Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/04/1999, n. 6044
CASS
Sentenza 22 aprile 1999

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

In tema di requisiti del decreto di citazione, la mancanza della data e del luogo del commesso reato può costituire vizio di "insufficiente motivazione", con i conseguenti effetti di cui al secondo comma dell'articolo 429 cod. proc. pen.; tale ipotesi è correttamente sussistente e quindi rilevabile ex articolo 178 cod. proc pen. soltanto quando non sia possibile collocare nel tempo e nello spazio i relativi termini del reato contestato, mentre che una indicazione, pur sinteticamente essenziale, di tali requisiti non può essere produttiva di effetti giuridici caducatori del provvedimento. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che il richiamo "ai precedenti capi" compiuto nello stesso provvedimento in relazione a soggetti inequivocamente indicati quali concorrenti nel reato, fosse idoneo ad escludere l'insufficienza e carenza della contestazione).

L'incompatibilità ex articolo 34, secondo comma, cod. proc. pen. non attiene alla capacità del giudice, intesa quale capacità ad esercitare la funzione giudiziaria, in difetto della quale e soltanto per tale causa, opera utilmente la nullità assoluta di cui all'articolo 178 lett.a) cod. proc. pen. Ed invero il difetto di capacità del giudice va inteso come mancanza dei requisiti occorrenti per l'esercizio delle funzioni giurisdizionali e non anche in relazione al difetto delle condizioni specifiche per l'esercizio di tale funzione in un determinato procedimento. Ne consegue che, non incidendo sui requisiti della capacità, la incompatibilità ex articolo 34 cod.proc.pen., non determina, comunque, la nullità del provvedimento ex articoli 178 e 179 cod. proc. pen., ma costituisce soltanto motivo di possibile astensione, ovvero di ricusazione dello stesso giudice, da far tempestivamente valere con la procedura di rito ex articolo 37 e seguenti cod. proc pen. (Nella specie, peraltro, la Corte ha ritenuto che non potesse neppure invocarsi il principio espresso nella sentenza della Corte Costituzionale n. 371 del 1996, volto ad impedire che uno stesso giudice valuti più volte - in sentenza - in successivi processi la responsabilità penale di una persona in relazione al medesimo reato, in quanto l'incompatibilità del giudice non può essere estesa a tutte le ipotesi in cui si proceda separatamente nei confronti dei concorrenti nel reato, ma deve essere circoscritta solo a quei casi in cui, con la sentenza che definisce il procedimento a carico di uno o più imputati, siano state apprezzabilmente operate valutazioni, anche se in via incidentale, purché di contenuto univoco e rilevante, in ordine alla responsabilità penale di un terzo concorrente nel medesimo reato).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/04/1999, n. 6044
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6044
    Data del deposito : 22 aprile 1999

    Testo completo