Articolo 8 della Legge 29 novembre 1965, n. 1330
Articolo 7Articolo 9
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29 dicembre 1965
Art. 8.
Salvo l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge 25 settembre 1040, n. 1424, chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 e' punito con la multa di lire 250 per ogni chilogrammo di latte magro in polvere oggetto della violazione, ma la pena non puo' essere inferiore a lire 200.000.
Entrata in vigore il 29 dicembre 1965
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