Sentenza 4 marzo 2005
Massime • 1
La configurabilità del tentativo di violenza privata (art. 56 e 610 cod. pen.) non esige che la minaccia abbia effettivamente intimorito il soggetto passivo determinando una costrizione, anche se improduttiva del risultato perseguito, essendo sufficiente che si tratti di minaccia idonea ad incutere timore e diretta a costringere il destinatario a tenere, contro la propria volontà, la condotta pretesa dall'agente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/03/2005, n. 15977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15977 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PROVIDENTI FR - Presidente - del 04/03/2005
Dott. LATTANZI Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Pier FR - Consigliere - N. 497
Dott. DI POPOLO Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 013740/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LO CO N. IL 23/05/1949;
avverso SENTENZA del 07/10/2003 CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. LATTANZI GIORGIO;
Udito il sostituto procuratore generale Dott. Antonio Mura che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
FR LA ha proposto ricorso per Cassazione contro la sentenza del 7 ottobre 2003 con la quale la Corte di appello di Roma, riformando la decisione di primo grado, ha applicato al ricorrente le attenuanti generiche e gli ha ridotto la pena inflitta per il reato di tentata violenza privata, del quale era imputato "per avere intimato a CC AS di dimettersi dalla Abbott spa con la minaccia che altrimenti avrebbe parlato con TA AM, presidente della società e suo conoscente per farlo licenziare, così rovinandogli la vita e facendogli perdere la moglie e il figlio". A quanto risulta dalla sentenza impugnata LA era convinto dell'esistenza di una relazione tra sua moglie e CC, entrambi dipendenti della Abbott spa, e per questa ragione voleva che CC lasciasse la società e lo minacciava per indurlo a farlo. A sostegno del ricorso il ricorrente ha enunciato tre motivi. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata contestando il valore riconosciuto dai giudici di merito alle dichiarazioni della persona offesa, che costituivano il principale elemento di prova a carico. Secondo il ricorrente la sentenza impugnata non aveva verificato adeguatamente l'attendibilità di CC e non aveva tenuto nel debito conto le contraddizioni in cui era incorso, messe in evidenza nei motivi di appello. La corte di appello inoltre aveva travisato alcune risultanze dibattimentali e aveva trovato in modo illogico nelle stesse dichiarazioni del ricorrente una conferma delle accuse di CC.
Con il secondo motivo il ricorrente, deducendo violazione di legge e vizi di motivazione, ha rilevato che la sentenza impugnata aveva "omesso qualsivoglia considerazione in ordine a quanto eccepito nell'atto di appello - in via subordinata - relativamente all'idoneì della condotta contestata all'imputato (qualora fosse stata ritenuta effettivamente posta in essere) ad integrare, anche solo limitatamente all'ipotesi del tentativo, il reato contestato di violenza privata"; secondo il ricorrente era stata "omessa l'effettiva valutazione dell'idoneità delle pretese minacce a creare uno stato di timore nel destinatario delle stesse e ad incidere sulla volontà morale della persona offesa".
Con il terzo motivo il ricorrente, deducendo la violazione degli arti 610 e 612 c.p., ha sostenuto che erroneamente la sentenza impugnata "ha respinto anche il terzo motivo di appello avanzato in via ulteriormente gradata relativo alla qualificazione giuridica del fatto contestato (qualora ritenuto effettivamente sussistente) inquadrabile secondo la prospettazione difensiva, nella meno grave fattispecie delle minacce".
I tre motivi sotto aspetti diversi mettono in discussione la valutazione delle prove e l'accertamento dei fatti compiuto dalla sentenza impugnata e si presentano al limite della inammissibilità perché si risolvono in larga misura nella riproposizione di argomenti difensivi adeguatamente presi in esame e confutati dalla sentenza impugnata, svolgono considerazioni di fatto, insuscettibili di valutazione in questa sede, e contengono critiche in chiave di illogicità volte in realtà a sollecitare una diversa valutazione degli elementi probatori acquisiti, che esula dai poteri della Corte di Cassazione (Sez. un., 30 aprile 1997, Dessimone, in Cass. pen., 1997, p. 3327).
Le conclusioni circa la responsabilità del ricorrente risultano adeguatamente giustificate dalla corte di appello attraverso la valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, in collegamento con le ammissioni dello stesso ricorrente, e non è consentito in questa sede un esame gli atti per verificare se esista o meno l'asserito travisamento di tali dichiarazioni. Infatti a norma dell'art. 606 lett. e) c.p.p. il sindacato della Corte di Cassazione deve svolgersi sul testo del provvedimento impugnato e questo contiene una ricostruzione dei fatti esente da incongruenze logiche e da contraddizioni.
Tanto basta per rendere la sentenza impugnata incensurabile in questa sede perché nel momento del controllo di legittimità la Corte di Cassazione non deve ripercorrere l'iter cognitivo e valutativo del giudice, allo scopo di condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa sia sorretta da validi elementi dimostrativi e sia compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Cass., sez. 5^, 30 novembre 1999, Moro G, rv. 215745, Cass., sez. 2^, 21 dicembre 1993, Modesto, rv. 196955).
Privi di fondamento sono anche i rilievi sulla idoneità della intimidazione subita la persona offesa e sulla configurabilità nel caso in esame di un tentativo di violenza privata.
Anche questi rilievi si risolvono in una contestazione di merito relativa all'accertamento compiuto dalla corte di appello, ma è da aggiungere che ai fini della configurabilità di un tentativo di violenza privata non occorre che la minaccia abbia effettivamente intimorito il soggetto passivo determinando una costrizione, anche se improduttiva del risultato perseguito. È sufficiente che la minaccia, come nel caso in esame, sia idonea a incutere timore e sia diretta a costringere il destinatario a tenere, contro la propria volontà, la condotta pretesa dall'agente.
Pertanto il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 4 marzo 2005.
Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2005