Art. 8.
Salvo l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge 25 settembre 1040, n. 1424, chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 e' punito con la multa di lire 250 per ogni chilogrammo di latte magro in polvere oggetto della violazione, ma la pena non puo' essere inferiore a lire 200.000.
Salvo l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge 25 settembre 1040, n. 1424, chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 e' punito con la multa di lire 250 per ogni chilogrammo di latte magro in polvere oggetto della violazione, ma la pena non puo' essere inferiore a lire 200.000.