Sentenza 12 ottobre 2022
Massime • 1
In tema di concorso anomalo ex art. 116 cod. pen., la responsabilità del concorrente, quali che siano il suo grado di partecipazione e il suo ruolo, trova fondamento nel necessario affidamento alla condotta e alla volontà dei compartecipi, che gli impone di non sottovalutare il pericolo che taluno di essi, deviando dall'azione esecutiva concordata per fronteggiare eventuali difficoltà improvvisamente sopravvenute, possa realizzare un reato diverso da quello inizialmente previsto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/10/2022, n. 11495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11495 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2022 |
Testo completo
1149 5 23 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: -Presidente - Sent. n. sez. 1302/2022 MONICA BONI UP 12/10/2022 RAFFAELLO MAGI R.G.N. 5710/2022 FRANCESCO ALIFFI DANIELE CAPPUCCIO Relatore EVA TOSCANI ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: FA AN nato il [...] ET RE nato a \( SERBIA) il 13/03/1953 FA NT nato il [...] FA RE nato a [...] il [...] AN MI nato il [...] ET LE nato a [...] il [...] ET RA nato il [...] UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA FONDO DI GARANZIA VITTIME DELLA STRADA avverso la sentenza del 23/06/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di FIRENZE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PIETRO GAETA, che ha concluso chiedendo il rigetto di tutti i ricorsi. uditi i difensori di parte civile: avvocato Pinucci, il quale conclude chiedendo la conferma della sentenza impugnata e l'inammissibilità o in subordine il rigetto dei ricorsi, deposita le conclusioni e la nota spese;
avvocato Gramigni, il quale conclude chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi e la conferma della sentenza impugnata, deposita le conclusioni e la nota spese;
avvocato Verrucchi, il quale conclude chiedendo l'inammissibilità o in subordine il rigetto dei ricorsi e la conferma della sentenza impugnata, deposita le conclusioni e la nota + spese;
avvocato Maggiora, il quale conclude chiedendo l'inammissibilità o in subordine il rigetto dei ricorsi e la conferma della sentenza impugnata, deposita le conclusioni e la nota spese;
avvocato Parenti, il quale conclude chiedendo la conferma della sentenza impugnata, deposita le conclusioni e la nota spese;
avvocato Accettola, il quale conclude chiedendo la conferma della sentenza impugnata e il rigetto dei ricorsi, deposita le conclusioni e la nota spese;
uditi i difensori dei ricorrenti: avvocato LU Cianferoni, il quale conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso e l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata alla Corte di AppeLL competente;
avvocato Elisabetta Alì, la quale conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso;
avvocato Nicola Muncibì, il quale conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il dispositivo della pronunzia impugnata. Con sentenza del 23 giugno 2021, Corte di assise di appeLL di Firenze, in accoglimento delle impugnazioni presentate dal locale Procuratore della Repubblica e dalle parti civili ed in parziale riforma della sentenza emessa dalla Corte di assise di Firenze il 30 giugno 2020, ha, tra l'altro: -dichiarato OL ET ed IM NI colpevoli del delitto di tentato omicidio in pregiudizio di JR UF e li ha condannati alla pena di sette anni di reclusione ciascuno, oltre che alle sanzioni accessorie previste per legge;
-· confermato le condanne pronunziate, in primo grado, nei confronti di JA ET, in relazione al reato di tentata violenza privata continuata, commessa minacciando di morte JR UF al fine di costringerlo a riparare all'estero, nonché deLL stesso JA ET, di EH MU, ZI MU, ZI ET ed TO MU, ritenuti responsabili: del tentato omicidio di JR UF;
dell'omicidio volontario di CI DI;
delle lesioni personali arrecate ad AN LO;
-confermato la condanna di ET JA alla pena di venticinque anni e due mesi di reclusione e di EH MU, ZI MU, ZI ET ed TO MU alla pena di venticinque anni di reclusione ciascuno, oltre che al risarcimento dei danni ed al pagamento delle provvisionali in favore delle costituite parti civili;
-- condannato il responsabile civile UnipolSai Assicurazioni S.p.a., quale impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada in relazione al veicolo Volvo 60 targato BW069XJ, in solido con gli imputati, al risarcimento dei danni ed al pagamento delle provvisionali in favore delle parti civili costituite.
2. Le coordinate generali della vicenda di interesse, nella ricostruzione dei giudici di merito. Le menzionate sentenze sono state rese nell'ambito del procedimento penale scaturito dai fatti accaduti la mattina del 10 giugno 2018 in Firenze e, in specie, dall'inseguimento tra veicoli procedenti ad elevatissima velocità, culminato, con esito tragico, nei violentissimi urti verificatisi all'altezza dell'incrocio tra le vie TO NO e SI AR. I giudici di merito hanno, in proposito, concordemente stimato che la vicenda di interesse processuale ha tratto origine dalla crisi intervenuta tra i coniugi JR UF ed MA ZI, che si è riverberata nei rapporti tra 2 l'uomo e la famiglia della moglie, e, specificamente, dal proditorio atteggiamento serbato la sera dell'8 giugno 2018 da UF quale, in replica alle contestazioni dei parenti della donna, aveva osato percuotere il suocero ZI ET, leader della comunità rom insediata nel campo nomadi del Poderaccio. L'increscioso contegno serbato da UF aveva determinato la reazione di ZI ET e dei suoi congiunti, tradottasi, oltre che nelle esplicite minacce rivoltegli da JA ET, figlio di ZI ET, via chat il 9 giugno 2018, nella spedizione punitiva organizzata ed eseguita l'indomani mattina, domenica 10 giugno 2018. Quel giorno, stando all'impostazione accusatoria, recepita nelle sentenze di primo e secondo grado - che divergono soltanto in ordine alla responsabilità concorsuale di OL ET, pure lui figlio di ZI ET, ed IM NI, nipote della sorella di ZI ET, in ordine al tentato omicidio di JR UF RA - UF venne sorpreso, mentre si trovava, a bordo della sua EL ZA, nel parcheggio del supermercato Esselunga di Via TO NO, da TO MU (anche lui figlio di ZI ET, benché portante un diverso cognome) il quale, posto alla guida della AN LY sulla quale viaggiava anche la moglie, AS AB, cercò di sbarrargli la via d'uscita sospingendo la EL ZA verso l'area in cui erano aLLcati i carrelli della spesa. JR UF, a quel punto, speronò, a sua volta, la AN LY, così riuscendo ad aLLntanarsi ed a immettersi, a tutto gas, sulla Via TO NO, non senza avere, prima, superato l'ostacolo rappresentato da altri due veicoli, il furgone EL IV occupato da OL ET ed IM NI e la Volvo 60 sulla quale si trovavano il conducente ZI MU (figlio di TO MU) ed i passeggeri EH MU (nipote di ZI ET, perché figlio del di lui frateLL JA MU), il quale occupava il sedile anteriore destro, UR ET e ZI ET, assisi sui sedili posteriori. Il fuggiasco, per farsi largo tra i veicoli, urtò sia la Volvo 60 che il furgone EL IV, che subi un danno ad un pneumatico, tale da minarne l'efficienza, e si lanciò, quindi, a fortissima velocità, lungo la Via TO NO, seguito da presso dalla Volvo 60 e, a breve distanza, dalla AN LY. L'inseguimento, condotto all'andatura di circa 100 km/h, in piena città, a metà mattinata della domenica, mise a repentaglio l'incolumità, oltre che delle persone che ne erano protagoniste, di tutti gli utenti della strada e dei passanti: ciò nonostante, la EL ZA e la Volvo 60 non esitarono ad occupare la corsia di marcia riservata ai mezzi che transitavano in senso inverso, al punto da rischiare la collisione con un ciclomotore, fortunatamente evitata grazie alla manovra di emergenza effettuata dalla Volvo 60 - che, scartando, riuscì a riguadagnare la propria corsia, senza tuttavia rallentare e, anzi, rilanciando l'andatura per 3 refo proseguire l'inseguimento dal cui finestrino destro sporgeva la mazza da baseball che EH MU agitava con chiaro intento minatorio nei confronti di JR UF. Di lì a poco, in prossimità dell'intersezione con la Via SI AR, la Volvo 60 colpì la vettura guidata da JR UF che, entrata in rotazione, abbatté un palo segnaletico, salì sul marciapiede e terminò la sua corsa contro alcuni arbusti piantati a lato della strada, per poi venire parzialmente attinta dalle fiamme. JR UF, riuscito, provvidenzialmente, ad abbandonare l'abitacolo e nascostosi alla vista degli inseguitori mimetizzandosi tra gli alberi, riportò, nell'occorso, lesioni tanto gravi da determinare un lungo periodo di convalescenza e postumi invalidanti. La Volvo 60 urtò, altresì, il ciclomotore Honda SH, guidato da CI DI il quale, fermo al semaforo, venne scaraventato alla distanza di quarantacinque metri e, in conseguenza del violentissimo impatto con il suolo, pati lesioni di tale gravità da provocarne, il giorno seguente, il decesso - per poi colpire, danneggiandola, la ND guidata da SI ER (il quale portava seco i figli minori), invadere l'opposta corsia di marcia ed ivi andare a collidere frontalmente con la Volvo 40 condotta da AN LO, pure rimasto ferito, sulla quale sedeva anche la moglie LA MA. Sul luogo del sinistro giunsero, di lì a poco, a bordo del furgone EL IV, OL ET ed IM NI il quale, sceso dal mezzo, si avvicinò alla EL ZA di RA UF. Sulla base di questa ricostruzione dei fatti, la Corte di assise ha affermato la penale responsabilità di tutti gli occupanti della Volvo 60 e del conducente della AN LY (nei confronti della cui passeggera, AS AB, non risulta, per quanto consta, essere stata elevata alcuna contestazione) per i reati di omicidio volontario e tentato e di lesioni personali in pregiudizio, rispettivamente, di CI DI, JR UF ed AN LO, nonché quella di UR ET anche per la tentata violenza privata commessa in danno di JR UF;
ha, invece, assolto ET OL ed IM NI dal fatto loro ascritto. Avuto riguardo all'individuazione del soggetto chiamato, in solido con gli imputati, al risarcimento, quale responsabile civile, dei danni cagionati dalla Volvo 60, che, in quel frangente, circolava con targa di prova, la Corte di assise ha ritenuto che soggetto passivo dell'obbligazione fosse l'Allianz S.p.a., società che copriva i rischi connessi alla circolazione con targa di prova e che, essendo stata detta società estromessa dal giudizio, in accoglimento di specifica eccezione, nelle fasi preliminari, la questione dovesse essere affrontata nella competente sede civilistica, ed ha, per contro, respinto le domande formulate dalle parti civili nei confronti della UnipolSai Assicurazioni S.p.a., quale impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.
3. La motivazione della sentenza impugnata. La Corte di assise di appeLL ha disatteso in toto le impugnazioni degli imputati sul rilievo che le emergenze istruttorie raccolte nel corso del giudizio di primo grado e quelle assunte mediante parziale rinnovazione in appeLL comprovino la reale dinamica degli accadimenti, nonché la falsità delle dichiarazioni rese dagli imputati e dai testimoni escussi su loro indicazione, ed impongano, piuttosto, la riforma della sentenza di primo grado nel senso dell'estensione a OL ET ed MI NI della responsabilità per il tentato omicidio di JR UF. Tanto, in ragione della conclamata sussistenza di un previo accordo tra tutti gli imputati, reso evidente dalle condotte pregresse e dalla seriazione causale degli eventi, dimostrative: di una vera e propria ricerca della vittima;
di una chiamata a raccolta, una volta che la stessa era stata individuata;
di una volontà omicidiaria comune e condivisa tra tutti gli imputati, i quali hanno concorso, sul piano sia materiale che morale, alla realizzazione del fatto in contestazione. La Corte di assise di appeLL ha, in primis, stimato priva di fondamento la versione dei fatti offerta dagli imputati in relazione: a) alla natura, asseritamente fortuita e occasionale, dell'incontro di TO MU con JR UF all'interno del parcheggio dell'Esselunga; b) alla reale dinamica degli scontri, all'interno del parcheggio, tra le vetture di TO MU e JR UF;
c) al significato e al contenuto della telefonata partita dall'utenza di TO MU, in quel momento nella disponibilità della moglie, verso quella di OL ET e, più in generale, di quelle intercorse, tra soggetti di interesse processuale, a partire dal primo passaggio della EL ZA della vittima lungo la Via TO NO;
e) alla presenza degli imputati, quella mattina, nell'area del centro commerciale Esselunga ed alle ragioni che la hanno giustificata;
f) all'assenza di qualsivoglia previo accordo fra di loro;
g) ai termini del coinvolgimento di ciascuno degli occupanti dei tre veicoli;
h) all'assenza di intento omicidiario o di vendetta verso JR UF. Ha, in particolare, ritenuto, in accordo con il primo giudice, che ZI ET fosse presente all'interno della Volvo 60 sia nel tragitto percorso tra il campo nomadi ed il supermercato Esselunga che durante la successiva fase di inseguimento della EL ZA e che la sua diretta e personale partecipazione sia coerente con il prestigio riconosciutogli in seno alla comunità rom, messo in discussione dall'aggressione perpetrata dal genero nei suoi confronti, dalla quale 5 era derivato l'intento di porre in essere una cruenta azione ritorsiva, articolatasi proprio attraverso le condotte ricostruite nel processo. I giudici di secondo grado, del pari, respinto le prospettazioni difensive relative: a) all'essersi TO MU avvicinato alla vittima, nel parcheggio dell'Esselunga, in modo civile e non ostile;
b) alla corretta interpretazione da attribuire ai messaggi che JA ET aveva scambiato con JR UF;
c) alle pulsioni che hanno spinto EH MU ad esibire, in costanza di inseguimento, la mazza da baseball, facendola sporgere dal finestrino, e ad impugnarla, dopo l'incidente, appena sceso dalla macchina, all'atto di appropinquarsi a quella della vittima;
d) alle ragioni che hanno indotto TO MU a porsi alle calcagna del cognato;
e) al motivo che ha spinto OL ET ed IM NI a portarsi, a dispetto dell'avaria dell'EL IV, sul luogo del sinistro. La Corte di assise di appeLL ha ritenuto che la riscontrata presenza di ZI ET all'interno della Volvo 60 renda insostenibile l'intera ricostruzione difensiva, caratterizzata da profili di irrazionalità e smentita da circostanze obiettive, emergenti dal contributo di testi pienamente attendibili anche perché neutrali, e dagli espletati accertamenti tecnici. In quest'ottica, la convergenza dei tre veicoli al centro commerciale, lungi dall'essere frutto del caso, costituisce momento attuativo di una vera e propria spedizione punitiva, pianificata e voluta da tutti gli imputati, avente come movente l'affronto che JR UF aveva riservato all'indiscusso capo del clan a base familiare, secondo quanto, del resto, confermato dai messaggi gravemente intimidatori inviati alla vittima da UR ET, nonché dagli appostamenti sotto casa della vittima. In questo senso depongono, hanno ribadito i giudici di appeLL, sia le dichiarazioni rese dai testimoni oculari indifferenti ai fatti, e massimamente credibili, che coLLcano ZI ET, immediatamente dopo l'incidente, accanto alla Volvo 60 incidentata, che le informazioni assunte in ordine alla coincidenza, dal punto di vista cronologico, tra le minacce rivolte da UR ET al cognato via Messenger e lo stazionamento, sotto casa della vittima, di due veicoli, di colore corrispondente a queLL delle macchine in uso a OL ET ed TO MU, che induce a reputare inverosimile l'obiezione che riconduce le parole di UR ad un mero e liberatorio sfogo di rabbia. La Corte di assise di appeLL ha, del pari, reputato l'inverosimiglianza delle giustificazioni offerte dagli imputati circa le ragioni che hanno determinato la loro contestuale presenza all'interno del parcheggio del supermercato Esselunga. rif In proposito, ha rilevato che ZI ET ed i suoi congiunti, essendo edotti delle abitudini di JR UF, non hanno avuto difficoltà, quella mattina, a reperirlo e ad avviare, quindi, la programmata spedizione punitiva nei suoi confronti: TO MU lo ha, per primo, raggiunto nel parcheggio del centro commerciale, dopodiché, tramite un giro di telefonate, i correi hanno lasciato il campo nomadi, a bordo della Volvo 60 e dell'EL IV, in direzione dell'Esselunga. La successione dei contatti telefonici, letta in combinazione, anche cronologica, con le immagini estratte dai sistemi di video sorveglianza installati in quella zona, dimostra compiutamente, a giudizio della Corte di assise di appeLL, che gli spostamenti dei veicoli sono stati compiuti in funzione delle informazioni via via fornite da TO MU, dalla moglie e da AR NI e priva di qualsivoglia plausibilità la versione difensiva, secondo cui ZI ET ed i suoi congiunti si sarebbero trovati, in gran numero, nell'arco di poche decine di metri senza avere prima concordato l'incontro e senza che la loro contestuale presenza fosse collegata al malanimo nutrito nei confronti di RA UF ed alla ritenuta necessità di sanzionare a dovere l'atto di arrogante irriverenza del quale egli si era reso autore appena due giorni prima. La Corte di assise di appeLL ha mutuato le conclusioni raggiunte dal giudice di primo grado anche in ordine agli accadimenti avvenuti all'interno del parcheggio, non essendo revocabile in dubbio che la condotta tenuta da TO MU, a dispetto di quanto da lui riferito, sia stata aggressiva e funzionale ad un'azione di contenimento della vittima, in attesa del sopraggiungere dei correi, grazie al cui intervento sarebbe stato possibile infliggere a JR UF la meritata punizione. Ha, per contro, svalutato l'assunto difensivo volto a negare che la vittima sarebbe stata colta, in conseguenza dell'improvvisa aggressione, da panico, scarsamente compatibile con il contesto socio-culturale che ha fatto da sfondo alla vicenda e con il complessivo contegno degli imputati, intenzionati ad evitare che il dissidio fosse composto in forme pacifiche e civili. Ha, vieppiù, ricordato che le autovetture impegnate nell'inseguimento hanno viaggiato a velocità più che doppia rispetto a quella consentita e percorso la carreggiata, con continue azioni di speronamento e cambi di corsia, secondo quanto definitivamente comprovato dalle testimonianze raccolte e dalle immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza. La Corte di assise di appeLL ha, quindi, ritenuto, in diritto, che l'accertata dinamica degli accadimenti consente di ravvisare la sussistenza sia dell'elemento materiale, inteso come idoneità e direzione non equivoca degli atti tenuti, del contestato delitto di tentato omicidio in danno di JR UF che del profilo 7 psicologico doloso dell'animus necandi, ricostruito nella forma del dolo diretto alternativo. A tal fine, ha osservato che vi è prova certa: a) che i tre veicoli si sono trovati contemporaneamente neLL stesso luogo per effetto di un chiaro e ben preciso accordo o, comunque, per una volontà condivisa ed in vista del conseguimento del comune obiettivo di offrire una congrua risposta all'irrispettoso comportamento tenuto da JR UF nei riguardi del suocero;
b) che l'azione violenta iniziata da TO MU é stata funzionale al contenimento della vittima ed a permettere ai coimputati di raggiungerlo e dargli manforte;
c) che la fuga a gran velocità non ha rappresentato un evento imprevisto e imprevedibile ed ha, al contrario, costituito un'evenienza ordinaria, che non ha colto di sorpresa gli imputati, lesti a mettersi immediatamente sulle tracce di JR UF;
d) che la condotta di guida, scellerata e di inaudita pericolosità, tenuta dai veicoli inseguitori integra sia il profilo di idoneità che queLL di direzione non equivoca degli atti. Parimenti sussistente deve ritenersi, secondo la Corte, l'elemento psicologico del reato, atteso che un inseguimento di tal fatta, contraddistinto da tentativi di sorpasso contromano e da speronamenti, a quella folle velocità, mirava non già a costringere JR UF ad arrestare la marcia ma, piuttosto, a conseguire l'obiettivo, unico ed univoco, di mandarlo fuori strada, rappresentandosi e volendo, alternativamente, da parte degli agenti, la morte o le lesioni gravi della vittima. La Corte di assise di appeLL ha concluso nel senso della concorrente responsabilità di tutti gli imputati in ordine al tentato omicidio, sul rilievo, in specie, che è stata la AN LY a dare il la all'operazione punitiva con la condotta di contenimento violento della EL ZA della vittima all'interno del parcheggio del supermercato e che la stessa autovettura, seguendo la Volvo 60, prima inseguitrice, a velocità pressocché identica, ha operato sorpassi contromano ed evoluzioni di analoga pericolosità e di univoca significanza nel senso della partecipazione diretta e attiva all'inseguimento. La responsabilità concorrente per il delitto è stata estesa, oltre che ai conducenti dei veicoli, ZI MU ed TO MU, agli occupanti della Volvo 60: EH MU, autore dell'iniziativa minatoria attuata brandendo, in costanza di inseguimento, la mazza;
JA ET, che aveva occupato le giornate precedenti alla ricerca spasmodica della vittima, indirizzandogli reiterate e pesanti minacce di morte;
