Sentenza 22 aprile 1999
Massime • 2
In tema di requisiti del decreto di citazione, la mancanza della data e del luogo del commesso reato può costituire vizio di "insufficiente motivazione", con i conseguenti effetti di cui al secondo comma dell'articolo 429 cod. proc. pen.; tale ipotesi è correttamente sussistente e quindi rilevabile ex articolo 178 cod. proc pen. soltanto quando non sia possibile collocare nel tempo e nello spazio i relativi termini del reato contestato, mentre che una indicazione, pur sinteticamente essenziale, di tali requisiti non può essere produttiva di effetti giuridici caducatori del provvedimento. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che il richiamo "ai precedenti capi" compiuto nello stesso provvedimento in relazione a soggetti inequivocamente indicati quali concorrenti nel reato, fosse idoneo ad escludere l'insufficienza e carenza della contestazione).
L'incompatibilità ex articolo 34, secondo comma, cod. proc. pen. non attiene alla capacità del giudice, intesa quale capacità ad esercitare la funzione giudiziaria, in difetto della quale e soltanto per tale causa, opera utilmente la nullità assoluta di cui all'articolo 178 lett.a) cod. proc. pen. Ed invero il difetto di capacità del giudice va inteso come mancanza dei requisiti occorrenti per l'esercizio delle funzioni giurisdizionali e non anche in relazione al difetto delle condizioni specifiche per l'esercizio di tale funzione in un determinato procedimento. Ne consegue che, non incidendo sui requisiti della capacità, la incompatibilità ex articolo 34 cod.proc.pen., non determina, comunque, la nullità del provvedimento ex articoli 178 e 179 cod. proc. pen., ma costituisce soltanto motivo di possibile astensione, ovvero di ricusazione dello stesso giudice, da far tempestivamente valere con la procedura di rito ex articolo 37 e seguenti cod. proc pen. (Nella specie, peraltro, la Corte ha ritenuto che non potesse neppure invocarsi il principio espresso nella sentenza della Corte Costituzionale n. 371 del 1996, volto ad impedire che uno stesso giudice valuti più volte - in sentenza - in successivi processi la responsabilità penale di una persona in relazione al medesimo reato, in quanto l'incompatibilità del giudice non può essere estesa a tutte le ipotesi in cui si proceda separatamente nei confronti dei concorrenti nel reato, ma deve essere circoscritta solo a quei casi in cui, con la sentenza che definisce il procedimento a carico di uno o più imputati, siano state apprezzabilmente operate valutazioni, anche se in via incidentale, purché di contenuto univoco e rilevante, in ordine alla responsabilità penale di un terzo concorrente nel medesimo reato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/04/1999, n. 6044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6044 |
| Data del deposito : | 22 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Giovanni TRANFO Presidente del 22/4/1999
1. Dott. Adolfo DI VIRGINIO Consigliere SENTENZA
2. " Antonio S.AG " N. 821
3. " RA SERPICO " REGISTRO GENERALE
4. " GI OL " N. 41728/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sui ricorsi proposti da:
NI RG, nato ad [...] il [...];
IF NT, nato a [...] il [...];
PR PI IO, nato a [...] il [...];
RO UL, nato a [...] il [...]
avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma in data 25-5-1998 con la quale in riforma della sentenza del Tribunale di Roma del 1^- 4-1996, dichiarava n.d.P. nei confronti di NI GI e BI Antonio in ordine ai reati di corruzione, truffa aggravata e frode nelle pubbliche forniture, perché concesse le att. generiche prevalenti sulle aggravanti, tali reati erano estinti per prescrizione, Conferma nel reato anche per PR e CH;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. F.SERPICO;
Udito il Pubblico Ministero in persona del SPG dr. V. MARTUSCIELLO che ha concluso per: Dichiararsi inammissibili i ricorsi;
Udito per la parte civile l'avv. A. FIORELLA: si associa al PG;
in subordine: Rigetto dei ricorsi;
Uditi i difensori, Avv.ti G. STEFANO per NI e CH, I. FAZZARI E G. IACOVONI per BI e F. AC per PR AN che hanno concluso per: Accogliersi i rispettivi ricorsi;
O S S E R V A
A seguito di denuncia sporta il 21-10-1987 alla Procura della Repubblica di Roma da tal RO Antonio, presidente del consiglio di amministrazione della I.B.E. S.p.a., in cui venivano esposti fatti di rilevanza penale, relativi all'aggiudicazione, da parte dello Ente Ferrovie dello Stato, della fornitura di "parures" monouso di lenzuola in t.n.t. (tessuto non tessuto) alla società IDAFF - Industrie Chimiche IA di Fisciano ed all'esito delle relative indagini di p.g., nel corso delle quali, in sede di perquisizione domiciliare delle abitazioni del IA IO, legale rappresentate della predetta società IDAFF e di tal MP RA, già dipendente delle Ferrovie e divenuto, successivamente uno dei maggiori collaboratori del IA, era stata rinvenuta e sequestrata documentazione riportante - nominativi di taluni dipendenti delle Ferrovie dello Stato con a fianco di ciascuno annotata una cifra che, per ammissione dello stesso IA, corrispondeva a quanto, con continuità, egli aveva corrisposto a tali soggetti al fine di ottenere favori per una più sollecita definizione delle pratiche che riguardavano la sua attività di fornitore delle FFSS, venivano tratti a giudizio del Tribunale di Roma, tra gli altri, NI RG, IF NT, PR PI VA e RO UL per rispondere dei reati loro rispettivamente ascritti e qui di seguito sommariamente indicati, segnatamente per avere:
il NI (capo U), il PR PI (capo V) ed il RO (capo S), nella qualità di dipendenti delle FFSS, ricevuto, in tempi diversi e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, da IA IO, somme di denaro, ovvero accettata la promessa fattane di tanto dallo stesso IA, per compire atti contrari ai loro doveri di ufficio, in riferimento a gare, procedure e lavori di fornitura di materiale alle FFSS da parte della ditta IA, ex artt. 81 cpv., 319 co. 1^ e 2^ n.I c.p., in Roma, dal dicembre '88 al luglio '89 (NI), negli anni dell'83 al 1986 (per PR AN) e nell'ottobre/dicembre 1988 (per CH), il IF, tra l'altro, nella qualita' di dipendente delle Ferrovie dello Stato, concorso nel reato di truffa continuata pluriaggravata ex artt. 110, 112 n.1, 640 cpv. n.I., 61 n.7 e 9 c.p., in Roma dall'82 all'87, effettuando controlli e collaudi fittizi ed omettendo fraudolentemente di esercitare i necessari, dovuti controlli sull'operato degli esecutori materiali di tali collaudi, con ingiusto profitto della soc. IDAFF di IA e danno per le FFSS, in merito all'aggiudicazione a detta società di forniture di materiali di t.n.t. (capo A); nella qualità sub A), in concorso con il IA, in violazione dei doveri inerenti un pubblico servizio, in tempi diversi e con poì azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, commesso frode in pubbliche forniture, ricevendo da parte dell'IDAFF del IA e per conto dell'Ente FFSS senza farne rilievo, materiale di qualità scadente e, comunque, sprovvisto delle caratteristiche prescritte dagli appositi capitolati in merito alle forniture di t.n.t. ex artt. 356 co. 1^ e 2^ in rel. art. 355 co. 2^ n.I, 61 n.7 e 9, 81, 110, 112 n.I c.p., in Roma-ottobre 1988-luglio 1990 (capo E) n.2); nella qualità di dipendente delle FFSS, addetto allo Istituto sperimentale, compiendo atti contrari ai propri doveri d'ufficio, ricevuto denaro da IA IO e, comunque, accettandone la promessa, in tempi diversi ed in esecuzione del medesimo disegno criminoso ex art. 81 cpv., 319 co.I c.p., in Roma dal 1985 al 1987 (capo R).
All'esito di complessa istruttoria dibattimentale, il Tribunale adito, con sentenza del 1-4-1996, dichiarava il IF colpevole del reato di truffa aggravata di cui al capo A), di quello di frode nei contratti di pubbliche forniture di cui al capo E) e del reato di corruzione, esclusa la contestata aggravante e, ritenuta la continuazione tra tali reati, lo condannava alla pena ritenuta di giustizia, nonché alle pene accessorie ex lege, con il relativo condono applicabile su tali pene ex DPR 865/86. Dichiarava, inoltre il NI colpevole del reato di corruzione ascrittogli al capo U), condannandolo, previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, alla pena ritenuta di giustizia, nonché a quelle accessorie, con il relativo condono applicabile ex DPR 394/90. I predetti IF e NI venivano, inoltre, condannati al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile Ente Ferrovie dello Stato, in misura da liquidarsi in separata sede, con aggravio di spese e competenze come per legge.
