Sentenza 29 novembre 2018
Massime • 1
In tema di omicidio tentato, in assenza di esplicite ammissioni da parte dell'imputato, ai fini dell'accertamento della sussistenza dell'"animus necandi" assume valore determinante l'idoneità dell'azione, che va apprezzata in concreto, con una prognosi formulata "ex post" ma con riferimento alla situazione che si presentava "ex ante" all'imputato, al momento del compimento degli atti, in base alle condizioni umanamente prevedibili del caso. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che i giudici di merito avessero correttamente desunto la sussistenza del dolo di tentato omicidio dalla pericolosità dell'arma usata - un coltello da cucina con una lama di 17 cm. - dal distretto corporeo attinto, dalla gravità delle lesioni inferte alla vittima e dal comportamento immediatamente successivo dell'indagato, che, nell'effettuare un movimento teso a colpire la vittima alla gola, aveva pronunciato la frase: "Ti sgozzo").
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Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle persone: natura, qualificazione giuridica e rapporti con il delitto di estorsione. 1. Inquadramento – 2. Esercizio arbitrario delle proprie ragioni: natura, presupposti oggettivi ed elemento soggettivo – 3. Cono d'ombra e sovrapposizione di tutela con il reato di estorsione: la soluzione alla “querelle” da parte delle Sezioni Unite Inquadramento. Il titolo III, capo III del codice penale, dedicato alla “Tutela arbitraria delle private ragioni”, comprendeva, originariamente, due distinti gruppi di fattispecie: l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni (artt. 392 e 393 c.p.) ed il duello (artt. 394 ss. c.p.). Tuttavia, il …
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Il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione all'elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie. Ai fini della distinzione tra i reati di cui agli artt. 393 e 629 c.p. assume decisivo rilievo l'esistenza o meno di una pretesa in astratto ragionevolmente suscettibile di essere giudizialmente tutelata: nel primo, il soggetto agisce con la coscienza e la volontà di attuare un proprio diritto, a nulla rilevando che il diritto stesso sussista o non sussista, purché l'agente, in buona fede e ragionevolmente, ritenga di poterlo legittimamente realizzare; …
Leggi di più… - 3. Sezioni Unite sulla natura dell' esercizio arbitrario delle proprie ragioniDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 29 ottobre 2020
(Riferimenti normativi: Cod. pen., artt. 392; 393) (Ricorsi rigettati) Il fatto La Corte d'appello di Potenza confermava integralmente una sentenza con la quale il GUP del Tribunale di Potenza aveva dichiarato gli imputati colpevoli di concorso in tentata estorsione aggravata, commessa da più persone riunite e con metodo mafioso, condannandoli alle pene per ciascuno ritenute di giustizia. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Avverso la predetta decisione, proponevano ricorso per Cassazione i difensori degli imputati. Per quello che rileva in questa sede, tutti i ricorsi erano accomunati dal fatto che, tramite queste impugnazioni, ci si doleva dell'erronea qualificazione giuridica …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/11/2018, n. 11928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11928 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2018 |
Testo completo
11928-19 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: MARIASTEFANIA DI TOMASSI Presidente - Sent. n. sez. 4608/2018 -CC 29/11/2018 VINCENZO SIANI - Relatore- R.G.N. 34893/2018 DOMENICO FIORDALISI MICHELE BIANCHI N.3 CARLO RENOLDI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LL RG nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 01/08/2018 del TRIB. LIBERTA' di BRESCIA udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SIANI;
lette/sentite le conclusioni del PG SIMONE PERELLI Il Proc. Gen. conclude per il rigetto udito il difensore;
Udito l'avvocato ROSSINI FRANCESCO del foro di BRESCIA il quale insiste per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO -1. Con l'ordinanza in epigrafe, emessa in data 1° 2 agosto 2018, il Tribunale di Brescia decidendo sull'istanza di riesame proposta nell'interesse di - OR LL avverso l'ordinanza resa il 14 luglio 2018 dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale con cui era stata disposta la custodia cautelare in carcere di LL in relazione al tentato omicidio pluriaggravato di DA CA GA ha rigettato l'istanza e confermato il - provvedimento impugnato.
