Sentenza 23 ottobre 2013
Massime • 1
In tema di elemento soggettivo del reato, ciò che connota il dolo eventuale è la volizione dell'agente positivamente orientata al verificarsi dell'evento, accettato come elemento non eludibile e comunque confacente al progetto di condotta che anima l'azione; si configura invece la colpa cosciente quando la volizione dell'agente si orienta negativamente al verificarsi dell'evento, che si prospetta come possibile, ma sicuramente da espungere dal progetto di condotta formulato. (Fattispecie in cui la Corte, con riferimento al reato di lesioni personali cagionate a mezzo di un sinistro stradale, provocato dagli imputati in fuga per sottrarsi alla cattura dopo aver commesso una rapina, ha annullato con rinvio la decisione impugnata, che aveva ritenuto sussistente il dolo, rilevando l'incompatibilità tra il progetto di fuga e la accettazione dell'impatto contro un ostacolo che alla fuga ha posto fine).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/10/2013, n. 7027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7027 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 23/10/2013
Dott. GENTILE Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - N. 2408
Dott. TADDEI M.B. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - N. 40236/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EU SE nato a [...] il [...];
avverso la sentenza 1358/2011 della Corte d'appeLO di Brescia, 1^ sezione penale, del 6.6.2011;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Margherita B. Taddei;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott. MAZZOTTA Gabriele, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Sentito il difensore di fiducia avv. Rocco Bruno Condoleo, in proprio e come sostituto dell'avv. Antonio Prezzolini, che insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. EU SE è stato condannato dal GUP del Tribunale di Mantovani 14.12.2010, riconosciuta l'attenuante del risarcimento del danno prevalente sulle contestate aggravati e sulla recidiva, per i reati di rapina pluriaggravata, danneggiamento di beni pubblici, tentato furto in abitazione, lesioni pluriaggravate resistenza a pubblico ufficiale, contraffazione di pubbliche certificazione e detenzione di arnesi atto aLO scasso, come di seguito indicati:
a) del reato p. e p. dall'art. 110 c.p., art. 628 c.p., commi 2 e 3, n. 1, perché in concorso con altre due persone datesi alla fuga e quindi in più persone riunite, dopo essersi introdotti con violenza sulle cose all'interno della abitazione di IN EL ed averne asportato valori vari tra i quali un televisore, danaro ed un PC portatile nonché avere sradicato dal muro una cassaforte tentando di asportarla senza riuscirvi, immediatamente dopo la sottrazione, al fine di assicurarsi il possesso di quanto sottratto e comunque la impunità usava no violenza e minaccia nei confronti dei carabinieri della stazione CC di Asola intervenuti trascinando per un tratto il ES De CT che, avvicinatosi alla macchina dei malviventi con le armi in pugno ed introdotta la mano all'interno della loro vettura per staccare le chiavi dal quadro, veniva trascinato dalla vettura in fuga per circa venti metri. Fatto aggravato perché commesso da più persone riunite.
b) del reato p. e p. dall'art. 110 c.p., art. 635 c.p., comma 2, n. 3, perché in concorso come sub a, speronando la vettura in uso ai carabinieri danneggiava la vettura stessa, bene pubblico e comunque destinato a pubblico uso.
c) del reato p. e p. dagli artt. 110, 56 e 624 bis c.p., art. 625 c.p., n. 2 e 5, perché in concorso con altre due persone datesi alla fuga e quindi in tre persone, dopo essere penetrati nelle pertinenze della abitazione di IN EL, con effrazione della serratura e del blocchetto di accensione di un Ape Cross parcheggiato nel giardino, tentavano di asportarlo dopo avervi caricato su una cassaforte, non riuscendovi perché scoperti dai Carabinieri. Fatto aggravato dal numero delle persone e dalla violenza sulle cose. d) del reato p. e p. dagli artt. 110 e 337 c.p., perché in concorso con altri come indicato sub a e ponendo in essere la condotta sub a usavano violenza nei confronti del SC De CT come sopra descritto mentre lo stesso era intento a porre in essere un atto del servizio ed al fine di opporsi aLO stesso.