ZI ET, per vendicare il quale l'azione delittuosa è stata deliberata e portata a compimento e che si è unito ai familiari per consumare l'atto di ritorsione. 8 冲 La Corte di assise di appeLL ha, poscia, riformato la sentenza di primo grado in ordine alla penale responsabilità di OL ET ed IM NI in ordine al delitto di tentato omicidio. A tal fine, ha valorizzato, innanzitutto, la corrispondenza tra i passaggi della vittima sotto la telecamera posta a copertura di Via TO NO, le telefonate tra gli imputati e l'uscita dal campo nomadi, a pochi secondi di distanza l'una dall'altra, della Volvo 60 e dell'EL IV, nonché la diretta e personale partecipazione al fatto di ZI ET, falsamente e costantemente negata, quali elementi di prova logica univoci e connotati da gravità, precisione e concordanza. Ha giustificato con la concitazione del momento la contraddizione in cui, nel corso delle indagini preliminari, è incorso JR UF con riferimento all'indicazione degli occupanti dei vari veicoli. Ha, ulteriormente, notato che la panoramica deLL stato dei luoghi sviluppata dalla polizia giudiziaria durante le indagini preliminari, che tiene conto delle distanze relative e del posizionamento del furgone condotto da OL ET rispetto ai veicoli interessati dal sinistro, dimostra, da un canto, che l'EL IV è giunto sulla scena del delitto immediatamente dopo la sua verificazione e prima che l'area venisse interdetta al traffico veicolare e, dall'altro, che IM NI ha dovuto percorrere svariate decine di metri per raggiungere la siepe dentro la quale era finita l'autovettura di JR UF, così rendendosi protagonista di un contegno espressivo di volontà offensiva. Ha rilevato che non può, in proposito, credersi, come prospettato da IM NI, che egli si sia avvicinato all'auto di JR UF perché preoccupato della sua incolumità e nonostante egli, per sua stessa ammissione, avesse subito notato che all'interno della vettura non vi era nessuno e che il veicolo era interessato da un principio di incendio. La Corte di assise di appeLL ha, analogamente, condiviso i giudizi espressi dai giudici di primo grado circa la sussistenza dell'elemento psicologico del dolo eventuale in relazione all'omicidio di CI DI ed alle lesioni arrecate ad AN LO. Ha ritenuto pacifica la sussistenza, in capo a tutti gli occupanti dei veicoli e secondo la regola propria della fattispecie plurisoggettiva eventuale del concorso di persone nel reato, della penale responsabilità per l'evento di danno causalmente determinato, sorretta da dolo eventuale. L'azione delittuosa in danno di JR UF, ha rimarcato, è stata pianificata, concordata e voluta da tutti i concorrenti, con fine omicidiario, ed ha costituito motivo unico dell'iniziale aggressione all'interno del parcheggio del centro commerciale, della convergenza degli altri due veicoli a rinforzo dell'operato della AN LY, del folle inseguimento lungo la pubblica Via TO NO, con un 9 dolo diretto alternativo così forte e determinato da superare, avvolgendolo, ogni evento collaterale. Il video richiamato e visionato non consente, osservano i giudici fiorentini, interpretazioni alternative e, oltre ad offrire uno spaccato delle modalità dell'inseguimento, dimostra come gli imputati abbiano vissuto un'anticipazione concludente ed univoca degli eventi collaterali che il protrarsi di tale azione in una strada urbana ad alta densità di circolazione, in pieno giorno, avrebbe determinato: due motorini, proprio al momento del passaggio delle auto, stavano percorrendo la via NO in direzione opposta;
il primo, in particolare, si era trovato in quel tratto di strada durante uno dei molteplici tentativi di sorpasso e speronamento da parte della Volvo 60 che, con la ricordata manovra di emergenza ed il conseguente sbandamento, con fatica era riuscita a scansarlo e rientrare nella corsia di pertinenza, rifacendosi immediatamente sotto alla EL del fuggitivo. Il filmato, continua la Corte toscana, mostra il conducente deLL scooter che, sconvolto per il pericolo appena scampato, arresta la marcia in mezzo alla corsia e si gira per seguire con gli occhi il percorso delle autovetture impegnate nella inquietante gimkana. I giudici di secondo grado rilevano che CI DI, colpito da tergo subito dopo essersi arrestato al semaforo dell'incrocio con la via SI AR, non ha avuto la stessa fortuna e che la descritta manovra di rientro non documenta una prova di abilità del conducente della Volvo che, nella - ricostruzione difensiva, costituirebbe una mal riposta fiducia nelle proprie attitudini di guida e, dunque, una non volontà dell'evento collaterale ma, piuttosto, l'evidente rappresentazione e presa di coscienza del tipo di evento collaterale di danno che, proseguendo con tale scellerata condotta di guida, concretamente si prospettava. Una rappresentazione che, tuttavia, non ha comportato il sorgere negli imputati della volontà di fermarsi o di interrompere l'inseguimento: al contrario, immediatamente dopo il mancato impatto, vi è stato lo sbracciare di EH MU, il suo brandire la mazza da baseball, con la Volvo che immediatamente si è di nuovo avvicinata alla EL ZA, sotto l'impulso di ZI ET che, all'evidenza, ha ordinato di proseguire l'azione; un contesto illecito dell'azione, del movente, del fine ultimo della condotta tenuta, di tale pregnanza criminogena da superare, avvolgendolo, ogni evento collaterale. Inquadrate da questa angolatura, la morte di CI DI e le lesioni patite da AN LO non costituiscono, continuano i giudici di appeLL, solo eventi di danno prevedibili ed evitabili con una condotta di guida alternativa, corretta, esigibile e doverosa, giacché vi è prova processualmente 10 uf certa dell'atteggiamento interiore degli imputati verso gli stessi, dell'indifferenza per la loro verificazione, ritenuta subvalente rispetto alla priorità della consumazione del delitto principale avuto di mira, dunque dell'accettazione consapevole della loro verificazione, atteggiamento di assoluta indifferenza indubbiamente dimostrativo della sussistenza del dolo eventuale. La Corte di assise di appeLL ha, poi, rigettato il motivo di impugnazione con il quale era stato invocato il riconoscimento, in favore di TO MU, deLL stato di necessità, per essere egli stato costretto a porsi sulle tracce del figlio, conducente della Volvo 60, aLL scopo di convincerlo ad arrestare la marcia che, in quelle condizioni, lo avrebbe esposto, in caso di incidente, al rischio di subire conseguenze pregiudizievoli rese ancor più gravi, se non addirittura letali, dalla grave forma di emofilia che lo affligge. Al riguardo, ha stimato che TO MU, lungi dall'essere animato dall'affetto paterno, ha invece deliberatamente partecipato ad una azione previamente concertata che, in quel frangente, era finalizzata all'obiettivo, comune a tutti gli inseguitori, di raggiungere e scaraventare fuori strada la EL ZA guidata dal reprobo JR UF. I giudici di appeLL hanno, altresì, escluso l'applicazione, nei confronti degli imputati condannati per l'omicidio di CI DI, della circostanza attenuante ex art. 116, secondo comma, cod. pen., sul rilievo che l'istruttoria Isia orale che documentale ha, piuttosto, dimostrato il previo accordo ed il pieno concorso - degli imputati nei fatti delittuosi, caratterizzati dalla ricorrenza del dolo diretto alternativo rispetto al delitto di tentato omicidio e del dolo eventuale per l'omicidio consumato. Hanno, parimenti, disatteso la richiesta di riconoscimento della circostanza di cui all'art. 114 cod. pen., che presuppone che il ruolo assunto da taluno dei concorrenti, nella fase preparatoria o in quella esecutiva, abbia avuto un'efficacia causale del tutto marginale nella verificazione dell'evento, nel senso che il reato sarebbe stato egualmente posto in essere anche senza l'attività del correo, laddove invece, nel caso di specie, all'originaria condivisione del disegno criminoso omicidiario in danno di JR UF e alla rappresentazione ed accettazione degli eventi collaterali che vi sono frapposti ha fatto pendant un apporto, in capo a ciascuno dei soggetti coinvolti, di sicura e non minimale efficienza causale. La Corte di assise di appeLL ha condiviso la scelta del primo giudice di negare a tutti gli imputati le circostanze attenuanti generiche, avuto riguardo all'esistenza di un legame del clan familiare talmente forte e coeso da avere, non soltanto, determinato gli imputati all'azione, con le modalità ricordate, ma di averli portati a concordare una falsa ricostruzione dei fatti, a fornire una versione adattativa, fortemente sintomatica della assenza di una reale resipiscenza, di effettiva 11 uf comprensione dell'enorme disvalore penale e sociale di quanto commesso, della tragedia provocata con l'intenzionale accettazione degli eventi collaterali. Ha aggiunto, sul punto, che non è sufficiente partecipare a tutte le udienze per rivendicare un corretto comportamento processuale, a fronte dell'introduzione di versioni surrettizie, insinuanti, costruite a tavolino per attribuire la responsabilità unica dei fatti a ZI MU, per fattispecie colpose. Il processo, ha osservato, ha restituito una realtà diversa: la morte di DI, le lesioni provocate a LO sono rimaste suLL sfondo e non hanno determinato in nessuno degli imputati un sussulto di dignità, un segnale obiettivo di pentimento, uno sforzo risarcitorio o anche soltanto conciliativo con le persone offese ed i superstiti. ZI MU, benché uscito incolume dall'incidente, si è infatti dileguato, disinteressandosi delle conseguenze delle proprie azioni, di DI giacente a terra moribondo, di LO bloccato in auto per le lesioni riportate, mentre IM NI, appena giunto sul posto a bordo del furgone condotto da OL ET, non ha esitato a portarsi subito all'esterno del veicolo di JR UF, proferendo al suo indirizzo minacce di morte. La Corte di assise di appeLL ha, infine, accolto l'impugnazione proposta dalle parti civili con riferimento al rigetto della domanda risarcitoria avanzata nei confronti del responsabile civile UnipolSai Assicurazioni S.p.a., quale impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada. Si è adeguata, sul punto, ad un recente arresto giurisprudenziale secondo il quale i veicoli già immatricolati e regolarmente circolanti non hanno la possibilità di circolare con la targa di prova sicché, in caso di danni conseguenti al loro indebito utilizzo con targa di prova, tenuto al risarcimento è l'assicuratore del mezzo e non queLL della targa di prova, il quale provvede alla copertura dei soli veicoli non ancora immatricolati. -Ne discende, in relazione al caso di specie in cui la Volvo 60, pur immatricolata e dotata di propria targa, non era coperta da assicurazione per la responsabilità civile l'individuazione, quale soggetto obbligato in solido - con il proprietario ed il conducente, dell'impresa, la UnipolSai assicurazioni S.p.A., designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, che è stata, pertanto, condannata al risarcimento dei danni patiti dalle parti civili costituite.
4. I ricorsi per cassazione. 12 rfo 4.1. ZI ET propone, con l'assistenza degli avv.ti Elisabetta Alì e Nicola Muncibi, ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, dei quali, al pari di quanto accadrà per i ricorsi degli altri imputati, per i motivi nuovi e per gli altri atti difensivi, si darà conto, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione. Con il primo motivo, denuncia vizio di motivazione in relazione all'affermazione della sua penale responsabilità per il tentato omicidio ai danni di JR UF. Rileva, innanzitutto, che i ricordi dei soggetti (i testimoni RE, AR, ER e De AR) che lo hanno riconosciuto tra i soggetti presenti a bordo della Volvo 60 possono essere stati negativamente influenzati da una serie di variabili che, unitariamente considerate, ben potrebbero aver prodotto un fenomeno di «traslazione inconscia», tale da determinare l'involontaria sovrapposizione delle percezioni sensoriali e da imporre, in sede giudiziale, una più accurata verifica della veridicità delle dichiarazioni dei testi oculari, da compiersi alla luce di ulteriori elementi probatori di natura logica, documentale o scientifica. In tal senso, obietta, possono avere influito sia il contegno serbato daLL stesso imputato ZI ET che, giunto sul luogo del sinistro nell'immediatezza del fatto, ha informalmente riferito di essere il conducente della Volvo 60, perché animato da istinto di protezione verso il nipote, che egli sapeva essere affetto da grave patologia, che l'estrema concitazione dell'evento, a causa della quale ben potrebbero essersi sovrapposte, a cagione della peculiare condizione emotiva degli astanti, tracce mnestiche legate a momenti successivi. Aggiunge che la perizia e gli accertamenti sulle tracce biologiche eseguiti sulla Volvo 60 non hanno condotto al rinvenimento di segni della sua presenza sul veicolo che deve, d'altro canto, escludersi in ragione dell'assenza, sul suo corpo, di tracce dell'esplosione degli airbags, conseguente al sinistro, che, qualora egli fosse effettivamente stato a bordo del veicolo, lo avrebbe senz'altro investito. Più in generale, il ricorrente obietta che le disastrose condizioni in cui la Volvo 60 è stata ridotta a seguito dei violentissimi impatti rendono del tutto irrealistico che egli vieppiù perché anziano, corpulento ed in precarie condizioni di salute - non abbia patito la benché minima lesione. Lamenta, ancora, che la Corte di assise di appeLL abbia sottostimato le risultanze dell'analisi dei tabulati, precipuamente nella parte in cui attesta che TO MU, subito dopo l'incidente, ha chiamato il DR ZI ET il quale, deve ragionevolmente inferirsi, non si trovava, in quel momento, insieme a lui. Con il secondo motivo, ZI ET eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al presunto contributo agevolatore che gli si addebita di 13 -avere fornito, che si fonda su un assunto queLL secondo cui la convergenza dei tre veicoli al centro commerciale non è stata casuale ma, al contrario, frutto del previo accordo tra gli imputati, intenzionati a porre in essere una spedizione punitiva nei confronti di JR UF che, come già dedotto con i motivi di appeLL, è aprioristico e congetturale. Al riguardo, obietta, innanzitutto, che la tesi che interpreta i contatti telefonici tra gli imputati, temporalmente collegati nei minuti in cui la vittima designata sarebbe stata individuata nel parcheggio dell'Esselunga, alla stregua di vera e propria chiamata alle armi è plasticamente contraddetta dal contegno serbato dai conducenti della Volvo 60 e del furgone EL IV i quali, lungi dal portarsi direttamente e nel minor tempo possibile nel punto in cui TO MU e la moglie avevano trovato JR UF, hanno percorso, uscendo dal campo nomadi, tragitti diversi, entrambi mantenendo, per di più, una velocità moderata. La ridotta valenza indiziaria della geo-localizzazione ottenuta attraverso l'identificazione delle celle telefoniche cui gli apparati telefonici degli imputati si sono via via agganciati, situate in zone molto prossime tra di loro, nelle quali la copertura tra i vari ponti radio finisce, inevitabilmente, con l'intersecarsi, concorre a mettere in luce, nella prospettiva del ricorrente, la fragilità della motivazione del provvedimento impugnato, poco rispettosa del principio che impone, prima della valutazione unitaria e globale degli indizi, l'autonoma considerazione di ciascuno di essi, presi in esame e saggiati individualmente nella loro intrinseca valenza quantitativa e nel grado di precisione e gravità previsto dalla legge. Il deficit logico della sentenza impugnata risiede, dunque, nella indebita esaltazione di un dato essersi trovato, nei frangenti topici della vicenda in - esame, ZI ET a bordo della Volvo 60 quantomeno controverso, - venuto meno il quale non emergono ulteriori elementi specificatamente riguardanti la posizione del capofamiglia ed ipotetico istigatore del raid ai danni del genero. Con il terzo motivo, ZI ET deduce violazione di legge per avere la Corte di assise di appeLL ritenuto la sua penale responsabilità per le lesioni volontarie di AN LO e l'omicidio volontario di CI DI. In proposito, ascrive ai giudici di merito di avere, nell'affrontare il tema dell'elemento psicologico, attribuito a tutti gli imputati il dolo eventuale facendo riferimento, principalmente, alla rappresentazione dell'evento, come se da questa dovesse giocoforza discendere anche l'adesione volontaristica aLL stesso. 14 - il piano della Procedendo lungo questo crinale - prosegue rappresentazione diviene assorbente, nell'applicazione della norma, rispetto a queLL della volizione, con buona pace dell'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, ferma nel ritenere che la rappresentazione, elemento comune a dolo eventuale e colpa cosciente, non vale a distinguere i due ambiti. Il principale vizio della sentenza risiede, a giudizio del ricorrente, nell'avere i giudici di merito rinunziato a confrontarsi con l'argomento, di carattere scardinante, secondo cui la rappresentazione dell'evento, non accompagnata dalla sua volizione, non basta a comprovare l'atteggiamento doloso dell'agente. EL resto, si aggiunge, le emergenze istruttorie depongono nel senso che il solo MU ZI abbia agito in condizione psicologica di colpa cosciente: in tal senso, rileverebbe, innanzitutto, la desistenza dalla manovra di sorpasso operata dalla Volvo 60, significativa di una scelta volta a non sacrificare interessi ulteriori e diversi rispetto a queLL presuntivamente individuato come primario e, quindi, dell'assenza di volontà di cagionare eventi collaterali. D'altro canto, ancor meno ortodossa appare l'applicazione a questo segmento della vicenda della clausola generale di incriminazione prevista dall'art. 110 cod. pen., che non può operare indiscriminatamente con riguardo a tutti gli eventi prodotti dall'esecutore materiale, in forza di una dinamica che conduce, se portata alle estreme conseguenze, ad ampliare la responsabilità a titolo di dolo ad eventi accessori rispetto a queLL a cui la compartecipazione criminosa era diretta, persino laddove tale evento accessorio non sia stato effettivamente oggetto di rappresentazione e volizione da parte di ogni singolo partecipe. Ciò è tanto più vero, specifica il ricorrente, nel caso, configurato dalla Corte di assise di appeLL - che ha ritenuto che MU ZI, conducendo l'auto Volvo 60 a folle velocità nel tentativo di raggiungere e speronare l'auto di JR UF con lo scopo di ucciderlo, ponendo in essere una condotta stradale altamente spericolata, avrebbe accettato il rischio di ferire o uccidere un terzo utente della strada pur di raggiungere il suo scopo di dolo eventuale in itinere in relazione - ai delitti di omicidio volontario e di lesioni volontarie in danno, rispettivamente, di CI DI ed AN LO. Al cospetto di una fattispecie concorsuale, occorre, infatti, considerare il momento in cui è intervenuta l'adesione rispetto all'evento collaterale da parte non solo del materiale esecutore ma anche di ciascun compartecipe, compito al quale la Corte di assise di appeLL si è ingiustificatamente sottratta, estendendo ai soggetti presenti sulla Volvo 60, oltre che ad TO MU, la sussistenza di un dolo eventuale in itinere asseritamente accertato con riferimento al solo conducente dell'auto. 15 up Ciò sarebbe tanto più vero in relazione alla posizione di ZI ET, non risultando che egli, forte dell'autorevolezza riconosciutagli in seno al clan, abbia ordinato o avallato la prosecuzione dell'inseguimento anche dopo che era stato schivato l'impatto con il ciclomotore che percorreva la Via TO NO in senso opposto alla Volvo 60, che, nell'intento di superare la EL ZA guidata da JR UF, aveva superato la linea di mezzeria. Stando così le cose, l'ossequio al canone in dubio pro reo si sarebbe dovuto tradurre, quantomeno, nell'applicazione, nei confronti di ZI ET e degli altri imputati che viaggiavano sulla Volvo 60 quali trasportati, della diminuente prevista dall'art. 116, secondo comma, cod. pen.. Con il quarto motivo, ZI ET denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'esclusione della circostanza attenuante della provocazione, giustificata attraverso un percorso argomentativo contradditorio che, pur muovendo dal postulato che l'iniziativa degli imputati è derivata dalla grave offesa recata da JR UF a ZI ET, colpendolo violentemente con un pugno, che gli ha cagionato una ferita al volto e l'avulsione di un dente, e configurando, quindi, un rapporto di causalità psicologica tra l'offesa e la reazione, nega la riduzione di pena connessa all'operatività, in relazione al tentato omicidio di UF JR, della correlata circostanza attenuante. Con il quinto ed ultimo motivo, ZI ET deduce vizio di motivazione per avere la Corte di assise di appeLL rigettato l'impugnazione quanto alle circostanze attenuanti generiche, il cui diniego discende essenzialmente da un argomento avere gli imputati negato, all'unisono, la presenza di ZI - ET a bordo della Volvo 60 che attiene a profilo affetto, come indicato con il primo motivo di ricorso, da un vizio motivazionale di solare evidenza, iLLgicamente ritenuto prevalente rispetto al positivo contegno da lui serbato lungo tutto l'arco del procedimento e del processo.
4.2. EH MU propone, con l'assistenza degli avv.ti Elisabetta Alì e Nicola Muncibì, ricorso per cassazione affidato a cinque motivi che ricalcano, in larga parte, quelli articolati nell'interesse di ZI ET, dei quali si è già dato conto e che attengono, rispettivamente: alla consapevole ed efficiente partecipazione di ZI ET alla supposta spedizione punitiva;
alla responsabilità per il tentato omicidio di JR UF;
all'imputazione, a titolo doloso, della morte di CI DI e delle lesioni patite da AN LO;
al diniego delle circostanze attenuanti generiche e di quelle del contributo di minima importanza e della provocazione. Con specifico riferimento alla propria posizione, EH MU, dopo aver ribadito il deficit dell'apparato motivazionale della sentenza in relazione 16 alla presenza di ZI ET all'interno della Volvo 60, assume che la sentenza impugnata è viziata da iLLgicità laddove omette di distinguere l'elemento oggettivo del concorso di persone (la pluralità di agenti, la realizzazione del fatto tipico, il contributo di ciascun soggetto alla realizzazione del fatto) da queLL soggettivo (dolo di partecipazione). Aggiunge che ulteriore aspetto di iLLgicità manifesta della motivazione si rinviene nell'essere stato il suo concorso morale nel tentato omicidio desunto dall'avere egli brandito, sporgendo il braccio dal finestrino, una mazza da baseball senza confrontarsi con la deduzione afferente alla disponibilità, reale o putativa, in capo a JR UF, di un'arma da sparo, che ha determinato la sua istintiva ed irrazionale reazione, posta in essere grazie alla contingente ed occasionale detenzione di un oggetto, la mazza, che come confermato da TO MU, AS AB ed AN MU ZI MU aveva acquistato mesi prima a scopo ludico-ricreativo e lasciato nell'autovettura. Il ricorrente, oltre a replicare le considerazioni svolte da ZI ET in merito alla sussistenza del dolo eventuale in relazione all'omicidio di CI DI ed alle lesioni personali arrecate ad AN LO, lamenta la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., che avrebbe dovuto discendere dall'apprezzamento della marginalità del contributo morale da lui asseritamente garantito, in qualità di passeggero della Volvo 60, rivelatosi collaterale rispetto ad un reato che, all'evidenza, sarebbe comunque stato realizzato anche senza la sua partecipazione.
