Sentenza 18 novembre 2020
Massime • 1
In tema di concorso anomalo ex art. 116 cod. pen., l'affermazione di responsabilità per il reato diverso commesso dal concorrente richiede la verifica della sussistenza di un nesso, non solo causale ma anche psicologico, tra la condotta del soggetto che ha voluto soltanto il reato meno grave e l'evento diverso, che si identifica con il coefficiente della colpa in concreto, da accertarsi, secondo gli ordinari criteri della prevedibilità del diverso reato, sulla base della personalità dell'esecutore materiale e del contesto fattuale nel quale l'azione si è svolta.
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- 1. Quotidiano giuridicoAnnamaria Villafrate · https://ildiritto.it/ · 4 marzo 2024
Quesito con risposta a cura di Andrea Bonanno, Claudia Caselgrandi e Federica Colantonio Vanno dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 628, secondo comma, del codice penale, sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione. — Corte Cost. 20 dicembre 2022, n. 260. Nel caso di specie il soggetto agente, a seguito del tentativo di impossessarsi di alcune confezioni di generi alimentari sottraendole dai banchi di un supermercato, adoperava violenza e minaccia ai danni dell'addetto alla vigilanza allo scopo di darsi alla fuga. Il giudice rimettente denunciava l'irragionevolezza, al metro dell'art. 3 Cost., dell'equiparazione del trattamento …
Leggi di più… - 2. In tema di concorso anomalo, ai fini dell'affermazione della responsabilità per il reato diverso commesso dal compartecipe, che verifica il giudice è tenuto a fareDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 6 maggio 2022
(Riferimento normativo: Cod. pen., art. 116) Indice Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione Conclusioni 1. Il fatto La Corte di Appello di Brescia, in riforma di una pronuncia emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale della stessa città, rideterminava la pena inflitta agli imputati per il reato ascritto al capo B), e dichiarava non doversi procedere in ordine ai reati di cui ai capi A), C) e D), perché estinti per prescrizione. 2. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Avverso il provvedimento emesso dai giudici di seconde cure proponevano ricorso per Cassazione ambedue gli imputati, per il tramite dei …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/11/2020, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2020 |
Testo completo
00006-21 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: LO ZA -- Presidente - Sent. n. sez. 1796/2020 UP 18/11/2020 ROSA PEZZULLO - ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI R.G.N. 48676/2019 GIUSEPPE DE MARZO ANGELO CAPUTO -Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SC MA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 24/06/2019 della CORTE ASSISE APPELLO di CATANIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa cassazione Vincenzo Senatore, che ha concluso per Corte di l'inammissibilità del ricorso. 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza n. 52870/18 deliberata il 16/06/2018, la Prima Sezione penale di questa Corte ha annullato la sentenza pronunciata il 29/12/2016 dalla Corte di assise di appello di Catania nei confronti di MA SC, rigettando, invece, i ricorsi proposti nell'interesse di OM RE e di SA NO (non avendo MA LA proposto ricorso). La sentenza di questa Corte rilevava quanto segue: «NO SA, RE OM, LA MA e SC MA venivano rinviati a giudizio per rispondere: al capo a), del reato di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione (575, 577, comma 1, n. 3, cod. pen.), dalla circostanza di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen. e, per la sola NO, dall'aggravante di cui all'ultimo comma dell'art. 577 cod. pen. (del rapporto di coniugio), perché, in concorso tra loro e con EI MA OR quale esecutore materiale, LA, RE e SC quali partecipi, NO SA quale mandante, cagionavano la morte di ND PP che sopraggiungeva a seguito della ferita cagionatagli dal EI con arma da taglio alla regione para- sternale-sottoclaveare destra;
LA, RE e SC, anche del reato di cui al capo b) (artt. 61 n. 2, 110 cod. pen. e 4 L. n. 110/75), perché, in concorso tra loro e con EI MA OR, già condannato separatamente, al fine di consumare il delitto sub a), portavano fuori dalle loro abitazioni, a bordo dell'autovettura di proprietà del LA, il coltello marca CH utilizzato per uccidere ND PP;
con l'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen. I fatti venivano commessi nella notte del 28.8.2010, in Caltagirone. Con sentenza resa in data 3.7.2014, la Corte di Assise di Catania dichiarava LA MA, RE OM e NO SA colpevoli dei reati loro ascritti, unificati dal vincolo della continuazione, e, applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle rispettivamente contestate aggravanti, condannava ciascuno alla pena di ventiquattro anni e tre mesi di reclusione;
dichiarava SC MA colpevole del reato di cui al capo a) della rubrica, esclusa l'aggravante della premeditazione, e, riconosciuta la circostanza di cui all'art. 116, comma 2, cod. pen., ritenuta equivalente alla circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen. e alla recidiva, lo condannava alla pena di ventuno anni di reclusione;
seguivano le pene accessorie e le misure di sicurezza di legge a carico degli imputati;