1.1. L'accusa mossa nei confronti di LL è di avere compiuto atti idonei diretti in modo inequivoco a cagionare la morte della suindicata persona, in particolare per averla aggredita mentre egli si trovava all'interno della sua abitazione, dove anche la donna viveva da qualche mese, dapprima afferrandola per un braccio e strattonandola, poi quando lei era riuscita a liberarsi dall'aggressore colpendola all'addome con un coltello da cucina, sorprendendola alle spalle mentre tentava di contattare telefonicamente i soccorsi, infine rincorrendola e scaraventandola sui gradini della scala durante la sua fuga, non riuscendo nell'intento per fatti indipendenti dalla sua volontà; con le aggravanti dei motivi futili, della minorata difesa e dell'abuso di relazioni domestiche, nonché con la recidiva ex art. 99, primo comma, cod. pen. (artt. 61, nn. 1, 5, 11, 56-575, cod. pen.); fatto avvenuto in Vallio Terme, in data 11 luglio 2018. L'episodio che ha determinato l'avvio del procedimento è scaturito dalla telefonata transitata dal 112 e giunta alla centrale operativa dei Carabinieri di Salò alle ore 20:42 dell'11 luglio 2018, nel corso della quale l'operatore udiva le urla di una donna e un forte frastuono, telefonata a cui era seguita quella degli operatori del 118 che informavano i Militari dell'avvenuto accoltellamento di una donna in Vallio Terme, alla Via Sopranico, n. 33. La donna accoltellata era identificata in DA GA, la quale aveva immediatamente lamentato di essere stata ferita dal convivente OR LL con un coltello da cucina, dalla cui presa si era poi divincolata mordendolo al braccio destro, dopo averlo disarmato e aver riposto l'arma su un tavolo. La donna presentava un taglio al sopracciglio destro e una ferita all'addome, che rendeva necessario un immediato intervento chirurgico, la relazione scaturita dal quale aveva dato atto che la persona lesa aveva in atto un'evidente eviscerazione di circa 30 cm di anse ileali a livello del muscolo retto dell'addome a destra sottombelicale, determinata da ferita penetrante in addome, con iniziale stasi venosa delle briglie, configurata con ferita cutanea di circa 2 cm di diametro, orientata in senso cranio-caudale, sia sul margine superiore che su quello inferiore, per totali 5 cm circa, con la specificazione che il chirurgo 2 esecutore dell'intervento aveva affermato che la lesione era stata cagionata da un'arma a punta in relazione a cui il colpo era stato inferto con poca forza.
1.2. Il Tribunale valutati, in relazione alle questioni poste dalla difesa dell'indagato anche con memoria, gli elementi già considerati dal G.i.p., in particolare quelli di generica, le sommarie informazioni testimoniali rese dalla persona offesa il 12 luglio 2018, la quale aveva riferito nei dettagli quella che aveva configurato come un'aggressione subita da LL, le discolpe offerte dall'indagato nell'interrogatorio di garanzia dell'11 luglio 2018, nonché gli elementi ulteriori contenuti nella deposizione resa da DA GA avanti al P.m. in data 17 luglio 2018, nel corso della quale la donna aveva riferito ulteriori dettagli, soprattutto relativamente alla fase successiva al ferimento, nonché nella registrazione della suddetta telefonata al 112 ha anzitutto respinto l'eccezione - di inutilizzabilità del file audio e della relativa trascrizione depositati dal P.m. e ha, poi, ritenuto sussistenti la gravità indiziaria, riferita al contestato tentativo di omicidio, nonché le corrispondenti esigenze cautelari, considerate da tutelare necessariamente con la misura di massimo rigore. In ordine alle esigenze cautelari, il Tribunale del riesame ha ritenuto che esse, per come dettagliate dal G.i.p. nell'ordinanza applicativa, sussistessero effettivamente sotto il profilo del pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di LL chiedendone l'annullamento e adducendo due motivi.