4.3. IM NI propone, con il ministero degli avv.ti Elisabetta Alì e Nicola Muncibì, ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, con il primo dei quali deduce vizio di motivazione per essere la Corte di assise di appeLL pervenuta all'affermazione della sua responsabilità, a titolo di concorso, nel tentato omicidio di JR UF in ragione, essenzialmente, della sola presenza a bordo del furgone EL IV, che comproverebbe il suo consapevole coinvolgimento nella strategia architettata da ZI ET e dagli altri correi aLL scopo di infliggere una adeguata sanzione a JR UF, autore di una inaccettabile, violenta ed oltraggiosa ribellione all'autorità del suocero. Al riguardo, ascrive alla Corte di assise di appeLL di avere trascurato che egli, non legato da stretto rapporto parentale al diretto portatore della presunta causale, non fu autore, nei giorni precedenti, di minacce di sorta nei confronti della vittima, verso cui non nutriva alcun risentimento, né partecipò agli ipotizzati appostamenti ed all'attività di perlustrazione del territorio. Aggiunge, riprendendo un'obiezione sviluppata anche nei ricorsi di ZI ET e EH MU, che l'incrocio di telefonate intercorse con il frateLL AR il quale, stando all'impostazione accusatoria, avrebbe assunto, unitamente NI - 17 هم a AS AB, moglie di TO MU, il ruolo di «vedetta», deputata ad avvertire i complici della localizzazione di JR UF-non può, secondo logica, essere interpretato alla stregua di chiamata a raccolta dei componenti del commando, avuto riguardo, specificamente, ai movimenti effettuati dalla Volvo 60 e dal furgone EL IV ed all'assenza di qualsivoglia contatto tra gli occupanti di tali automezzi. Riprende le obiezioni articolate dagli altri ricorrenti anche in ordine all'errore compiuto dai giudici di merito nel vagliare la sussistenza delle condizioni indicate all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. senza acquisire, preventivamente, certezza dell'attitudine indiziante dei singoli elementi raccolti e,in particolare, del contenuto delle comunicazioni intercorse tra i soggetti censiti a partire dalle ore 11:57 del 10 giugno 2018. IM NI si duole, sotto altro aspetto, della patente di attendibilità rilasciata attribuita a JR UF dalla Corte di assise di appeLL. In proposito, dopo avere ricordato che la verifica in merito alla credibilità soggettiva della persona offesa, specie se costituitasi parte civile, deve essere più rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni degli altri testimoni, segnala che JR UF è caduto in errore, sia a ridosso dei fatti che nel corso del giudizio di appeLL (ciò che, nota incidentalmente, impedisce di giustificare l'imprecisione con la particolare concitazione del momento), laddove lo ha indicato quale autista della Volvo 60, oltre che nell'esporre, nelle originarie dichiarazioni, che ZI MU si trovava insieme ai genitori sulla AN LY anziché alla guida della Volvo 60. Le perplessità sull'effettivo coefficiente di attendibilità da riconoscere alla vittima avrebbero consigliato, sostiene IM NI, maggiore cautela nel vagliare la parte del suo racconto in cui lo accusa di avergli rivolto, appena giunto, dopo il sinistro, in prossimità della EL ZA, esplicita minacce di morte (ora ti ammazzo io») Il ricorrente contesta, poi, ai giudici di merito di avere fatto malgoverno della funzione estensiva dell'incriminazione propria della norma generale sul concorso di persone nel reato e rammenta, con argomentazione comune ai correi, che qualsiasi operazione ermeneutica di attribuzione della responsabilità deve essere sempre compiuta nell'ambito di rigidi criteri imposti dai principi di legalità e di personalità della responsabilità penale. Obietta che appare iLLgico, neLL specifico, ascrivere il reato di tentato omicidio ad un gruppo di individui che ha agito senza la disponibilità di armi da fuoco, senza occultare il proprio agire, in pieno giorno, in una strada cittadina e sotto gli occhi di decide di persone, confidando di raggiungere l'obiettivo tramite una condotta di guida pericolosa per gli altri e sé stessi. 18 Né, aggiunge, è plausibile che egli abbia aderito ad un eventuale accordo istantaneo, intervenuto in un frangente in cui era trasportato su un furgone rimasto, peraltro, all'esterno del parcheggio che è stato teatro dell'agguato ordito in pregiudizio della vittima, in funzione, vieppiù, di un'impresa criminosa alla quale egli non ha apportato un concreto e tangibile apporto morale o materiale. Da un canto, infatti, non vi è prova, a giudizio del ricorrente, di una qualsiasi condivisione o agevolazione di un progetto criminoso, atteso che aLLrquando egli e OL ET, fermi nel vialetto di accesso al parcheggio dell'Esselunga, sono stati colpiti dall'autovettura guidata da JR UF, lo scontro tra questi ed TO MU era già avvenuto e, soprattutto, che i soggetti posti a bordo dei tre veicoli (la EL ZA, la Volvo 60 e la AN LY) impegnati, rispettivamente, nella fuga e nell'inseguimento non hanno tenuto conto, nelle diverse ed opposte prospettive, della loro coLLcazione e del fatto che, nel giro di qualche minuto, l'EL IV sarebbe giunta sul luogo dell'incidente. Proprio la carenza di prova in merito all'avere egli garantito un apporto di tipo istigatorio o agevolatorio aveva, del resto, indotto la Corte di assise conclude, sul punto, il ricorrente ad emettere, nei suoi confronti suoi e di OL ET, - sentenza assolutoria. Con il secondo motivo, IM NI lamenta vizio di motivazione con riferimento all'omessa applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., hi che avrebbe dovuto essere riconosciuta in considerazione, quantomeno, della sua estraneità al segmento della vicenda svoltosi all'interno del parcheggio ed alla fase di inseguimento, nonché del mancato raccordo tra gli spostamenti del furgone e quelli degli altri mezzi. Con il terzo motivo, il ricorrente si duole del diniego dell'attenuante della provocazione, che sarebbe stata imposta dalla commissione del reato in stato di ira, ovvero in una condizione psicologica caratterizzata da un impulso incontenibile tale da determinare la perdita dei poteri di autocontroLL e da consentire l'enucleazione di un preciso rapporto di causalità psicologica tra l'offesa e la reazione. Con il quarto motivo, IM NI eccepisce l'illegittimità della sentenza impugnata nella parte relativa al diniego delle circostanze attenuanti generiche, che non è accompagnato dall'indicazione degli elementi che, in concreto, hanno orientato la decisione in senso a lui sfavorevole, laddove numerosi e pregnanti sono, al contrario, gli indici rivelatori di un minor disvalore del comportamento illecito e di una personalità incline al lavoro ed al rispetto delle regole piuttosto che alla commissione di reati.
4.4. UR ET propone, con l'assistenza dell'avv. Massimo Manca, ricorso per cassazione articolato su quattro motivi, cui ha fatto seguito il deposito, 19 شهر il 20 giugno 2022, di atto contenente tre motivi nuovi, sottoscritto dall'avv. LU Cianferoni. Con il primo motivo, deduce vizio di motivazione per essere la Corte di assise di appeLL pervenuta alla conferma della decisione di primo grado in ordine al contestato delitto di tentata violenza privata sulla scorta di argomentazioni manifestamente iLLgiche e contraddittorie, specie in merito all'effettiva volontà di attuare le minacce di morte rivolte al cognato tramite chat, di fatto smentita dall'atteggiamento da lui serbato nelle reiterate occasioni in cui egli, trovandosi al cospetto di JR UF, si è astenuto dall'aggredirlo. Con il secondo motivo, JA ET lamenta, al pari dei correi, carenza di motivazione in relazione alla presenza di ZI ET sulla Volvo 60, nonché violazione della legge penale con riferimento alla disciplina del concorso di persone nel reato e, specificamente, alla deviazione dal modeLL della c.d. accessorietà minima, che richiede l'accertamento, in concreto, del contributo causale della condotta atipica alla realizzazione del fatto materialmente commesso da altri. Rileva, al riguardo, che egli non ha avuto il controLL del mezzo, guidato da ZI MU, utilizzato per il compimento del tentativo di omicidio mediante plurimi speronamenti del veicolo condotto da JR UF. Eccepisce che l'assunto, fatto proprio dal giudice di appeLL, secondo cui egli avrebbe partecipato agli appostamenti eseguiti tra l'8 ed il 10 giugno 2018 sotto l'abitazione della vittima trova contraddizione nelle emergenze istruttorie, che riconducono tale attività iscritta nella strategia ritorsiva - culminata nei tragici fatti per cui è processo e propedeutica, innanzitutto, al rintraccio del bersaglio della progettata vendetta a coloro i quali disponevano della AN LY e della EL IV, veicoli che, il 10 giugno 2018, erano guidati ed occupati da persone diverse. Deduce, ancora, l'iLLgicità della valorizzazione, a supporto della ricostruzione che lo vede partecipare alla spedizione punitiva, delle minacce dirette al cognato, espressione di intemperanza verbale ma non anche di franca volontà omicida. Con il terzo motivo, UR ET prospetta, in relazione alla qualificazione in termini di dolo eventuale del requisito psicologico che supporta la condotta che ha determinato la morte di CI DI ed il ferimento di AN LO, obiezioni non dissimili da quelle sollevate dagli altri ricorrenti. Osserva, in specie, che la clausola generale consacrata nell'art. 110 cod. pen. non può rappresentare il grimaldeLL per una estensione ad libitum della 20 responsabilità penale dei concorrenti del reato per tutti gli eventi in qualche modo legati causalmente all'azione dell'esecutore materiale, sicché non è possibile desumere dalla sussistenza di un contributo causale agevolatore al tentato omicidio di JR UF la compartecipazione criminosa alle successive fattispecie criminose di natura dolosa. Per quanto concerne il tema del dolo eventuale in itinere, configurato dalla Corte di assise di appeLL in relazione ai delitti di omicidio volontario e di lesioni volontarie, segnala che, nell'accertare la sussistenza di tale requisito psicologico con riferimento ad una fattispecie concorsuale, occorre prendere in considerazione il momento in cui l'adesione rispetto all'evento collaterale è intervenuta. Tale analisi, se non si vuole correre il rischio di assegnare all'art. 110 cod. pen. una funzione incriminatrice indiscriminata, deve essere rivolta, a giudizio del ricorrente, non solo al materiale esecutore ma anche al compartecipe, dovendosi verificare se di effettiva adesione all'evento collaterale e di parimenti effettivo contributo rispetto alla sua produzione possa discorrersi anche per il concorrente che non abbia materialmente eseguito il delitto;
operazione, questa, che i giudici di merito avrebbero, in buona sostanza, eluso, estendendo a tutti i soggetti presenti sulla Volvo 60 la sussistenza del dolo eventuale in itinere asseritamente accertato in capo al solo conducente dell'auto, per di più omettendo di rispondere alle considerazioni, ampiamente sviluppate con l'atto di appeLL, riferite agli insistenti inviti rivolti dai passeggeri della Volvo 60 a ZI MU a decelerare ed a rinunziare ad un inseguimento rivelatosi foriero di rischi eccessivi. Con il quarto motivo, il ricorrente si duole del rigetto dell'impugnazione in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche, che la Corte di assise di appeLL ha ricollegato, oltre che all'essersi egli aLLntanato dal luogo del sinistro, alla sua insincerità nell'affermare che ZI ET non si trovava a bordo della Volvo 60, ovvero ad un aspetto fattuale che, come rilevato anche dai correi, appare tutt'altro che certo, trascurando, per contro, pregnanti indici, di segno contrario, che, se opportunamente considerati, avrebbero dovuto portare alla mitigazione del trattamento sanzionatorio, quali la sua dedizione al lavoro ed il positivo contegno processuale. Con i motivi nuovi, UR ET lamenta, in primo luogo, violazione di legge per avere i giudici di merito erroneamente ricostruito l'antefatto della vicenda in contestazione, qualificando le condotte degli imputati come attuative di una deliberata strategia punitiva, in realtà insussistente, per di più addebitando agli agenti a titolo di dolo eventi che, a bene vedere, si sono verificati per effetto di colpa. A tal fine, riprende e sviluppa alcune delle argomentazioni introdotte con l'originario atto di impugnazione e sottopone, in particolare, a revisione critica la 21 motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui trae conferma della sua responsabilità concorsuale in ordine al tentato omicidio di JR UF daLL scambio di messaggi offensivi con la vittima, condotta che, espressione di fermo risentimento nei confronti dell'ex-cognato, che aveva umiliato la sorella e malmenato l'anziano DR, reputa inidonea a dimostrare che egli abbia partecipato all'inseguimento animato da dolo diretto alternativo e, dunque, indifferentemente accettando di uccidere o ferire JR UF. Ricorda, sotto altro aspetto, come, in tema di concorso di persone nel reato, il giudice sia tenuto a motivare circa la prova dell'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato ed a precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l'atipicità della condotta criminosa concorsuale con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà. Per quanto attiene, poi, all'omicidio di CI DI ed alle lesioni in danno di AN LO, ribadisce, anche in questo caso eccependo violazione di legge, che la Corte di assise di appeLL è caduta in errore in relazione alla sussistenza del dolo eventuale, venendo meno al dovere di ricostruire, sulla base degli elementi disponibili, l'elemento soggettivo in maniera coerente, congrua ed esente da errori logico-giuridici, alla luce degli indicatori enucleati dalla giurisprudenza di legittimità nella nota sentenza n. 38343 del 18/09/2014 ed alle concrete connotazioni della vicenda in esame. Il terzo ed ultimo motivo nuovo spiegato da UR ET attiene alle circostanze attenuanti generiche, che egli, si sostiene, avrebbe meritato per il comportamento, corretto e collaborativo, serbato nel corso del procedimento, assumendosi la paternità dei messaggi inviati a UF JR, spiegandone l'origine ed i contenuti, ammettendo di essere stato a bordo della Volvo 60 e mai indulgendo in un contegno reticente.
4.5. OL ET propone, con il ministero dell'avv. Massimo Manca, ricorso per cassazione articolato su quattro motivi, con il primo dei quali eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione sul rilievo che la ricostruzione dell'intera vicenda operata si impernia su una serie di aprioristiche deduzioni, connotate dall'iLLgica e contraddittoria ricognizione di gravità, precisione e concordanza di ciascun elemento indiziario, anche dichiarativo, che ha indotto la Corte di assise di appeLL a conclusioni fallaci. Tanto, con riferimento, innanzitutto, alla pretesa spedizione punitiva orchestrata da ZI ET, la cui presenza a bordo della Volvo 60 condotta dal nipote è stata ritenuta sulla base di una unilaterale esegesi di emergenze istruttorie che, ad una lettura serena, si rivelano tutt'altro che univoche e 22 مهر senza tenere nella debita considerazione la possibilità che i testimoni che hanno affermato di avere visto, in quell'occasione, un soggetto riconosciuto nell'anziano capofamiglia siano caduti, a causa dell'estrema concitazione susseguente al sinistro, nella trappola della c.d. «traslazione inconscia», che ha fatto sì che confondessero sensazioni e percezioni sensoriali. _ il qualeAncora, altrettanto iLLgiche sarebbero, a giudizio del ricorrente svolge, in proposito, considerazioni non dissimili da quelle sottese ai ricorsi dei coimputati, ed in primis a queLL di ZI ET le deduzioni della Corte in merito - alla chiamata alle armi>» che lo avrebbe coinvolto. OL ET nota, poi, con specifico riferimento alla telefonata con la quale, la mattina del 10 giugno 2018 (alle ore 12:16:43) AS AB, trovandosi sulla AN LY insieme al marito TO MU, gli ha comunicato, a viva voce ed in lacrime, di avere incontrato JR UF («...abbiamo beccato UF... ci sta battendo...»), che tale locuzione non può essere interpretata esclusivamente nel senso di «imbattersi in ciò che si ricerca», ben potendo assumere, al contrario, il significato di «incontrare, incappare, incorrere», del tutto scevro dall'idea del cercare o ricercare. -Vero è sostiene il ricorrente che egli, udendo le grida di aiuto della cognata e preoccupato per le sorti del frateLL TO, ha deciso di recarsi al centro commerciale Esselunga, iniziativa che, tuttavia, lungi dal costituire la positiva risposta alla presunta convocazione dei soggetti coinvolti nel progetto ritorsivo, è stata dettata da umana e comprensibile preoccupazione connessa al legame familiare, non disgiunta dal timore maturato in conseguenza del trattamento che JR UF aveva riservato, due giorni prima, al DR. OL ET sottolinea, ulteriormente, che dopo che il furgone da lui guidato è stato investito, sulla parte anteriore sinistra lato conducente, dal fuggiasco JR UF, egli ha deciso di spostarsi seguendo la direzione percorsa dalle autovetture impegnate nell'inseguimento ad onta del danneggiamento di una gomma, che lo costringeva a procedere a velocità ridotta perché preoccupato dall'evolversi degli eventi ed è giunto sul luogo del sinistro a distanza di alcuni minuti dal suo verificarsi, così rendendosi autore di un contegno del tutto avulso dall'attuazione dell'ipotizzato proposito criminoso. Ne discende, continua, la manifesta iLLgicità delle conclusioni raggiunte, in dissenso dal primo giudice, dalla Corte di assise di appeLL che, pur prendendo le mosse dal condiviso principio secondo cui i concorrenti sono responsabili anche a fronte di condotte atipiche purché sia ravvisabile un contributo, materiale o morale, anche soltanto agevolativo dell'altrui fine illecito, ha ritenuto, in chiave del tutto congetturale, che egli abbia condiviso un piano criminoso univocamente diretto all'uccisione di JR UF. 23 ظهر In altri termini, pacifico che egli non ha partecipato alla fase esecutiva del delitto, la contestazione si risolve, a giudizio del ricorrente, in un apporto di natura morale, arrecato nella fase preparatoria: ciò che, tuttavia, presuppone la prova certa, nel caso di specie insussistente, che lo sviluppo dell'azione criminosa da parte dell'esecutore materiale fosse non solo specificamente dettagliato, quale concreta evenienza delittuosa, nella presunta fase di ideazione ed organizzazione, ma discendesse da un accordo criminoso ad hoc occorso con determinatori ed istigatori. Con il secondo motivo, OL ET denuncia vizio di motivazione per avere la Corte di assise di appeLL omesso di applicare la circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. pur al cospetto di un contributo di mera natura morale e concretamente ininfluente nella dinamica dei fatti. Con il terzo motivo, si duole, in termini sovrapponibili a quelli sviluppati dagli altri ricorrenti (e, tra gli altri, da ZI ET, EH MU ed IM NI), del mancato riconoscimento della circostanza attenuante della provocazione. Con il quarto ed ultimo motivo, denuncia l'iLLgicità della sentenza in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, profilo cui la Corte di assise di appeLL non ha dedicato il dovuto impegno motivatorio, per di più trascurando di considerare elementi, quale la sua dedizione al lavoro, che avrebbero imposto la mitigazione del trattamento sanzionatorio.
4.6. TO MU propone, con l'assistenza dell'avv. LU Cianferoni, ricorso per cassazione vertente su tre motivi, seguiti da quelli nuovi, sviluppati con atto del 20 giugno 2022. Con il primo motivo, eccepisce violazione di legge per essere la Corte di assise di appeLL pervenuta all'affermazione della sua penale responsabilità in ordine ai reati ascrittigli ad onta della carenza di prova in ordine all'avere egli apportato un contributo causale, specie con riguardo all'omicidio di CI DI ed alle lesioni arrecate ad AN LO, nonché al dolo omicidiario o, comunque, di offesa all'integrità fisica altrui. Per quanto concerne il tentato omicidio di JR UF, condivide le obiezioni articolate dagli altri ricorrenti in ordine all'arbitrarietà dell'assunto secondo cui gli imputati avrebbero ideato, organizzato ed eseguito una spedizione punitiva, connotata da finalità omicida, in pregiudizio del congiunto. Nota, ulteriormente, che egli, nel seguire la Volvo 60 guidata dal figlio, ha posto in essere condotte che non sono state dirette a cagionare in modo consapevole eventi lesivi di particolare intensità ed aggiunge che l'eventuale presenza di ZI ET a bordo della Volvo 60 costituisce, a dispetto di 24 汰 quanto affermato nella sentenza impugnata, univoca conferma dell'erroneità dell'impostazione accusatoria, concordemente recepita dai giudici di merito, che, portata alle estreme conseguenze, conduce, iLLgicamente, a ritenere che l'autorevole esponente della comunità rom, pur di vendicare l'affronto subito, ha accettato il rischio di restare personalmente coinvolto, con esiti potenzialmente disastrosi, in un eventuale sinistro. Evidenzia, con riferimento alle vicende lesive in danno di AN LO e CI DI, che la Corte di assise di appeLL non si è confrontata con i principi affermati della sentenza Thyssenkrupp in tema di elemento psicologico del reato e, specificamente, di delimitazione dei confini tra la colpa cosciente ed il dolo eventuale, attribuendogli la responsabilità per le lesioni patite da LO e la morte di DI a titolo, in buona sostanza, di actio libera in causa ed in spregio al principio di personalità della responsabilità penale. Denuncia, a monte, la violazione dell'art. 110 cod. pen., la cui applicazione presuppone che il concorrente abbia realizzato un comportamento esteriore idoneo ad arrecare un contributo apprezzabile alla commissione del reato mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l'agevolazione dell'opera degli altri concorrenti, e che, per effetto della sua condotta, abbia aumentato la possibilità della produzione del reato. Segnala, in proposito, che nel caso di specie si è fuori dalla tipicità della condotta di concorso, atteso, da un canto, che la condotta da lui realizzata ponendosi alla guida della AN LY non ha concorso alla realizzazione degli eventi lesivi che ne sono derivati e, dall'altro, che egli non ha effettuato spericolati affiancamenti o speronamenti ed ha soltanto seguito la EL ZA e la Volvo 60 a velocità che, quantunque sostenuta, era inferiore a quella di detti veicoli. Spiega di essere stato mosso dal timore che il figlio ZI, data l'andatura eccessivamente sostenuta, restasse coinvolto in un incidente, le cui conseguenze sarebbero state aggravate, per il ragazzo, dalla patologia che lo affligge. Taccia di erroneità, in difetto di elementi di adeguato e certo sostegno probatorio, la traslazione dell'elemento soggettivo dal tentato omicidio alle azioni lesive successive, qualificate come intenzionali. Nota, in proposito, che la Corte di assise di appeLL, nell'enucleare le condotte dalle quali sarebbero derivati gli eventi lesivi a carico di CI DI ed AN LO, nulla ha indicato a suo carico, ciò che conferma come egli non abbia in alcun modo contribuito al verificarsi dei suddetti eventi lesivi né, tantomeno, accettato il rischio di concorrere alla verificazione di eventi ulteriori dei quali non ha avuto la benché minima consapevolezza. Con il secondo motivo, TO MU si duole, in chiave di violazione di legge, della qualificazione dei fatti ascrittigli in termini di omicidio e lesioni 25 mf personali dolose anziché delle corrispondenti fattispecie di omicidio e lesioni personali stradali. Osserva, al riguardo, che la condotta contestata si inquadra nell'ambito della circolazione stradale e si caratterizza per una deviazione dalle prescritte regole di prudenza che, pretestuosamente, i giudici di merito hanno ricollegato alla finalità lesiva in pregiudizio di JR UF che, però, egli non ha condiviso e fatta propria nel momento in cui, preoccupato per l'incolumità del figlio, si è messo sulle sue tracce per convincerlo a ridurre la velocità, astenendosi, per contro, da qualsivoglia tentativo di speronamento della EL ZA. Deduce, a più ampio raggio, che a seguire l'ipotesi di accusa si perviene all'assurda conclusione secondo cui gli inseguitori - accecati dal desiderio di infliggere a JR UF la meritata lezione - avrebbero messo a repentaglio la loro stessa incolumità. Il ricorrente lamenta, ancora, che i giudici di merito abbiano tratto argomento, a supporto della proposta ricostruzione dei fatti in chiave eminentemente dolosa, dal contegno da lui serbato dopo il fatto, ovvero in un frangente in cui egli era, comprensibilmente, sgomento, stravolto ed in stato di choc. Con il terzo motivo, TO MU denuncia violazione di legge in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Ascrive alla Corte di assise di appeLL di non avere profuso il dovuto impegno nella valutazione degli elementi, di segno positivo, che erano stati prospettati e che attengono sia all'avere egli accompagnato personalmente il figlio a costituirsi dinanzi all'autorità giudiziaria che all'assenza di precedenti penali che, ancora, alla dedizione al lavoro. Con i motivi nuovi, il ricorrente oltre a riprendere, con il conforto di autorevoli voci dottrinali, i temi già introdotti con il ricorso addebita alla Corte di assise di appeLL di non avere proceduto, come sarebbe stato lecito attendersi, al ripartito ed analitico esame delle condotte di ciascuno dei pretesi concorrenti, che ha accomunato su un unico piano, in forza di un approccio di stampo eminentemente congetturale, inteso a definire nel senso della condanna per i fatti maggiori eventi che avrebbero dovuto essere, invece, ricondotti alle omologhe fattispecie colpose. In tal modo si è consumato, a giudizio di TO MU, un vero e proprio scambio di etichette che, operato dalla pubblica accusa,è stato acriticamente recepito dalle corti di merito, che hanno deliberatamente evitato di confrontarsi con il tema delle ipotesi comparative tra fatto colposo 26 طاہر e fatto doloso con riferimento sia alle lesioni cagionate a JR UF che alla morte di CI DI ed alle lesioni patite da AN LO. Il ricorrente obietta inoltre, in relazione al primo fatto, che la tesi secondo cui il clan guidato da ZI ET avrebbe progettato, organizzato ed eseguito una vera e propria missione punitiva in pregiudizio di JR UF non è debitamente supportata a liveLL probatorio, ancor più per quanto concerne la posizione di colui che guidava un veicolo, la AN LY, che si è costantemente mantenuto alla distanza di circa cento metri dalla Volvo condotta dal figlio. Eccepisce come ancor più fragile sia il ragionamento che conduce a qualificare in termini di dolo eventuale l'atteggiamento psicologico che ha sorretto l'azione ascritta, a lui come ai presunti correnti, con riferimento alla morte di CI DI.