il SC veniva assolto dal reato di cui al capo B) per non aver commesso il fatto», mentre «con sentenza in data 29.12.2016, la Corte di Assise di Appello di Catania, in riforma della decisione di primo grado, esclusa la contestata recidiva nei confronti di SC MA, dichiarava la già concessagli attenuante di cui all'art. 116, comma 2, cod. pen. prevalente sull'aggravante prevista dall'art. 61 n. 5 cod. pen. e rideterminava la pena nei suoi confronti in quindici anni di reclusione;
confermava, nel resto, l'impugnata pronuncia». 2 Con riferimento alla posizione di SC, la sentenza rescindente riteneva infondato il primo motivo (afferente al mancato accoglimento della richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per procedere ad una perizia psichiatrica) e meritevoli di accoglimento gli altri due, rilevando quanto segue: «Sono invece, fondati, il secondo e il terzo motivo di ricorso, da trattarsi congiuntamente. Nell'affermare anche la responsabilità del SC, seppure ai sensi dell'art. 116 cod. pen., la Corte di Assise di Appello ha affermato come l'evento morte fosse concretamente e logicamente prevedibile quale ulteriore possibile sviluppo dell'azione criminosa originariamente concordata, "in ragione del fatto che il EI era stato incaricato di agire in danno della integrità fisica della vittima, delle specifiche modalità esecutive della condotta programmata (in orario notturno) che rendevano assai probabile una reazione difensiva del ND, della circostanza che il EI aveva la disponibilità di un coltello, nonché dell'evidente stato di ubriachezza del rumeno al momento della esecuzione del delitto. Tali circostanze, complessivamente considerate, rendono palese che nel caso in esame l'evento più grave non si presenta affatto come un evento atipico, dovuto a circostanze eccezionali e del tutto imprevedibili, tali da spezzare il nesso psicologico tra quanto voluto e quanto realizzato dal compartecipe". Nell'approdare a tale conclusione, tuttavia, la Corte di secondo grado ha omesso di dare ragione della compatibilità logica dell'esposto ragionamento in relazione alla circostanza della disponibilità del coltello da parte del EI, con l'assoluzione del SC dal reato di cui all'art. 4 L. n. 110/75 pronunciata dal primo Giudice, "non essendo stata raggiunta sufficiente dimostrazione che lo stesso (il SC, n.d.e.) abbia previsto o voluto l'uso dell'arma da parte dei complici" (pag. 106 sentenza Corte di Assise). E' evidente, infatti, che il riferimento, tra gli elementi indicativi della prevedibilità dell'evento più grave (omicidio) rispetto a quello programmato (lesioni, per quel che ne sapeva il SC), della disponibilità di un coltello in capo al EI, collide manifestamente, sul piano logico, con l'assoluzione del SC dalla relativa contravvenzione. Da tanto discende l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di Assise di Appello di Catania, che dovrà formulare di nuovo il giudizio di prevedibilità, ai sensi dell'art. 116 cod. pen., espungendo il riferimento al coltello, sulla base di tutti gli elementi istruttori acquisiti nel giudizio, inclusi gli apporti probatori affluiti nel giudizio di appello. Le ulteriori censure restano assorbite».
2. Investita del giudizio di rinvio, la Corte di assise di appello di Catania, con sentenza deliberata il 24/06/2019, in riforma della sentenza di primo grado, ha escluso la recidiva contestata a MA SC e, ritenuta la prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 116, secondo comma, cod. pen. sulla 3 circostanza aggravante della minorata difesa, ha rideterminato in melius la pena irrogata.
3. Avverso l'indicata sentenza della Corte di assise di appello di Catania del 24/06/2019, ha proposto ricorso per cassazione MA SC, attraverso il difensore Avv. Christian Parisi, articolando tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
3.1. Il primo motivo denuncia vizi di motivazione. Dai giudizi di merito è emerso che il ricorrente non ha partecipato alla fase ideativa e preparatoria del reato, non conosceva l'autore materiale dello stesso, non conosceva né aveva legami con la mandante, non sapeva che l'esecutore materiale portava un coltello, era in condizioni psico-fisiche tali da non comprendere le intenzioni dei correi e non era presente al momento della colluttazione e del ferimento mortale della vittima. A fronte di ciò la motivazione della sentenza impugnata è viziata in quanto: utilizza una formula dubitativa a proposito della consapevolezza del ricorrente circa il possesso del coltello da parte di EI e ritiene erroneamente che SC non avesse escluso con certezza che l'esecutore materiale fosse armato;
ha erroneamente considerato la morte della vittima uno sviluppo logico della condotta degli agenti, a prescindere dalla consapevolezza del coltello;
definisce EI "bravo con le mani" e, contraddittoriamente, riporta la richiesta dello stesso di eseguire l'incarico con un'arma; ritiene che l'ubriachezza di EI fisse una circostanza idonea a rendere prevedibile l'evento mortale, mentre non considera che quella, più grave, di SC non gli consentiva di comprendere le intenzioni dei correi;
non ha valutato l'età e la corporatura dei contendenti e ha erroneamente definito "imboscata da parte di più persone" e "azione collettiva di gruppo" lo scontro fisico tra esecutore materiale e vittima, mentre solo LA aveva mostrato a EI l'abitazione di ND;
ha ritenuto dimostrata la prevedibilità dell'evento mortale sulla base delle frasi di SC intercettate;
ha valorizzato le dichiarazioni di LA circa il fatto che ND doveva subire ciò che aveva subito la mandante NO senza considerare che questa era stata vittima di lesioni guaribili in 25 giorni;
ha ritenuto le condotte successive al fatto di SC indici della prevedibilità dell'evento mortale.