Quanto all'imputato RO, i giudici di merito ravvisavano a suo carico, in tema del contestato reato di corruzione, la qualifica di incaricato di pubblico servizio, derubricando, pertanto, l'imputazione nella fattispecie di cui all'art. 320 c.p. Per l'imputato PR PI, si riteneva di poter escludere la contestata aggravante di cui al reato sub V) e riconosciute le attenuanti generiche ai predetti imputati RO e PR PI, il Tribunale dichiarava non doversi procedere nei loro confronti per essere i reati ad essi rispettivamente ascritti estinti per prescrizione. In merito, i giudici di I^ grado, nel rilevare che a carico dei precitati imputati era dato trovare supporto alla loro colpevolezza, sia sulla base della prova generica, rappresentata dalla documentazione sequestrata in casa MP (c.d. "documento MP") e sia di quella specifica, rappresentata dalle dichiarazioni rese dal coimputato IA, confermative della dazione di denaro a fini di corruzione, escludevano potersi applicare l'ipotesi di cui all'art. 129 cpv.cpp., non sussistendone le condizioni per una assoluzione ampia nel merito. Su appello degli imputati come in epigrafe indicati, la Corte di Appello di Roma, con sentenza del 25-5-1998, in parziale riforma del giudizio di I^ grado, dichiarava non doversi procedere nei confronti di NI e IF in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti, perché estinti per prescrizione, esclusa, per il IF, l'aggravante di cui al co. 2^ n.I, seconda ipotesi, dell'art.319 c.p., come novellato dall'art.7 L.86/90 e concesse ad entrambi i predetti imputati le attenuanti generiche, dichiarate prevalenti sulle contestate aggravanti, confermava, nel resto, l'impugnata sentenza, comprese le statuizioni di condanna al risarcimento danni in favore della parte civile, pronunciate nei confronti del IF e del NI, condannando costoro, in solido, al pagamento in favore di detta parte civile delle ulteriori spese di giudizio.
Preliminarmente, sulle relative eccezioni difensive, la Corte territoriale, con separata coeva ordinanza, sulla questione di incompatibilità ex art. 34 co.I^ cpp. anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 371/96, del Presidente relatore del Collegio decidente che aveva già presieduto il Tribunale nel giudizio principale di I^ grado a carico di ES EL ed altri, definito con sentenza 17-4-93 e del quale quello in esame era uno stralcio, rilevava che la cennata pronuncia della Consulta era intervenuta (2-11-96) dopo la pronuncia della sentenza impugnata (1- 4-1996), sicché tutta l'attività processuale intervenuta in precedenza doveva ritenersi legittima, stante la non retroattività degli effetti della pronuncia del Giudice delle Leggi, secondo lo stesso indirizzo giurisprudenziale di questa Corte Suprema. In ogni caso, ad avviso dei giudici di merito, la violazione dell'art. 34 cpp. non attiene alla capacità del giudice di esercitare la funzione giudiziaria, in difetto della quale è dato rilevare la nullità assoluta di cui all'art. 178 lett.a) cpp., ma riguarda la mera incompatibilità del giudice che, per contro, implica unicamente un'ipotesi di astensione del giudice ed il relativo potere delle parti di ricusarlo.
Quanto all'eccezione proposta dalla difesa del RO di nullità del decreto di citazione per mancata indicazione del tempo del commesso reato, i giudici di Appello hanno rilevato che, nel relativo capo di imputazione, era fatto riferimento a contratti e procedure contemplati nei capi precedenti, relativi ad altri coimputati, in merito ai quali era indicata la data del commesso reato. Nel merito, la Corte territoriale, ribadendo nei confronti del NI e del IF l'impostazione accusatoria sviluppata con la sentenza di I^ grado e segnatamente richiamando le risultanze della prova documentale, offerta dalle annotazioni contabili del "documento Impronta", in merito a versamenti di denaro ai predetti imputati, peraltro non contestati da costoro, da parte del IA e con riguardo alle dichiarazioni di costui, univocamente supportanti, anche in punto di prova logica, la finalità corruttiva di tali elargizioni ai due pubblici ufficiale, in qualità di dipendenti dell'ente Ferrovie dello Stato, in sede di aggiudicazione e collaudi dei prodotti della ditta del IA stesso in termini di favoritismi a costui, con violazione dei doveri d'ufficio, escludevano che, nei riguardi di tali appellanti, potesse riconoscersi la corretta sussistenza dell'invocata ipotesi di cui all'art. 129 cpv. cpp., in costanza della rilevata causa estintiva della prescrizione, per effetto della cennata esclusione dell'aggravante di cui al capo R per il IF e della concessione ad entrambi delle attenuanti generiche, con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti.