2.1. Con il primo motivo sono lamentati violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza relativi alla provvisoria imputazione di tentato omicidio. Nel corso del riesame si era posta la questione delle incongruenze intrinseche che caratterizzavano le complessive dichiarazioni della persona offesa e ne minavano l'attendibilità, fra le quali: il fatto che ella fosse riuscita a disarmare l'aggressore per poi poggiare il coltello sulla credenza sita nel corridoio dell'abitazione; la successiva, nuova aggressione dell'uomo che sarebbe stata bloccata dalla vittima, con nuova riconquista del coltello da parte sua e nascondimento dell'arma in luogo esterno alla casa, versione poi modificata con l'indicazione di un mobiletto interno all'abitazione quale luogo scelto da lei per nascondere il coltello;
l'aggiunta solo nell'ultima versione del comportamento ascritto a LL in ordine alla pronuncia della frase "ti sgozzo" e al connesso movimento attribuito all'aggressore nel senso di colpirla effettivamente alla gola tenendo il coltello con la mano destra;
la soltanto susseguente attribuzione della ferita al sopracciglio pure esibita dalla vittima a un morso dell'aggressore che le 3 sarebbe stato dato mentre era in corso la contesa per il possesso del coltello. Erano stati altresì evidenziati gli elementi che corroboravano la tesi della implausibilità della narrazione fatta da DA GA: la mancanza di sangue sulle scale sulle quali la vittima sarebbe stata raggiunta e scaraventata a terra dall'indagato, scale non raffigurate nelle fotografie scattate dagli inquirenti;
l'assenza di riferimenti a eventuali ferite sul collo della donna nel referto di Pronto soccorso;
l'incongruenza con la causale del morso della ferita sopracciliare, da ascriversi piuttosto a contatto con il suolo avuto dalla testa della persona offesa all'esito del ferimento all'addome; la carenza di prova circa il fatto che l'operatore telefonico che DA GA diceva di aver chiamato fosse rimasto in linea udendo la cronaca delle prime fasi degli accadimenti. ->In tale prospettiva lamenta il ricorrente si era anche sottolineato che le impressioni riferite dal chirurgo che aveva operato la donna, circa la poca forza impressa all'arma entrata nell'addome di lei, le caratteristiche della ferita e le notazioni del consulente della difesa, espressosi parimenti nel senso del carattere superficiale della lesione, dovessero orientare per l'insussistenza dell'intento omicida in capo all'agente, approdo confermato dall'unicità del colpo, dall'assenza di ogni altro comportamento violento ascrivibile a LL (essendo non credibile l'appendice dichiarativa relativa al susseguente tentativo di sgozzamento) e dalla condotta susseguente dell'indagato che aveva chiesto alla vittima se avesse chiamato i soccorsi e si era offerto di accompagnarla in ospedale. Ad avviso del ricorrente, a fronte di questa complessiva censura il Tribunale aveva inammissibilmente eluso la corrispondente problematica e aveva ritenuto adeguato, anche in punto di verifica della congruenza tecnica, il profilo ricostruttivo del fatto basato dall'ordinanza genetica sulla narrazione della persona offesa recependone gli esiti, anche con riferimento all'irricevibile siccome contraddetta da dati oggettivi rievocazione della seconda parte dell'episodio, quella relativa al presunto tentativo di sgozzamento. Incongrua e assertiva era stata la giustificazione inerente al mancato riscontro di tracce di sangue sulle scale, dovendo invece trarsi da quella mancanza la conclusione che LL e GA non avevano mai raggiunto le scale. In definitiva, nell'analisi della difesa, i giudici del riesame avevano omesso di considerare che, anche a voler dare per provato un comportamento volontario, la superficialità della ferita, non seguita da alcun comportamento violento da parte dell'agente, configurava una condotta a cui non poteva attagliarsi la qualificazione di tentato omicidio, ma quella di lesioni personali volontarie.
2.2. Con il secondo motivo si lamentano violazione di legge e manifesta 4 illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e all'inevitabilità della misura custodiale carceraria. Al Tribunale rimarca il ricorrente -era stato segnalato che, ove si fosse data al fatto la corretta qualificazione, la misura cautelare degli arresti domiciliari sarebbe stata quella più adatta a salvaguardare le esigenze cautelari e la più proporzionata all'effettiva portata dell'accadimento, anche in considerazione del fatto che l'unico precedente penale che gravava il ricorrente era risalente a fatti del 1994 e del rilievo che, essendosi definitivamente distaccati indagato e persona offesa, era venuta meno la situazione ambientale alla base del contestato reato: a tali osservazioni il Tribunale non aveva contrapposto idonea motivazione, giacché il convincimento secondo cui si era in presenza di un pericolo di recidiva fronteggiabile solo con il carcere trascurava inammissibilmente di considerare la peculiarità delle circostanze che avevano cagionato l'episodio delittuoso contestato, peculiarità che non avrebbero potuto ricostituirsi in diverso contesto ambientale, tenuto conto che LL aveva indicato come domicilio per la custodia cautelare domestica l'abitazione della cognata, del tutto avulsa dalla precedente situazione ambientale.