3.2. Il secondo motivo denuncia erronea applicazione degli artt. 116, 42 e 575 cod. pen., posto che, alla luce dei dati richiamati, SC non poteva prevedere, anche facendo uso della dovuta diligenza, il verificarsi dell'evento omicidiario, che non può essergli attribuito a titolo di responsabilità oggettiva.
3.3. Il terzo motivo denuncia inosservanza dell'art. 62-bis cod. pen., in relazione alla conferma del diniego dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche.
4. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Vincenzo Senatore ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
5. Il difensore del ricorrente ha fatto pervenire una memoria con la quale insiste per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere rigettato.
2. In limine, mette conto richiamare, in estrema sintesi, i passaggi più significativi del percorso argomentativo del giudice del rinvio. La Corte distrettuale muove dal rilievo che l'invito a cena di SC aveva lo scopo di coinvolgerlo nella «spedizione punitiva» programmata in danno di ND, come confermato dal rapporto di grande familiarità tra RE e il ricorrente, dalla personalità di quest'ultimo (pluripregiudicato, anche per lo specifico reato di lesioni), dalla sua familiarità con i luoghi in cui si svolsero i fatti (dove abitavano i suoi zii) e dalla circostanza che fu reso edotto dell'antefatto (le lesioni indicate come causate a SA NO da ND). Ribadito, sulla scorta delle indicazioni della sentenza di annullamento, che SC non era a conoscenza del fatto che EI fosse armato di un coltello, giudice del rinvio ricostruisce, sulla scorta del racconto dello stesso EI (ritenuto attendibile) e di quanto riferito da alcune persone abitanti nei pressi dell'abitazione della vittima, lo svolgimento dei fatti: giunti nei pressi di tale abitazione, RE, SC, LA e EI lasciarono l'auto, percorsero le scale in salita fino all'abitazione di ND, quindi, i primi due si misero a correre percorrendo in salita altre scale sulla destra, mentre LA indicò a EI la porta dell'abitazione. Dopo l'accoltellamento mortale di ND, EI si allontanò di corsa raggiungendo l'auto dove trovò i tre complici;
vistolo sporco di sangue, LA lo condusse ad una fontanella per lavarsi e per lavare il coltello (di cui EI non volle disfarsi). Quindi i quattro tornarono a casa di RE dove, tra l'altro, fecero un brindisi. La Corte di assise di appello ritiene provata la piena consapevolezza, in capo a SC, della spedizione punitiva, come confermato dalla conoscenza dell'antefatto (e delle ragioni di risentimento di NO, condivise da LA e da RE, nei confronti di ND), dalla disponibilità del ricorrente a partecipare alla spedizione, offrendosi di portare sul posto EI con il suo scooter ed anche di provvedere lui stesso a "dare la lezione" a ND 5 (disponibilità, quest'ultima, ribadita anche nel percorso in auto verso la casa della vittima, quando SC chiese agli altri "chi ci va?"), dall'eccitazione alimentata anche dall'ubriachezza in cui SC si trovava e dalla consapevolezza del suo ruolo decisivo in quanto conoscitore dei luoghi, dai comportamenti post factum denotanti una completa adesione (quali l'assenza di qualsiasi dissociazione, gli atteggiamenti tenuti nei giorni successivi, il tentativo di munirsi di un falso alibi): elementi, questi, che, ad avviso della Corte di assise di appello, appaiono certamente dimostrativi della condivisione da parte del SC, quanto meno, di un generico programma di aggressione fisica e consentono di inferire l'adesione psichica del SC alla commissione del reato di lesioni in danno del ND». Quanto al giudizio di prevedibilità dell'evento mortale, rileva la sentenza impugnata che «l'adesione del SC riguardava una programmata rischiosa operazione contemplante a prescindere dal possesso del coltello da parte di EI [...] - una vera e propria azione fisicamente violenta nei confronti del destinatario di cui, anche attese le circostanze (di notte), era certamente prevedibile la reazione con conseguente possibile degenerazione della lite, anche in considerazione dello stato di ubriachezza e del temperamento violento dell'autore materiale (proprio all'uopo scelto)»; l'aggressività di EI, scelto anche per la sua "bravura con le mani", ossia per la sua capacità di attentare gravemente all'altrui incolumità fisica anche solo a mani nude [...] e per il suo temperamento aggressivo ed altresì privo di freni inibitori per lo stato di ubriachezza in cui versava», era tanto più «prevedibile nel suo possibile sviluppo e progressione di estrema pericolosità in quanto, inoltre, alimentata e rafforzata dalla presenza a supporto dei correi, che lo avevano accompagnato sino al luogo del delitto e che nei pressi erano rimasti ad attenderlo, con possibilità di intervenire in caso di bisogno». Il giudizio di prevedibilità in concreto da parte di SC dell'evento mortale è dunque argomentato dalla Corte distrettuale sulla base delle specifiche circostanze di tempo e di situazione» della fattispecie concreta, in cui la degenerazione dell'aggressione ai danni di ND rientrava nella ragionevole prevedibilità psichica di ciascun concorrente, a prescindere dalle sequenze e modalità attraverso le quali l'azione violenta si sarebbe, in concreto, dipanata e svolta».