4.7. ZI MU propone, con il ministero dell'avv. LU Cianferoni, ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, seguito dal deposito, il 26 settembre 2022, di atto contenente motivi nuovi. Con il primo motivo, eccepisce violazione della legge processuale per avere la Corte di assise di appeLL illegittimamente rigettato la richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale mediante l'assunzione di prove finalizzate a chiarire le ragioni della presenza, all'interno dell'abitacolo della Volvo 60, di attrezzatura sportiva, tra cui la mazza da baseball utilizzata da EH MU in funzione minatoria. Rileva, sul punto, che le prove di cui egli ha invano sollecitato l'acquisizione sono sopravvenute alla decisione di primo grado, sicché la richiesta deve intendersi formulata ai sensi dell'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., anziché del comma precedente. Ascrive alla Corte di assise di appeLL di avere formulato un giudizio di irrilevanza della prova che, però, avrebbe potuto corroborare quelle già acquisite in argomento e ritenute inattendibili, riferite, peraltro, ad un dato di fatto che gli stessi giudici di merito hanno esaltato in quanto confermativo dell'esistenza di un previo accordo tra gli imputati, radunatisi presso il parcheggio del centro commerciale aLL scopo di attuare la deliberata ritorsione nei confronti di JR UF. Con il secondo motivo, ZI MU denuncia violazione della legge penale. in relazione alla qualificazione giuridica dei fatti contestati, che sottopone a serrata revisione critica in termini assimilabili, in linea generale, a quelli spesi dal DR TO MU, e nell'ottica della riconducibilità delle condotte illecite alle fattispecie disciplinate dagli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen.. Svolge articolate contestazioni che, specie in relazione all'accertamento del dolo eventuale e dolo di concorso, sono state riprese sviluppate con i motivi nuovi - attinenti, tra l'altro: alla necessità di separare, nell'opera di distinzione tra il 27 пр dolo eventuale e la colpa cosciente, l'elemento volitivo da queLL della rappresentazione, al fine di valorizzare autonomamente il primo piuttosto che farlo derivare dalla semplice rappresentazione dell'evento; alla attitudine dimostrativa della manovra di scansamento che, rettamente intesa, è indice di assenza di dolo, perché attesta che egli, lungi dall'accettare il rischio di collisione, ha preferito anche perché conscio che, in caso di sinistro, la sua condizione di emofiliaco lo avrebbe a maggiori pericoli desistere dal - sorpasso e rientrare nella corsia di sua pertinenza anche a costo di rinunziare al raggiungimento dell'obiettivo illecito che, in quei drammatici istanti, egli era impegnato a perseguire;
alla rilevanza, in chiave esclusiva del dolo, della fiducia che egli nutriva in ordine alle proprie doti di pilota che, come già accaduto una prima volta, gli avrebbero consentito di proseguire l'inseguimento e, al contempo, di evitare carambole e rocambolesche e rovinose collisioni. ZI MU ascrive, ancora, alla Corte di assise di appeLL di avere assegnato valenza decisiva, in vista della qualificazione giuridica della sua condotta, alla supposta presenza, a bordo della Volvo 60, del nonno ZI ET, che avrebbe orientato la dimensione dell'intera vicenda, con decisivi riflessi sulla condizione psicologica di tutti i soggetti coinvolti, compreso chi, come lui, ha assunto una posizione del tutto peculiare nell'ambito della vicenda, essendo rimasto, peraltro, del tutto estraneo all'offesa arrecata da JR UF al nonno ed ai dissidi tra la vittima del tentato omicidio e la moglie MA ZI. In termini complessivi, si duole che la Corte di assise di appeLL abbia rinunciato a confrontarsi con le ampie devoluzioni contenute nell'atto di appeLL e preferito appiattirsi su un percorso motivazionale coerente con l'impostazione accusatoria ma, in ultimo, non accompagnato dal necessario approfondimento delle questioni controverse. Con il terzo motivo, ZI MU deduce violazione di legge per avere la Corte di assise di appeLL avallato l'assunto accusatorio, stando al quale gli imputati avrebbero repentinamente coordinato i rispettivi spostamenti in forza della preventiva adesione al progetto ritorsivo che, pure, era stato disatteso dal giudice di primo grado con argomentazioni ben più stringenti sul piano logico e giuridico, essendosi ritenuto, in quella sede, che gli imputati avessero dato vita ad un'azione coordinata di inseguimento basata esclusivamente su di una sorta di prontezza operativa in loro albergante, destinata a scattare, automaticamente, al momento dell'incontro, su strada, con JR UF. Il ricorrente che riprende e sviluppa l'argomento con il secondo ed - ultimo dei motivi nuovi - esprime forti perplessità su una simile prospettiva, 28 imperniata su considerazioni tutt'altro che convincenti dal punto di vista razionale e poco coerenti con il tenore delle emergenze istruttorie, dichiarative, documentali e tecniche, ed imputa ai giudici di merito di essere pervenuti a conclusioni errate e non condivisibili in ordine alle circostanze, di primaria importanza, che afferiscono, rispettivamente, alla casualità della convergenza dei veicoli nel parcheggio dell'Esselunga ed alla presenza di ZI ET sulla Volvo 60. MU ZI reputa, del pari, iLLgiche le conclusioni che la Corte di assise di appeLL ha tratto in merito ai ripetuti contatti tra la EL ZA e la Volvo 60, l'ultimo dei quali ha segnato la fine dell'inseguimento, e che poggiano sul travisamento dell'apporto del teste CC, il quale è stato, vieppiù, smentito da altro testimone, guardia giurata in servizio all'Esselunga, latore di informazioni che militano nel senso di assenza di uno speronamento tra i due mezzi del quale, peraltro, le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza non recano traccia. Tanto, desume, a riscontro del fatto che egli, come lealmente dichiarato sin dall'avvio del procedimento, intendeva superare la EL ZA per bloccarne la marcia e non già speronarla o sospingerla fuori strada obiettivo che egli, se lo avesse voluto, avrebbe potuto facilmente raggiungere in altro modo - e che l'urto finale è stato provocato dall'improvvisa frenata del veicolo inseguito, tanto repentina da non consentirgli di evitare l'impatto. Il ricorrente condivide, poi, con i coimputati le doglianze relativa alla patente di affidabilità che i giudici di merito hanno riservato alla persona offesa, il cui infarcito di contraddizioni e menzogne, che egli analiticamente indica contributo - attraverso il pedissequo richiamo alle pertinenti emergenze istruttorie avrebbero dovuto vagliare con maggiore prudenza anche in considerazione dell'interesse, economico e non solo, di JR UF ad accreditare una determinata ricostruzione dei fatti di causa. Con il quarto ed ultimo motivo, ZI MU denuncia violazione di legge penale per avere la Corte di assise di appeLL respinto l'impugnazione con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche, che egli avrebbe meritato, oltre che per la dedizione ad onesto lavoro, in virtù della spontanea presentazione agli organi inquirenti e della pronta confessione, ingiustificatamente tacciata di falsità dai giudici di merito.
4.8. La UnipolSai Assicurazioni S.p.a., quale impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada propone, con l'assistenza dell'avv. Filippo Cei, ricorso per cassazione seguito da atto contenente motivi nuovi chiedendo - l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al capo in cui afferma la legittimazione passiva della società, quale responsabile civile, e la condanna al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite. 29 Eccepisce l'illegittimità delle conclusioni raggiunte, in proposito, dalla Corte di assise di appeLL, in quanto contrastanti la normativa di riferimento e, specificamente, con gli artt. 93 e 98 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada). Rileva, in specie, che il citato art. 93 stabilisce che gli autoveicoli possono circolare solo se muniti di circolazione e immatricolazione, salva la deroga della circolazione in prova di cui all'art. 1 d.P.R. 24 novembre 2001, n. 474, mentre l'art. 98 prevede l'irrogazione di una sanzione amministrativa per chiunque adibisca un veicolo in circolazione di prova ad uso diverso. Nota, dunque, che la previsione di una sanzione amministrativa per la circolazione dei veicoli in prova fuori dai casi consentiti sarebbe inutile qualora la targa prova potesse essere apposta solo su veicoli sprovvisti di immatricolazione: difatti, chi circolasse con un veicolo fuori dai casi consentiti dall'art. 1 d.P.R. 24 novembre 2001, n. 474, sarebbe sanzionato non perché viola le disposizioni che regolano la circolazione in prova, ma perché viola l'art. 93 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, avendo immesso in strada un veicolo non immatricolato. Nel caso in esame, il veicolo Volvo 60, per quanto già immatricolato, ben poteva, a giudizio della società ricorrente, essere dotato di targa prova, dal momento che oggetto dell'assicurazione non è il veicolo ma, l'attività del J professionista qualificato che comporta la circolazione in prova. La UnipolSai Assicurazioni S.p.a. aggiunge che, nelle more del ricorso, il d.l. 10 settembre 2021, n. 121, ha stabilito che l'autorizzazione alla circolazione di prova può essere utilizzata per la circolazione sia dei veicoli non immatricolati che di quelli già muniti della carta di circolazione, sicché, di conseguenza, grava, in ogni caso, sull'assicuratore dell'autorizzazione alla circolazione di prova l'obbligo di risarcire i danni cagionati dal veicolo in circolazione di prova, anche se munito della carta o del certificato di circolazione. finalizzata aL'introduzione di una disposizione di tale natura sterilizzare l'orientamento esegetico affermatosi presso la giurisprudenza di legittimità si pone, a giudizio del ricorrente, nel campo delle leggi di - interpretazione autentica, alle quali la giurisprudenza costituzionale riconosce indiscussa efficacia retroattiva e deve, pertanto, essere applicata anche al caso in esame. Con atto contenente motivi nuovi, la società ricorrente segnala che, in corso di giudizio, è intervenuta la conversione in legge del d.l. 10 settembre 2021, n. 121, operata dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, norma di 30 пор interpretazione autentica approvata aLL scopo di superare il pregresso indirizzo ermeneutico. Ricorda che le eccezioni che l'impresa che abbia assicurato l'autorizzazione alla circolazione di prova può muovere al proprio cliente in relazione aLL scorretto impiego della targa di prova rilevano, per costante giurisprudenza, solo nei rapporti interni tra assicuratore ed assicuratore e non sono, invece, opponibili al terzo danneggiato. Ribadisce come sia sistematicamente distonico che l'intervento solidaristico di garanzia del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada addossi alla collettività il risarcimento del danno dipendente da una erronea scelta del contraente da parte della singola impresa assicuratrice.
4.9. Le parti civili AN LO e LA MA (rappresentate dall'avv. Michele Verrucchi), SI ER (a mezzo dell'avv. LU Maggiora) e JR UF (difeso dall'avv. Lapo Gramigni) ed il responsabile civile UnipolSai Assicurazioni S.p.a., quale impresa assicuratrice per la R.C.A. della AN LY condotta da TO MU (con l'assistenza dell'avv. Marina Bianco) hanno depositato memorie con le quali hanno interloquito, in relazione ai profili di rispettivo interesse, su talune delle questioni introdotte con i ricorsi per cassazione. MOTIVI DELLA DECISIONE Co 1. I ricorsi sono imperniati su censure infondate e, pertanto, passibili di rigetto, fatta eccezione per quella vertente sull'applicazione, nei confronti degli imputati, diversi da ZI MU, che sono stati condannati per i reati di cui al capo B) della rubrica, della disciplina dettata dall'art. 116 cod. pen.. 2. Preliminarmente all'esame dei motivi, avendo i ricorrenti articolato doglianze anche ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., appare opportuno rilevare che detta disposizione, nel prevedere il sindacato sulla motivazione dei provvedimenti oggetto di ricorso per cassazione, non abilita il giudice di legittimità ad effettuare un'indagine sul discorso giustificativo della decisione, finalizzata a sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, dovendo la Corte di cassazione limitarsi a verificare l'adeguatezza delle considerazioni svolte dal giudice merito per motivare il suo convincimento. La mancanza, la manifesta iLLgicità e la contraddittorietà della motivazione, come vizi denunciabili in sede di legittimità, devono, invero, possedere una consistenza tale da risultare percepibili ictu oculi, restando il sindacato al riguardo 31 пра circoscritto a rilievi di macroscopica evidenza, mentre restano ininfluenti le minime incongruenze e devono considerarsi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano concettualmente incompatibili con la decisione adottata;
sempre che, ovviamente, siano spiegate in modo razionale ed adeguato, e senza vizi giuridici, le ragioni del convincimento (in tal senso, conservano validità i principi affermati da Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). Deve, ancora, escludersi per il giudice di legittimità la possibilità di un'analisi orientata ad esaminare in modo separato ed atomistico i singoli atti, nonché i motivi di ricorso su di essi imperniati» e quindi «di fornire risposte circoscritte ai diversi atti ed ai motivi ad essi relativi», ciò che si risolverebbe in una impropria riedizione del giudizio di merito e non assolverebbe alla funzione essenziale del sindacato sulla motivazione» (Sez. 6, n. 14624 del 20/03/2006, Vecchio, Rv. 233621), ovvero di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o di adottare nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 6, n. 27429 del 04/07/2006, Lobriglio, Rv. 234559).
3. Dal punto di vista metodologico, va rilevato che, avendo i ricorrenti fatta eccezione, ovviamente, per la UnipolSai Assicurazioni S.p.a., che ha interloquito su un tema di natura squisitamente civilistica svolto - considerazioni che attengono a temi in gran parte comuni e che sono per larga parte sovrapponibili, la disamina delle obiezioni sarà compiuta seguendo un unico filo logico, coerente con queLL della sentenza impugnata, ed analizzandone, per ciascun passaggio, la tenuta alla luce delle eccezioni sollevate da ciascuno dei ricorrenti. La ricostruzione della vicenda di interesse processuale operata dalla Corte di assise di appeLL muove dal postulato posto a fondamento, sia pure in - termini parzialmente divergenti su alcuni profili salienti, anche della decisione di primo grado che le condotte poste in essere dagli imputati il 10 giugno - 2018 si iscrivono nella cornice della strategia ritorsiva ordita da ZI ET e dai suoi familiari in conseguenza del proditorio comportamento del genero JR UF il quale, la sera dell'8 giugno 2018, essendo stato redarguito dal suocero per il comportamento tenuto nei confronti della moglie MA, che, dopo alterne vicende, si era da lui aLLntanata per fare ritorno presso la 32 ир famiglia di origine, ha reagito colpendolo al volto e cagionandogli una ferita lacero- contusa e l'avulsione di un dente. La circostanza è pacifica, così come il fastidio mostrato dai congiunti di ZI ET, testimoniato dalle contumelie, tracimanti in espresse minacce di morte, rivolte, via Messenger, a JR UF dal cognato UR ET tra le 00:14 e e le 02:36 del 9 giugno 2018 (JR ti fotto in bocca, sei morto!!" ... "fotto tutto queLL che hai" .. "sei morto" "dove sei? ... ascolta sono io, te e altre due persone"; "ascolta non sto dormendo ti cercherò"; "ascolta ti scopo le tue nuore tu mi conosci.... o ti ammazzo io o mi ammazzi tu.... devi lasciare l'Italia una volta per tutte.. io sono come te ascoltami ti prenderò il tuo sangue se ci sei sul ... territorio italiano ti cercherò..."; "ancora non ti ho trovato, va bene comunque sei morto;
... devi lasciare le passere e le pistole... altrimenti io ti taglio... fotto tuo DR in bocca e tutti gli altri (...) dove sei? scendi giù... tu ti cerco e come ti trovo ti strappo il cuore fuori... adesso non ti ammazzo però ti dimostrerò che ho intenzione di ammazzarti ti piscio addosso. hai paura di venire adesso sul campo vieni fuori per scontrarci. ti voglio strappare le tonsille, gli occhi e la *** testa"), tra le 14:15 e le 14:51 deLL stesso 9 giugno 2018 ("... sei un bastardo JR, morirete ... noi siamo giù ... ascolta siamo giù ... ascolta... ma non ti vergogni hai tirato a uno di 65 anni infame") e, infine, la notte del 10 giugno 2018, alle ore 01:06 ("questo è solo fin quando ti nascondi dentro. però se ti trovo fuori, ti strappo il cuore... dolce uomo .... merda che sei, ti nascondi !"). Le reiterate, insistite ed eloquenti minacce rivolte da UR ET al cognato e la concomitante attività di incessante ricerca del reprobo, attestata sia dalle parole sopra trascritte che dalla presenza, in prossimità dell'abitazione della vittima, di veicoli corrispondenti a quelli utilizzati dagli imputati la mattina del 10 giugno 2018, dimostrano che i parenti di MA ZI, adirati per l'oltraggioso episodio di due giorni prima, avviarono immediatamente le iniziative finalizzate ad applicare all'aggressore di ZI ET una adeguata sanzione per la gravissima mancanza di rispetto di cui egli era stato protagonista la sera dell'8 giugno 2018. 4. Ciò posto, la Corte di assise di appeLL ha rinvenuto primario elemento di collegamento tra i dissapori intercorsi tra JR UF, da un lato, e la famiglia della moglie, dall'altro, e la tragica vicenda per cui si procede a carico degli odierni ricorrenti nella presenza di ZI ET a bordo della Volvo 60, guidata dal nipote ZI MU. Ha reputato tale circostanza icasticamente rappresentativa del fatto che l'individuazione della vittima, la concentrazione dei soggetti coinvolti all'esterno del centro commerciale, il tentativo, posto in essere da TO MU e fallito, di bloccare JR UF, la fuga di quest'ultimo, il folle inseguimento lungo le vie 33 cittadine hanno costituito la fase attuativa di un proposito criminoso di natura omicidiaria sorto subito dopo che ZI ET era stato colpito e ferito dal genero. Sul punto, di centrale rilevanza nella complessiva economia della decisione, la motivazione della sentenza impugnata appare solida e senz'altro resistente a tutte le obiezioni dei ricorrenti, in quanto incentrata, oltre che sulle dichiarazioni rese nell'immediatezza, e poi ritrattate, dal diretto interessato (il quale sostenne addirittura di essere stato alla guida della Volvo 60), su quelle di numerosi e qualificati testimoni. In tal senso sono stati valorizzati i contributi: dell'Appuntato RE, il quale, in dibattimento, ha riconosciuto nella fotografia di ZI ET colui che, subito dopo il fatto, si trovava accanto alla Volvo 60, in prossimità di un giovane che impugnava una mazza, identificato in EH MU, e camminava con passo leggermente claudicante (difficoltà che, ha notato la Corte di assise di appeLL, è stata visivamente apprezzata anche nel corso del processo e, specificamente, all'udienza del 17 dicembre 2019, nel cui verbale si è dato atto che l'imputato si sorreggeva aiutandosi con un bastone); del Carabiniere AR il quale, serbando ricordi sovrapponibili a quelli del collega, ha individuato ZI ET in fotografia, per poi riconoscerlo de visu, quale soggetto osservato nell'atto di uscire dalla Volvo 60 insieme al ragazzo che brandiva il bastone;
del testimone ER, coinvolto nel sinistro per essersi trovato, insieme ai figli, a bordo della ND X20 che, nell'occorso, riportò danni, il quale, pure, ha ricordato che, subito dopo l'impatto, accanto alla Volvo 60 si trovavano solo il giovane con la mazza da baseball ed un uomo più anziano, che ha riconosciuto vedendo la fotografia di ZI ET;
del AL De AR il quale, postosi, con l'autovettura di servizio, sulla scia della auto partite a tutta velocità dal parcheggio dell'Esselunga, notò, giungendo sul luogo della tragedia, due persone, uno dei quali ha riconosciuto in fotografia in ZI ET il quale, ha precisato, indossava, nella circostanza, una maglia scura a maniche corte, indumento che, in effetti, si nota nei fotogrammi estrapolati dai video registrati dalle telecamere di sorveglianza. A fronte di un compendio indiziario che può a buon diritto definirsi granitico perché, come debitamente indicato dalla Corte di assise di appeLL, - frutto di una pluralità di apporti attendibili, reciprocamente autonomi e pienamente sovrapponibili i ricorrenti ripropongono obiezioni di natura - meramente congetturale, adombrando ipotetici e del tutto improbabili fenomeni di inconscia traslazione dei ricordi e ponendo l'accento sull'assenza, sulla persona di ZI ET, di lesioni o segni dell'impatto, che pure sarebbe stato lecito attendersi, date la violenza dell'urto, la coLLcazione dell'imputato 34 all'interno dell'abitacolo e le deformazioni subite dalla carrozzeria, nonché sull'omesso rinvenimento, sul veicolo, di tracce biologiche a lui riconducibili, ovvero su profili che, non oltrepassando la sfera della plausibilità, non appaiono in alcun modo idonei ad incrinare la coerenza logica del ragionamento seguito dai giudici di merito. Né, va opportunamente aggiunto, può darsi credito, in proposito, alla versione concordemente offerta dagli imputati, con ogni evidenza intesa a preservare la posizione del capostipite del clan, ovvero a testimonianze, quali quelle di AR NI e RD MU (entrambi legati agli imputati perché fratelli, rispettivamente, di IM NI e ZI ET), la cui palese inattendibilità è stata attestata, in termini della cui congruità non vi è ragione di dubitare, già dal giudice di primo grado (cfr., in specie, pagg. 93-101), alla cui decisione può farsi utilmente rinvio in considerazione della conformità, sul punto, delle pronunzie di merito, che determina la confluenza delle relative motivazioni, che, fondendosi, si integrano a vicenda, in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione (in questo senso cfr., tra le altre, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615). Considerato, ulteriormente, che l'avere TO MU, poco dopo l'incidente, contattato telefonicamente il DR ZI ET il quale, è bene rammentare, ha partecipato all'azione delittuosa a bordo di veicolo diverso da queLL guidato dal figlio non incrinerebbe (il condizionale è d'obbligo, posto che lo stesso TO MU, ha esposto, all'udienza del 17 dicembre 2019, che alla telefonata delle 12:25:12, indirizzata ad utenza intestata al DR, rispose, tuttavia, la madre, che ne aveva la contingente disponibilità) minimamente la logicità della ricostruzione avallata dai giudici di merito, deve concludersi nel senso della manifesta infondatezza delle doglianze articolate dai ricorrenti in ordine alla diretta e personale partecipazione di ZI ET ai fatti del 10 giugno 2018. 5. Esente da fratture razionali si palesa, ugualmente, il giudizio di attendibilità che i giudici di merito hanno riservato alla persona offesa JR UF che, chiamato, in fase di appeLL, a rendere nuovamente testimonianza per chiarire alcune contraddizioni emerse dalla sua precedente deposizione, relative, in particolare, all'indicazione degli occupanti delle diverse autovetture, è stato autore di una deposizione che la Corte di assise di appeLL non ha esitato a definire come «chiara, lineare, ferma» e, per di più, riscontrata dalle dichiarazioni rilasciate daLL stesso IM NI. 35 球 La legittimità di tale valutazione è sindacata dai ricorrenti -in particolar modo, da IM NI, OL ET e ZI MU attraverso obiezioni che, per - quanto radicali, non colgono nel segno. Se è vero, infatti, che il vaglio dell'apporto della vittima, tanto più qualora, come nel caso di specie, costituita parte civile, deve essere improntato a spiccata cautela, non è men vero che, nel caso in esame, la Corte di assise di appeLL, lungi dal sottrarsi al compito affidatole, ha analizzato, nell'apporto di JR UF, i passaggi di minore linearità, che ha delibato sulla scorta delle sue più recenti e cristalline dichiarazioni e delle residue emergenze istruttorie. I giudici fiorentini hanno debitamente contestualizzato la successione delle versioni offerte dalla vittima e ritenuto, in termini che sfuggono alle censure dei ricorrenti, che le iniziali imprecisioni hanno costituito il portato della concitazione del momento e che le residue, marginali incongruenze non intaccano, comunque, la piena utilizzabilità del suo apporto, precipuamente nella parte relativa agli speronamenti patiti ad opera della Volvo 60 guidata da ZI MU ed al contegno serbato da OL ET e, ancor più, IM NI non appena sopraggiunti sull'area che è stata teatro del tragico sinistro. In questa luce devono essere, del resto, filtrate le ulteriori obiezioni difensive, articolate soprattutto da ZI MU, il quale ha posto l'accento su profili (cfr. pagg. 65-76 del suo ricorso) che, in quanto marginali rispetto alla globalità delle dichiarazioni rese da JR UF, non valgono ad incrinare la credibilità del testimone. Così, in specie, le residuali discrasie tra il racconto della vittima e queLL del figlio in ordine aLL scambio di messaggi ostili con UR ET (in relazione, specificamente, all'ausilio prestato dal ragazzo, più versato del DR in ambito tecnologico) non escludono in alcun modo l'attitudine probatoria, dal punto di vista accusatorio, dell'iniziativa di UR ET, che si è già detto rientrare nella strategia ritorsiva ordita da ZI ET e dai suoi congiunti, cui il destinatario delle minacce reagì con un atteggiamento di apparente spavalderia, dietro cui si nascondeva il comprensibile, intimo timore che i familiari della moglie passassero dalle parole alle vie di fatto, che si concretizzerà, in forma particolarmente violenta, la mattina del 10 giugno 2018. ALL stesso modo, l'adombrata reticenza di JR UF nell'indicare il tempo dell'ultima assunzione della sostanza stupefacente, le cui tracce sono state rilevate dagli esami ematochimici effettuati all'atto del ricovero, non incide sul coefficiente della sua attendibilità né smentisce che egli, nell'intervaLL cronologico, di poco superiore alle trentasei ore, intercorso tra 36 6 3 пра l'inflizione, coram populo, delle percosse al suocero e l'incontro con TO MU all'esterno del centro commerciale, cercò di barcamenarsi tra l'esigenza di reggere il confronto con i contraddittori sottesa alle espressioni di scherno e disprezzo rivolte, via chat, al cognato e quella di sottrarsi, nei limiti - del possibile (compatibilmente, cioè, con la propria routine di vita che lo portava, giocoforza, a recarsi in luoghi frequentati dai parenti della moglie o nei quali costoro potevano facilmente prevedere che egli si sarebbe recato), all'indesiderato rendez vous, così da prendere tempo e sperare nel progressivo affievolimento del desiderio di vendetta. Le precedenti considerazioni inducono, in conclusione, a comprovare l'infondatezza delle censure rivolte dai ricorrenti alla motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui assume la complessiva attendibilità della narrazione di JR UF.
6. Non miglior sorte meritano le insistite obiezioni che i ricorrenti dedicano alla ricostruzione, da parte della Corte di assise di appeLL, della genesi prossima dei fatti del 10 giugno 2018. Una volta acclarato, invero, che ZI ET, primo portatore dell'interesse ad infliggere al genero adeguata sanzione per la condotta posta in essere in pregiudizio della moglie, prima, e del suocero, poi, si trovava a bordo della Volvo 60 e che il torno di tempo intercorso tra la sera dell'8 giugno 2018 e la mattina Di del 10 giugno 2018 fu dedicato, secondo quanto univocamente emergente dai messaggi redatti da UR ET e dalla presenza dei veicoli in uso agli imputati sotto casa della vittima (circostanza, questa, emersa dalla deposizione dibattimentale di RI UF, figlio della persona offesa), alla ricerca dell'affine, in vista di un redde rationem che lavasse l'onta arrecata all'autorevole capo del clan e, per suo tramite, all'intera comunità a base familiare, del tutto lineare appare la ricostruzione dell'acme della vicenda effettuata dalla Corte di assise di appeLL. -Privo di decisiva rilevanza si palesa, al riguardo, il parziale e, a ben vedere, dissenso tra le Corti di merito circa la preventiva preordinazione minimo- dell'intervento, in funzione offensiva, di un certo numero di persone e di una pluralità di mezzi, che la Corte di assise di appeLL interpreta quale momento attuativo di un preciso piano operativo e che il giudice di primo grado ascrive, piuttosto, ad una sorta di prontezza, che ha consentito agli agenti di rispondere quasi istantaneamente all'allerta lanciato da TO MU e dalla moglie. La sentenza impugnata è, infatti, nitida nell'individuare l'avvio della fase esecutiva del delitto alle ore 11:57:45, momento, di pochi secondi posteriore al transito della EL ZA guidata da JR UF in prossimità del supermercato, 37 rifa in cui l'utenza intestata ad TO MU, che impegna la cella contigua all'Esselunga, contatta quella intestata al figlio ZI MU, che si trova, invece, nell'area del campo nomadi del Poderaccio. che, in forza di deduzione del tutto ragionevole, La comunicazione- tenuto conto anche di quanto sarebbe, di lì a poco, accaduto, è stata intesa quale avviso al giovane ZI MU del reperimento (poco importa se fortuito o meno), di JR UF - è stata seguita, a distanza di una - manciata di secondi, da altra telefonata, effettuata, stavolta, dall'utenza di AR NI, pure coLLcata nelle vicinanze del centro commerciale, e diretta all'utenza di ET OL, che, a sua volta, impegna una cella compatibile con la sua presenza all'interno del campo nomadi del Poderaccio. Il dato è altamente significativo, perché ZI MU e OL ET sono i soggetti che, alla guida, rispettivamente, della Volvo 60 e del furgone EL IV, escono, dopo pochi minuti ed in rapida successione (rispettivamente, alle ore 12:04:36 e 12:05:38) dal campo nomadi per dirigersi, entrambi, ha verso l'Esselunga, ciò che indotto i giudici di merito ad inferire che i soggetti che notarono il transito dell'odiato JR UF avvertirono immediatamente i congiunti che si trovavano al campo nomadi i quali, in tempi assai rapidi, si mossero alla volta del centro commerciale. Circostanza, questa, che, come acutamente notato dalla Corte di assise di appeLL, avalla l'impostazione accusatoria nella parte in cui assume che tutti i soggetti che, in quel frangente, risposero, in tempi rapidissimi, all'appeLL (vale a dire ZI MU, ZI ET, EH MU e UR ET, a bordo della Volvo 60, e OL ET ed IM NI, sull'EL IV) erano perfettamente consapevoli dell'obiettivo della missione cui erano stati chiamati a cooperare fattivamente, per come, del resto, confermato dalla direzione intrapresa, dalla coLLcazione prescelta una volta raggiunta la destinazione, dal contegno serbato a seguito della fuga della vittima designata, Coerenti con questa esegesi degli accadimenti sono, del resto, gli ulteriori contatti telefonici, concentrati a partire dalle 12:14:36 (momento in cui la EL ZA di JR UF transita nuovamente nei pressi dell'Esselunga), che vedono, in primis, AS AB chiamare alle 12:14:50, dall'utenza del marito TO MU, OL ET per riferirgli secondo quanto ammesso - da IM NI, il quale si trovava, in macchina, in compagnia del destinatario della telefonata che ella ed il marito avevano «beccato» JR UF. Seguono, in stretta successione, i quattro contatti tra l'utenza di AR NI e quelle di IM NI ed ET OL e, quindi, l'ulteriore telefonata, risalente alle 12:16:43, effettuata dall'utenza di TO MU verso quella 38 咏 di ET OL, nella quale, secondo quanto stimato dai giudici di merito, AS AB avvertì l'interlocutore degli scontri tra le due macchine. A distanza di circa due minuti, cioè alle 12:18:52, è JR UF a chiamare il figlio VA, poco prima di tentare, dopo appena sei secondi, la fuga, venendo, tuttavia, inseguito dai veicoli guidati, rispettivamente, da ZI ed TO MU. Ora, a fronte della ricostruzione avallata dalla Corte di assise di appeLL, stando alla quale TO MU, AS AB e AR NI (irrilevante restando la circostanza che la seconda ed il terzo non siano stati inseriti dalle autorità inquirenti nel novero dei responsabili) hanno avvertito ZI ET ed i sodali della possibilità di portare a compimento la programmata, violenta reazione ai danni di JR UF, così fornendo loro il destro per portarsi, rapidamente, verso l'area indicata dai segnalatori ed accerchiare la vittima designata, i ricorrenti frappongono obiezioni che si imperniano sulla frammentata considerazione delle evidenze istruttorie e, in ultimo, su un approccio di stampo eminentemente confutativo, che non tiene conto della successione degli eventi e, in particolare, delle condotte che precedettero e seguirono la concentrazione di veicoli e persone nel parcheggio esterno al centro commerciale. A dispetto di quanto eccepito dai ricorrenti, deve, invero, rilevarsi che la non totale circolarità dei contatti telefonici e, in particolare, l'assenza di comunicazioni tra gli occupanti delle due autovetture che, dal campo nomadi del Poderaccio, si portarono nel luogo in cui TO MU e la moglie avevano incontrato JR UF la diversità del tragitto seguito, rispettivamente, dalla - Volvo 60 e dal furgone EL IV, l'andatura, non particolarmente elevata, tenuta dai conducenti dei due veicoli non contraddicono, logicamente, il ragionamento svolto dalla Corte di assise di appeLL. In proposito, occorre considerare come, nel frangente in cui TO MU, AS AB e AR NIr chiamarono ZI MU ed ET OL, JR UF era transitato in prossimità del supermercato senza arrestare la marcia, sicché non deve sorprendere che i due equipaggi prontamente allestiti all'interno del campo nomadi abbiano avviato, in prima battuta, un'azione di attenta perlustrazione (affidata, è bene ribadire, a veicoli condotti, rispettivamente, dal figlio e dal nipote di ZI ET), fisiologicamente caratterizzata dall'autonomia dei percorsi seguiti, tale da moltiplicare le chances di reperire la vittima, e da una velocità non eccessiva. D'altro canto, il fatto che dalla AN LY- alla cui guida, si rammenta, era altro figlio di ZI ET, a sua volta DR del conducente della Volvo 60 -siano partite telefonate rivolte ai conducenti sia della Volvo 60 che dell'EL IV dimostra, una volta di più, che tali comunicazioni sono state dirette a 39 مهم favorire la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti ad una iniziativa, di sicura natura illecita, che i giudici di merito, con argomentazioni non iLLgiche né contraddittorie, hanno stimato tutt'altro che estemporanea ed improvvisata e frutto, piuttosto, di una preventiva deliberazione, già comprovata dagli eloquenti messaggi rivolti, nelle precedenti trentasei ore ed in serrata consecuzione, da UR ET a JR UF.
7. In linea di piena continuità con l'interpretazione delle emergenze istruttorie privilegiata dalla Corte di assise di appeLL è, d'altro canto, la successiva evoluzione degli accadimenti. Da un lato, infatti, JR UF abbandona lo sfrontato atteggiamento che lo aveva spinto, ancora poche ore prima, ad offendere il suocero e canzonare il cognato e, avendo percepito che i contraddittori intendono riservargli un trattamento di inusitata ferocia, si risolve ad una fuga - nella quale, evidentemente, egli vede l'unico modo per sottrarsi a pesantissime ripercussioni tanto precipitosa da mettere a repentaglio, innanzitutto, la - sua vita, non esitando, a tal fine, a colpire ripetutamente la AN LY condotta da TO MU e, di lì a poco, l'EL IV e la Volvo 60 che tentano di sbarrargli l'uscita dal parcheggio. Una scelta, quella della vittima designata, che, sul piano logico, non può che scaturire dalla consapevolezza che, qualora il suocero ed i suoi accoliti lo avessero bloccato, egli sarebbe rimasto, se non altro per la palese superiorità numerica degli avversari, aLL loro mercé ed esposto, quindi, al rischio di essere ucciso o, quantomeno, di patire gravissime lesioni. Dall'altro lato, ZI ET ed i suoi complici, ulteriormente esacerbati dagli sforzi profusi da JR UF aLL scopo di sottrarsi alla punizione che, dal loro punto di vista, egli merita per quanto compiuto due giorni prima, sono ormai decisi ad attuare, ad ogni costo, il proposito criminoso, ciò che li induce a dar vita all'inseguimento sfociato nei violentissimi urti avvenuti dopo pochi minuti. Con specifico riferimento agli eventi accaduti all'interno del parcheggio del centro commerciale, i giudici di merito hanno esaminato funditus la contrapposta versione propinata da TO MU, il quale ha sostenuto di essersi appropinquato al cognato con intenzioni pacifiche e di essere stato inopinatamente fatto bersaglio della furia di JR UF, il quale aveva scagliato la sua vettura contro la AN LY. Al riguardo, ha precipuamente rilevato che, a prescindere dalla precisa individuazione del primo urto tra i veicoli, le dichiarazioni rese dai testimoni D'LO, De AR, LI e OM convergono univocamente nel 40 comprovare che, nell'occasione, non fu JR UF a dare la stura aLL scontro, che non si svolse su basi paritarie e si risolse, piuttosto, in «una intenzionale condotta violenta, di contenzione del MU in danno del UF, attraverso reiterati colpi al frontale della EL portati a marcia indietro, fino a bloccarlo tra la propria vettura AN LY ed i carrelli, in attesa dei rinforzi, azione alla quale aveva reagito il UF, sgommando, cercando di aLLntanare la LY e crearsi lo spazio indispensabile per fuggire, condotta immediatamente realizzata una volta ottenute le condizioni minime». La sentenza impugnata, traendo spunto dal contributo dei testimoni oculari, che ha apprezzato in termini che, ancora una volta, sfuggono alle censure dei ricorrenti, ha quindi ritenuto che «Nessuno spazio residua per interpretazioni alternative o diverse da quella che ascrive al MU TO un'azione di contenimento del UF, portata con intenzionalità e particolare violenza, usando l'auto come strumento di offesa, contestualmente operando, di concerto con il NI AR che si trovava nei paraggi, la chiamata a raccolta degli altri imputati, così creando il panico tra i soggetti presenti all'interno del centro commerciale».
8. JR UF, appena riuscito a liberarsi dalla morsa della AN LY, si è dato a precipitosa fuga, sottraendosi all'alt intimatogli dal M.LL De AR e venendo subito inseguito da TO MU, noncurante della sollecitazione ad arrestare la marcia rivoltagli dal L.te D'LO il quale, anzi, ha rischiato di essere investito. La Corte di assise di appeLL ha offerto, in proposito, ineccepibile spiegazione del comportamento serbato, rispettivamente, da JR UF ed TO MU entrambi determinati, nelle rispettive ed opposte prospettive, a risolvere la contesa senza affidarsi all'ausilio delle forze dell'ordine, presenti in loco e, in particolare, deLL stato di terrore in cui il primo è precipitato una volta compreso che i parenti della moglie intendevano tradurre in atto i propositi ritorsivi preconizzati, con parole di solare chiarezza, dal cognato UR ET. L'atteggiamento mostrato dal fuggiasco e dagli inseguitori non lascia spazio, nella coerente, analitica e lucida esposizione dei giudici di merito, ad interpretazioni diverse da quella che vede i protagonisti della contesa impegnati ad imprimervi una decisa accelerazione in vista di una soluzione che, ad onta della tattica adoperata da JR UF, oscillante tra l'attendismo, la cautela e la provocazione, sarebbe stata, a quel punto, necessariamente definitiva. Coglie nel segno, d'altro canto, la Corte di assise di appeLL quando afferma, in replica ad apposita obiezione difensiva, che AS AB, nel momento in cui ha informato OL ET che ella ed il marito avevano «beccato» JR UF, ha inteso riferirsi al conseguimento dell'obiettivo sperato e non già ad un fortuito ed 41 occasionale incontro, sicché è logico inferire, come fanno i giudici di merito, che la convergenza della Volvo 60 e dell'EL IV all'imbocco del parcheggio dell'Esselunga si è armonicamente inserita neLL sviluppo della fase attuativa di un preciso proposito criminoso.
