttamente talune indagini, processualmente corrette, e riferisce non di fatti conosciuti attraverso altre persone, bensì del risultato della sua specifica attività professionale. Sicché la consultazione di suoi appunti non era altro che un ausilio per la sua memoria, non già il riferimento de relato di constatazioni altrui.
Questa situazione si inserisce nella giurisprudenza di questa Corte a Sezioni Unite, secondo cui è corretto estendere ai verbali delle dichiarazioni acquisite da testimoni la facoltà dell'ufficiale o dell'agente della p.g., esaminato comè testimone, di servirsi dei verbali e degli altri atti di documentazione delle attività, compiuta dalla polizia giudiziaria (Sent. 2780 del 15.3.1996, Panigoni ed altri).
L'operato del giudice di primo grado si presenta corretto anche sotto un'altra angolazione.
L'art.191 c.p.p., nel riconoscere alle parti il diritto alla prova, attribuisce corrispondentemente al giudice di merito il potere di escludere le prove superflue o irrilevanti, secondo una valutazione di sua esclusiva pertinenza, che sfugge al sindacato di legittimità, quando risulti, anche per implicito, ispirata a corretti criteri di gestione del processo.
Nel caso di specie il tribunale si trovava di fronte ad un'acquisizione probatoria complessa, fondata su elementi testimoniali e documentali;
l'audizione di centinaia di persone, che le parti si erano assunte l'onere di citare non rispondeva a nessuna esigenza processuale (neppure in questa sede si avanzano dubbi sulla genuinità del teste Remer) e non v'erano contrasti sul risultato delle indagini (persone inesistenti o decedute, presenza di modestissime quantità di olio rispetto alle apparenze contabili ecc.).
In sostanza il giudice, di fronte alla constatata improduttività di una prova esclusivamente defatigante (a suo parere), sentite le parti e constatato il comportamento delle stesse parti private, ha ritenuto di dover chiudere l'istruttoria dibattimentale, facendo uso corretto di un suo potere (cfr.art.495, comma 4, c.p.p.). 4) Motivo riguardante la dichiarazione di contumacia di taluni imputati nel giudizio di appello.
Il motivo è comune a TT e RI.
Sembra si sostenga la tesi che la dichiarazione di contumacia per taluni imputati, in appello, non poteva essere effettuata da un collegio formato con la presenza di un giudice incompatibile e non poteva, comunque essere considerata valida una volta costituito, successivamente, il collegio che deliberò la sentenza. Della questione del giudice incompatile si è trattato in precedenza.
Per quel che concerne il principio dell'immutabilità del giudice, esso riguarda l'iter processuale che va dall'apertura del dibattimento alla deliberazione della sentenza ("alla deliberazione concorrono gli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento", art.525, comma 2 c.p.p.), poiché la decisione conclusiva deve essere presa dal giudice che abbia proceduto alla risoluzione delle questioni incidentali e di quelle inerenti all'oggetto del giudizio, nonché abbia partecipato alle acquisizioni probatorie. In altre parole deve decidere il processo quel giudice che ha assunto gli elementi per la formazione del proprio convincimento.
Restano fuori dal principio in esame gli atti precedenti, compresa la dichiarazione di contumacia, concernenti la regolare costituzione delle parti, come si può argomentare dal disposto delle norme del Capo II del libro VII del codice di rito, in particolare dell'art. 492 (v.Cass.Sez.III, 14.7.1997,Manna). 5) Motivo relativo alla "violazione dell'art.606, lett.e) c.p.p. e conseguente mancata applicazione dell'art.81 cpv. c.p." La lagnanza, avanzata dal TR, è priva di interesse per il ricorrente (art. 568, comma 4, c.p.p.) , come si evince dallo stesso verbale di udienza (fgl.128 retro) nel quale il difensore dichiarò "si riserva, comunque, di chiedere la continuazione in sede di esecuzione".
Qualunque vizio di motivazione al riguardo, dunque, non potrebbe ledere l'interesse dell'imputato, il quale conserva intatte le sue facoltà ex art.671 c.p.p., atteso che la Corte territoriale non ha emesso pronuncia di merito sulla continazione.
6) Motivo riguardante la qualificazione giuridica del reato principale.
Il motivo è comune ai TT, agli RI, a PE e LO. Si deduce violazione di legge e difetto di motivazione, in relazione agli artt. 640 bis c.p. e 2 segg. legge 21 dicembre 1986, n.898. Sin dall'inizio sono stati delineati gli elementi fattuali del reato in esame, come ritenuto dal giudice di merito. Ne discende che la qualificazione giuridica del reato è esatta, come estesamente motivato dalla Corte territoriale con argomentazioni giuridiche corrette.
È sufficiente, invero, ricordare il più recente e ormai consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, secondo cui il reato previsto dall'art. 2 legge 898/86 cit. ha carattere sussidiario rispetto a quello di truffa aggravata;
quest'ultimo, invero, si configura ogniqualvolta al semplice mendacio si accompagni un quid pluris , ossia un'attività fraudolenta, quale la formazione e l'utilizzazione di falsi documenti od altro (cfr. Cass.Sez.II 24.7.1997, P.G. in proc. Milano Ulderico;
13.1.1998, PM. in proc.Gennarelli).
7) Motivo che deduce "violazione dell'art.486, comma 5, c.p.p. e dell'art.178, comma 1 lett.c, c.p.p." Il motivo riguarda PE e LO.
L'eccepita nullità conseguirebbe all'asserito immotivato diniego di rinvio dell'udienza del 3.11.1997 davanti alla Corte di Appello di Lecce, nonostante l'impegno del difensore in altro processo.