e) del reato p. e p. dagli artt. 110, 582, 583 e 585, in relazione all'art. 576 c.p., n. 1, perché in concorso con altri come descritto sub a ed al fine di portare a compimento il delitto suo a, dandosi alla fuga con la vettura a loro in uso, senza rispettare la segnaletica stradale e quindi accettando il rischio che potessero verificarsi sinistri con seri danni alle persone, collidevano con la vettura condotta da LL FR facendola ribaltare per ben due volle e cagionando al militare, fuori dal servizio, lesioni personali comportanti una malattia ed incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni superiore a giorni 40.
f) del reato p. e p. dagli artt. 110, 476 e 482 c.p., art. 61 c.p., n. 2, perché al fine di commettere i delitti sopra descritti contraffaceva - in concorso con altre due persone - la targa della vettura DA125VN coprendola con del biadesivo in modo tale che si leggesse altra targa ed in particolare CW864PX;
g) del reato p. e p. dall'art. 110 c.p., art. 617 bis c.p., comma 2, art. 61 c.p., n. 2, perché, in concorso come sub a, ed al fine di commettere i reati di cui sopra, installava all'interno della vettura a lui in uso apparati atti ad intercettare le frequenze radio della polizia di stato e dei carabinieri. apparati trovati regolarmente in funzione dai militari all'atto del loro intervento, commettendo il fatto in danno dei pubblici ufficiali in servizio in quel momento. h) del reato p. e p. dall'art. 707 c.p., perché pregiudicato per delitti contro il patrimonio veniva trovato in possesso di arnesi atti aLO scasso descritti nel verbale di sequestro a suo carico redatto.
i) del reato p. e p. dall'art. 648 c.p., perché consapevolmente ed al fine di profitto, acquistava o riceveva da ignoti preziosi ed orologi meglio indicati nel verbale di restituzione del 28.9.2010 provento di furto in abitazione avvenuto in danno di ID NC e NA LA fatti tutti commessi o comunque accertati in Asola il 21.8.2010.
j) del reato p. e p. dagli artt. 110 e 624 bis c.p., art. 625 c.p., nn. 2 e 5, perché in concorso come sub a, commettendo il fatto in tre persone, a fine di profitto e con violenza sulle cose, si introduceva all'interno della abitazione dell'assistente di PS NI CO con effrazione dei serramenti, asportando il portadocumenti contenente la tessera di servizio, un PC portatile, orologi e preziosi vari.
San Gervasio Bresciano 21.8.2010;
Recidivo specifico infraquinquennale e reiterato. Il primo giudice ricostruiva i fatti nel modo seguente: nella mattinata del 21.08.2010 venivano prima perpetrati i furti nelle abitazioni di NA e TI indicati ai capi i) e J) e quindi la rapina descritta al capo a). In tale caso il EU si era introdotto, con altri due rimasti ignoti, forzando l'ingresso, nell'abitazione di IN EL ed aveva fatto razzia di cose di valore, denaro ed elettrodomestici, tentando anche di scassinare la cassaforte, Si davano poi alla fuga, inseguiti dai Carabinieri che li raggiungevano mentre, saliti a bordo di un'autovettura rubata e con targhe falsificate si accingevano a dileguarsi. In quel frangente il M.LO De CT infilava il braccio nell'autovettura dei rapinatori cercando di staccare la chiave dal quadro di accensione ma non vi riusciva e veniva trascinato per una ventina di metri mentre la macchina prendeva velocità. Subito dopo, sempre nell'intendo di guadagnare la fuga i rapinatori speronavano una vettura dei Carabinieri e collidevano con violenza contro l'autovettura guidata da LL FR.
1.2 Contro la prima sentenza la difesa del EU proponeva appeLO sostenendo la necessità di derubricare la rapina di cui al capo a), in quella di tentata rapina o tentato furto e di riconsiderare i fatti in altri termini ma la Corte d'appeLO, confermando la affermazione di responsabilità, si limitava a ridurre l'entità della pena.
