Articolo 477 del Codice di procedura civile
Articolo 442Articolo 420 bis
Versione
21 aprile 1942
Art. 477.
(Efficacia del titolo esecutivo contro gli eredi).

Il titolo esecutivo contro il defunto ha efficacia contro gli eredi, ma si puo' loro notificare il precetto soltanto dopo dieci giorni dalla notificazione del titolo.

Entro un anno dalla morte, la notificazione puo' farsi agli eredi collettivamente e impersonalmente, nell'ultimo domicilio del defunto.

Entrata in vigore il 21 aprile 1942
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente