Cass. pen., sez. I, sentenza 21/03/1988, n. 8864
CASS
Sentenza 21 marzo 1988

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Il giudice penale, chiamato a pronunciarsi sulla confisca di beni relativi ad imputati di associazione per delinquere di tipo mafioso, ha l'Obbligo di provvedere sulle richieste e non può rimettere la decisione al giudice dell'eventuale processo di prevenzione, pendente autonomamente a carico degli stessi soggetti. (nella specie è stato ritenuto abnorme il provvedimento con cui il giudice di appello, su impugnazione del P.m. e delle altre parti, rimetteva la decisione sulla confisca al giudice del processo di prevenzione, pure esso in grado di appello).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 21/03/1988, n. 8864
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8864
    Data del deposito : 21 marzo 1988

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