3. Sempre in premessa, è opportuno ripercorrere le tappe dell'evoluzione della giurisprudenza di legittimità in ordine al coefficiente soggettivo necessario per integrare la fattispecie del concorso anomalo ex art. 116 cod. pen.
3.1. Come è noto, un coefficiente del genere non era richiesto secondo l'impostazione originaria del codice Rocco, che ravvisava nella disciplina del reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti una delle ipotesi di responsabilità oggettiva, segnatamente riconducibile alla logica del versari in re illicita. Tale impostazione fu presto stigmatizzata dalla Corte costituzionale;
con la sentenza n. 42 del 1965, il giudice delle leggi escluse il contrasto dell'art. 116 cod. pen. con l'art. 27, primo comma, della Costituzione, ossia con il principio della personalità della responsabilità penale, facendo leva sull'interpretazione secondo cui, per integrare il concorso anomalo, è necessario «un coefficiente di partecipazione anche psichica» e, dunque, «la sussistenza non soltanto del rapporto di causalità materiale, ma anche di un rapporto di causalità psichica, concepito nel senso che il reato diverso o più grave commesso dal concorrente debba potere rappresentarsi alla psiche dell'agente, nell'ordinario svolgersi e concatenarsi dei fatti umani, come uno sviluppo logicamente prevedibile di quello voluto, affermandosi in tal modo la necessaria presenza anche di un coefficiente di colpevolezza». Una lettura dell'interpretazione costituzionalmente orientata offerta dalla sentenza n. 45 del 1965 riteneva sufficiente, ai fini della sussistenza del coefficiente di partecipazione psichica, la prevedibilità in astratto dell'evento più grave. In questa prospettiva, si è sostenuto che il concorrente è chiamato, a norma dell'art. 116 cod. pen., a rispondere d'un reato doloso in dipendenza d'un atteggiamento colposo, com'è provato dalla mancanza della volontà del fatto sotto il profilo del dolo sia diretto che eventuale, dalla violazione di elementari regole di prudenza, facendosi affidamento - ai fini della realizzazione dell'azione criminosa sull'altrui iniziativa, che è insuscettibile di controlio e, in un quadro di - normalità causale, dalla prevedibilità la quale deve essere intesa come logica e astratta prevedibilità, da non confondersi con la previsione dell'evento diverso o più grave, né con la logica e concreta prevedibilità, bensì nel senso che le modalità e i mezzi di esecuzione concordati e conosciuti siano tali da rendere possibile e tutt'altro che eccezionale un trasmodare della condotta concordata (Sez. 1, n. 11889 del 06/10/1988, Rv. 179840; conf., ex plurimis, Sez. 1, n. 5002 del 31/01/1986, Iorelli, Rv. 172989).
3.2. Una decisa svolta nell'individuazione dei criteri di imputazione soggettiva costituzionalmente necessari è stata impressa dalle nota sentenza n. 364 del 1988 della Corte costituzionale, i cui principi sono stati poi ribaditi dalla sentenza n. 1085 dello stesso anno. La sentenza n. 364 offre del principio sancito dal primo comma dell'art. 27 Cost. un'interpretazione in forza della quale «si risponde penalmente soltanto per il fatto proprio»>, dovendosi intendere per "fatto proprio" non già «il fatto collegato al soggetto, all'azione dell'autore, dal mero nesso di causalità materiale [...] ma anche, e soprattutto, dal momento subiettivo, costituito, in presenza della prevedibilità ed evitabilità del risultato vietato, almeno dalla "colpa" in 7 senso stretto». Collegando il primo al terzo comma dell'art. 27 Cost., la sentenza n. 364 del 1988 rileva che la funzione rieducativa della pena «postula almeno la colpa dell'agente in relazione agli elementi più significativi della fattispecie tipica», posto che «non avrebbe senso la "rieducazione" di chi, non essendo almeno "in colpa" (rispetto al fatto) non ha, certo, "bisogno" di essere "rieducato">>, sicché «è in relazione al complessivo, ultimo risultato vietato che va posto il problema della violazione delle regole "preventive" che, appunto in quanto collegate al medesimo, consentono di riscontrare nell'agente la colpa per il fatto realizzato». Nella medesima prospettiva, la sentenza n. 1085 del 1988 della Corte costituzionale ribadisce che affinché «l'art. 27, primo comma, Cost, sia pienamente rispettato e la responsabilità penale sia autenticamente personale, è indispensabile che tutti e ciascuno degli elementi che concorrono a contrassegnare il disvalore della fattispecie siano soggettivamente collegati all'agente (siano, cioè, investiti dal dolo o dalla colpa) ed è altresì indispensabile che tutti e ciascuno dei predetti elementi siano allo stesso agente rimproverabili e cioè anche soggettivamente disapprovati»; sviluppando l'impostazione delineata dalla sentenza n. 364, la successiva sentenza n. 1085 del 1988 esclude la compatibilità con il principio dettato dall'art. 27, primo comma, Cost. della massima qui in re illicita versatur respondit etiam pro casu, poiché, se è vero che tale massima implica, almeno solitamente, un collegamento subiettivo tra il reo ed un dato (di regola evento) in assenza dl quale non si avrebbe il versari in re illicita, non per tal ragione è costituzionalmente legittimo addebitare all'agente anche gli ulteriori eventi [...] nella produzione dei quali la volontà del reo è rimasta totalmente estranea e che, pertanto, non sono rimproverabili allo stesso reo». Ribadendo l'insegnamento delle pronunce del 1988, la sentenza n. 322 del 2007 della Corte costituzionale ha sottolineato che «il principio di colpevolezza partecipa, in specie, di una finalità comune a quelli di legalità e di irretroattività della legge penale (art. 25, secondo comma, Cost.): esso mira, cioè, a garantire ai consociati libere scelte d'azione [...], sulla base di una valutazione anticipata ("calcolabilità") delle conseguenze giuridico-penali della propria condotta;
"calcolabilità" che verrebbe meno ove all'agente fossero addossati accadimenti estranei alla sua sfera di consapevole dominio, perché non solo non voluti né concretamente rappresentati, ma neppure prevedibili ed evitabili. In pari tempo, il principio di colpevolezza svolge un ruolo "fondante" rispetto alla funzione rieducativa della pena (art. 27, terzo comma, Cost.): non avrebbe senso, infatti, "rieducare" chi non ha bisogno di essere "rieducato", non versando almeno in colpa rispetto al fatto commesso»; in questa prospettiva, il principio di colpevolezza «si pone non soltanto quale vincolo per il legislatore, nella 8 conformazione degli istituti penalistici e delle singole norme incriminatici;
ma anche come canone ermeneutico per il giudice, nella lettura e nell'applicazione delle disposizioni vigenti».
3.3. La giurisprudenza di legittimità ha recepito l'interpretazione del principio di colpevolezza offerta dalla Corte costituzionale, offrendone una ricostruzione particolarmente articolata con la sentenza ON delle Sezioni unite (Sez. U, n. 22676 del 22/01/2009, ON, Rv. 243381), che, pur essendo intervenuta in tema di morte o lesioni come conseguenza di altro delitto, ha enunciato una serie di principi di diritto di portata generale e senz'altro riferibili anche all'istituto del concorso anomalo. Censurando la tesi che riteneva imputabile ex art. 586 cod. pen. l'evento mortale o lesivo sulla base del criterio della prevedibilità in astratto, la sentenza ON ha osservato che «il criterio della prevedibilità in astratto è invocato come mero omaggio formale al principio di colpevolezza», e che, in realtà, la tesi incentrata sulla prevedibilità in astratto si pone sullo stesso piano di quella della responsabilità oggettiva e di quella della colpa presunta per violazione della legge penale. In tutti e tre casi, infatti, in sostanza la responsabilità viene fondata sul solo nesso causale, perché l'evento morte non voluto viene sempre messo a carico del soggetto che ha compiuto il delitto doloso sulla sola base del nesso di causalità tra tale delitto e l'evento non voluto, indipendentemente da una indagine sull'elemento psicologico ad esso relativo». Di qui, la necessità di richiedere, anche rispetto alla fattispecie di cui all'art. 586 cod. pen. «una responsabilità per colpa in concreto, ossia ancorata ad una violazione di regole cautelari di condotta e ad un coefficiente di prevedibilità ed evitabilità, in concreto e non in astratto, del rischio connesso alla carica di pericolosità per i beni della vita e dell'incolumità personale, intrinseca alla consumazione del reato doloso di base», tanto più che già la citata sentenza n. 1085 del 1988 della Corte costituzionale ha esplicitamente riferito il requisito della colpa anche ad attività illecite». Ora, non ravvisandosi «valide e decisive ragioni per le quali, allorché si manifesti nell'ambito di una diversa condotta illecita, la colpa debba subire delle modificazioni nella sua struttura o nel suo contenuto»>, Sez. U, ON ritiene di dover far riferimento alla nozione "normale" di colpa, che «consiste nella realizzazione di un fatto non voluto, rimproverabile al soggetto per la violazione di una regola di diligenza (di prudenza, di imperizia), che discende da una valutazione positiva di prevedibilità e di evitabilità della verificazione dell'evento»; valutazione, questa, che «deve essere compiuta con un giudizio di prognosi postuma, collocandosi in una prospettiva ex ante, cioè riferita al momento in cui è avvenuto il fatto, da svolgersi in concreto, secondo il punto di vista di un omologo agente modello, ossia di un agente ideato mentalmente come coscienzioso ed avveduto che si trovi nella concreta situazione e nel concreto ruolo sociale dell'agente reale». 