9. La Corte di assise di appeLL ha, subito dopo, dato conto del percorso seguito da tutti i veicoli coinvolti, articolando considerazioni che, per la massima parte, non sono state oggetto di contestazione, in fatto, perché imperniate su evidenze obiettive (quali le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza installate lungo il tragitto, che documentano, tra l'altro, le invasioni di corsia, le azioni di speronamento e l'avere EH MU agitato la mazza da baseball) o su accertamenti tecnici (quale la determinazione della velocità raggiunta dagli automezzi lungo la Via TO NO), oltre che sulle dichiarazioni, largamente convergenti, dei testimoni CC, EL ON, CC e IL, i quali hanno tratteggiato, in termini del tutto espliciti, la scena cui hanno avuto modo di assistere, id est al transito di tre veicoli che, alla velocità di oltre 100 km/h, hanno dato vita, in area urbana, ad una folle gimkana, connotata da reiterati tentativi di speronamento, alcuni dei quali coronati da successo, e dalla percorrenza di tratti di strada contromano. Ha spiegato, ulteriormente, che TO MU, al pari del conducente della Volvo 60, non ha esitato ad effettuare sorpassi invadendo la corsia di marcia opposta, secondo quanto riferito, in termini della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, dal teste CC. A quest'ultimo proposito, ha disatteso, con dovizia di argomentazioni (cfr. pagg. 87-88), le censure che gli odierni ricorrenti in particolare, TO - MU e ZI MU, conducenti delle autovetture impegnate nell'inseguimento della EL ZA hanno formulato con riferimento - all'attitudine del racconto di CC a dimostrare, da un canto, che anche la AN LY, seguendo a breve distanza la EL ZA e la Volvo 60, si spostò, ad elevatissima velocità, contromano per superare il veicolo da lui condotto e, dall'altro, che la vettura guidata da ZI MU speronò deliberatamente quella su cui procedeva JR UF aLL scopo di provocarne l'uscita di strada. In tal senso, ha assegnato valenza confermativa delle dichiarazioni di CC a quelle della persona offesa, che ha ricordato di avere subito reiterati tamponamenti, l'ultimo dei quali le aveva fatto perdere il controLL del mezzo, ed alla sostanziale ammissione di EH MU il quale, rendendo interrogatorio, il cui verbale è stato acquisito al fascicolo per il dibattimento 42 no ai sensi dell'art. 513 cod. proc. pen., espose, sia pure nel contesto di un'esposizione quantomeno reticente, quando non addirittura mendace, che suo cugino (cioè ZI MU, che, per la precisione, è figlio di TO MU, cugino primo di EH MU) aveva colpito JR UF. La Corte di assise di appeLL ha avuto, del resto, agio nel descrivere uno dei momenti topici della sequenza, compiutamente registrato dalle telecamere installate sulla Via TO NO, che ha visto la Volvo 60 spostarsi sulla corsia di marcia opposta, nel tentativo di superare e colpire la EL ZA, per poi virare bruscamente sulla destra, rinunziando al sorpasso, stante il sopraggiungere di un mezzo a due ruote, che altrimenti sarebbe stato senz'altro colpito, ed il cui conducente, sconvolto per il pericolo appena scampato mortale, secondo - -ragione, e tenuto conto di quanto occorso, poco dopo, a CI DI e, presumibilmente, incredulo per la condotta dei conducenti dei tre veicoli che gli erano sfrecciati accanto, ha sentito l'incomprimibile esigenza di arrestare la marcia. L'impatto miracolosamente sfiorato non ha, tuttavia, indotto i protagonisti dell'inseguimento a più miti consigli, se è vero, da un lato, che tutte le machine autovetture hanno proseguito la marcia senza decelerare e, dall'altro, che EH MU, sporgendo il braccio dal finestrino, ha agitato la mazza da baseball all'indirizzo del fuggitivo, così lasciandogli intendere, una volta di più, quali fossero le intenzioni che animavano il gruppo di persone impegnate nell'azione criminosa. 10. A quest'ultimo proposito, incensurabile appare il rigetto, da parte della Corte di assise di appeLL, della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale avanzata da ZI MU in relazione alle ragioni della coLLcazione, all'interno della Volvo 60, della mazza da baseball che, nella prospettazione difensiva, sarebbe stata parte di un più ampio corredo, comprendente anche una palla ed una borsa da palestra, che l'imputato avrebbe lasciato in macchina perché aduso alla pratica sportiva anziché in vista dell'aggressione in danno di JR UF;
tanto, a riprova del carattere estemporaneo e non organizzato della condotta posta in essere la mattina del 10 giugno 2018. La Corte toscana ha, in particolare, stimato l'irrilevanza del sollecitato approfondimento, volto all'accertamento di una circostanza di fatto che non varrebbe, comunque, a revocare in dubbio le conclusioni raggiunte in ordine alla previa concertazione delle azioni compiute, quel giorno, dagli imputati ed all'impiego, in funzione minatoria, di uno strumento che, evidentemente, era stato reperito e messo a pronta disposizione del passeggero dell'autovettura e non, come adombrato da MU ZI, causalmente rinvenuto sul sedile anteriore. 43 诀 Ha, in altre parole, ritenuto che il compendio raccolto consenta di pervenire a sicuri approdi in merito al dato che, attraverso il supplemento istruttorio, si vorrebbe rimettere in discussione e che l'elemento fattuale del quale si propugna l'accertamento (riferito all'inclinazione di ZI MU per il baseball, alla disponibilità di idonea attrezzatura ed alla sua coLLcazione sulla Volvo 60) sia, già in chiave prognostica, privo di influenza sulla piattaforma probatoria. A dispetto di quanto eccepito dal ricorrente, la motivazione che sorregge la decisione soddisfa appieno i canoni normativi che regolano la rinnovazione istruttoria in appeLL che, nel caso di prove sopravvenute, è condizionata, in forza del combinato disposto degli artt. 603, comma 2, 495, comma 1, e 190, comma 1, cod. proc. pen., all'apprezzamento, che in questo caso ha sortito esito negativo, della rilevanza della prova offerta. 11. La Corte di assise di appeLL ha, poscia, dato conto, accompagnando l'esposizione scritta con pertinente documentazione fotografica, del tragico epilogo della corsa delle tre macchine, segnato dall'ultimo, definitivo tamponamento della EL ZA e dalla prolungata derapata della Volvo 60 che, non più governata dal conducente, ha colpito il ciclomotore sul quale viaggiava CI DI, l'autovettura di ER e, infine, la Volvo 40 condotta da LO. I giudici toscani hanno considerato, sul punto, l'argomento difensivo secondo cui la carambola sarebbe stata innescata da una brusca ed improvvisa frenata della EL ZA condotta da JR UF, del quale hanno, nondimeno, ritenuto l'infondatezza. In proposito, si sono orientati in ragione, oltre che del racconto della vittima, delle dichiarazioni di ER, chiaro nell'attestare, in replica ad apposita sollecitazione, che la Volvo è sopraggiunta in completa derapata, condizione che ha provocato lo stridore che, nell'opposta prospettazione, avrebbe dovuto essere ricondotto all'attivazione, da parte di JR UF, del sistema frenante della EL ZA;
tema, questo, che è stato ripreso con i ricorsi per cassazione in termini che, però, non si emancipano da un'ottica di
contro
-argomentazione, del tutto inidonea ad eccitare i poteri censori del giudice di legittimità, che, come anticipato all'esordio del «considerato in diritto», possono e devono essere esercitati solo al cospetto di profili di iLLgicità manifesta e contraddittorietà dei quali, nel caso in esame, non vi è traccia. 44 12. La Corte di assise di appeLL ha, infine, approfondito gli accadimenti immediatamente posteriori al tragico sinistro, a partire dall'arrivo, dopo circa due minuti, del furgone EL IV guidato da OL ET che, come attestato dalla documentazione fotografica in atti, ha attraversato il tratto coinvolto dalla carambola, oltrepassato i punti in cui si erano arrestate la AN LY, EL ZA, la ND e le due Volvo per fermarsi prima dell'intervento della pattuglia dei Carabinieri che, presente presso il parcheggio del centro commerciale, si era spostata sulle orme dei veicoli che avevano dato vita all'inseguimento e dell'inibizione dell'area al traffico veicolare all'incrocio con la - Via SI AR. Ricordato che IM NI, che viaggiava sul furgone quale trasportato, è sceso dal mezzo, per sua stessa ammissione, per avvicinarsi alla EL ZA, ha stimato l'attendibilità delle dichiarazioni rese al riguardo, nel corso del giudizio di appeLL, da FA BU, a dire del quale IM NI aveva aperto la portiera, nella convinzione che egli si trovasse ancora all'interno del veicolo, e proferito espressioni minatorie («ora ti ammazzo io») che egli, nascosto dietro alcuni arbusti, aveva nitidamente udito. La Corte di assise di appeLL ha confutato, all'esito di un iter argomentativo cristallino, le obiezioni articolate dagli imputati - i quali le hanno riproposte con i ricorsi per cassazione, esponendo considerazioni critiche che, ancora una volta, non riescono a scardinare la tenuta razionale della motivazione del provvedimento impugnato, frutto di un apprezzamento alieno dai vizi denunziati anche perché saldamente ancora al compendio istruttorio che si appuntano, oltre che sulle - perplessità a più riprese manifestate in ordine alla sincerità della persona offesa, sulla versione ammannita da ET OL ed IM NI, i quali hanno sostenuto di essere sopraggiunti in loco quando l'area era già presidiata dalle forze dell'ordine, ciò che avrebbe, evidentemente, reso più arduo, se non in radice precluso, il compimento, da parte di IM NI, dell'attività descritta da JR UF. Ha, d'altro canto, stigmatizzato l'iLLgicità del racconto di IM NI, il quale ha sostenuto di essersi avvicinato alla EL ZA perché preoccupato per l'incolumità dell'affine, che pure egli immaginava disponesse di una pistola, ovvero perché spinto da un afflato filantropico che, in queLL specifico contesto, appare davvero impossibile attribuirgli. - si è detto13. La compiuta e nitida enucleazione delle condotte poste in essere, nei vari segmenti, dai protagonisti della vicenda portata al vaglio delle corti fiorentine costituisce, nell'architettura della sentenza impugnata, il pilastro che sorregge la qualificazione giuridica dei comportamenti accertati, aspetto in ordine 45 ل ه ل م ت ا al quale i ricorrenti hanno sottoposto a severa e serrata revisione critica la decisione della Corte di assise di appeLL. Procedendo per ordine, e prendendo le mosse dalla tentata violenza privata ascritta, al capo A), a UR ET, esente da qualsivoglia deficit razionale ed ossequioso della lettera e deLL spirito della norma incriminatrice è il ragionamento svolto dalla Corte di assise di appeLL. Dopo avere richiamato il tenore delle espressioni che l'imputato ha rivolto alla persona offesa e ribadito che JR UF, ove avesse voluto sottrarsi alla punizione che il clan, vulnerato nella sua persona più rappresentativa e carismatica, aveva in animo di infliggergli, avrebbe dovuto aLLntanarsi dall'Italia, la Corte toscana ha riconosciuto l'attitudine delle formulate minacce ad incutere timore e conseguire l'obiettivo sperato e ricordato che, per giurisprudenza consolidata, la configurazione del tentativo di violenza postula l'astratta idoneità della condotta alla coartazione della libertà morale del destinatario e non anche la produzione di un reale ed effettivo timore, tale da determinare la costrizione (Sez. 5, n. 34124 del 06/05/2019, C., Rv. 276903 - 01; Sez. 5, n. 40782 del 11/07/2013, C., Rv. 257201 - 01; Sez. 5, n. 15977 del 04/03/2005, Colangelo, Rv. 232129 – 01). Al cospetto di un iter argomentativo di meridiana linearità, il ricorrente, con il primo motivo, si limita ad eccepire, in termini tangibilmente generici, che valgono a colorare di inammissibilità la doglianza, che la Corte di assise di appeLL non avrebbe adeguatamente vagliato il motivo di impugnazione vertente sulla carenza di dolo. In tal modo, formalizza una contestazione che, con ogni evidenza, non si confronta con l'ampia argomentazione che sorregge la decisione impugnata e fa leva, tra l'altro, sulla piena consapevolezza, in capo all'agente, della direzione delle asperrime contumelie riservate al cognato, che egli invita, senza esitazione di sorta, a lasciare il territorio nazionale, unica alternativa ad una reazione tanto cruenta da contemplare anche la morte dell'affine, quale giusta riparazione, nell'aberrante prospettiva degli odierni imputati, al vile e disdicevole contegno serbato da UR ET. Totalmente sganciata dalle emergenze istruttorie si palesa, dunque, la riduzione ad un mero, vacuo sfogo di rabbia di una iniziativa che, inquadrata nel contesto dei fatti di causa, riveste, invece, sicuro carattere criminale e che, per di più, offre una preziosa e precisa chiave di lettura degli accadimenti di interesse processuale. L'inaspettato, inaudito, inconcepibile - agli occhi di chi lo ha subito e del suo entourage, s'intende accesso di violenza del quale JR è stato - autore in danno del suocero ha rappresentato, per ZI ET ed i suoi 46 mp familiari, un punto di non ritorno nella tormentata relazione con un uomo dimostratosi, da ultimo nel riservare alla moglie una gratuita mortificazione sulla piazza virtuale dei social media, inaffidabile, violento e, soprattutto, irrispettoso dell'autorità dell'anziano ZI ET, nei cui confronti ha agito in modo che, a prescindere dalla viltà dimostrata facendo valere la maggiore prestanza fisica legata all'età, lo rende passibile di una ritorsione tanto drastica da rivelarsi, in potenza, letale. ―Le minacce di UR ET che, è bene sottolineare, egli dedica al cognato con messaggi che si susseguono, ad intervalli più o meno regolari, a partire dalla notte successiva all'evento che scatenato la furia di ZI ET e dei suoi congiunti e fino a poche ore prima deLL scontro finale si palesano tanto più rilevanti in quanto provengono dal figlio del capoclan. UR ET, per di più, farà parte dell'equipaggio che, il 10 giugno 2018, risponderà, a bordo della Volvo 60, alla sollecitazione intesa a portarsi sul luogo in cui è stato, finalmente, reperito JR UF e, quando questi tenterà una fuga disperata, si metterà alle sue calcagna, a sprezzo di ogni pericolo, anche di queLL di uccidere ignari ed incolpevoli utenti della strada, quale CI DI. Le condotte oggetto di addebito rappresentano, dunque, il frutto del pervicace intento di tradurre in pratica le iniziative che erano state preannunziate, via Messenger, da UR ET e che avevano incontrato, in prima istanza, la noncurante tracotanza del contraddittore. ک Detto contegno, è facile notare a posteriori, non può che avere ulteriormente esasperato l'animo degli odierni ricorrenti i quali, non intendendo incorrere in una disastrosa ed umiliante retromarcia, sono stati ispirati da una vis ancora più intensa, dalla quale è scaturita l'azione coordinata innescata dalla segnalazione di AS AB e NA NI. 14. Illuminata attraverso questa lente, la qualificazione, concordemente operata dai giudici di merito (la cui valutazione diverge con esclusivo riferimento alla responsabilità concorsuale di OL ET e AR NI) dei comportamenti realizzati il 10 giugno 2018 in chiave di tentato omicidio si palesa scevra da fratture razionali e conforme ai canoni ermeneutici, ampiamente evocati da entrambe le Corti di assise, che orientano l'apprezzamento degli elementi costitutivi del delitto sanzionato dagli art. 56 e 575 cod. pen.. Le principali obiezioni mosse, al riguardo, dai ricorrenti attengono, per un verso, all'univocità della condotta e, per l'altro, all'animus necandi e si appuntano, in primis, sulle peculiari modalità esecutive dell'azione criminosa, che non hanno contemplato l'utilizzo di armi da fuoco, delle quali gli imputati, per quanto consta, non avevano disponibilità, e che si è risolta, in ultimo, in tentativi di speronamento 47 protrattisi per poche decine di secondi e lungo un'arteria stradale non più lunga di un chilometro. Trattasi di doglianze che, va tuttavia notato, non tengono conto delle concrete connotazioni della vicenda, dalla genesi sino all'epilogo, che, per come tratteggiate dalla Corte di assise di appeLL, supportano senz'altro il proposto inquadramento giuridico. In proposito, è opportuno ricordare, preliminarmente, in diritto, che «In tema di omicidio tentato, in assenza di esplicite ammissioni da parte dell'imputato, ai fini dell'accertamento della sussistenza dell""animus necandi" assume valore determinante l'idoneità dell'azione, che va apprezzata in concreto, con una prognosi formulata "ex post" ma con riferimento alla situazione che si presentava "ex ante" all'imputato, al momento del compimento degli atti, in base alle condizioni umanamente prevedibili del caso» (Sez. 1, n. 11928 del 29/11/2018, dep. 2019, Comelli, Rv. 275012 - 01). Ciò posto, deve segnalarsi che: se l'azione del 10 giugno 2018 costituì l'attuazione di una deliberazione che prevedeva l'inflizione a JR UF di una durissima reprimenda, secondo quanto attestato dalle gravissime minacce indirizzategli da UR ET, il quale gli aveva prospettato, quale unica alternativa alla morte, l'immediato espatrio;
se la coordinata convergenza di tre veicoli e di (almeno) sette complici, innescata dal reperimento del soggetto ricercato, induce a ritenere che ZI ET ed i sodali fossero fermamente intenzionati a risolvere, una volta per tutte, il dissidio con la controparte;
se la reazione della vittima, concretizzatasi nell'avviare un dueLL a suon di sportellate con TO MU, finalizzato a guadagnare la fuga, è stata frutto di una condizione di terrorizzata disperazione;
se inseguito ed inseguitori si lanciarono sulla Via TO NO a velocità folle pur di conseguire i rispettivi, ed opposti, obiettivi;
se, durante la corsa, ZI MU cercò in tutti i modi, infine riuscendoci, di colpire la EL ZA, così cagionandone l'uscita di strada;
se IM NI, appropinquatosi al veicolo al cui interno supponeva vi fosse JR UF, ha rinnovato l'intenzione omicidiaria (già resa palese anche da EH MU nel roteare la mazza da baseball e, successivamente, neLL scendere dalla Volvo 60, dopo il sinistro, impugnando il medesimo bastone), che egli avrebbe attuato, ove si fosse trovato faccia a faccia con lui (e pur avendo motivo di ritenere che la vittima disponesse di un'arma da fuoco); se, dunque, tutto questo è vero come logicamente esposto dalla Corte di assise di appeLL non pare che la sussistenza degli elementi costitutivi del contestato - delitto di tentato omicidio possa essere seriamente messa in discussione. 48 球 Per un verso, deve, infatti, concordarsi con i giudici di merito laddove assumono che gli imputati, preso definitivamente atto del rifiuto di JR UF di assoggettarsi al formulato diktat, hanno inteso attuare, mediante l'inseguimento e gli speronamenti, la più severa delle ritorsioni, che non consisteva, secondo quanto adombrato con i ricorsi per cassazione, nel costringerlo a fermarsi ed a subire una più o meno dura rampogna, e si traduceva, piuttosto, nel provocare la sua uscita di strada. Coerentemente, la Corte di assise di appeLL indica lo sbalzamento della EL ZA al di fuori della carreggiata come «obiettivo unico ed univoco>> per poi aggiungere, con parole ineccepibili, che gli agenti hanno usato «i veicoli come armi, come strumenti di offesa, rappresentandosi e volendo, indifferentemente, la sua morte ovvero le lesioni gravi, inevitabilmente connesse e dipendenti dalla perdita di controLL dell'auto a quella velocità», onde condivisibile si palesa, in definitiva, la riconduzione dell'elemento psicologico del reato alla categoria del dolo diretto alternativo. Per altro verso, e stavolta sul piano dell'elemento materiale del reato, i giudici di merito hanno convenientemente dato conto dell'idoneità dell'azione compiuta, quantunque protrattasi per il lasso temporale circoscritto alla percorrenza del tratto stradale intercorrente tra il parcheggio del centro commerciale ed il logo del sinistro, ad esporre a pericolo il bene tutelato dalla norma incriminatrice attraverso una condotta che, ove non interrotta dall'uscita di strada della EL ZA e dai plurimi urti della Volvo 60, sarebbe stata senz'altro portata alle estreme conseguenze, nonché della chiara, e non altrimenti interpretabile, direzione degli atti posti in essere, finalizzati, si ripete, a cagionare la morte o, alternativamente, ad arrecare gravi lesioni alla persona offesa. 15. Dopo avere acclarato che lo sfrontato gesto di ribellione consumato, la sera dell'8 giugno 2018, da JR UF nei confronti del suocero ha indotto ZI ET ed i suoi congiunti a replicare immediatamente ad un affronto gravissimo e, evidentemente, reputato intollerabile e, di conseguenza, a porre in essere iniziative miranti ad escludere definitivamente l'autore dal contesto fiorentino, inducendolo a cercare riparo all'estero ovvero neutralizzandolo fisicamente e, se del caso, uccidendolo, la Corte di assise di appeLL ha esteso a tutti gli imputati la responsabilità concorsuale per il delitto sanzionato dagli artt. 56 e 575 cod. pen.. Il percorso argomentativo seguito, al riguardo, dai giudici di merito appare scevro dai profili di illegittimità segnalati dai ricorrenti. Incontrovertibile la responsabilità di ZI MU, conducente della Volvo 60 ed autore materiale dell'azione lesiva consistita nei plurimi tentativi di 49 гува sospingere fuori strada la EL ZA, la riscontrata presenza del nonno ZI ET a bordo del veicolo costituisce la migliore riprova dell'impulso garantito, sul piano morale, da tale imputato, che, ha logicamente inferito la Corte di assise di appeLL, ha dato pieno avaLL ad un'operazione volta a salvaguardare, suo tramite, l'onore dell'intero clan. In questo senso depone, del resto, il carattere icasticamente corale dell'intera operazione criminosa, ulteriormente testimoniato ha acutamente - osservato la Corte di assise di appeLL dall'utilizzo, da parte di UR - ET, del plurale («sei un bastardo JR... noi siamo giù... ascolta, noi siamo giù»). La pressante attività minatoria svolta dal citato UR ET, i reiterati e veementi riferimenti al destino che attendeva il cognato («...come ti trovo ti strappo il cuore... ti voglio strappare le tonsille, gli occhi e la testa... ti prenderò il tuo sangue, ti dimostrerà che ho intenzione di ammazzarti») e la fisica presenza a bordo della Volvo 60 non lasciano dubbi di sorta in merito al suo consapevole e fattivo concorso nel reato. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi per quanto concerne la posizione di EH MU, il quale, da un canto, ha mostrato di condividere gli intenti lesivi nei confronti di JR UF agitando la mazza da baseball, dopo averla esposta fuori dal finestrino, in modo da chiarire al fuggiasco (il quale, può incidentalmente notarsi, era, a quel punto, perfettamente consapevole che, se raggiunto e bloccato, avrebbe patito conseguenze draconiane) cosa lo attendeva, e, successivamente, scendendo dalla Volvo 60 impugnando lo strumento offensivo e, dall'altro, ha istigato l'autore materiale a perseverare nell'intrapresa azione criminosa. I giudici di merito hanno concordemente stimato la responsabilità concorsuale di TO MU, conducente della AN LY (a bordo della quale prendeva posto anche la moglie AS AB la quale invece, si è già detto, non è stata, per quanto consta, chiamata a rispondere dei reati in contestazione) in ragione, innanzitutto, del fondamentale ruolo da lui svolto a seguito dell'incontro con JR UF, dal quale sono scaturiti la chiamata a raccolta dei correi, favorita dalla collaborazione di AS AB e AR NI, e, nel volgere di pochi minuti, l'azione di violento contenimento della EL della vittima, evidentemente diretta a bloccare JR UF e ad infliggergli, con l'ausilio dei sodali, la punizione stabilita. Che TO MU sia stato ab origine partecipe, con piena consapevolezza, del progetto ritorsivo in pregiudizio del cognato è ulteriormente comprovato dal contegno da lui tenuto dopo che la persona offesa, riuscita a trovare una via di fuga, si è aLLntanata a tutto gas, tradottosi 50 nel seguire la EL ZA e la Volvo 60 a velocità pressoché identica e nell'effettuare sorpassi contromano ed evoluzioni univocamente significative della diretta ed attiva partecipazione all'inseguimento. Comportamento, questo, che ha senz'altro rafforzato il proposito criminoso di ZI MU e degli altri correi, i quali sapevano di poter contare sulla solidarietà di altro soggetto che, disponendo di autonomo veicolo, avrebbe potuto facilitare l'attuazione del disegno criminoso. La sentenza impugnata si rivela, vieppiù, esente da pecche di sorta laddove, spendendo considerazioni pienamente condivise, ritiene del tutto inattendibile l'assunto difensivo che, partendo dalla condizione di emofilia di ZI MU, interpreta l'atteggiamento del DR quale espressione della volontà di convincere il figlio a desistere da una condotta di guida altamente spericolata che, in caso di sinistro e di sanguinamento, lo avrebbe esposto al rischio di patire conseguenze letali. Versione, questa, che, a prescindere dalla sua intrinseca irrazionalità e dall'assenza di qualsiasi elemento di riscontro obiettivo (che avrebbe potuto essere rappresentato, ad esempio, dall'attivazione del segnalatore acustico, della quale non vi è traccia nelle deposizioni raccolte), è plasticamente smentita dalla combinata e sinergica considerazione delle condotte realizzate da TO MU, tutte protese al conseguimento di un risultato illecito comune a tutti i correi e, quindi, anche al figlio, che egli ben sapeva essere coinvolto nel progetto, onde manifestamente infondata è la censura vertente sull'omesso riconoscimento, in favore di TO MU, della scriminante deLL stato di necessità. 16. Esente dai denunciati vizi è, del pari, la motivazione attraverso la quale la Corte di assise di appeLL, in dissenso dal giudice di primo grado ed in accoglimento dell'impugnazione del pubblico ministero, ha affermato la concorrente responsabilità di ET OL ed IM NI in ordine al tentato omicidio. I giudici di appeLL hanno, innanzitutto, dato conto dell'itinerario argomentativo seguito da quelli di primo grado, imperniato su cardini logici e fattuali che hanno rimesso in discussione in ragione, a seconda dei casi, di una diversa esegesi del dato probatorio, del differente apprezzamento del condizionamento discendente dalle determinazioni dell'organo di accusa ovvero dell'attribuzione di specifica valenza a talune circostanze di fatto. Hanno, in particolare, ricordato che JR UF ha offerto, nel giudizio di appeLL, chiarimenti idonei a superare le perplessità manifestate dalla Corte di assise in ordine alla credibilità delle accuse da lui mosse ad IM NI, con precipuo riferimento alle parole che l'imputato gli avrebbe rivolto dopo essersi avvicinato, appena pervenuto sul luogo del sinistro, alla EL IV;
