Articolo 306 del Codice civile
Articolo 291Articolo 301
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19 aprile 1942
Art. 306.

(Revoca per indegnita' dell'adottato).

La revoca dell'adozione puo' essere pronunziata dal tribunale su domanda dell'adottante, quando l'adottato abbia attentato alla vita di lui o del suo coniuge, dei suoi discendenti o ascendenti, ovvero si sia reso colpevole verso loro di delitto punibile con pena restrittiva della liberta' personale non inferiore nel minimo a tre anni.

Se l'adottante muore in conseguenza dell'attentato, la revoca dell'adozione puo' essere chiesta da coloro ai quali si devolverebbe l'eredita' in mancanza dell'adottato e dei suoi discendenti.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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