Provvedimento: […] per l'omessa preliminare notifica alla opponente, ai sensi dell'art. 477 cpc, del titolo in forma esecutiva; […] Come precisato dalla Suprema Corte con sentenza n. 14653/2015 l'opposizione formulata sulla base della violazione dell'art. 477, comma 1, c.p.c. deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi: “la nullità del precetto, e del conseguente pignoramento, nei confronti degli pagina 5 di 9 eredi del debitore deceduto per mancato rispetto dell'art. 477 c.p.c., comma 1, è conseguenza di un'irregolarità formale del procedimento seguito dal creditore prima di procedere contro gli eredi. Attenendo ad una vicenda concernente il quomodo, e non l'an, dell'esecuzione forzata la relativa opposizione va qualificata come opposizione agli atti esecutivi”.
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