circostanza, 51 sufa questa, in relazione alla quale è stata, sopra, già sancita l'infondatezza delle critiche sollevate dal ricorrente rispetto ad una motivazione non manifestamente iLLgica né contraddittoria. Hanno, altresì, osservato che il mancato esercizio dell'azione penale nei confronti di AS AB e AR NI non costituisce elemento ostativo alla valutazione, in chiave corrispondente al postulato di accusa, del comportamento di soggetti il cui intervento nell'area. antistante supermercato è stato stimolato dalle segnalazioni operate dalla AB e da NI, atteso che, hanno correttamente rilevato, «la scelta di quali soggetti perseguire, in quali tempi e con quali modalità resta attribuita, in via esclusiva, al rappresentante della pubblica accusa senza che determinate opzioni, più o meno condivisibili, possano in alcun modo condizionare la valutazione di rilevanza penale di altre condotte e, in particolare, di quelle degli imputati nei confronti della cui assoluzione è stato spiegato ricorso di appeLL». Operate, dunque, le opportune precisazioni, hanno stimato che i due imputati abbiano volontariamente arrecato un significativo apporto, sul piano sia materiale che morale, all'impresa criminosa, non eliso dall'omessa partecipazione al clou della vicenda, sintetizzato dal folle inseguimento e dal tragico, plurimo impatto. Premesso, invero, il carattere concertato del quale si ampiamente detto della reazione collettiva all'offesa arrecata da JR UF a ZI ET, l'estensione a OL ET della comunicazione relativa alla presenza del bersaglio da colpire in prossimità dell'Esselunga, l'uscita, in rapida sequenza, della Volvo 60 e del furgone EL IV dal campo nomadi di Via Poderaccio, l'arrivo di entrambi i mezzi (poco importa, per le ragioni in precedenza indicate, se attraverso autonomi percorsi ed a velocità non particolarmente sostenuta) sul luogo indicato, il posizionamento in un punto tale da ostacolare la fuga del soggetto braccato concorrono a dimostrare, secondo la Corte di assise di appeLL, che i due occupanti del veicolo commerciale, uno dei quali è, per di più, figlio del soggetto nel cui nome l'azione criminosa è stata ideata, organizzata ed eseguita, erano parte integrante del progetto, cui hanno garantito, sino al danneggiamento della ruota, un contributo tutt'altro che evanescente sul piano sia materiale che morale. Sul punto, la Corte di assise di appeLL ha, specificamente, rammentato che «Il contributo rilevante ai sensi dell'art. 110 c.p., invero, può consistere sia nell'agevolazione dell'aggressione contro la vittima, in ragione della superiorità numerica e della concomitante condotta dei concorrenti di neutralizzazione delle difese altrui (ipotesi questa di concorso materiale, 52 sicuramente sussistente nella fase iniziale dell'azione, con la convergenza al parcheggio del centro commerciale dove il frateLL stava contenendo, con la violenza, la vittima), sia nel rafforzamento del proposito criminoso dell'esecutore, che spalleggiato ed incoraggiato dalla concomitante azione degli altri, dando così vita al concorso morale di tipo agevolatore...>>. I giudici di appeLL hanno, inoltre, ritenuto che gli occupanti della Volvo 60 ed TO MU, consci della presenza in zona, a bordo dell'EL IV, di ET OL ed IM NI, «confidassero sulla loro presenza e la disponibilità all'azione per qualunque evenienza si potesse presentare, anche nel corso dell'inseguimento, venendo rafforzati nel proponimento delittuoso da tale consapevolezza alla quale corrispondeva, in ET OL e in NI IM, l'animus necandi negli stessi esatti termini in cui era presente nei coimputati». Hanno indicato, ad ennesima riprova della strettissima solidarietà tra i due imputati ed i correi, la condotta serbata da IM NI appena arrivato sul teatro della tragedia, che è tale da neutralizzare uno degli argomenti utilizzati dal giudice di primo grado a sostegno dell'assoluzione, in quanto attesta che l'imputato, lungi dall'essere animato da innocente curiosità o preoccupato per l'incolumità dei soggetti coinvolti nell'inseguimento, voleva sincerarsi del buon esito della rappresaglia e, se necessario, contribuire ad infliggere alla vittima la sanzione stabilita. Nella medesima direzione milita, hanno aggiunto, la mendace asserzione, da parte dei due occupanti dell'EL IV così come di tutti gli altri imputati, dell'assenza di ZI ET a bordo della Volvo 60, sintomo di piena condivisione dell'intera operazione illecita che, va ribadito in replica a specifica eccezione difensiva, contemplava ab initio, cioè sin dal momento dell'avvio delle ricerche di JR UF, la possibilità dell'uccisione della vittima, resa ancor più concreta dalla spavalderia con la quale ella aveva reagito alle minacce di UR ET. Per tale via, Corte di assise di appeLL ha soddisfatto l'onere di motivazione rafforzata imposto al giudice di secondo grado che intenda riformare in toto la decisione adottata dal giudice di prima istanza, sancito, in linea generale, dalla giurisprudenza di legittimità nella sua composizione di maggiore autorevolezza (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679 - 01) e ribadito, con precipuo riferimento al ribaltamento, in appeLL, della pronunzia liberatoria, dalla successiva produzione, ferma nel richiedere la puntuale dimostrazione dell'insostenibilità, sul piano logico e giuridico, degli argomenti più rilevanti della sentenza di primo grado, e nell'imporre, per non incorrere nel vizio di motivazione, l'esposizione delle ragioni poste a sostegno della decisione riformata, da vagliarsi anche in rapporto ai rilievi eventualmente svolti dalla difesa nel giudizio di appeLL, e la confezione di una motivazione che, sovrapponendosi pienamente a quella della 53 ले decisione riformata, dia ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati (Sez. 5, n. 42033 del 17/10/2008, Pappalardo, Rv. 242330 - 01; Sez. 6, n. 6221 del 20/04/2005, dep. 2006, Aglieri, Rv. 233083 -01), in modo da conferire alla decisione una forza persuasiva superiore (Sez. 6, n. 51898 del 11/07/2019, P., Rv. 278056 -01), senza limitarsi ad esporre la propria valutazione del compendio probatorio, ritenuta preferibile a quella coltivata nel provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 10130 del 20/01/2015, Marsili, Rv. 262907 01). A fronte di una trama argomentativa solida ed armonica, i ricorrenti frappongono obiezioni che, vertenti soprattutto sulle contestazioni sollevate in punto di fatto, che si è visto essere prive di pregio, e sulle considerazioni addotte dal giudice di primo grado a supporto dell'assoluzione, che la Corte di assise di appeLL ha scardinato in forza di un ragionamento impeccabile, non appaiono idonee ad introdurre crepe di spessore sufficiente ad incrinare la compattezza del costrutto che sostiene la decisione impugnata. 17. I giudici di merito hanno, con decisioni concordi, ascritto agli occupanti della Volvo 60 e ad TO MU la responsabilità, a titolo doloso, per la morte di CI DI e le lesioni personali arrecate ad AN LO. La Corte di assise di appeLL, premessa l'adesione all'impostazione prescelta dal giudice di primo grado, che aveva scrutinato l'episodio sulla scorta dei criteri enunciati dalle Sezioni unite della Corte di cassazione nella nota sentenza n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, ha assegnato rilevanza decisiva, in vista della qualificazione in chiave francamente dolosa della condotta, dalla quale sono derivati eventi collaterali rispetto a queLL in origine rappresentato e voluto dagli agenti, a quanto accaduto, lungo la Via TO NO, nel frangente in cui la Volvo 60 guidata da ZI MU, nel tentativo di sorpassare la EL ZA, ha occupato l'opposta corsia di marcia, sulla quale procedevano due ciclomotori, uno dei quali si trovava in piena rotta di collisione con l'autovettura, il cui conducente, per evitare l'impatto, è stato costretto ad una manovra di emergenza di rientro verso destra, tanto repentina da determinare un visibile sbandamento, e fortunatamente coronata da successo per essere riuscito ZI MU a scansare, sia pure a fatica, il malcapitato il quale ha, come si suol dire, visto la morte con gli occhi. Al riguardo, i giudici di appeLL hanno scritto che «La manovra di rientro descritta (per la cui esatta comprensione si rinvia alla visione del filmato, in - 54 4 uf atti) documenta non già una prova di abilità del conducente della Volvo che, nella ricostruzione difensiva, costituirebbe una malriposta fiducia nelle proprie attitudini di guida e, dunque, una non volontà dell'evento collaterale (e quindi, al più, una colpa cosciente quale giudizio di rimproverabilità per l'imprudenza commessa) ma, piuttosto, l'evidente rappresentazione del tipo di evento collaterale di danno che, proseguendo con tale scellerata condotta di guida, concretamente si prospettava». Hanno, subito dopo, aggiunto che siffatta rappresentazione «tuttavia, non aveva comportato il sorgere negli imputati della volontà di fermarsi, di rallentare, di interrompere l'inseguimento: al contrario, immediatamente dopo il mancato impatto (sopra documentato a mezzo dei relativi fotogrammi), vi era stato lo sbracciare del MU EH, il suo brandire la mazza da baseball, con la Volvo che immediatamente si era rifatta sotto la EL ZA, con l'ET ZI che, all'evidenza, aveva ordinato di proseguire nell'azione. Dunque un contesto pacificamente illecito dell'azione, del movente, del fine ultimo della condotta tenuta, di tale pregnanza criminogena da superare, avvolgendolo, ogni evento collaterale». La Corte di assise di appeLL ha, quindi, indicato, quali elementi confermativi della piena accettazione del rischio, in capo agli agenti, di cagionare la morte di ignari ed incolpevoli utenti della strada: l'enorme iato tra la condotta di guida tenuta dai conducenti delle macchine e quella imposta dalla normativa in materia di circolazione stradale;
la durata, tutt'altro che minimale, dell'intero n inseguimento, che ha fornito agli imputati il destro per un provvidenziale ripensamento;
la fortissima solidarietà tra i soggetti coinvolti ed il carisma di ZI ET, uniti nell'obiettivo di infliggere, a qualunque costo, a JR UF la sanzione stabilita;
la caratura criminale di taluni dei soggetti coinvolti e la carica aggressiva palesata a partire dalla sera dell'8 giugno 2018; la noncuranza della condizione di emofiliaco di ZI MU, fattore recessivo rispetto alla primaria ed assorbente volontà di raggiungimento deLL scopo delittuoso avuto di mira (la punizione del UF) che travolgeva e faceva perdere di rilievo ogni evenienza collaterale»; il contegno tenuto dagli imputati dopo l'impatto, univocamente espressivo della scarsa considerazione, della irrilevanza per gli agenti degli eventi collaterali provocati rispetto alla determinazione volitiva diretta verso il fine primario di punire il UF, di ucciderlo». Considerato, ulteriormente, che «la verificazione di un sinistro per far uscire di strada il veicolo inseguito era proprio queLL che, con i sorpassi contromano e gli speronamenti a quella velocità tutti gli imputati a bordo delle due auto, non solo i conducenti, cercavano e volevano accettando per sé possibili conseguenze dannose e, rispetto ai terzi, la verificazione di eventi collaterali di danno>>, la Corte di assise di appeLL ha escluso che l'uccisione di CI DI possa essere qualificata 55 come omicidio stradale con colpa cosciente, atteso che «la verificazione di un sinistro per far uscire di strada il veicolo inseguito era proprio queLL che, con i sorpassi contromano e gli speronamenti a quella velocità tutti gli imputati a bordo delle due auto, non solo i conducenti, cercavano e volevano accettando per sé possibili conseguenze dannose e, rispetto ai terzi, la verificazione di eventi collaterali di danno». Ritiene il Collegio che il ragionamento articolato dalla Corte di assise di appeLL e sottoposto a profonda revisione critica dai ricorrenti - sia, in linea generale, esente da vizi di legittimità, dovendosi, nondimeno, distinguere la posizione di ZI MU da quella dei passeggeri del veicolo alla cui guida egli si trovava e del DR TO MU, conducente della AN LY che seguiva da presso l'EL ZA e la Volvo 60. Per quanto i giudici di merito abbiano preso spunto, nell'indagine sull'elemento soggettivo del reato, dalla vicenda di interesse processuale, vista nella sua interezza, ed in particolare dal suo culmine, che parte dall'incontro tra TO MU e JR UF, deve sottolinearsi come, nel caso in esame, sia stato riconosciuto il dolo eventuale in itinere, condizione psicologica che si assume essere sopravvenuta in costanza di svolgimento dell'azione delittuosa e, precipuamente, a seguito deLL schivato impatto con il ciclomotore documentato dal filmato registrato dalle telecamere di sorveglianza. La Corte di assise di appeLL non ha mancato di enfatizzare, a più riprese, la rilevanza del dato, che ha messo i protagonisti di fronte all'evidenza costituita dalle più che probabili, se non certe, conseguenze di una condotta di guida eccezionalmente scellerata, offrendo loro una plastica ed inequivocabile rappresentazione dell'evento collaterale che, nella persistenza dell'originario proposito delittuoso e delle modalità prescelte per realizzarlo, si sarebbe necessariamente verificato. Nella fattispecie, si assiste, dunque, all'arricchimento o, se si preferisce, ad una sorta di interversione dell'ambito di consapevolezza degli imputati i quali, nel corso del folle inseguimento, si rendono conto, de visu ed in termini che non è eccessivo definire drammatici, del fatto che la disperata determinazione mostrata dal fuggitivo e l'invincibile ostinazione nell'impedirgli di sottrarsi alla ritorsione condurranno, nel volgere di pochi attimi, ad un esito tragico, che potrà attingere, indifferentemente, l'inseguito, gli inseguitori e\o chi, a piedi o con mezzi meccanici, avrà la sfortuna di trovarsi sul tragitto delle autovetture che, alla velocità di 100 km\h, percorrono, a mezzogiorno di una domenica di tarda primavera, un'arteria urbana di una città abitata da centinaia di migliaia di persone. 56 Sotto questo aspetto, l'applicazione dei criteri mirabilmente enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, nella sua composizione più autorevole, si rivela utile ma non decisiva, posto che, nel caso di specie, l'investigazione sul requisito psicologico concerne agenti che sono strenuamente impegnati nel compimento di un'attività di per sé illecita. Il confine tra colpa cosciente e dolo eventuale deve essere, dunque, tracciato in ossequio alla tradizionale e consolidata linea di indirizzo secondo cui «In tema di elemento soggettivo del reato, ricorre il dolo eventuale quando si accerti che l'agente, pur essendosi rappresentato la concreta possibilità di verificazione di un fatto costituente reato come conseguenza della propria condotta, avrebbe agito anche se avesse avuto certezza del suo verificarsi, accettandone la realizzazione a seguito della consapevole subordinazione di un determinato bene ad un altro;
si versa invece nella colpa con previsione aLLrquando la rappresentazione come certa del determinarsi del fatto avrebbe trattenuto l'agente dall'agire (In applicazione di tale principio la Corte ha censurato la qualificazione come colposa della condotta del conducente di un grosso furgone, da lui rubato, che, per sottrarsi all'arresto, dopo aver superato ad elevata velocità una serie di semafori rossi, aveva travolto un'autovettura provocando la morte di uno dei passeggeri e il ferimento degli altri)» (Sez. 1, n. 10411 del 01/02/2011, Ignatiuc, Rv. 258021 - 01; neLL stesso senso cfr. anche Sez. 4, n. 11222 del 18/02/2010, Lucidi, Rv. 249492 01; Sez. 4, n. 28231 del 24/06/2009, Montalbano). Sulla stessa scia si pongono, tra le altre, le successive decisioni che hanno ribadito come «In tema di elemento soggettivo del reato, ricorre il dolo eventuale quando si accerti che l'agente, pur essendosi rappresentato la concreta possibilità di verificazione di un fatto costituente reato come conseguenza del proprio comportamento, persiste nella sua condotta, accettando il rischio che l'evento si verifichi;
si versa invece nella colpa con previsione quando l'agente prevede in concreto che la sua condotta possa cagionare l'evento ma ha il convincimento di poterlo evitare» (Sez. 4, n. 24612 del 10/04/2014, Izzo, Rv. 259239 - 01; Sez. 2, n. 7027 del 23/10/2013, dep. 2014, Lafleur, Rv. 259064 - 01; Sez. 4, n. 39898 del 03/07/2012, Giacalone, Rv. 254673-01). Il dolo eventuale, come correttamente ricordato dai ricorrenti, postula, pertanto, la concomitante presenza delle componenti, rispettivamente, di rappresentazione e di volontà, costituita, quest'ultima, dall'accettazione del rischio di verificazione dell'evento lesivo, id est, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità in una delle massime testé riportate, della consapevole subordinazione del bene posto a repentaglio (nel caso di specie: la vita e l'incolumità personale degli utenti della strada) rispetto al risultato preso di mira (nel caso di specie: lo speronamento della EL ZA e la definitiva neutralizzazione del suo autista). 57 Correttamente, la Corte di assise di appeLL rimarca che l'improvvisa apparizione, di fronte alla Volvo 60 che procedeva contromano, del ciclomotore che, ove ZI MU non avesse effettuato una immediata manovra di scarto verso destra, sarebbe stato scaraventato a decine di metri di distanza, ha offerto a tutti i soggetti impegnati, a vario titolo, nell'inseguimento (fatta, ovviamente, eccezione per gli occupanti del furgone EL IV che, in quel momento, procedevano attardati per il malfunzionamento di una gomma) la nitida rappresentazione del fatto che la sua prosecuzione avrebbe giocoforza determinato conseguenze tragiche. Parimenti incensurabile si palesa, del resto, l'interpretazione, operata dalla Corte di assise di appeLL, del comportamento tenuto da ZI MU dopo essersi nuovamente accodato alla EL ZA, frutto della precisa ed unica scelta di portare a compimento, a qualunque costo, l'avviata impresa criminosa, ovverosia dell'attribuzione di assoluta prevalenza all'obiettivo illecito rispetto ai beni che, con la prosecuzione dell'investimento, sarebbero stati inevitabilmente compromessi. Razionalmente irreprensibile è, d'altro canto, l'ulteriore notazione della Corte di assise di appeLL, che ha escluso che ZI MU possa aver tratto dalla dimostrata capacità di evitare lo scontro con il ciclomotore che gli si è posto improvvisamente davanti il positivo convincimento di potere ripetere la manovra, con egual successo, all'eventuale ripresentarsi di analoga situazione ed ha, in particolare, osservato che l'estemporaneità della brusca sterzata, che ha cagionato lo sbandamento della machina, e l'esorbitanza della velocità, da apprezzarsi anche in relazione all'andamento, contraddistinto dall'alternarsi di tratti rettilinei a curve ed intersezioni, rendevano pressoché certo che, come in effetti accaduto di lì a poco, il mantenimento di quella condotta di guida, tanto più in quanto finalizzata a provocare l'uscita di strada della EL ZA, avrebbe orientato lo sviluppo degli eventi nella direzione del dramma. La motivazione della sentenza impugnata appare, pertanto, tetragona alle censure dei ricorrenti nella parte in cui conferma, in accordo con le conclusioni raggiunte dal giudice di primo grado, che ZI MU, posto innanzi alla diretta ed immediata rappresentazione di cosa sarebbe successo se egli non avesse rinunziato all'inseguimento o, almeno, ridotto la velocità, non ha avuto esitazioni nel perseverare nel contegno sino a quel momento tenuto, così mostrando di accettare senza riserve il rischio di verificazione dell'evento collaterale, a prescindere dalla fiducia nelle proprie capacità di guida che, nelle condizioni date, non avrebbero mai potuto supportare una ragionevole prognosi di salvaguardia della vita e dell'incolumità dei terzi. 58 شهير Il percorso argomentativo seguito dalla Corte di assise di appeLL trova, del resto, perfetto aggancio nell'insegnamento della evocata sentenza n. 38343 del 2014 delle Sezioni unite che, in un passaggio già mutuato dalla Corte di assise di primo grado, hanno affermato che, nelle fattispecie caratterizzate dal dolo eventuale, vi è la chiara prospettazione di un fine da raggiungere, di un interesse da soddisfare, e la percezione del nesso che può intercorrere tra il soddisfacimento di tale interesse e il sacrificio di un bene diverso», giacché, «in sostanza l'agente compie anticipatamente un bilanciamento, una valutazione comparata degli interessi in gioco (suoi ed altrui) ed i piatti della bilancia risultano, a seguito di tale valutazione, a livelli diversi: ve n'è uno che sovrasta l'altro. Il risultato intenzionalmente perseguito trascina con sé l'evento collaterale, il quale viene dall'agente coscientemente collegato al conseguimento del fine. Non basta, quindi, la previsione del possibile verificarsi dell'evento; è necessario anche - e soprattutto che l'evento sia considerato come prezzo (eventuale) da pagare per il raggiungimento di un determinato risultato. Anche l'evento collaterale appare, in tal modo, all'agente "secondo l'intenzione">>. 