Sentenza 1 luglio 1999
Massime • 1
Il principio della immodificabilità della composizione del collegio giudicante a partire dal momento in cui ha inizio la discussione della causa (principio applicabile anche al rito del lavoro, ovviamente con riguardo alle decisioni in grado di appello) comporta che, ove dal verbale d'udienza e dal dispositivo letto in udienza risultino due diverse composizioni dell'organo collegiale, determinandosi così una assoluta incertezza sul permanere della identità di composizione del collegio dall'inizio della discussione della causa alla lettura del dispositivo, la sentenza deve ritenersi affetta da nullità insanabile ai sensi dell'art. 158 cod. proc. civ.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/07/1999, n. 6797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6797 |
| Data del deposito : | 1 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri magistrati:
Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO - Presidente -
Dott. Giovanni MAZZARELLA - Consigliere -
Dott. Giuseppe CELLERINO - Consigliere -
Dott. Pasquale PICONE - Consigliere -
Dott. Paolo STILE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
VOLTA VIAGGI S.R.L. - in persona dell'Amministratore Dr. LUCIANO BERTELLI, già elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUDOVISI N. 16, presso lo studio dell'avvocato MARIO CANNATA che lo rappresenta e difende, e da ultimo d'ufficio presso la Cancelleria della Corte di Cassazione giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RA TT;
- intimata -
avverso la sentenza n. 10709/96 del Tribunale di MILANO, depositata il 09/11/96 R.G.N.533/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/03/99 dal Consigliere Dott. Paolo STILE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BUONAJUTO che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbito il terzo e il quarto;
rigetto del secondo. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 20 luglio 1994 NI IP conveniva dinanzi alla Pretura di Milano la Volta Viaggi S.r.l. esponendo di essere stata assunta dalla predetta società nel gennaio 1992, ma che solo nel giugno del 1992 la sua assunzione era stata formalizzata con la stipulazione di un contratto di formazione e lavoro. Aggiungeva che nel mese di agosto era stata ammalata per una settimana senza essere retribuita e che nel novembre 1993 era stata licenziata per scadenza del termine del contratto di formazione, durante il quale ella non aveva ricevuto alcun insegnamento teorico. Sosteneva quindi che il predetto contratto doveva ritenersi nullo sia perché stipulato successivamente all'assunzione sia perché non era stata attuata alcuna istruzione teorica, e chiedeva pertanto l'indennità di malattia e l'applicazione dell'art. 18 statuto dei lavoratori.
La società convenuta resisteva osservando che il licenziamento era stato impugnato dopo i sessanta giorni fissati dalla legge a pena di decadenza, negando che la IP fosse stata assunta prima della data della stipulazione formale e negando altresì la rilevanza della mancata attuazione di corsi di preparazione teorica. Con sentenza del 24 febbraio 1995 il Pretore rigettava la domanda ritenendo che il lavoro svolto dalla IP prima della formale assunzione non potesse considerarsi "subordinato"; che il contratto collettivo non prevedeva come obbligatoria l'istruzione teorica;
che la IP non era stata trovata in casa al controllo domiciliare di malattia.
Avverso tale decisione proponeva appello quest'ultima con ricorso notificato il 27 aprile 1995, insistendo nell'accoglimento delle pretese avanzate in primo grado.
Si costituiva la società chiedendo il rigetto del gravame. Con sentenza del 24 ottobre-9 novembre 1996 l'adito Tribunale di Milano, in riforma della sentenza del Pretore, condannava l'appellata a pagare alla IP la somma di lire 6.037.215 con interessi e rivalutazione ed alla metà delle spese del doppio grado, compensando tra le parti la restante metà.
Osservava il Tribunale che la prova per testi svolta in secondo grado, e non espletata dinanzi al Pretore perché erroneamente ritenuta inammissibile da quest'ultimo, aveva dimostrato che il rapporto di lavoro subordinato era iniziato ben prima di quello che risultava dall'assunzione formale con contratto di formazione e lavoro, con conseguente riconoscimento a favore della IP delle somme dalla stessa invocate e non contestate, fatta eccezione per quelle richieste a titolo di indennità risarcitoria per licenziamento ingiustificato, non essendo stato il recesso impugnato nel termine di cui all'art.6 della legge 15 luglio 1966 n.604. Per la cassazione di tale sentenza ricorre la Volta Viaggi S.r.l., formulando quattro motivi.