1.3 Avverso tale sentenza propone, ora, ricorso la difesa del EU, chiedendo l'annullamento della sentenza e deducendo a motivo:
a) l'erronea qualificazione dei fatti come rapina impropria ed il vizio di motivazione per travisamento dei fatti. Deduce il ricorrente che è errata la qualificazione giuridica dei fatti ascritti al capo a) non potendosi ravvisare lo schema della rapina quanto piuttosto queLO del furto in abitazione essendo trascorso un lasso di tempo assai significativo tra il momento della razzia nell'abitazione e queLO dell'intervento in danno dei Carabinieri. Infatti la collisione con la vettura di servizio dei Carabinieri avvenne perché furono i carabinieri a tentare di fermare i rapinatori, usando la propria vettura come un ostacolo per la macchina dei rapinatori in fuga. Agli atti, comunque, non vi è prova documentale dei danni subiti dall'autovettura dei Carabinieri. Anche delle lesioni patite dal M.LO De CT non vi è prova documentale in atti. Non è provata,comunque, l'intenzionalità della violenza alle persone e la Corte ha errato nel ritenere la qualificazione di rapina impropria. Con il secondo motivo si denuncia il vizio di motivazione per erronea applicazione della legge penale, erronea qualificazione del fatto travisamento del fatto e carenza di motivazione in relazione al reato di lesioni personali volontarie. Secondo quanto dedotto nell'imputazione, la Corte avrebbe dovuto ravvisare nei fatti le lesioni colpose, non avendo l'imputato minimamente voluto il risultato offensivo della propria condotta. Con il terzo motivo il ricorrente si duole del fatto che il giudice di primo grado abbia liquidato con 15.000,00 Euro sia i danni alla persona sia quelli all'autovettura mentre la Corte d'appeLO ha affermato che solo i danni da lesioni ammontano ad Euro 15.000,00. La decisione sulle statuizioni civili configura una situazione di reformatio in pejus sicuramente viziata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. È fondato il secondo motivo di ricorso.
2.1 Rileva il ricorrente che, secondo la ricostruzione dei fatti che emerge dalla lettura del provvedimento impugnato (pag. 8), è contraddittorio attribuire il reato di lesioni personali di cui al capo e) a titolo di dolo eventuale, dopo aver ritenuto pacifico che l'intento degli imputati era queLO di sottrarsi all'inseguimento dei carabinieri. Secondo il ricorrente non vi è prova della volontà diretta a provocare le lesioni personali, conseguenti alla pericolosa condotta di guida che aveva reso possibile la collisione con altra autovettura.
2.2 Ed in realtà profili di contraddittorietà sono presenti, nell'argomentare della Corte, quando afferma che "I tre rapinatori, come già detto, unanimemente solidali nell'intento di sottrarsi all'arresto, costi quel costi, si assunsero consapevolmente il rischio, lanciando la Mazda a folle velocità da via AdameLO in via Palazzetto, di ledere l'altrui incolumità. È vero che in tale condizioni l'impatto con la vettura del LL divenne inevitabile, ma è altrettanto pacifico che la fuga con quelle modalità precipitose pericolose ne costituì la causa scaturendo da una cosciente e concorde volizione, il che consente di attribuire anche al EU a titolo di dolo eventuale il reato de quo". Il fine di evitare l'arresto, dato come presupposto della pericolosa condotta di guida, è in via di logica del tutto incompatibile con l'impattare contro un ostacolo che, a tale fuga, pone fine. 2.3 È evidente che la Corte territoriale, nel suo argomentare, circoscrive la coloritura dell'intento volitivo degli imputati alla sola accettazione del rischio del verificarsi dell'evento ossia alla consapevole preordinazione di quella situazione di pericolo nella quale si sono trovati ad operare i fuggitivi, facendone, de plano, derivare una non motivata accezione di dolo eventuale. La situazione di "accettazione del rischio" tuttavia, non esaurisce l'indagine sull'elemento soggettivo perché essa è presupposto comune anche alla colpa cosciente, costituendo il substrato cognitivo di entrambe le situazioni soggettive.
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, (Sez. Un. n. 748/2003; n. 748/1994; n. 3571/1996; n. 3428/1992) ciò che connota il dolo eventuale, è che la volizione dell'agente si orienta positivamente al verificarsi dell'evento, che non è voluto direttamente ma accettato come elemento non eludibile e comunque confacente al progetto di condotta che anima colui che agisce e ne indirizza la volizione. Con l'ulteriore puntualizzazione, che l'evento, per poter essere lambito da questa forma residuale di volontarietà, deve essersi prospettato all'agente, quantomeno nelle sue peculiari connotazioni.
