Sentenza 5 marzo 1999
Massime • 2
Lo "status" di militare, con conseguente assoggettamento al codice penale militare di pace, cessa dal momento del concreto allontanarsi dell'interessato dal corpo per congedo assoluto, e quindi anche prima della consegna del foglio di congedo assoluto. (Fattispecie in tema di truffa militare, in relazione alla quale la S.C. ha sottolineato, in ogni caso, la carenza di interesse del ricorrente, considerata la maggiore gravità del delitto previsto dall'art. 640, commi primo e secondo, cod. pen. rispetto a quello previsto dall'art. 234, commi primo e secondo, cod. pen. mil. pace).
Il giudice d'appello del processo celebratosi in primo grado con il rito abbreviato può disporre acquisizioni probatorie (nella specie, documentali) ulteriori rispetto a quelle già esistenti al momento dell'accoglimento della richiesta del rito speciale, ma soltanto nell'ipotesi di assoluta necessità rilevata d'ufficio, ai sensi del terzo comma dell'art. 603 cod. proc. pen., di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale e non nel caso di sollecitazione dell'espletamento di tale attività processuale formulata dalle parti con l'atto di impugnazione.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/03/1999, n. 7246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7246 |
| Data del deposito : | 5 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dai Signori: Udienza Pubblica
Dott. PIROZZI ENZO Presidente del 5.3.1999
1. Dott. MARCHESE ANTONIO Consigliere SENTENZA
2. Dott. CAMPO STEFANO " N. 269
3. Dott. DE PASCALIS DARIO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. CANZIO GIOVANNI " N. 49232/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LL PE n. il 21.10.1930
avverso sentenza del 13.10.1998 CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAMPO STEFANO
Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procuratore generale Dott. Antonio MURA, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. Antonio BATTIATO, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
1. Con sentenza in data 13 ottobre 1998 la Corte d'appello di Venezia confermava quella in data 4 aprile 1997 del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale della stessa sede, con la quale LL EP, imputato del reato di cui agli artt. 110 c.p. e 234 co. 2^ e 47 c.p.m.p. (truffa militare in concorso con sottufficiale della Guardia di Finanza, separatamente giudicato, concretizzatasi nell'emissione di fattura dell'importo di lire 5.535.000= attestante un fittizio trasporto di masserizie appartenenti al militare), era stato condannato applicate le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla ritenuta aggravante e la diminuente di cui all'art.442 c.p.p., alla pena di mesi quattro di reclusione.
La corte territoriale - premesso che la richiesta di riapertura dell'istruttoria dibattimentale andava respinta sia perché il rito abbreviato impediva l'acquisizione di ulteriori elementi, sia, soprattutto, perché le risultanze di altro procedimento a carico di COMIATI RG facevano riferimento a bollette per trasporto di masserizie rilasciate a personale della Marina Militare e non della Guardia di Finanza e il prospettato contenuto dell'audizione della figlia dell'imputato era superato dalle risultanze processuali - affermava che la responsabilità dell'imputato era provata dall'ampia confessione da parte del correo TA e dall'affidabilità della sua chiamata in correità, dall'inattendibilità della contraria versione data dal LL in quanto la tesi prospettata era risultata priva di concretezza e di specificazione, dall'insufficienza del pagamento della sola IVA e non degli altri tributi conseguenti relativamente alla fattura rilasciata, dalla mancanza di un effettivo trasporto di masserizie a distanza di oltre un anno e tre mesi dal rilascio della fattura, dalla maggiore plausibilità della tesi del TA in ordine al certificato di pesa pubblica.
2. Ricorre per cassazione il LL, il quale, per il tramite del proprio difensore, deduce:
a) erronea applicazione di legge e/o illegittimità della motivazione della sentenza impugnata (art. 606 co. 1^ lett. b) ed e) c.p.p.), assumendo che il giudice d'appello aveva disatteso la richiesta di produzioni documentali con l'erronea affermazione che "...il rito abbreviato impedisce ulteriori acquisizioni... ", che il reato in questione andava qualificato come truffa ex art. 640 c.p. e non come truffa ex art. 234 c.p.m.p. in quanto dagli atti (interrogatorio di detto imputato) emergeva che il TA non aveva lo status di militare per essere in congedo assoluto, che la richiesta di assunzione testimoniale della LL avrebbe contribuito a sciogliere il dubbio manifestato dalla corte territoriale in ordine alla circostanza inerente al certificato della pesa pubblica;
b) mancanza o illogicità della motivazione della sentenza impugnata (art. 606 co. 1^ lett. e) c.p.p. ), affermando che la giustificazione della sussistenza dell'elemento psicologico del reato in capo all'imputato era affetta dal suddetto vizio motivazionale come emergente dalle particolareggiate argomentazioni poste a sostegno di tale affermazione;
c) mancata assunzione di prova decisiva (art. 606 co. 1^ lett. d) c.p.p.), rilevando che l'assunzione della testimonianza di LL
LV, sulla circostanza surriferita, avrebbe fatto escludere la responsabilità dell'imputato.