In realtà sono valide le argomentazioni della Corte
territoriale espresse nell'ordinanza dibattimentale del 3.11.1997. All'udienza del 29.10.1997 il difensore dei detti ricorrenti, Avv. Mario Cosentino, designò quale proprio sostituto l'Avv.Belviso, che nulla osservò in merito al rinvio del processo alla successiva udienza del 3.11.1997. Alla data del 29.10.1997 il diverso impegno in altro ufficio giudiziario dell'Avv.Cosentino per il 3.11.1997 era già noto all'interessato, quindi doveva esserlo anche 'al suo sostituto' (v. art. 102 c.p.p.) ; ne risulta ben evidente la non utilità di un successivo ripensamento (accettazione del rinvio, prima;
richiesta di differimento, poi). La Corte territoriale, per altro, ha anche correttamente motivato il diniego sulla base della data risalente di commissione dei reati.
8) Motivi attinenti all'asserita mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art.606, comma 1 lett.e) c.p.p. Taluni ricorrenti, esaurite le questioni di rito, hanno censurato l'impianto motivazionale della sentenza, per la parte concernente l'affermazione di responsabilità.
Al riguardo è opportuno ribadire subito il costante orientamento di questa Corte, che si è pronunciata più volte anche a Sezioni Unite, secondo cui la verifica che il giudice di legittimità deve compiere sulla completezza e sulla correttezza della motivazione di una sentenza non può essere confusa con una rinnovata. valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella del giudice di merito. Non rientra, invero, nei poterì della Corte di Cassazione - una volta accertate l'adeguatezza e la conseguenzialità logica, quali risultano dal testo del provvedimento impugnato - quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione (Cass.S.U. 23.11.1995, Fachini;
30.4.1997, Dessimone).
Cio posto, si è già fatto cenno al complesso degli elementi probatori, anche indiziari, tenuti da un ragionamento immune da vizi logico-giuridici, che ne pone in rilievo la gravità e confluenza e che rende superfluo ogni supplemento istruttorio.
Alla luce di quanto sopra, non merita censura nessuna delle pronunce di colpevolezza.
In particolare, il AG, pur avendo formalmente dismesso la veste di amministratore della soc. Gargano Carni, tuttavia proseguì nel controllo diretto dell'impresa (v.pagg.14 e 20 Sent. Corte Appello);
IU e ME TT, NT e NI RI, TR PE e AN CA LO sono colpiti dalle vicende delle soc. Olearia Sud Rutiglianese, Mediterranea, Industria Olearia Internazionale, Siom ecc., da talune ammissioni, dalla fittizietà delle operazioni commerciali, dalle concrete attività svolte da ciascuno, dalle analisi specifiche delle singole posizioni. Sulla base dei principi di giurisprudenza ora enunciati e della esposizione che precede non occorre procedere oltre nella rilettura del merito del provvedimento impugnato, esauriente e completo, come si è detto, nel testo della motivazione.
9) Motivi riguardanti il giudizio di comparazione tra circostanze di segno Opposto, la mancata concessione di attenuanti, la misura della pena, la sospensione condizionale.
Anche per questa tipologia di lagnanze è possibile una trattazione unitaria, in sede di legittimità, poiché la Corte territoriale ha motivato le sue determinazioni, utilizzando corretti parametri normativi e consolidati orientamenti giurisprudenziali. È noto, invero, che il giudizio con il quale il giudice di merito apprezza l'entità dell'intero fatto in relazione a tutti gli elementi e circostanze che lo compongono, al fine di determinare il grado di responsabilità dell'imputato e l'adeguatezza della pena. rientra nell'ambito della discrezionalità dello stesso giudice e per essa non è richiesta un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adottati, ma è sufficiente la sola indicazione degli elementi scelti per la formulazione del giudizio globale. In questo contesto, può affermarsi che la Corte territoriale ha tenuto conto dei criteri indicati dagli artt. 69, 62 bis e 133 c.p., con particolare riferimento alle condizioni soggettive dei rei, alla gravità obbiettiva dei fatti, ai ruoli rivestiti nella vicenda. In particolare, poi, per quanto riguarda TT IU e TT ME UC, emerge dal complessivo contesto motivazionale che il diniego di un più favorevole giudizio, nel gioco delle circostanze di segno diverso, discende dal peso negativo della loro posizione soggettiva di responsabili della soc.Olearia Sud Rutiglianese, parte integrante dell'illecito disegno, nonché - in generale - dalla rilevante entità delle somme indebitamente percepite e dall'elevato numero di false fatture.
Gli stessi elementi negativi di carattere generale, ancor più negativamente connotati sotto il profilo soggettivo nei confronti di TR NI, amministratore unico della soc. Mediterranea Terra d'Otranto, centro della censurata attività, giustificano il diniego di un miglior trattamento sanzionatorio per questo imputato -(ivi comprese le determinazioni in ordine alle negate attenuanti generiche).
Per RI NT, poi, la Corte ha spiegato, con espresso riferimento agli stessi elementi di cui sopra, le ragioni del mancato accoglimento della richiesta di giudizio di prevalenza;
per mero errore materiale, però, ha indicato il nome di NI, al quale, invece, le attenuanti generiche sono state negate (v.sentenza impugnata, õ 14, pag.26).
Dato il tenore della pena, infine, non è applicabile a NI RI il beneficio ex art. 163 c.p. La trattazione che precede esaurisce tutti i motivi di lagnanza degli attuali ricorrenti e comporta il rigetto dei ricorsi, con ogni ulteriore conseguenza.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 1 luglio 1998.
Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 1998