3. Il Procuratore generale ha chiesto rigettarsi l'impugnazione, in quanto gli argomenti sviluppati dal ricorrente non erano da ritenersi fondati, nessuno dei rilievi svolti risultando tale incrinare la motivazione resa dal Tribunale del riesame in modo adeguato, sia in punto di gravità indiziaria, sia in punto di esigenze cautelari. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La Corte ritiene l'impugnazione, in parte, inammissibile e, in parte, infondata e, quindi, complessivamente da rigettarsi.
2. Con riferimento alla verifica dei gravi indizi di colpevolezza, appare utile ribadire, in premessa, il principio di diritto secondo cui, in tema di misure cautelari personali, il giudizio di legittimità relativo alla verifica di sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza (ex art. 273 cod. proc. pen.), oltre che delle esigenze cautelari (ex art. 274 cod. proc. pen.), è chiamato a rilevare, nei limiti della devoluzione, la violazione di specifiche norme di legge o la mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. In particolare, il controllo di legittimità non può intervenire nella ricostruzione dei fatti, né sostituire l'apprezzamento del giudice di merito circa 5 l'attendibilità delle fonti e la rilevanza dei dati probatori. Di conseguenza, non possono ritenersi ammissibili le censure che, pur formalmente investendo la motivazione, si risolvono in realtà nella sollecitazione a compiere una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice di merito: ove sia, dunque, denunciato il vizio di motivazione del provvedimento cautelare in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, la Corte di legittimità deve controllare essenzialmente se il giudice di merito abbia dato adeguato conto delle ragioni che l'hanno convinto della sussistenza della gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e verificare la congruenza della motivazione riguardante lo scrutinio degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che devono governare l'apprezzamento delle risultanze probatorie (v. sull'argomento Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 1, n. 50466 del 15/06/2017, Matar, n. m.; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460).
2.1. Ciò premesso, è da rilevare che l'analisi compiuta dai giudici del riesame è stata dettagliata e precisa e rinviene il suo architrave logico-giuridico nella valutazione, operata in modo congruo e coerente sotto il profilo logico- giuridico, di attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa escludendo, in particolare, che potessero dare adito a sospetti i tratti di progressione dichiarativa che, per alcuni aspetti, la connotavano. Il Tribunale, ponderate le specificazioni e aggiunte rilevate nella narrazione offerta da DA GA dipanatasi nelle deposizioni dell'11, del 12 e del 17 luglio 2018, ha osservato che il suo racconto si era arricchito di particolari coerenti con il quadro da lei sinteticamente delineato nella prima dichiarazione, la sera del fatto, aggiungendo, anzi, che le affermazioni successive, lungi dal minarne l'attendibilità, costituivano specificazioni non potute riferire appena dopo essere stata la donna ferita all'addome, con eviscerazione e con il - conseguente bisogno di interventi e cure immediate. D'altro canto, il suo complessivo racconto, secondo l'ordinanza impugnata, è graniticamente riscontrato dagli elementi ulteriori acquisiti (referto di pronto soccorso, relazione dell'intervento chirurgico, rinvenimento dell'arma del delitto sporca di sangue e pienamente compatibile con le lesioni rilevate, tracce di sangue repertate nei diversi locali dell'abitazione e sui vestiti dell'indagato, la stessa ferita all'avambraccio destro di lui, la telefonata trascritta della