Sentenza 14 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 14/06/2001, n. 8054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8054 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2001 |
Testo completo
4 O 7 L 3 L . O N B , 1 E 9 E 7 N 1 - O 1 I 1 Z - A geň. N° 3723/1999+5657/1999 Udienza del 7 febbraio 2001 R 8 T S I G 8054/0 1 9 Oggetto: risarcimento danni. E 3 R E E A 6 D N 4 E T REPUBBLICA ITA . T T S I N T E R S A E LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE 40418547 Composta dai Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. VINCENZO CALFAPIETRA Consigliere rel. Dott. UGO RIGGIO CORTE SUPREMA DI CAS TORE UFFICIO CORE Consigliere Dott. ANTONINO ELEFANTE Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE Consigliere dal Sig. Dott. FRANCESCO PAOLO FIORE per diritti L.3000 Consigliere Dott. VINCENZO MAZZACANE 2001 IL CANCELLIE ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: DI TE e AN NA, elettivamente domiciliati in Roma, via Delle Tre Cannelle n. 22, presso l'avv. Antonio Giuliano Jannarelli (studio avv. Lucrezia Vaccarella), che li difende in forza di mandato in atti;
- ricorrenti -
contro
CA GI e DI IA AN, elettivamente domiciliata in Roma, via G. Bazzoni n. 5, presso l'avv. G. Caruso, difesi dall'avv. Antonio Luigi Venditti in forza di mandato in atti: controricorrentele ricorrenti incidentali - 237/01 3723 -5657/1999 NO e AL IL e Di IA.Udienza del 7 febbraio 2001. Presidente Calfapietra;
relatore Riggio. 2 avverso la sentenza del Giudice di Pace di San Severo in data 6 ottobre 1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7 febbraio 2001 dal Relatore Cons. Riggio;
Udito il P.M.. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto Russo, che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso principale ed il rigetto del resto e del ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 13 gennaio 1996 i coniugi NN IL e AN Di IA convenivano dinanzi al Giudice di pace di San Severo i coniugi Stefano NO e LO AL, per sentirli condannare al pagamento della somma di £. 600.000 per risarcimento dei danni loro arrecati con la realizzazione di alcuni fori sul muro di confine tra la loro proprietà ed il cortile di essi convenuti. Costoro, costituitisi, chiedevano il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, la condanna degli attori al risarcimento dei danni loro provocati a causa della immissione nel loro cortile delle acque piovane provenienti dal fabbricato dei IL, nonché alla costruzione di grondaie e colatoi ai sensi dell'art. 908 c.c. All'esito il giudice di pace. con sentenza del 16 ottobre 1998, condannava i convenuti al pagamento della somma di £. 500.000 oltre IVA, rigettando la riconvenzionale per essere attinente a materia demandata alla competenza del pretore. Il giudicante rilevava che le richieste poste a fondamento della domanda riconvenzionale, vale a dire la condanna degli attori alla costruzione di grondaie e colatoi in ottemperanza al disposto di cui all'art. 908 c.c.. non potevano essere 3723-5657/1999 NO e AL IL e Di IA. Udienza del 7 febbraio 2001. Presidente Calfapietra: relatore Riggio. 3 esaminate, poiché la materia riguardante contestazioni sugli immobili era demandata alla competenza del pretore. Hanno chiesto la cassazione di tale sentenza i coniugi NO AL per cinque motivi di ricorso, contrastati dal controricorso dei coniugi IL / Di IA, i quali hanno anche proposto ricorso incidentale subordinato. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo i ricorrenti principali denunziano la violazione degli artt. 38 e 40 c.p.c., per avere il giudice di pace accolto l'eccezione di incompetenza per materia sollevata dagli attori solo con la comparsa conclusionale. Lamentando poi la violazione degli artt. 34, 35 e 36 c.p.c. gli stessi ricorrenti sostengono l'erroneità della procedura seguita dal giudice di pace, che avrebbe dovuto rimettere tutta la causa al giudice togato, dopo avere rilevato la propria incompetenza alla prima udienza. I ricorrenti denunziano poi anche la violazione degli artt. 7 e 8 c.p.c.. sostenendo che la motivazione della sentenza, secondo cui per la riconvenzionale sarebbe stato competente il pretore, riguardando la stessa una "contestazione sugli immobili risulterebbe oscura, per cui sarebbe stato più corretto ritenere la competenza del giudice di pace. Con il quarto motivo, poi, i ricorrenti principali denunziano la violazione degli artt. 3, 4 e 5 c.p.c., sostenendo che il giudice di pace aveva rigettato la riconvenzionale da loro proposta anche per quanto riguardava la richiesta di risarcimento danni, pur avendo affrontato tale argomento solo di passaggio nella 3723 5657/1999 Dijino e AL IL e Di IA. Udienza del 7 febbraio 2001. Presidente Calfapietra: relatore Riggio. 4 motivazione della sentenza, sebbene la richiesta di risarcimento sicuramente non avesse alcuna attinenza con l'art. 908 c.p.c. Infine i ricorrenti principali denunziano la violazione degli artt. 908 c.c. e 4 e 5 c.p.c. per avere il giudice di pace rilevato, nella motivazione della sentenza. che non era stata fornita la prova che i convenuti avessero mai fatto richiesta ai coniugi IL di installare la grondaia, né lamentato danni alla loro porta, benché poi si sia ritenuto incompetente a decidere sul punto. Con il proprio ricorso incidentale i controricorrenti lamentano che il giudice di pace, pur essendo la causa di valore superiore a due milioni di lire. abbia esplicitamente giudicato secondo equità. Osserva i Collegio che il ricorso principale deve essere dichiarato inammissibile. Si perviene a tale conclusione considerando che il valore della domanda н о riconvenzionale è sicuramente superiore a due milioni di lire: infatti, non avendo i convenuti specificato l'ammontare dei danni da loro subiti, dei quali chiedevano il risarcimento, né il costo delle grondaie e colatoi di cui chiedevano la ricostruzione, il valore della domanda riconvenzionale doveva intendersi di ammontare pari al limite massimo della competenza per valore del giudice di pace, che è di cinque milioni di lire. In proposito va rilevato che sono immediatamente impugnabili con il ricorso per cassazione. in quanto inappellabili ai sensi del disposto di cui all'ultimo comma dell'art. 339 c.p.c., solo le sentenze del giudice di pace pronunziate secondo equità, vale a dire quelle relative a cause il cui valore non ecceda lire due milioni (art. 113 c.p.c.). o comunque pronunciate secondo equità a 3723 5657/1999 NO e AL IL e Di IA. Udienza del 7 febbraio 2001. Presidente Calfapietra: relatore Riggio. 5 richiesta di parte nei casi in cui questo sia consentito (art. 114 c.p.c.). Da ciò consegue che, essendo la sentenza in esame impugnabile solo con l'ordinario mezzo dell'appello, il ricorso per cassazione contro la stessa proposto deve essere dichiarato inammissibile, con assorbimento del ricorso incidentale. Quanto alle spese del presente giudizio, ricorrono giusti motivi per dichiararle interamente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso principale ed assorbito quello incidentale. Compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione. il 7 febbraio 2001. Upp Virgin est Ugo Pres. IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'AN T O C S L E L IN R O 4 O E B 7 T ) 3 SITA U E . E L E N C , O N P 1 A O E I a 9 P D Z A 9 m I V 1 A o - R D R 1 T 1 S E - I 1 C G 2 I E O R L A D 0 E 8 T N 4 E S E T R A 3723 + 5657 1999 NO e AL IL e Di IA. Udienza del 7 febbraio 2001. Presidente Calfapietra: relatore Riggio.