9 3.4. Anche sullo specifico terreno del concorso anomalo la più recente giurisprudenza di legittimità identifica con la colpa in concreto il necessario coefficiente di colpevolezza rispetto al più grave reato commesso dal concorrente. In questo senso, si è affermato che ai fini dell'affermazione della responsabilità per il reato diverso commesso dal compartecipe, è necessaria la verifica della sussistenza di un nesso, non solo causale ma anche psicologico, tra la condotta del soggetto che ha voluto soltanto il reato meno grave e l'evento diverso, nel senso che quest'ultimo deve essere oggetto di possibile rappresentazione in quanto logico sviluppo, secondo l'ordinario svolgersi e concatenarsi dei fatti umani, fermo restando che la prognosi postuma sulla prevedibilità del diverso reato commesso dal concorrente va effettuata in concreto, valutando la personalità dell'imputato e le circostanze ambientali nelle quali l'azione si è svolta (Sez. 5, n. 34036 del 18/06/2013, Rv. 257251; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 39339 del 08/07/2009, Rizza, Rv. 245152). Il coefficiente psicologico quale elemento costitutivo della responsabilità ex art. 116 cod. pen. deve, dunque, essere ricondotto al «paradigma della colpa», richiedendo, in particolare, la previsione o prevedibilità ed evitabilità dell'evento, accertabili in concreto, tenuto conto di tutte le circostanze che accompagnano l'azione dei concorrenti e col parametro dell'homo eiusdem professionis et condicionis» (Sez. 5, n. 44359 del 18/03/2015, Sisti, Rv. 265728). Al riguardo, una puntualizzazione si rende opportuna con riferimento all'indirizzo secondo cui, in tema di concorso anomalo, il soggetto che non ha voluto il reato diverso, pur avendolo previsto e ritenuto sicuramente evitabile, risponde di un reato doloso sulla base di un atteggiamento colposo, consistente nell'essersi affidato, per realizzare l'altra condotta concorsualmente prevista con dolo, anche all'attività altrui, la quale come tale non è finalisticamente controllabile, posto che, al cospetto di un'azione collettiva, si dilata l'onere di previsione a carico dell'aderente al progetto comune, specie nel caso di azione violenta contro una persona (Sez. 6, n. 17502 del 13/12/2017, dep. 2018, Larosa, Rv. 272893). Ora, il mero affidamento a un concorrente della realizzazione materiale del reato non è, di per sé, idoneo ad integrare il requisito della colpa in concreto, che, come si è visto, non può prescindere dalla valutazione, appunto in concreto, della personalità dell'esecutore materiale e del contesto fattuale nel quale l'azione si è svolta;
svincolato da una valutazione del genere, il coefficiente psicologico necessario all'integrazione del concorso anomalo resterebbe correlato con una sorta di culpa in eligendo ravvisabile in tutte le ipotesi di concorso di un agente diverso dall'autore materiale, sicché, nella sostanza, il criterio di imputazione soggettiva verrebbe sganciato dalla colpa in senso stretto» richiesta dalla giurisprudenza costituzionale, per 10 assumere, di fatto, i contenuti di una riedizione della responsabilità per colpa in astratto.
3.5. Concludendo sul punto, deve ribadirsi che, ai fini dell'affermazione della responsabilità per il reato diverso commesso dal concorrente, è necessaria la verifica della sussistenza di un nesso, non solo causale ma anche psicologico, tra la condotta del soggetto che ha voluto soltanto il reato meno grave e l'evento diverso, nesso psicologico da identificarsi con la colpa in concreto, che deve essere accertata con gli ordinari criteri e, segnatamente, sulla base della personalità dell'esecutore materiale e del contesto fattuale nel quale l'azione si è svolta.
4. Il giudice del rinvio ha fatto buon governo dei principi di diritto richiamati e delle prescrizioni motivazionali dettate dalla sentenza di annullamento.