Parimenti veniva esclusa l'invocata ipotesi di cui all'art. 129 cpv.cpp. per PR PI e per il RO, a carico dei quali, secondo quanto rilevato dai giudici di merito, era dato porre l'esito della prova documentale ("documento Impronta"), con l'annotazione delle somme rispettivamente loro corrisposte dal IA per le note finalità di corruzione, come, peraltro, confermato dallo stesso IA, sentito, quale imputato di reato connesso, in sede di rinnovazione del dibattimento, ex art. 6 co. 3^ L. 267/97, disposta con la cennata coeva ordinanza.
Quanto al PR PI si ribadiva la corretta attribuzione a costui della qualifica soggettiva di pubblico ufficiale, con richiamo anche alla sentenza di I^ grado, secondo cui l'imputato, svolgendo un'attività di coordinamento in seno all'Ente Ferrovie dello Stato di cui era dipendente, si "inseriva nel processo di manifestazione ed attuazione della volontà dell'Ente" stesso, finalizzata, "mediante atti autoritativi, all'attuazione dei fini pubblici di sicurezza dei trasporti".
Avverso la sentenza anzidetta hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati indicati in epigrafe, deducendo, a mezzo dei propri difensori, rispettivamente:
il NI:
I) Violazione dell'art. 606 lett. b) cpp. per erronea applicazione della legge penale, posto che, come per il coimputato BI, andava esclusa l'aggravante contestata in ordine al reato di corruzione contestatogli, non attinendo la sua attività incriminata a stipulazione di contratti bensì ad analisi chimiche dei prodotti e, come tale, antecedente quella della stipula del contratto, di guisa che, con l'invocata esclusione di tale aggravante, il reato ascrittogli andava dichiarato estinto per prescrizione già alla epoca della sentenza di I^ grado;
2) Violazione dell'art. 606 lett.e) cpp., per manifesta illogicità della motivazione, atteso che, contrariamente all'assunto dei giudici di merito, il ricorrente andava assolto "per mancanza di concreti elementi di riscontro alle alterne accuse del IA, rimaste monche ed inidonee a giustificare una valutazione di colpevolezza, seppur coperta dal tempo";
il IF:
I) Nullità della sentenza e della precedente ordinanza relativa all'incompatibilità del giudice di I^ grado ai sensi dell'art. 34 cpp. in riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale n. 371
del 17/10-02-11-1996, non essendo stato assicurato al ricorrente il giusto processo, garantito da un giudizio "frutto genuino ed esclusivo degli elementi di valutazione e di prove assunti nel processo e del dispiegarsi della difesa delle parti", stante l'identità tra il giudice del dibattimento innanzi al Tribunale definito con la sentenza del I^-4-1996 e quello del precedente procedimento connesso a carico di imputati in concorso con il detto ricorrente, sul cui conto, nel motivare la ritenuta corresponsabilità dei primi, vi era stata una anticipata valutazione della responsabilità, con la conseguente incompatibilità rilevabile d'ufficio ex art. 178 lett. c) cpp., finché il processo non fosse stato definito;
2) Erronea applicazione dell'art. 319 c.p., in merito alla condotta illecita posta in essere dall'imputato per favorire il privato, atteso che, secondo il ricorrente, una corretta valutazione dei fatti, immune dal loro travisamento, avrebbe dovuto portare i giudici di merito ad escludere che il IF avesse avuto mansioni di "dirigente" dell'Istituto Sperimentale e, in ogni caso, di responsabile dei collaudi presso detto Istituto, affidati al personale del ruolo operativo come tecnici e capitecnici, sicché l'impostazione accusatoria come formulata nell'imputazione di corruzione, andava ritenuta infondata, con conseguente insussistenza del fatto-reato;
3) Nullità della sentenza relativamente alle imputazione di truffa e di frode per motivazione inadeguata e contraddittoria, posto che, secondo il ricorrente, la completa estraneità dello stesso nelle operazioni di controllo ed analisi del prodotto fornito dal IA non aveva trovato ne' adeguata, ne' coerente confutazione da parte dell'impugnata sentenza, che per giungere alla confermata sussistenza dei reati in parola, ha dovuto far ricorso, surrettiziamente, ad elementi nuovi e non provati, trascurando di dar credito ai testi escussi, nella parte in cui si ricostruiva l'organigramma dell'Azienda, le relative competenze ed i compiti specifici dei dipendenti;