persona offesa GA nello stesso contesto temporale del ferimento). Il mancato rinvenimento delle tracce di sangue sulle scale è stato dal Tribunale considerato compatibile con la concreta possibilità tanto del mancato versamento ematico su quella parte dell'abitazione quanto di versamenti ematici non rilevati nelle prime, decisive indagini, giacché quel luogo come quello 6 dell'aggressione era stato riferito dalla persona offesa soltanto il giorno successivo alla formazione del fascicolo fotografico, nemmeno essendo escluso, alla stregua del concreto dipanarsi delle indagini in qui primi momenti, l'intervento ripulitore messo in essere dall'indagato. Quel che l'ordinanza impugnata ha reputato assai significativo è stato il tenore della telefonata al 112 effettuata dalla vittima proprio mentre avveniva l'accoltellamento da parte di LL, di guisa che i giudici della cautela hanno svolto sulla base del relativo tessuto dichiarativo un'argomenta analisi della consecutio fattuale integratasi con l'aggressiva partecipazione dell'indagato, nonché l'orizzonte finalistico che ne ha sorretto il contegno antigiuridico. Le discolpe dell'indagato, che pure aveva ammesso di aver ferito la vittima, sono state considerate dal Tribunale intrinsecamente inverosimili oltre che - contraddette dal testo della telefonata registrata nella parte in cui si erano - risolte nella prospettazione dell'avvenuta aggressione da parte della donna contro di lui, così che la stessa in modo inconsulto e suicidiario si sarebbe proiettata verso il coltello impugnato dall'indagato. Anche la negazione di avere inseguito la persona offesa sulle scale per tentare di sgozzarla ha rinvenuto, secondo il puntuale discorso ricostruttivo esposto dai giudici del riesame, una significativa smentita nel ferimento dell'uomo all'avambraccio, da ricondursi al morso sul braccio datogli da GA quando LL aveva tentato di sgozzarla.
2.2. Con ragionamento serrato e non illogico il Tribunale ha considerato conclusivamente che la pericolosità dell'arma usata (coltello da cucina con lama di 17 cm), la zona corporea attinta, la gravità delle lesioni riportate dalla vittima, il comportamento immediatamente successivo dell'agente, inerente alla pronuncia della frase "ti sgozzo", coordinato con il suo ulteriore movimento teso a colpire al collo la donna, ritenuto corroborato dal ferimento all'avambraccio destro dell'uomo, hanno integrato altrettanti indici fattuali dimostrativi naturalmente sempre in riferimento al richiesto livello della gravità indiziaria dell'idoneità e della non equivocità degli atti compiuti da LL al fine di cagionare la morte di DA GA, oltre che dell'animus necandi che aveva sorretto la sua condotta. L'apparato motivazionale esposto dai giudici del riesame anche laddove ha fornita una ragionevole giustificazione della progressione narrativa messa in essere dalla persona offesa (essendo restata, la vittima, gravemente ferita e, dunque, nell'immediatezza, non in grado di riferire in modo completo l'accaduto) non risulta destrutturato dalla critica del ricorrente che, per l'aspetto ricostruttivo dell'andamento dell'aggressione e del conseguente apprezzamento dell'idoneità del configurato tentativo omicidiario, esorbita nel campo della 7 valutazione di fatto, anche laddove propone una considerazione riduttiva dell'entità della ferita (che pure aveva determinato la parziale eviscerazione della vittima) sulla scorta della mera estrapolazione di una valutazione decontestualizzata ascritta al sanitario che ebbe a curare la vittima, proponendo inammissibilmente una ricostruzione del fatto connotate da scaturigine e da modalità cinematiche diverse da quelle affermate in modo congruo e immune da crepe logiche, nell'ordinanza impugnata.