18. A diverse conclusioni deve, invece, pervenirsi con riferimento alla posizione dei residui imputati i quali, stando alla ricostruzione avallata da entrambi i giudici di merito, «vedono ed hanno modo di apprezzare ciò che può verosimilmente accadere con elevata probabilità e tuttavia si determinano a proseguire nell'inseguimento» (così, in particolare, la Corte di primo grado, a pag. 70). Ritiene, al riguardo, il Collegio che la condizione psicologica di EH MU, ZI ET, UR ET ed TO SA non possa essere legittimamente equiparata a quella di ZI MU, ovvero di colui che, rinvigorendo l'inseguimento pure dopo avere evitato, a malapena, uno scontro foriero, con ogni probabilità, di immani conseguenze pregiudizievoli, ha mostrato, come detto, di accettare il rischio di verificazione di un evento di tal fatta. Se è vero, infatti, che l'episodio criminoso è contraddistinto da una fortissima solidarietà tra gli agenti, i quali, condividendo l'obiettivo finale, si sono mostrati pronti ad attivarsi, all'unisono, per riparare, a modo loro, al torto subito da ZI ET, non è men vero, per converso, che le condotte poste in essere in pregiudizio di CI DI ed AN LO sono state sussunte nell'ambito applicativo delle rispettive norme incriminatrici a titolo di dolo in virtù di quanto accaduto nel momento in cui la Volvo 60, viaggiando contromano, si è parata innanzi aLL scooter che procedeva, in senso inverso, lungo la Via TO NO. Discorrendosi, pertanto, di dolo eventuale in itinere, la verifica della componente psicologica che ha animato ciascuno dei concorrenti deve essere 59 ufe compiuta con riferimento a queLL specifico frangente, cui gli stessi giudici di merito hanno assegnato rilevanza decisiva. Conscia di ciò, la Corte di assise di appeLL ha stimato che i quattro imputati abbiano contribuito alla realizzazione dell'evento lesivo assecondando e rinvigorendo l'intento del conducente della Volvo 60 il quale, in altri termini, avrebbe proseguito l'inseguimento, subito dopo lo scampato pericolo, contando sull'incitamento dei correi, reso evidente dall'esibizione della mazza da parte di EH MU, dall'omessa attivazione dei poteri di interdizione riconosciuti al leader ZI ET, dal mantenimento di elevatissima velocità da parte di TO MU. Trattasi, a giudizio del Collegio, di ragionamento che, in quanto basato, in misura non marginale, su congetture ed ipotesi, sconta un certo coefficiente di fragilità, che incide sulla tenuta probatoria dell'ipotesi di accusa, quantomeno nel senso di accreditare un significativo margine di dubbio. Pacifico che tutti gli imputati ebbero modo di rappresentarsi, in conseguenza della mancata collisione, quale sarebbe stato lo sviluppo degli eventi in assenza di una moderazione della velocità, la prova della componente volitiva del dolo eventuale, cioè dell'accettazione del rischio, è affidata, per costoro, a comportamenti che fatta eccezione per il gesto compiuto da EH MU e per l'andatura tenuta da TO MU non è stato possibile enucleare in termini sufficientemente delineati e che, ciò che più conta, impegnano un torno di tempo circoscritto a pochi secondi. La tangibile difficoltà di comprendere se ed in quale misura l'azione di ZI MU, condizionata dall'ardore giovanile (egli era, all'epoca, appena diciannovenne), sia stata influenzata da comportamenti posti in essere dai correi negli istanti successivi al mancato impatto con il ciclomotore induce, in definitiva, ad escludere, in un'ottica garantistica, che detti imputati possano essere ritenuti responsabili, a titolo di dolo eventuale, della morte di CI DI e delle lesioni inferte ad AN LO. Tali fatti devono, invece, essere loro ascritti ai sensi dell'art. 116 cod. pen., in quanto conseguenza della deliberata e fattiva partecipazione al tentato omicidio in pregiudizio di JR UF. Una volta acclarata la legittimità della decisione impugnata con specifico riferimento alla connotazione dolosa dell'omicidio commesso da ZI MU ed alla piena responsabilità per il tentato omicidio di JR UF di ZI ET, EH MU, TO MU e UR ET i quali, però, non hanno voluto, nel senso prima indicato, il più grave e diverso reato, l'indagine si dirige sulla prevedibilità ex ante ed in concreto, in capo 60 w agli odierni ricorrenti, del tragico sviluppo e sull'eventuale sopravvenienza di fattori eccezionali. Tanto, in ossequio al canone ermeneutico, costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, per cui «In tema di concorso di persone nel reato, la configurabilità del concorso cosiddetto "anomalo" di cui all'art. 116 cod. pen. è soggetta a due limiti negativi e cioè che l'evento diverso non sia voluto neppure sotto il profilo del dolo alternativo o eventuale e che l'evento più grave, concretamente realizzato, non sia conseguenza di fattori eccezionali, sopravvenuti, meramente occasionali e non ricollegabili eziologicamente alla condotta criminosa di base» (Sez. 1, n. 44579 del 11/09/2018, B., Rv. 273977; Sez. 6, n. 20667 del 12/02/2008, Scambia, Rv. 240060). Ora, è agevole notare come la spontanea adesione ad un progetto criminoso che contemplava un inseguimento finalizzato ad uccidere o, comunque, ad arrecare gravi lesioni alla vittima designata e l'impiego degli autoveicoli quali strumenti di morte rendeva certamente prevedibile che l'inesperienza, oltre che l'animosità e l'eccitazione del giovanissimo guidatore, accresciute dalla dimensione collettiva dell'impresa criminosa e dal desiderio di vendicare l'onta subita dal venerato capostipite, potessero indurlo ad accettare il rischio di provocare, al fine di avere la meglio sul fuggiasco e di assicurarne la fisica eliminazione, un sinistro mortale ai danni di altri protagonisti della circolazione. L'abbandono, da parte di ZI MU, di qualsivoglia remora pur di interrompere fuga di JR UF ha costituito, deve ritenersi, sviluppo normalmente prevedibile dell'iniziale accordo criminoso che, va- -e nonopportunamente ricordato, si connotava per analoga portata omicidiaria già fattore sopravvenuto autonomo, talmente eccezionale da sfuggire alle capacità di previsione del concorrente nel reato originariamente programmato. Tanto, in ossequio al pacifico indirizzo per cui la responsabilità del compartecipe ai sensi dell'art. 116 cod. pen. presuppone che il reato diverso commesso dal concorrente si rapporti alla psiche dell'agente, nell'ordinario svolgersi e concatenarsi dei fatti umani, come uno sviluppo logicamente e concretamente prevedibile di queLL voluto, in tal modo configurandosi l'elemento necessario della colpevolezza, sotto le forme del dolo per il reato concordato e della colpa per l'evento realizzato (così, tra le tante, Sez. 1, n. 12740 del 09/11/1995, Fortebraccio, Rv. 203347 - 01). Nel caso in esame, deve escludersi che la sequenza degli accadimenti sia stata influenzata da circostanze eccezionali, imprevedibili e non ricollegabili all'azione criminosa, tali da interrompere il nesso causale tra la condotta voluta ed il reato più grave, restando, piuttosto, confermato che ZI ET, EH MU, TO MU e UR ET si posero, rispetto all'omicidio di CI DI, in 61 شهر un atteggiamento psicologico che, avuto riguardo alla contingente condizione dell'esecutore materiale ed al contesto fattuale in cui l'azione si è svolta, va ricondotto alla prevedibilità e, in ultimo, alla colpa in concreto (in questo senso, cfr. Sez. 5, n. 306 del 18/11/2020, Tasca, dep. 2021, Rv. 280489; Sez. 5, n. 34036 del 18/06/2013, Malgeri, Rv. 257251). In argomento, pertinente si rivela, del resto, il richiamo al risalente, ma ancora attuale, insegnamento secondo cui «Il fondamento della particolare ipotesi di concorso nel reato di cui all'art. 116 cod. pen., deve essere ravvisato nel fatto che, mentre colui il quale commetta da solo il reato è in grado, in ogni momento, di controllare lo sviluppo della sua condotta e dirigere la stessa verso l'evento previsto e voluto, invece colui il quale si unisce ad altri per porre in essere un'azione criminosa è costretto ad affidarsi anche alla condotta e alla volontà dei complici, quale che ne sia il grado di partecipazione e il ruolo, per il compimento dell'azione stessa. Ne deriva che in tale situazione egli non deve sottovalutare il pericolo che i compartecipi o taluno di essi abbiano a deviare dall'azione principale con l'assumere iniziative per fronteggiare eventuali difficoltà sopravvenute improvvisamente, così eccedendo dai limiti del concordato concorso e realizzando un reato diverso e più grave di queLL inizialmente dovuto» (Sez. 1, n. 10795 del 25/06/1999, Gusinu, Rv. 214113 -01). Le precedenti considerazioni impongono, in definitiva, l'annullamento 12 .del senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di MU EH, ET ZI, MU TO e ET UR limitatamente alla circostanza attenuante di cui all'art. 116 cod. pen. in riferimento ai reati di omicidio volontario e lesioni personali volontarie di cui al capo B), fermo restando, ovviamente, che la diminuzione di pena ex art. 116, secondo comma, cod. pen. dovrà essere applicata nei limiti ed alle condizioni ivi previste, cioè in relazione al solo reato più grave di queLL voluto. Dall'imputazione dell'omicidio, nei riguardi dei ricorrenti de quibus agitur, a titolo di concorso anomalo discende la necessità di rideterminare il trattamento sanzionatorio, adempimento che, comportando tipiche valutazioni di merito, va devoluto al giudice del rinvio, individuato in altra Sezione della Corte di assise di appeLL di Firenze. 19. Manifestamente infondate sono le doglianze che OL ET, IM NI e EH MU hanno articolato in relazione al diniego della circostanza attenuante del contributo di minima importanza ex art. 114, primo comma, cod. pen.. 62 OL ET ed IM NI deducono, in proposito, di non avere offerto all'impresa criminosa alcun apporto materiale e che queLL morale risulta, ove pure ritenuto sussistente, assolutamente collaterale nell'economia generale del reato loro contestato. EH MU, dal canto suo, eccepisce che l'incidenza causale del contributo istigatorio che egli avrebbe apportato è del tutto marginale, posto che il reato sarebbe stato, comunque, realizzato anche senza la sua diretta partecipazione. Così facendo, i ricorrenti non tengono conto del carattere condiviso ed organizzato dall'azione criminosa, che ha visto tutti gli imputati convergere neLL spazio di pochi minuti, al segnale convenuto, presso il parcheggio dell'Esselunga per cooperare all'attuazione di una preventiva deliberazione. Gli occupanti del furgone EL IV sono stati, del resto, ritenuti corresponsabili del tentato omicidio in forza della loro fattiva adesione al progetto delinquenziale, che li ha indotti a portarsi nel luogo loro indicato e ad integrare il gruppo di persone deputato all'esecuzione del delitto, condotta della cui sicura e non minimale efficienza causale si è già detto. EH MU, dal canto suo, affiancando ZI MU nell'azione di inseguimento e roteando, doppo il mancato impatto con lo scooter, la mazza da baseball all'indirizzo del fuggiasco, si è reso autore di un comportamento dalla innegabile attitudine eziologica. In diritto, pertinente, in vista della declaratoria di inammissibilità della censura difensiva, si palesa il richiamo al consolidato e condiviso indirizzo ermeneutico secondo cui «In tema di concorso di persone nel reato, ai fini dell'integrazione della circostanza attenuante della minima partecipazione di cui all'art. 114 cod. pen., non è sufficiente una minore efficacia causale dell'attività prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri, in quanto è necessario che il contributo dato si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo di rilevanza del tutto marginale, ossia di efficacia causale così lieve rispetto all'evento da risultare trascurabile nell'economia generale dell'iter criminoso» (Sez. 4, n. 49364 del 19/07/2018, P., Rv. 274037). Nella medesima direzione, va, inoltre, ricordato come la circostanza attenuante invocata dai ricorrenti non trovi applicazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 114 cod. pen., nei casi indicati nell'art. 112 cod. pen., che comprendono queLL, oggetto di espressa contestazione al capo B) della rubrica, della commissione del fatto in più di cinque persone. 63 3 8 mz 20. Parimenti destituite di fondamento sono le censure che ZI ET, EH MU, IM NI e OL ET rivolgono alla sentenza impugnata con riferimento al diniego della circostanza attenuante della provocazione. La Corte di assise di appeLL ha orientato la decisione sul punto al principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui ai fini della configurabilità dell'attenuante è richiesta, tra l'altro, la sussistenza di «un rapporto di causalità psicologica e non di mera occasionalità tra l'offesa e la reazione, indipendentemente dalla proporzionalità tra esse, sempre che sia riscontrabile una qualche adeguatezza tra l'una e l'altra condotta» (Sez. 1, n. 21409 del 27/03/2019, Leccisi, Rv. 275894; Sez. 5, n. 604 del 14/11/2013, dep. 2014, D'Ambrogi, Rv. 258678; Sez. 1, n. 47840 del 14/11/2013, Saieva, Rv. 258454). Ha stimato che tale relazione sia, nel caso di specie, senz'altro insussistente, giacché gli imputati hanno tratto occasione da un'offesa oggettivamente modesta - quale è quella che si risolve in lesioni personali lievi per rivendicare la supremazia del clan nei confronti di chi, come JR UF, aveva mostrato un disprezzo ed una protervia meritevoli di una reazione che, nondimeno, ZI ET ed i suoi accoliti hanno inteso, evidentemente, commisurare al proprio autonomo sistema di valori, che li ha indotti ad apprestare una risposta che, valutata, come doveroso, nella chiave dell'ordinamento giuridico statuale, appare sicuramente inadeguata ed ingiustificatamente eccessiva, sicché ineccepibile si rivela, in conclusione, l'omessa applicazione della circostanza attenuante. 21. Parimenti infondati sono i motivi di ricorso che vertono sul rigetto, da parte dei giudici di merito, della richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche. Il tema è stato debitamente sviscerato, alle pagg. 118-123 della sentenza impugnata, dalla Corte di assise di appeLL che, dato analiticamente atto delle obiezioni articolate da ciascun imputato rispetto alla decisione di primo grado, ha minutamente spiegato, con ampie e coerenti argomentazioni, quali siano le ragioni ostative alla mitigazione del trattamento sanzionatorio, collegate, tra l'altro: alla capacità a delinquere palesata, in passato, da alcuni ricorrenti (ZI ET e EH MU), gravati da condanne definitive per gravi reati;
alla notevolissima determinazione criminale che ha caratterizzato l'azione; all'assenza, sin dagli istanti immediatamente successivi al devastante impatto, di tangibili sintomi di autentica resipiscenza;
alla scarsa linearità del contegno tenuto in dibattimento, connotato dall'esposizione di 64 عمر una versione dei fatti mendace, specie con riferimento alla partecipazione ai fatti del capostipite ZI ET. La Corte di assise di appeLL si è determinata in ossequio al pacifico indirizzo ermeneutico secondo cui «In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione» (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269) ed ha seguito un iter argomentativo che si mantiene all'interno della fisiologica discrezionalità e che non soffre delle incoerenze segnalate dai ricorrenti i quali, va ancora una volta ribadito, sollecitano un intervento che il giudice di legittimità non può compiere al cospetto di una motivazione esente da vizi logici e che tiene debitamente conto delle conquiste processuali. A fronte, infatti, delle censure rivolte alla decisione impugnata, che si risolvono, in buona sostanza, nella reiterazione delle considerazioni già sottoposte al giudice di merito, che le ha respinte in forza di argomenti non manifestamente iLLgici né contraddittori, occorre ricordare, in linea con l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, che «Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., queLL che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente» (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269) e «In tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la "ratio" della disposizione di cui all'art. 62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti» (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826). 22. Il ricorso della UnipolSai Assicurazioni S.p.a. è infondato. La Corte di assise di appeLL ha accolto l'impugnazione proposta dalle parti civili nei confronti della predetta società, designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in adesione all'indirizzo ermeneutico, recepito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui «L'autorizzazione ministeriale alla circolazione con "targa prova", regolata dall'art. 1 del d.P.R. n. 474 del 2001, è consentita ai veicoli privi della carta di circolazione e non immatricolati la cui circolazione sia necessaria per prove tecniche, sperimentali o costruttive o per 65 rof dimostrazioni finalizzate alla vendita, previa stipula di polizza assicurativa per la responsabilità civile da parte dei titolari della specifica autorizzazione (officine, concessionari, costruttori, ecc.), con la quale viene assicurato ogni veicolo dotato della targa prova;
nel caso in cui, come nella specie, un veicolo già immatricolato, regolarmente targato e munito di copertura assicurativa per la r.c.a. circolante con targa di prova del titolare dell'officina di riparazione per essere controllato o a scopo dimostrativo o per collaudo - abbia cagionato danni, di questi risponde solo l'assicuratore del mezzo e non queLL della targa di prova in quanto la finalità di quest'ultima non è quella di sostituirsi all'assicurazione del veicolo, bensì quella di munire di copertura assicurativa i veicoli non ancora immatricolati» (Sez. 3, n. 17665 del 25/08/2020, Rv. 658824 -01). Considerato che la Volvo 60 condotta da ZI MU era, al tempo dei fatti, veicolo già immatricolato (con targa BW 069 XJ), l'apposizione su di esso, al momento del sinistro, della targa di prova REpMZ174 è stata ritenuta inidonea ad impegnare la responsabilità dell'assicuratore della targa di prova, l'Allianz S.p.a., che, nelle fasi precedenti, è stato estromesso dal presente procedimento penale. L'assenza, in relazione al veicolo de quo agitur, di valida copertura assicurativa per la responsabilità civile da circolazione stradale (per non avere il proprietario provveduto alla sottoscrizione, quantunque obbligatoria, di apposita polizza) ha, di conseguenza, determinato, a norma di legge, l'intervento, quale responsabile civile, del Fondo di Garanzia per le vittime della Strada e, per esso, dell'impresa designata, la UnipolSai assicurazioni S.p.a.. Con il ricorso per cassazione, detta società ha propugnato una diversa interpretazione delle disposizioni iLL tempore vigenti, riproponendo, in sostanza, gli argomenti addotti a sostegno di un indirizzo ermeneutico contrastante con queLL cui la Corte di assise di appeLL ha inteso conformarsi ma che, tuttavia, la giurisprudenza di legittimità, con la pronunzia richiamata dalla Corte di secondo grado, ha nettamente confutato, in termini che questo Collegio condivide e fa propri. Tanto, in ragione della completezza e della pregnanza dell'apparato argomentativo sotteso alla menzionata sentenza n. 17665 del 2020 che, muovendo dall'analitica ed esaustiva ricognizione del quadro normativo, ha dato atto delle discrasie ravvisate nella prassi, debitamente segnalate dalle competenti autorità amministrative, e le ha risolte nel senso della limitazione ai veicoli non ancora immatricolati della possibilità di utilizzo della targa di 66 prova per poi trarre le conseguenti conclusioni in ordine all'individuazione del responsabile civile. Né giova al ricorrente l'estensione ai veicoli già muniti della carta di circolazione, per effetto di modifica normativa operata con d.l. 10 settembre - 2021, n. 121, convertito dalla legge 9 novembre 2021, n. 156 successiva all'emissione della sentenza impugnata, della possibilità di fruire dell'autorizzazione alla circolazione di prova. La novella, lungi dal costituire, come preteso dalla UnipolSai assicurazioni S.p.a., disposizione interpretativa di quella previgente, ha una evidente portata per il futuro innovativa, in quanto volta a consentire ciò che la legislazione, sino a quel momento, expressis verbis vietava, come chiarito dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 17665 del 2020, nitida nell'esplicare che la prassi «estensiva» che ha avuto, in passato, notevole diffusione doveva intendersi contra legem e che il quadro normativo del tempo era sufficientemente definito e scevro da elementi di oscurità, incertezze ermeneutiche o oscillazioni applicative non altrimenti f superabili e di tale consistenza da giustificare l'intervento, a scopo interpretativo e, dunque, con portata retroattiva, del legislatore. 23. Dall'integrale rigetto dei ricorsi presentati da MU ZI, NI IM, ET OL e di Unipolsai assicurazioni S.p.a., quale impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, discende, ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen., la loro condanna al pagamento delle spese processuali, nonché quella alla rifusione, in favore delle costituite parti civili e nella misura indicata in dispositivo, delle spese di lite relative all'azione civile ed alla presente fase. Resta, invece, riservata al giudizio di rinvio la regolamentazione delle spese, anche della presente fase, relativa all'azione civile esercitata dalle parti civili nei confronti di ZI ET, TO MU, UR ET, EH MU e del responsabile civile UnipolSai assicurazioni S.p.a., quale assicuratore della responsabilità civile per la AN LY condotta da TO MU.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di MU EH, ET ZI, MU TO e ET UR limitatamente alla circostanza attenuante di cui all'art. 116 cod. pen. in riferimento ai reati di omicidio volontario e lesioni personali volontarie di cui al capo B), attenuante che applica. 67 Annulla la sentenza impugnata nei confronti dei predetti imputati quanto al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di assise di appeLL di Firenze. Rigetta nel resto i ricorsi di MU EH, ET ZI, MU TO e ET UR. Rigetta i ricorsi di MU ZI, NI IM, ET OL e di UnipolSai assicurazioni S.p.a. Fondo di Garanzia per le vittime della Strada, che condanna al pagamento delle spese processuali. Condanna altresì MU ZI, NI IM, ET OL e il responsabile civile UnipolSai assicurazioni S.p.a. alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle seguenti parti civili: DI AR, DI LU e Di ED CE, che liquida in complessivi euro 15.000,00, oltre accessori di legge;
UF JR, che liquida in complessivi euro 7.500,00, oltre accessori di legge;
ER SI, che liquida in complessivi euro 6.030,00, oltre accessori di legge;
LO AN e MA LA, che liquida in complessivi euro 7.900,00, oltre accessori di legge;
Comune di Firenze, che liquida in complessivi euro 7.900,00, oltre accessori di legge;
Comune di Firenze, che liquida in complessivi euro 6.030,00, oltre accessori di legge;
Associazione Gabriele NI Onlus, che liquida in complessivi euro 4.563,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 12/10/2022. Il Presidente Il Consigliere estensore Monica Boni Daniele Cappuccio шошани 20 MAR 2023 Lis 68