4) Nullità della sentenza per assoluta mancanza di motivazione relativa alle censure esposte con l'atto di appello e, segnatamente, attinenti alle carenze del prodotto fornito dal IA, ai presunti artifici e raggiri posti in essere in occasione dei collaudi sugli effetti letterecci in tnt, ai compiti ed ai comportamenti tenuti dal ricorrente, nell'ambito dell'Istituto Sperimentale;
5) Nullità della sentenza per erronea applicazione della legge penale sul concorso tra i reati di truffa e frode, trattandosi di concorso apparente di norme, in quanto la violazione della norma penale è sostanzialmente unica e la responsabilità è contenuta nell'imputazione specifica che comprende quella generica di truffa. Con memoria difensiva successivamente prodotta, la difesa del IF ha ribadito sostanzialmente le censure già formulate con i motivi di ricorso, lamentando, in merito, l'illegittimità, arbitrarietà, contraddittorietà, illogicità e superficialità dell'impugnata sentenza:
il PR PI IO:
I) Inosservanza o erronea applicazione della legge penale, nonché manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 co.I^ lett.b) ed e) cpp., per avere ritenuto sussistente la qualifica di pubblico ufficiale in testa al ricorrente, nonostante la mancanza dei requisiti richiesti ex lege, del resto insussistenti anche per quella di incaricato di pubblico servizio, avuto riguardo ad una corretta qualificazione dei compiti attribuiti e svolti dal ricorrente in seno all'Ente Ferrovie dello Stato;
2) Inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità ex art. 606 co.I^ lett.c) in relazione alla violazione dell'art. 192 co. 3^ cpp., avendo il giudice di merito utilizzato, nella valutazione della prova, le dichiarazioni rese dal coimputato IA, scevre da altrui elementi di prova che ne potessero confermare l'attendibilità;
3) Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché manifesta illogicità della motivazione in violazione dell'art. 606 co. I^ lett. b) e e) cpp., per avere ritenuto la sussistenza del reato di cui all'art. 319 c.p., nonostante i fatti di cui alla fattispecie concreta, ove ritenuti provati, avrebbero potuto, al più, configurare la fattispecie di cui all'art. 318 c.p. 4) Inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità, mancanza o manifesta illogicità della motivazione in violazione dell'art. 606 co I^ lett.c) ed e) cpp., per avere il giudice di merito, in violazione dell'art. 192 co.2^ cpp., utilizzato, come elemento di prova, un documento avente, al più, valore di mero indizio, quale il c.d. "documento MP" e, come tale, in mancanza di altri elementi di vera e propria prova, non idoneo a provare, secondo il ricorrente, la sussistenza del reato di corruzione contestatogli, anche per assenza di riscontro di tanto nelle dichiarazioni del coimputato IA e in quelle dei testi escussi:
il RO:
I) Violazione dell'art. 606 lett. e) cpp. per mancanza e illogicità della motivazione, avendo erroneamente i giudici di merito assimilato al posizione del ricorrente con quella degli altri coimputati, nonostante il suo nominativo non comparisse nel c.d. "documento MP", sicché, in mancanza di tale elemento di riscontro, le dichiarazioni etero-accusatorie del IA non potevano ritenersi sufficienti per provare il reato contestato, tanto più che l'esame del IA, ex art. 210 cpp., non aveva formato oggetto di tempestiva richiesta da parte del P.M. nel deposito della lesta testi;
2) Violazione dell'art. 606 lett.c) cpp., per inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità; nullità della sentenza di primo grado e di appello quale conseguenza della nullità del decreto che dispone il giudizio, ex art. 429 lett.c) cpp., atteso che il capo d'imputazione contestato al ricorrente, è del tutto privo di una indicazione temporale dei fatti a lui attribuiti ed essendo il riferimento ai capi che precedono "quanto mai ambiguo", tale omissione, ad avviso del ricorrente stesso, si risolveva in una "chiara irregolarità", attinente al "corretto instaurarsi del rapporto processuale ed al diritto di difesa".
