Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/07/2012, n. 39898
CASS
Sentenza 3 luglio 2012

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Sussiste l'interesse della parte civile ad impugnare ai fini civili la sentenza di condanna che dia al fatto una diversa qualificazione giuridica allorché da quest'ultima possa derivare una differente quantificazione del danno da risarcire, cui si pervenga tenendo conto anche della gravità del reato e dell'entità del patema d'animo sofferto dalla vittima. (Nella specie la S.C. ha affermato il principio in relazione all'impugnazione della parte civile avverso una sentenza di condanna di un automobilista - la cui condotta era stata valutata come dolosa dal Gup e come colposa dalla Corte d'Assise d'Appello - il quale, riconosciuto capace di intendere e di volere pur versando in condizione di astinenza da assunzione di stupefacenti, aveva causato la morte di quattro pedoni investendoli sul marciapiede).

La colpa cosciente, che consiste nella rappresentazione dell'evento come possibile risultato della condotta e nella previsione che esso non si verificherà, si differenzia dal dolo eventuale per il fatto che quest'ultimo si risolve nell'accettazione del rischio di verificazione di un evento necessariamente specifico, non direttamente voluto sebbene rappresentato, sicché non è sufficiente, ai fini dell'integrazione di detto dolo, la generica rappresentazione della situazione di pericolo quale effetto dell'azione posta in essere. (Nella specie la S.C. ha ritenuto corretta la qualificazione come colposa della condotta di un automobilista, il quale, pur versando in condizione di astinenza da assunzione di stupefacenti, aveva causato la morte di quattro pedoni investendoli sul marciapiede, posto che lo stesso, benché conscio di poter causare incidenti in ragione del suo stato mentale, non si era rappresentato l'evento tipico effettivamente realizzato).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/07/2012, n. 39898
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 39898
Data del deposito : 3 luglio 2012

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