Sentenza 3 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/02/2003, n. 1567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1567 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2003 |
Testo completo
0 15 67 /0 3 H.12.2000 LAVORO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO composta degli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente 18153/00 Dott. Fernando LCPI Consigliere R.G.N. 25121/2000 Dott. Giovanni MAZZARELLA Rel. Consigliere Dott. Guido VIDIRI Consigliere Cron. 3543 Dott. Paulo STILE Consigliere ha pronunciato la seguente Rep. SENTENZA UD. 04.12.2002 sul ricorso proposto da MINISTERO DELL'INTERNO in persona del Ministro p... rapp.to e difeso dall'Avvocatura dello Stato, presso la quale ape legis domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,
- ricorrente -
contro
TE AR rappie dfifeso dall'avv. Graziella Idone, con la quale elett.te do,Icilia in Roma, via Iratelli Ruspoli, n. 2, ppresso lo studio dell'avv. Mario Albanese, giusta procura speciale in calce al controricorso, - contraricorrente- 5089 ^ 1 per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 00439/2000 del 12 aprile 2000, R.G. n. 02342/1997. Udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio il 04 dicembre 2002 dal Relatore Cons. dott. Giovanni Mazzarella;
Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. Giuseppe Napoletano, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con la sentenza di cui in epigrafe, e qui impugnata, il Tribunale di Catanzaro rigettava l'appello proposto dal Ministero dell'Interno avverso la sentenza dei Pretore di Paola del 21 aprile 1997 con la quale era stata accolta la domanda proposta da CO EN diretta al riconoscimento della indennità di accompagnamento con decorrenza aprile 1985 c fino alla data (I febbraio 1987) dell'avvenuto riconoscimento della medesima prestazione (oltre quella della pensione di inabilità per cui non è causa) da parte della Commissione di prima istanza, e senza che fosse indicato dalla medesima Commissione it dies a quo della prestazione. Osservava il Tribunale: la decorrenza della indennità di accompagnamento doveva decorrere dalla data della domanda amministrativa, essendo quest'ultima. oltre i. relativo requisito sanitario quest'ultimo poi accertato in sede amministrativa ma senza la indicazione del termine di decorrenza di esso) configurante la ipotesi complessa per il riconoscimento della prestazione richiesta fin dalla data della domanda amministrativa. Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza il Ministero dell'Interno affidandosi ad unico motivo di censura. L'intimato si è costituita con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso il Ministero dell'Interno denunzia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 della legge n. 18 del 1980 c insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, il tutto ai sensi dell'art. 360, nn. 3 e 5. c.p.c.. Deduce, in particolare, il Ministero che la decisione del Tribunale di retrodatare il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento alla data della domanda amministrativa era fondata su inammissibile procedimento presuntivo sulla esistenza alla data della domanda amministrativa anche del requisito sanitario;
in realtà entrambi i requisiti dovevano sussistere alla data deila domanda amministrativa perché la prestazione potesse essere retrodatata in rapporto al momento dell'accertamento; e tanto, nel caso di specie, non si era verificato perché in sede di merito non crano stati acquisiti documenti sanitari a dimostrazione della pretesa retrodatazione. Il ricorso è infondato. Il Tribunale afferma che la Commissione di primo grado, nel riconoscerc "sostanzialmente la sussistenza del requisito sanitario, senza indicarne la decorrenza, ha inteso far riferimento alla domanda amministrativa, e tanto emergeva anche dal riferimento da parte del provvedimento amministrativo di riconoscimento del diritto alla prescrizione quinquennale dei ratei maturati prima dell 01 febbraio 1987. A fronte di tale accertamento il Ministero rileva l'erroneità dell'argomentazione per non avere il giudice di appello "valutato in concreto se risultassero acquisiti in giudizio idonei elementi in fatto cirea la sussistenza necessaria del requisito sanitario e 么 3 della relativa decorrenza" e, quindi, per essersi "limituto, come detto, a trarne argomenti presuntivi da altri elementi”“, Orbenc, non è certo esatto che il giudice di merito non possa far ricorso ad argomenti presuntivi tratti da altri elementi per la individuazione della data di decorrenza della prestazione, quasi che, come pure si richiama in altra parte del ricorso, un lal risultato dovesse necessariamente risultare da accertamenti tecnici o referti medico-specialistici acquisiti agli atti. Di conseguenza, la valutazione del giudice di appello non risulta affatto consurata, non essendo prevista da nessuna disposizione di legge la pretesa necessità di accertamenti e referti. Il ricorso, pertanto, è infondato e va rigettato;
per il principio della soccomberza il Ministero dell'interno va condannato al rimborso in favore di EN CO delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
la Corte rigetta il ricorso;
condanna il Ministero dell'Interno al rimborso in favore di EN CO delle spese del giudizio di cassazione in €. 1 ,00, oltre a € 1.300,00 per onorari di avvocato, Cosi deciso in Roma il 04 dicembre 2002. Il Consigliere est. Giovanni Mazzarella Il Presidentc Giovanity apparelle Giuseppe ruberto CELLIERE Depositzt Carcelleria EBU 2013 oggi, CELLIERE