Tanto premesso, ritiene questa Corte che i motivi addotti dai ricorrenti siano manifestamente infondati e che, pertanto, i ricorsi vadano dichiarati inammissibili ex art. 606 co 3^ cpp., con la conseguente condanna di tutti i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma equitativamente determinata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di lire duemilioni in favore della cassa delle ammende. Il NI RG ed il IF NT vanno, inoltre, condannati in solido alla rifusione delle spese di parte civile che stimasi corretto determinare nella misura liquidata come da dispositivo. Preliminarmente è opportuno sgombrare il campo dalle eccezioni di nullità, cui fanno riferimento i ricorsi del IF (motivo sub I)) e del RO (motivo sub 2)).
In merito, rileva la Corte che la risposta a tali eccezioni, data dai giudici della Corte territoriale con l'ordinanza coeva alla sentenza impugnata, è motivatamente corretta e non merita censura alcuna. Infatti, quanto alla questione attinente l'asserita violazione dell'art. 34 co.2^ cpp., per la nota coincidenza nella stessa persona fisica, del Presidente del Collegio giudicante del procedimento principale a carico degli ES EL ed altri, definito con sentenza Tribunale Roma del 17-4-93, con il Presidente del Collegio giudicante del procedimento, stralcio del primo, a carico degli odierni ricorrenti, di cui alla sentenza del Tribunale di Roma del 1- 4-1996, il richiamo alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 371/96 sul tema, è, in ogni caso, improprio, atteso che tale decisione del giudice delle leggi è intervenuta effettivamente in epoca successiva alla decisione del Tribunale del I^-4-96, sicché l'attività processuale, ormai già svolta in precedenza, in ossequio alla normativa vigente al momento, deve ritenersi pienamente legittima, non potendo operare in via retroattiva gli effetti della pronuncia della Consulta.
Ciò posto ed a prescindere dalla non specificità ed apoditticità di asserite anticipazioni di giudizio sul conto del IF, nel trattare la posizione di taluni coimputati del procedimento "c.d. principale" delle "Lenzuola d'oro", di cui vi è traccia nelle argomentazioni difensive del ricorrente, per supportare la tesi della denunciata incompatibilità del giudice, bene si è ribadito il principio secondo cui tale incompatibilità ex art. 34 co. 2^ cit. non attiene alla capacità del giudice, intesa quale capacità ad esercitare la funzione giudiziaria, in difetto della quale e soltanto per tale causa, opera utilmente la nullità assoluta di cui all'art. 178 lett.a) cpp. Infatti il difetto di capacità del giudice va inteso come mancanza di requisiti occorrenti per l'esercizio delle funzioni giurisdizionali e non anche in relazione al difetto delle condizioni specifiche per l'esercizio di tale funzione in un determinato procedimento. Ne consegue che, non incidendo sui requisiti della capacità, la incompatibilità ex art. 34 cit. (peraltro, nella specie, affatto ragionevolmente provata e tratteggiabile solo in via di mere ipotesi), non determina, comunque, la nullità del provvedimento ex artt. 178 e 179 cpp., ma costituisce soltanto motivo di possibile astensione, ovvero di ricusazione dello stesso giudice, da far tempestivamente valere con la procedura di rito ex art. 37 ss.gg.cpp. (cfr. in termini, Cass.pen.Sez.I, 17-02- 1996, n. 1907, Gregorian;
idem, 19-12-96 n. 6162, Curci;
Cass.pen.Sez.IV, 25-8-95, n. 9092, Spano;
cfr. anche Cass.pen.Sez.I, 13-4-96 n. 1534, Puca). Nè, per vero, in nome del rispetto del principio costituzionale del giusto processo, è possibile ritenere fondata la deduzione difensiva, in merito all'asserita logica, sottesa alla sentenza n. 371/96 della Corte Costituzionale, secondo cui il giudice che si fosse pronunciato in un precedente giudizio sulla responsabilità di alcuni concorrenti, nel contesto di un processo separato, possa per ciò solo essere colpito da incompatibilità in relazione al processo ("c.d.stralcio") che venga successivamente celebrato nei confronti di altro o altri concorrenti.
Giova, per contro, rilevare che la richiamata sentenza della Consulta mantiene espressamente ferma la precedente acquisizione giurisprudenziale, riferita alle sentenze n. 186/92 e 439/93, secondo cui, nell'ipotesi di concorso di persone nel reato, l'autonomia delle posizioni di ciascun concorrente, consente "pur nella naturalistica unitarietà della fattispecie, una segmentazione di processi e la scomposizione del fatto in una pluralità di condotte autonomamente valutabili in processi distinti, senza che la decisione dell'uno possa influenzare quella dell'altro".
