(Contratto sociale).
Nella societa' semplice il contratto non e' soggetto a forme speciali, salve quelle richieste dalla natura dei beni conferiti.
L'articolo 2251 del Codice Civile, rubricato “Contratto sociale”, rientra nel Libro V – Del lavoro, Titolo V – Capo II – “Della società semplice”. All'art. 2251 c.c. viene stabilito che nella società semplice il contratto non è soggetto a forme speciali, salvo quelle richieste dalla particolare natura dei beni conferiti. Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice. Art. 2251 c.c.: testo aggiornato Ecco il testo aggiornato dell'art. 2251 del Codice Civile: “Art. 2251. […]
Leggi di più…[…] La regola della libertà di forma per le società personali è enucleabile dalla norma, dettata in tema di società semplice ma applicabile al genus delle società di persone, di cui all'art. 2251 c.c., a tenore della quale “il contratto non è soggetto a forme speciali, salve quelle richieste dalla natura dei beni conferiti”, coerentemente, peraltro, con quelle norme del codice civile che sono destinate a regolare la circolazione dei beni immobili o mobili registrati. […]
Leggi di più…[…] La società semplice che ritroviamo agli artt. 2251 e 2290 del codice civile è un tipo di società che può esercitare solo attività non commerciali. […]
Leggi di più…[…] Quindi: dalle società semplici (artt. 2251-2290 c.c.), dalle società in nome collettivo (artt.2291-2312 c.c.), dalle società in accomandita semplice (artt. 2313-2324), dalle società per azioni (artt. 2325- 22448 cc.), dalle società in accomandita per azioni (artt. 2452-2461 c.c.), dalle società a responsabilità limitata (artt. 2462 -2483 c.c.), dalle società cooperative (artt. 2511 -2548 c.c.). […]
Leggi di più…[…] Società di persone: significato e caratteristiche giuridiche Le società di persone, regolate dagli articoli 2251 e seguenti del Codice Civile, rappresentano il modello societario più semplice e flessibile, in cui l'elemento personale prevale su quello patrimoniale. […]
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