2.4 Se invece la volizione dell'agente si orienta negativamente al verificarsi dell'evento, sicché quest'ultimo si prospetta cognitivamente all'agente come evento possibile, ma sicuramente da espungere dal progetto di condotta che anima l'agente, perché non congeniale a quel progetto e sicuramente non voluto, la situazione di accettazione del rischio, ovvero di accettare di agire nonostante il rischio, virerà nella situazione volitiva della colpa cosciente, (n. 11222 del 2010 rv. 249492; n. 39898/2012 rv. 254673).
2.5 Questa indagine che, a parere di questo collegio, presuppone un'analisi più puntuale della condotta e della sua finalità, non si rinviene nell'argomentare della Corte territoriale sicché, sul punto, la motivazione è sicuramente carente e meritevole di annullamento con rinvio, ad altra sezione della Corte d'appeLO di Brescia, affinché si proceda ad una nuova valutazione del capo e) che tenga conto della distinzione, nell'ambito dell'atteggiarsi dell'elemento soggettivo, su delineata e delle possibili variazioni in termini di commisurazione della pena.
2.6 Non sono fondati gli altri motivi di ricorso.
Quanto al primo motivo. con il quale si lamenta il travisamento dei fatti, anche in ragione di una diversa valutazione della prova dichiarativa del SC De CT, va evidenziato che la giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente analizzato e descritto le coordinate ed i limiti entro cui deve svolgersi il controLO sulla motivazione dei provvedimenti giudiziari, affermando che il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato, per espressa disposizione legislativa, rigorosamente circoscritto a verificare che la pronuncia sia sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica, non fondate su dati contrastanti con il "senso della realtà" ed esenti da vistose ed insormontabili incongruenze tra di loro.
2.7 Occorre inoltre che la motivazione non sia logicamente inconciliabile con "atti del processo" specificamente indicati e puntualmente rappresentati dal ricorrente, autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione. (cfr. al riguardo, tra le pronunce delle Sezioni Unite, Cass. Sez. Un. sent. n. 12 del 23.6.2000; Cass. Sez. Un. sent. n. 6402 del 2.7.1997; Cass. Sez. Un. sent. n. 930 del 29.1.1996 e, successivamente alle modifiche apportate dalla L. n. 46 del 2006, all'art. 606 c.p.p., lett. e), Cass. 6^, sent. n. 10951 del 15.3.2006 e Cass., 6^, sent. 14054 del 24.3.2006 lo). Al giudice di legittimità è invece preclusa in sede di controLO sulla motivazione la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente e plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa). Queste operazioni trasformerebbero infatti la Corte nell'ennesimo giudice del fatto e le impedirebbero di svolgere la peculiare funzione assegnatale dal legislatore di organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai giudici di merito. Ne consegue che non è consentito dedurre, con il ricorso per cassazione, il "travisamento del fatto" (rv 238215 rv 234559) proprio per la preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. Alla luce di tali principi il motivo di ricorso è infondato, avendo i giudici di merito argomentato in modo logico e non contraddittorio la propria valutazione dei fatti ascritti sub a) in termini di rapina.
2.8 Il terzo motivo che postula un giudizio di merito è manifestamente infondato ed inammissibile attesi i limiti del giudizio di legittimità, come dianzi richiamati.
2.9 L'annullamento solo parziale della decisione impugnata consente, secondo il disposto dell'art. 624 c.p.p., di dichiarare irrevocabile ed esecutiva la pena nella misura determinata per i capi non colpiti da annullamento, pari ad anni sei, mesi sei e giorni dieci di reclusione ed Euro 3700,00 di multa.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al capo e) - lesioni personali -, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appeLO di Brescia, per nuovo giudizio sul capo.
Rigetta nel resto il ricorso.
Dichiara esecutiva la pena in misura di anni sei, mesi sei e giorni 10 di reclusione ed Euro 3.700,00 di multa.
Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2014