Ciò posto, se è vero che con la cennata sentenza n. 371/96 si è affermato il principio costituzionale anzidetto del "giusto processo" che impedisce che uno stesso giudice valuti più volte - in sentenza- in successivi processi la responsabilità penale di una persona in relazione al medesimo reato, è altrettanto vero che l'incompatibilità del giudice non può essere estesa a tutte le ipotesi in cui si proceda separatamente nei confronti dei concorrenti nel reato (come nel caso di specie), ma deve essere circoscritta solo a quei casi in cui, con la sentenza che definisce il procedimento a carico di uno o più imputati, siano state apprezzabilmente operate valutazioni, anche se in via incidentale, purché di contenuto univoco e rilevante, in ordine alla responsabilità penale di un terzo concorrente nel medesimo reato.
È chiaro, dunque, come, del resto, ha opportunatamente precisato la stessa Consulta con recentissima ordinanza dichiarativa di manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 co. 2^ cpp. (cfr. Ordinanza Corte Costituzionale n. 135 del 12/16- 4-1999 in G.U. n. 16 del 21-4-99), che l'avere, in una precedente sentenza, valutato una prova nei confronti di un imputato concorrente nel medesimo reato, non significa affatto esprimere necessariamente valutazioni circa la responsabilità penale degli ulteriori concorrenti in tale reato, rimasti, all'epoca della prima decisione, estranei al relativo processo. Alla stregua delle considerazioni tutte che precedono, si evidenzia la manifesta infondatezza del motivo sub I) del ricorso IF.
Pari manifesta infondatezza è dato attribuire alla censura dedotta con il motivo sub 2) del ricorso RO. In merito, infatti, la Corte territoriale, con la cennata ordinanza coeva all'impugnata sentenza, ha correttamente motivato l'infondatezza della eccepita nullità del decreto che ha disposto il giudizio a carico del ricorrente, per asserita violazione dello art. 429 co.I^ lett.c) cpp. Infatti, giova innanzitutto rilevare che, al capo S) del decreto di citazione, è dato evincere, in termini di corretta essenzialità, il riferimento loco-temporale dei fatti, con richiamo, peraltro univoco ed espresso, "ai contratti di cui ai precedenti capi". Ciò posto, se è vero che, in tema di requisiti del decreto di citazione, la mancanza della data e del luogo del commesso reato può costituire vizio di "insufficiente motivazione", con i conseguenti effetti di cui al co.2^ della norma cit., tale ipotesi è correttamente sussistente e quindi rilevabile ex art. 178 ss.gg.cpp., soltanto quando non sia possibile collocare nel tempo e nello spazio i relativi termini del reato contestato, mentre è evidente che una indicazione, pur sinteticamente essenziale, di tali requisiti non può essere produttiva di effetti giuridici caducatori del provvedimento.. Ciò tanto più quando, come nella specie, vi sia espresso richiamo "ai precedenti capi", nello stesso provvedimento inequivocamente richiamati, anche in via analitica, in rapporto a posizioni di soggetti, altrettanto inequivocamente indicati quali concorrenti del ricorrente in parola. Il complesso delle informazioni così deducibili dall'atto, nella sua organica interezza, vale ad escludere il carattere di insufficiente ed irreversibile carenza di contestazione, con il conseguente coinvolgimento della ritualità del contraddittorio e violazione del diritto di difesa, entrambi tutelati dal legislatore con i noti effetti di nullità previsti ex lege in siffatte ipotesi (cfr. da ultima ed in termini, Cass.pen.Sez.I, 22-6- 1996, n. 6276, Bedin). Chiariti i termini di manifesta infondatezza dei motivi riproponenti le eccezioni in rito, passando all'esame di tutte le restanti censure, sostanzialmente ed univocamente tese a censurare la denegata applicazione della pronuncia di proscioglimento nel merito ex art.129 cpv.cpp., pur in costanza di causa estintiva del reato, quale la ritenuta prescrizione sopravvenuta, in relazione a tutte le imputazioni rispettivamente ascritte ai ricorrenti, nei termini di cui alla sentenza impugnata per il NI ed il IF ed in quelli già rappresentati con la sentenza di I^ grado (confermata in appello) per il PR PI ed il RO, ritiene questa Corte che i giudici della Corte territoriale abbiano fornito corretta e motivata risposta alle ragioni della loro decisione, secondo quanto è dato rilevare dal testo della sentenza impugnata, cui il giudice di legittimità è tenuto a riferirsi, a riguardo dei vizi denunciati in ricorso, attinenti mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione (art. 606 co.I^ lett. e) cpp).
