(Contratto sociale).
Nella societa' semplice il contratto non e' soggetto a forme speciali, salve quelle richieste dalla natura dei beni conferiti.
[…] Dal punto di vista normativo, le società di persone sono disciplinate dal Codice Civile agli articoli 2251–2312 c.c. e comprendono tre modelli principali: Società semplice (S.s.) Società in nome collettivo (S.n.c.) Società in accomandita semplice (S.a.s.) Indice NOZIONE E CARATTERISTICHE GENERALI La società di persone è un contratto con il quale due o più soggetti conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica, allo scopo di dividerne gli utili (art. 2247 c.c.). […] TIPOLOGIE DI SOCIETÀ DI PERSONE SOCIETÀ SEMPLICE (S.S.) La società semplice è il modello base delle società di persone ed è regolata dagli articoli 2251–2290 c.c. […]
Leggi di più…[…] La regola della libertà di forma per le società personali è enucleabile dalla norma, dettata in tema di società semplice ma applicabile al genus delle società di persone, di cui all'art. 2251 c.c., a tenore della quale “il contratto non è soggetto a forme speciali, salve quelle richieste dalla natura dei beni conferiti”, coerentemente, peraltro, con quelle norme del codice civile che sono destinate a regolare la circolazione dei beni immobili o mobili registrati. […]
Leggi di più…Codesta Confederazione, premesso che la conduzione di molte aziende agricole, per effetto di trasferimenti mortis causa, viene continuata nella forma societaria di cui all\'art. 2251 c.c. (Societa\' semplice) ha chiesto chiarimenti in ordine agli adempimenti che nel caso debbono essere osservati ai fini dell\'imposta sul valore aggiunto.
Leggi di più…[…] conferiti (art. 2251 c.c.). […] relazione alla natura dei beni conferiti (articolo 2251 c.c.). Anche per la
Leggi di più…[…] Non avendo alcun compito di gestione dello stesso (poiché le attività gestorie rimangono proprie dell'organo esecutivo della rete), la sua attività si esaurirebbe nella sola detenzione e custodia del bene: una vera e propria “società senza impresa” ovvero “di mero godimento” che – nel rispetto delle norme deontologiche – potrà essere costituita tra i professionisti partecipanti alla rete nella forma anche della società semplice prevista dagli artt. 2251 ss. c.c. (l'affermazione del 2011 troverà conferme successive negli studi del Consiglio Nazionale del Notariato nn. 69/2016-I, 73/2016-I e 92/2016-T). […]
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