La IP non si è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va per primo esaminato il secondo mezzo d'impugnazione, rivestendo l'argomentazione in esso contenuta carattere pregiudiziale. Con esso infatti viene dedotta violazione e falsa applicazione dell'art.276, 1^ comma, c.p.c., in quanto il Collegio avanti al quale si era svolta la discussione risultava differentemente composto rispetto a quello che aveva emesso la sentenza. Il motivo è fondato. Si evince dagli atti di causa che, all'udienza del 24 ottobre 1995 tenutasi dinanzi al Tribunale di Milano, ed in cui i procuratori delle parti, dopo la relazione della causa, procedettero alla discussione, il Collegio risultava composto dai seguenti magistrati:
"1) Dott. Mannacio Presidente-rel., 2) Dott. Gargiulo-Giudice, 3) Dott. Ruiz- Giudice".
Si evince altresì che il dispositivo della sentenza venne emesso in pari data da Collegio diverso dal primo, in quanto costituito da "1) G. Mannacio-Presidente, 2) A. Ruiz-Giudice, 3) A. Sbordone-Giudice". Raffrontando dunque i nomi dei componenti dei due Collegi emerge, con tutta evidenza, che il Collegio avanti al quale si è svolta la discussione risulta differentemente composto rispetto a quello che ha emesso il dispositivo della sentenza, con palese violazione del principio della immutabilità del collegio (art.276, primo comma c.p.c.), volto ad assicurare che i giudici che pronunciano la sentenza siano gli stessi che hanno assistito alla discussione della causa.
L'enunciato principio della immodificabilità del collegio giudicante trova attuazione - come in più occasioni ha avuto modo questa Corte di affermare - anche nel rito del lavoro, dal momento in cui ha inizio la discussione della causa, cosicché la successiva diversa composizione dell'organo decidente dà luogo alla nullità della sentenza (Cass. 16 maggio 1997 n. 4368; Cass.2 marzo 1995 n. 2431). Pertanto, ove - come nella specie -, con riferimento ad una sentenza emessa in grado di appello, si verifichi un contrasto, relativamente alla composizione del collegio che ha deciso la causa, tra le risultanze del verbale di udienza e le attestazioni del dispositivo letto in udienza, entrambe riferibili al momento della deliberazione della sentenza, il suddetto contrasto determina, in relazione all'efficacia probatoria propria di tali atti, una assoluta incertezza sul permanere della identità di tale composizione dal momento della discussione della causa a quello della lettura del dispositivo, con la conseguenza che la suddetta sentenza deve ritenersi affetta da nullità insanabile ai sensi dell'art. 158 c.p.c. L'accoglimento dell'illustato mezzo d'impugnazione comporta l'assorbimento sia del primo motivo di ricorso (con cui si deduce che la sentenza impugnata risulta viziata da carente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia - art.360 n.5 c.p.c. -, in quanto il Tribunale, ammettendo le prove testimoniali della appellante, già decaduta in primo grado per aver chiamato a deporre testi diversi da quelli indicati in ricorso, non solo avrebbe violato le disposizioni di legge ed, in particolare, l'art.437, 2^ comma, c.p.c., ma avrebbe altresì omesso di motivare la decisione sul punto), sia degli ulteriori terzo (con cui si deduce violazione e falsa applicazione degli artt.434, 1^ comma, c.p.c.; 437, 2^ comma, c.p.c.; 414 n.5 c.p.c.; 420, 5^ comma, c.p.c., in quanto il Tribunale, ammettendo con ordinanza 29.2.1996 i mezzi di prova dedotti dall'appellante, già decaduta in primo grado, avrebbe palesemente violato le richiamate norme) e quarto (con cui viene denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 116, 1^ comma, c..c. e 437 c.p.c.). Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata e la rimessione della causa, anche per le spese di questo giudizio, ad altro Giudice d'appello che si designa in quello di Pavia.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri;
cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese di questo giudizio al Tribunale di Pavia.
Così deciso in Roma, il 2 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 1 luglio 1999