Cass. pen., sez. I, sentenza 05/03/1999, n. 7246
CASS
Sentenza 5 marzo 1999

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

Lo "status" di militare, con conseguente assoggettamento al codice penale militare di pace, cessa dal momento del concreto allontanarsi dell'interessato dal corpo per congedo assoluto, e quindi anche prima della consegna del foglio di congedo assoluto. (Fattispecie in tema di truffa militare, in relazione alla quale la S.C. ha sottolineato, in ogni caso, la carenza di interesse del ricorrente, considerata la maggiore gravità del delitto previsto dall'art. 640, commi primo e secondo, cod. pen. rispetto a quello previsto dall'art. 234, commi primo e secondo, cod. pen. mil. pace).

Il giudice d'appello del processo celebratosi in primo grado con il rito abbreviato può disporre acquisizioni probatorie (nella specie, documentali) ulteriori rispetto a quelle già esistenti al momento dell'accoglimento della richiesta del rito speciale, ma soltanto nell'ipotesi di assoluta necessità rilevata d'ufficio, ai sensi del terzo comma dell'art. 603 cod. proc. pen., di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale e non nel caso di sollecitazione dell'espletamento di tale attività processuale formulata dalle parti con l'atto di impugnazione.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 05/03/1999, n. 7246
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7246
    Data del deposito : 5 marzo 1999

    Testo completo