All'odierna udienza il difensore dell'imputato ha chiesto di potere accedere al c.d. patteggiamento di cui all'art. 3 legge 30.1.1999 n. 24. 3. Innanzitutto va precisato che la Corte ha dichiarato inammissibile la richiesta di patteggiamento ex art. 3 legge 30.1.1999 n. 24 proposta dal difensore dell'imputato all'odierna udienza, in quanto formulata oltre il termine di quindici giorni prima dell'udienza previsto dal combinato disposto degli artt. 3 legge 24/1999 e 585 co. 4^ c.p.p., la cui inosservanza, ai sensi degli artt. 585 c. 5^ e 591 co. 1^ lett. c) c.p.p. comporta l'applicazione della sanzione processuale dell'inammissibilità. Per quanto concerne il contenuto il ricorso è infondato.
3.a. In ordine al primo motivo di gravame la Corte rileva che (cfr., SS.UU. 13.12.1995, ric. Clarke) il giudice d'appello del processo celebratosi in primo grado con il rito abbreviato può disporre acquisizioni probatorie, nella specie documentali, ulteriori rispetto a quelle già esistenti al momento dell'accoglimento della richiesta del rito speciale.
Tuttavia può farsi uso di tale facoltà soltanto nell'ipotesi di assoluta necessità rilevata d'ufficio, ai sensi del terzo comma dell'art. 603 c.p.p., di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale e non nel caso di sollecitazione dell'espletamento di tale attività processuale formulata dalle parti con l'atto di impugnazione. Ne discende che, sia pure con incompletezza concettuale, l'affermazione sul punto fatta dai giudici del merito risulta corretta.
Relativamente, poi, al diniego della riapertura dell'istruttoria dibattimentale per acquisire le testimonianza indicata dall'appellante, la corte territoriale, come risulta dalla sentenza impugnata, ha ritenuto, con adeguata motivazione insindacabile in questa sede in quanto inerente ad un giudizio sul fatto, di potere decidere sulla scorta degli elementi esistenti in atti, sicché è infondata la relativa doglianza avanzata sul punto dal ricorrente. Inoltre, pur essendo esatta l'affermazione del ricorrente in punto di insussistenza del reato di truffa militare nell'ipotesi in cui l'agente sia una persona in congedo assoluto, in quanto, ai sensi dell'art. 8 c.p.m.p. così come modificato dalla sentenza n. 556 del 12.12.1969 della Corte costituzionale, lo status di militare, con conseguente assoggettamento al codice penale militare di pace, cessa dal momento del concreto allontanarsi dell'interessato dal corpo per congedo assoluto, anche prima, quindi, della formale consegna del foglio di congedo assoluto, tuttavia la censura dedotta risulta inammissibile in questa sede, sia perché non risulta dal testo della sentenza (cfr. pag. 3 del provvedimento gravato) che la questione abbia formato oggetto dell'atto di appello, sia perché lo status di militare del TA al momento del commesso reato risulta dagli atti del processo e, quindi, la contraria affermazione, costituendo necessariamente oggetto di un accertamento in punto di fatto, non può essere fatta valere in questa sede di legittimità, sia, infine, perché il ricorrente non ha alcun interesse concreto ad una diversa qualificazione giuridica della condotta addebitatagli, atteso che la pena edittale del reato di cui all'art. 640 co. 1^ e 2^ n. 1 c.p.(da uno a cinque anni di reclusione e da seicentomila a tre milioni di lire di multa) è più grave di quella prevista dal contestatogli art.234 co. 1^ e 2^ c.p.m.p. (da uno a cinque anni di reclusione).
3.b. Relativamente al secondo motivo di gravame le censure rivolte alla sentenza gravata si risolvono in critiche di fatto, atteso che il ricorrente mira ad una valutazione degli elementi acquisti agli atti diversa da quella fatta propria - con argomentazioni che, per essere esenti da vizi logico-giuridici, non possono essere sottoposte al controllo del giudice di legittimità - dalla corte territoriale, così richiedendo in questa sede un inammissibile giudizio sul fatto.
3.c. Infine la dedotta mancata acquisizione di prova decisiva non può rientrare nell'ipotesi di cui alla lettera d) del primo comma dell'art. 606 c.p.p., atteso che l'error in procedendo, in cui si sostanzia il vizio in questione, rileva solo quando la prova decisiva richiesta e non ammessa, confrontata con le argomentazioni in motivazione addotte a sostegno della sentenza, risulti decisiva, cioè tale ché, se esperita, avrebbe potuto determinare una diversa decisione: il che non è nella fattispecie che ci occupa, atteso che la sentenza impugnata motiva adeguatamente in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato anche in relazione alla circostanza, a tale fine valutata, che avrebbe dovuto formare oggetto della testimonianza non ammessa.
Il ricorso va, pertanto, rigettato con ogni conseguenza di legge a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 5 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 8 giugno 1999