Per tutti gli imputati ricorrenti, le sentenze di merito di I^ e 2^ grado (che in questa sede -per il tenore dei ricorsi- devono ritenersi entrambe oggetto di esame parte del giudice di legittimità) hanno motivatamente rappresentato il quadro accusatorio a carico di ciascun imputato, con puntuale richiamo non solo alle risultanze offerte dalla prova generica (c.d. "documento MP"), ma anche da quella specifica, rappresentata sia dalle dichiarazioni del IA circa i dati risultanti dal documento, che dalla valutazione critica, anche in punto di logica, dell'assunto degli imputati in merito ai reati loro rispettivamente ascritti, non mancando di esplicare le ragioni circa la configurabilità dei reati stessi, anche in rapporto alla qualità soggettiva richiesta ex lege per i loro autori.
Orbene, tanto basta a rappresentare la manifesta infondatezza di tutte le rivisitazioni del fatto, con riferimento ad asserite violazioni di legge e travisamento delle risultanze processuali che i ricorrenti, attraverso il pur attento sforzo difensivo, hanno inteso rappresentare con i motivi di ricorso (NI sub 2), IF sub 2), 3), 4) e 5), PR PI sub 2), 3) e 4) e RO sub I)).
Va ribadito al riguardo il costante indirizzo giurisprudenziale di questo giudice di legittimità, secondo cui, in presenza di una causa di estinzione del reato quale la prescrizione, non sono rilevabili in cassazione vizi di motivazione attinenti mancanza di questa ovvero manifesta illogicità e contraddittorietà della stessa, ne' denunce di asserita necessità della rivisitazione dei fatti, attraverso il riesame critico del materiale probatorio, ma vale la regola di cui al cpv. dell'art. 129 cpp. In base ad essa, in presenza della causa estintiva del reato (nella specie, la prescrizione), l'inizio di prova, ovvero la prova incompleta in ordine alla responsabilità dell'imputato, non viene equiparata alla mancanza o insufficienza di prova, ma, per pervenire al proscioglimento nel merito, soccorre la diversa regola di giudizio, per la quale deve "positivamente" ("dagli atti risulta evidente") emergere dagli atti processuali, senza necessità alcuna di ulteriori accertamenti o approfondimenti critico-valutativi degli stessi, l'estraneità dell'imputato in ordine al reato contestatogli. Ciò avviene nei casi di ragionevole certezza dell'infondatezza dell'accusa, quando cioè, allo stato degli atti, vi sia prova dell'innocenza dell'accusato o totale mancanza di elementi a suo carico, ovvero vi sia la palese inidoneità delle fonti di prova, acquisite nella dialettica del contraddittorio dibattimentale (cfr. tra le altre, Cass.pen.Sez.V, 7-8-1996, n. 7718, P.M. in proc. Battaglia;
Cass.pen.sez.VI, 27-11-95 n. 3467, la Penna, idem, 19-4-95 n. 4163, Cardillo;
Cass.pen.sez.I, 28-11-93 n. 8859, Mussone ed altri).
Per mera completezza d'esame dei motivi di ricorso, è appena il caso di rilevare, quanto al motivo sub I) del ricorso NI, che, in ogni caso, il reato, con esclusione dell'aggravante, si sarebbe prescritto in epoca successiva alla sentenza di I^ grado (prescrizione maturata ex art. 157 c.p. il 31-7-1996 - sentenza di I^ grado emessa il 1-4-1996) e, quanto al motivo sub I) del ricorso PR PI, che già la sentenza di I^ grado (cfr.fol.48) confermata in appello, ha correttamente ed esaustivamente enunciato le ragioni della qualità di pubblico ufficiale da riconoscersi al ricorrente, in forza dei criteri di cui all'art. 357 c.p.
P.Q.M.
DICHIARA inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di lire duemilioni= in favore della cassa delle ammende. CONDANNA, altresì, NI RG e IF NT alla rifusione delle spese di parte civile che liquida in lire 6.200.000=, di cui L.6.000.000= di onorario, oltre IVA e CPA.
Così deciso in Roma, il 22 aprile 1999.
Depositato in Cancelleria il 13 maggio 1999