4.1. La sentenza impugnata, in primo luogo, ha ricostruito i plurimi elementi in forza dei quali ha ritenuto provata la piena consapevolezza in capo a SC della partecipazione all'azione lesiva materialmente eseguita da EI e, dunque, alla «commissione del reato di lesioni in danno del ND». L'adesione del ricorrente al programma di aggressione fisica in danno di ND è argomentata dal giudice del rinvio, come si è visto, sulla base di plurimi elementi: dalla conoscenza dell'antefatto e delle ragioni di risentimento di NO, LA e RE alla piena disponibilità a partecipare alla spedizione punitiva», fino ad offrirsi di accompagnare da solo EI e poi di provvedere direttamente lui stesso alla realizzazione lesiva (disponibilità, quest'ultima, ribadita anche mentre il gruppo si recava in auto presso l'abitazione della vittima); dalla consapevolezza del ruolo decisivo rivestito nella programmata «spedizione punitiva» (per la sua conoscenza anzi familiarità» dei luoghi in cui si svolsero i fatti) ad una serie di comportamenti post factum, che vanno dall'immediata reazione (priva di qualsiasi espressione di dissociazione) all'atteggiamento tenuto al ritorno a casa (con la partecipazione al brindisi), fino a comportamenti tenuti nei giorni successivi (il tentativo di munirsi di un falso albo, la conversazione intercettata nel quale SC criticava per aver sprecato i 500 euro, ossia il compenso promesso a EI, per la realizzazione dell'azione criminosa, «dato che gli artefici della morte di ND erano stati scoperti a causa della confessione del EI medesimo»). Elementi, questi in sintesi riportati, che, nel percorso argomentativo del giudice del rinvio, danno univocamente conto dell'inconsistenza della tesi sostenuta dallo stesso SC (e solo da lui, peraltro) secondo cui l'uscita dei quattro partecipi era finalizzata ad andare a prendere delle ragazze rumene (in presenze delle rispettive compagne, così rimarcando l'inverosimiglianza dell'affermazione).
4.2. Ritenuta, dunque, la sicura compartecipazione di SC al fatto di lesioni volontarie, la Corte di assise di appello passa allo scrutinio della sussistenza degli elementi costitutivi del concorso anomalo ex art. 116 cod. pen., mostrando di aver puntualmente messo a fuoco il vizio motivazionale stigmatizzato dalla sentenza rescindente, ossia la valorizzazione del porto del coltello da parte di EI, a fronte dell'assoluzione di SC dal relativo reato. Sotto questo profilo, centrale, nell'economia del discorso giustificativo svolto dal giudice del rinvio, è il riferimento ai dati probatori afferenti alle "attitudini" di EI e alle ragioni per le quali era stato prescelto per l'attuazione dell'aggressione a ND: EI, infatti, era stato scelto e incaricato di realizzazione l'aggressione proprio per la sua "bravura con le mani", ossia per la sua capacità di attentare gravemente all'altrui incolumità fisica anche solo a mani nude, che, unita al temperamento aggressivo, lo rendevano idoneo a dare la programmata "lezione" a ND. Nei termini indicati, la motivazione della sentenza impugnata ha escluso qualsiasi riferimento al coltello portato da EI, dando conto, allo stesso tempo, del particolare affidamento sulla capacità aggressiva e sul temperamento dell'autore materiale, così da superare la censura che aveva condotto all'annullamento della precedente decisione.
4.3. Al dato centrale rappresentato dalle attitudini di EI, ossia alla sua "bravura con le mani" nel senso appena richiamato, si aggiungono, nel ragionamento probatorio della sentenza impugnata, ulteriori elementi a comprovare la riconoscibilità del coefficiente psicologico del concorso anomalo: la natura e le modalità della «spedizione punitiva», ossia un'azione violenta da porre in essere nottetempo, così da rendere certamente prevedibile la reazione dell'aggredito e, con essa, la degenerazione poi effettivamente verificatasi, prevedibilità tanto più concreta in ragione dell'ubriachezza (e, dunque, l'assenza di freni inibitori) e del temperamento aggressivo di EI;
il rilievo che lo sviluppo della «spedizione punitiva» in termini di estrema pericolosità era tanto più prevedibile alla luce di ulteriori aspetti del fatto, ossia della permanenza nei pressi del luogo dell'aggressione dei correi per intervenire in caso di bisogno.
5. Le censure articolate dal ricorso con i primi due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente attenendo entrambi al ritenuto concorso anomalo di SC, non inficiano la motivazione della sentenza impugnata e, complessivamente valutate, pur presentando alcuni profili di inammissibilità, devono essere rigettate.