2.3. In punto di dolo omicidiario, poi, la critica mossa dal ricorrente sul piano della qualificazione giuridica del fatto è da ritenersi infondata perché le spie ermeneutiche dedotte per convincere della più corretta sussumibilità dell'azione criminosa sotto la fattispecie incriminatrice delle lesioni personali volontarie collide con l'adeguata enunciazione degli indicati parametri, tratti in modo ragionevole e plausibile dal compendio indiziario allo stato valutabile, della volontà omicidiaria ascritta dai giudici del riesame a dolo diretto, non essendo di ostacolo a tale inquadramento l'unicità del fendente che ha in concreto attinto la vittima: sul punto va riaffermato il principio secondo cui la mancata inflizione di più pugnalate non esclude la configurabilità del dolo omicida, ove sia accertato che, per le modalità operative e per lo strumento utilizzato, l'azione era idonea a causare la morte della vittima, evento non verificatosi per cause indipendenti dalla volontà dell'agente (Sez. 1, n. 51056 del 27/11/2013, Tripodi, Rv. 257882). L'ordinanza non si espone, pertanto, a censura fondata circa la gravità indiziaria ritenuta convergente sul dolo di tentato oggetto di esame. In tal senso è da riaffermare il principio secondo cui la sussistenza del dolo nel delitto di tentato omicidio può desumersi, in mancanza di attendibile confessione, dalle peculiarità intrinseche dell'azione criminosa, aventi valore sintomatico in base alle comuni regole di esperienza. Invero, in assenza di esplicite ammissioni da parte dell'imputato, tale prova ha natura indiretta, dovendo essere desunta da elementi esterni e, in particolare, da quei dati della condotta che, per la loro non equivoca potenzialità offensiva, siano i più idonei a esprimere il fine perseguito dall'agente: sicché ai fini dell'accertamento della sussistenza dell'animus necandi assume valore determinante l'idoneità dell'azione, che va apprezzata in concreto, con una prognosi formulata ex post ma con riferimento alla situazione che si presentava all'imputato ex ante, al momento del compimento degli atti, in base alle condizioni umanamente prevedibili del caso (Sez. 1, n. 35006 del 18/04/2013, Polisi, Rv. 257208).
3. Anche in tema di esigenze cautelari il Tribunale ha reso una motivazione congrua nel solco già accennato in precedenza. 8 E' stata valutata, al riguardo, la negativa personalità dell'indagato, come risultante, oltre che dall'estrema gravità del fatto, soprattutto dalla concreta dinamica dell'aggressione, determinata dalla reazione dell'uomo al semplice rimprovero della vittima per il fatto che LL fosse ubriaco, condotta del tutto sproporzionata alla consistenza dell'episodio che l'aveva scatenata, dimostrativa del carattere violento dell'agente e dell'assoluta sua mancanza di freni inibitori: elementi tali da determinare la concreta immanenza del rischio che egli ricorra in altrettali, ordinariamente possibili, situazioni a condotte violente del tipo - oggetto di processo. Con analisi congrua, i giudici del riesame hanno prestato adesione agli argomenti esposti nell'ordinanza genetica, anche in punto di scelta della misura, essendosi reputata necessaria la custodia in carcere, in quanto la pericolosità evidenziata, accentuata dall'abituale assunzione di alcolici da parte dell'indagato, è stata motivatamente considerata come determinante controindicazione rispetto nella concreta possibilità di confidare nella sua benché minima capacità di autocontrollo: sicché per contenere la spinta recidivante nessun'altra misura, inclusa quella degli arresti domiciliari, si è stimata adeguata nell'attuale contesto. In siffatta cornice fattuale e giuridica, tracciata dal Tribunale con specifica e ragionevole ponderazione dei dati analizzati, inconsistente e generica si appalesa la prospettazione difensiva secondo cui mancherebbe l'attualità del pericolo per il fatto che LL e GA avrebbero separato i loro destini quanto alla convivenza precariamente instaurata in precedenza: deve obiettarsi immediatamente che la ragione del pericolo di recidiva afferisce all'evidenziata carenza di freni inibitori dell'indagato, agevolata dalla sua consuetudine a eccedere con l'alcool; carenza che potrebbe produrre i suoi effetti destabilizzanti rispetto alla tutela delle esigenze specialpreventive anche nei rapporti con altri soggetti. Né l'impugnazione si segnala, per altro verso, per la deduzione di censure specifiche sul punto del mancato riconoscimento degli arresti domiciliari rafforzati da strumenti di controllo elettronici, dopo che comunque il Tribunale del riesame ne ha affermato l'attuale incompatibilità con il concreto pericolo di reiterazione di reati della stessa specie da parte dell'indagato.
4. In conclusione, la complessiva doglianza proposta dal ricorrente non offre argomenti idonei a destrutturare il filo logico-giuridico del provvedimento impugnato: il ricorso va pertanto rigettato. A tale statuizione consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del 9 ricorrente, segue altresì la disposizione di trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario di riferimento, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone trasmettersi a cura della cancelleria copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario, ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p. Così deciso il 29 novembre 2018 Il Presidente Il Consigliere estensore MariaStefania Di Tomassi Vincenzo DEPOSITATA IN CANCELLERIA 18 MAR 2019 IL CANCELLIERE Stefanie FAIELLA 10