5.1. Muovendo dal primo motivo, le varie deduzioni circa la mancata partecipazione alla fase ideativa dell'aggressione e la mancata conoscenza della mandante e dell'autore materiale obliterano la ricostruzione dei fatti diffusamente delineata dalla sentenza impugnata e, segnatamente, la cena alla 12 quale l'imputato fu invitato (con «lo scopo di coinvolgere anche quest'ultimo nella spedizione punitiva») e l'atteggiamento da lui tenuto rispetto alla programmata «spedizione punitiva»: sotto questo profilo, il ricorso è del tutto carente della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849). Le ulteriori doglianze circa la mancata conoscenza del porto del coltello da parte di EI e a proposito del passaggio della motivazione rileva che il ricorrente non aveva appurato se l'esecutore materiale fosse armato non sono fondate: per un verso, infatti, la Corte distrettuale ha univocamente rilevato la mancata prova della consapevolezza in capo al ricorrente del porto del coltello da parte dell'esecutore materia (prova, ha osservato il giudice del rinvio, che, se sussistente, avrebbe condotto a ritenere anche il concorso di SC come quello dei correi a norma dell'art. 110 cod. pen.); per altro verso, il passaggio motivazionale censurato è esplicitamente svolto dalla sentenza impugnata ad abundantiam, il che esclude la sua attitudine a disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516). Le deduzioni circa le condizioni del ricorrente a seguito dell'assunzione di alcolici sono inammissibili, in quanto, da un lato, versate in fatto e, dall'altro, prive di correlazione con i plurimi dati relativi alla disponibilità di SC ad accompagnare da solo EI sul luogo del delitto a bordo dello scooter (ed anche a sostituirlo), laddove le ulteriori deduzioni relative alla sentenza di primo grado risultano all'evidenza inidonee ad infirmare il complessivo ragionamento del giudice del rinvio. Nessuna contraddizione è dato ravvisare tra il rilievo che EI era "bravo con le mani" (come riferito da un coimputato, che ha indicato in ciò la ragione della sua scelta come esecutore materiale) e la sua disponibilità anche ad usare un'arma (che, semmai, conferma la "prospettiva" gravemente lesiva della spedizione punitiva). Infondate sono le ulteriori censure del ricorrente in ordine alla valorizzazione, ai fini del giudizio circa la sussistenza dei requisiti del concorso anomalo, di dati probatori successivi al fatto (le condotte di SC, le intercettazioni: per un verso, si tratta di argomentazioni estranee al nucleo essenziale della ratio decidendi della sentenza impugnata come sopra delineato, il che esclude la loro attitudine ad inficiare la motivazione del giudice del rinvio;
per altro verso, gli elementi e le valutazione censurate (così come quelle relative alla dichiarazione di LA in ordine alla "lezione" da dare a ND così come lui l'aveva data a NO) sono valorizzate dalla sentenza impugnata 13 essenzialmente in relazione alla prova della partecipazione del ricorrente alla spedizione punitiva, ossia nella prospettiva, insieme con i plurimi, ulteriori elementi già messi in evidenza, di «inferire l'adesione psichica del SC alla commissione del reato di lesioni in danno del ND». Né colgono nel segno le censure relative ai riferimenti all""imboscata" e all'azione "collettiva", che, lungi dal riferirsi al momento conclusivo dell'azione criminosa, delineano la complessiva vicenda, quindi la compresenza di alcuni dei correi nella fase che ha immediatamente preceduto e in quella che ha immediatamente seguito l'omicidio. Versate in fatto, infine, sono le doglianze che evocano l'età e la corporatura dei contendenti.
5.2. Anche il secondo motivo non merita accoglimento. Lungi dal delineare alla stregua di una responsabilità oggettiva il criterio di imputazione soggettiva del concorso anomalo, la sentenza impugnata ha argomentato la sussistenza, nel caso concreto, di una colpa in concreto in capo al ricorrente sulla base delle specifiche circostanze di tempo e di situazione» della fattispecie concreta, in cui la degenerazione dell'aggressione ai danni di ND rientrava nella ragionevole prevedibilità psichica di ciascun concorrente, a prescindere dalle sequenze e modalità attraverso le quali l'azione violenta si sarebbe, in concreto, dipanata e svolta». I requisiti dell'imputazione soggettiva ex art. 116 cod. pen. sono stati dunque ravvisati non già sulla base di un'astrattizante riferimento alla culpa in eligendo, ma alla luce delle particolari “qualità" dell'esecutore materiale (la sua capacità di usare le mani per azioni gravemente lesive della persona e il suo temperamento aggressivo), delle specifiche connotazioni del contesto, tali da rendere prevedibile la reazione dell'aggredito e l'evento omicidiario poi effettivamente verificatosi, ossia, da un lato, l'azione di rilevante violenza posta in essere di notte e, dall'altro, la permanenza nei pressi del luogo dell'aggressione dei correi, in funzione di ausilio dell'esecutore materiale in caso di necessità. Le doglianze del ricorrente non si confrontano con le linee portanti del ragionamento del giudice del rinvio e si risolvono in affermazioni di principio svincolate dalla fattispecie concreta così come ricostruita dalla sentenza impugnata e dalle argomentazioni sviluppate sulla base di essa dal giudice del rinvio. @ 6. Il terzo motivo è manifestamente infondato. La sentenza impugnata ha diffusamente motivato, con argomentazioni in linea con i dati conoscitivi richiamati ed immuni da vizi logici, la conferma del diniego dell'applicazione delle circostanze, richiamando la gravità della condotta del ricorrente (che si era anche offerto di realizzare personalmente l'aggressione alla vittima), il rilevante grado di prevedibilità dell'evento mortale e i rilevanti precedenti, anche specifici a 14 carico di SC, tanto più che, nel motivare il diniego dell'applicazione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899).
7. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 18/11/2020. Il Consigliere estensore Il Presidente Angelo Caputo Carlo Zaza Ampelolaquito Cast W y DEPOSITATA IN CANCELLERIA add -7 GEN 2021 IL FUNZIONATO GUDIZIARIO Carmela Lana is Un 15