Sentenza 6 dicembre 1991
Massime • 3
L'attenuante prevista dall'art. 62 n. 6, 1' parte, cod. pen. va intesa in funzione dell'art. 185 cod. pen.. Pertanto essa è applicabile a qualsiasi reato e, quindi, anche a quello di concussione ogni qualvolta ne sia derivato un danno patrimoniale o non patrimoniale suscettibile di riparazione a norma delle leggi civili nelle forme delle restituzioni o del risarcimento.
Le dichiarazioni rese da persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede nel caso previsto dall'art. 371, comma 2 lett. b) Cost. proc. pen., valutare unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità, ai sensi dell'art. 192, comma 4, Cod. proc. pen., sono quelle rese da imputato di un reato che sia collegato a quello per cui si procede con un vero e proprio rapporto di connessione probatoria, ravvisabile quando un unico elemento di fatto proietti la sua efficacia probatoria in rapporto ad una molteplicità di illeciti penali, tutti contemporaneamente da esso dipendenti per quanto attiene alla prova della loro esistenza ed a quella della relativa responsabilità, o quando gli elementi probatori rilevanti per l'accertamento di un reato, o di una circostanza di esso, oggetto di un procedimento spieghino una qualsiasi influenza sull'accettamento di un altro reato, o di una circostanza di esso, oggetto di un diverso procedimento.
L'art 192, comma 3 e 4, del Codice di procedura penale non ha svalutato sul piano probatorio le dichiarazioni rese dal coimputato di un medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso ex art. 12 Cod. proc. pen. o di un reato collegato a quello per cui si procede nel caso previsto dall'art. 371, comma 2, lett.B) Cod. proc. pen. perché ha riconosciuto a tali dichiarazioni valore di prova e non di mero indizio e ha stabilito che esse debbano trovare riscontro in altri elementi o dati probatori che possono essere di qualsiasi tipo o natura.
Commentari • 2
- 1. Inutilizzabilità assoluta per dati traffico telefonico senza autorizzazione giudiziale (Cass. 18840/25)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 26 maggio 2025
Inutilizzabili i dati relativi al traffico telefonico acquisiti dal pubblico ministero senza autorizzazione del giudice. Corte di Cassazione sez. II penale, ud. 15 aprile 2025 (dep. 20 maggio 2025), n. 18840 Ritenuto in fatto 1. C.G., per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna la sentenza in data 27/06/2024 della Corte di appello di Catanzaro, che ha confermato la sentenza in data 11/01/2024 del Tribunale di Vibo Valentia, che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e per quello di cui agli artt. 56 e 629 cod. pen. Deduce: 1.1. Violazione di legge e vizio di travisamento della prova in relazione all'eccezione d'inutilizzabilità …
Leggi di più… - 2. Omicidio stradale, si applica attenuante del risarcimento se .. (Cass. 9180/24)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 10 marzo 2024
Ai fini dell'applicabilità dell'attenuante comune dell'integrale risarcimento del danno non è necessario prendere in esame l'oggettività giuridica del reato, essendo compito del giudice accertare esclusivamente se l'imputato (prima del giudizio) abbia integralmente riparato il danno mediante adempimento delle obbligazioni risarcitone e/o restitutorie che, ai sensi dell'art. 185 cod. pen., trovano la loro fonte nel reato e se, qualora il risarcimento sia avvenuto ad opera di un terzo, l'imputato abbia manifestato una concreta volontà riparatoria. Corte di Cassazione sez. IV penale udienza 7 febbraio 2024 (dep. 4 marzo 2024), n. 9180 1. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 06/12/1991, n. 1048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1048 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 1991 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: N. 13
Dott. ANTONIO BRANCACCIO Primo Presidente
1. Dott. GAETANO LO COCO " REGISTRO GENERALE
2. " CO RN " N. 16515/91
3. " DO SS "
4. " FR IO "
5. " RD NO "
6. " DO UA "
7. " BRUNO SATTA FLORES Consigliere
8. " BRUNELLO DELLA PENNA "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
l. SCALA OR, n. a Pachino il 3.12.1950;
2. DI AR SE, n. a Porto Palo il 16.1.1932;
3. AR Luigi, n. a Porto Palo il 14.2.1950;
avverso la sentenza 18.1.1991 della Corte di Appello di Catania. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Brunello Della Penna;
Udito il Pubblico Ministero in persona dell'Avv. Generale dr GIOVANNI GAZZARA che ha concluso per inammissibilità I° motivo di ricorso, l'annullamento senza rinvio II° motivo di ricorso per prescrizione, l'annullamento con rinvio III° motivo di ricorso. In ordine ai motivi aggiunti, assorbimento nella richiesta di annullamento senza rinvio.
Udito il difensore Avv. Alfredo Angelucci del foro di Roma. Osserva in fatto e in diritto l. Il 2 dicembre 1981 venivano elevate dai Carabinieri di Pachino contravvenzioni edilizie a carico dell'imprenditore GN EL per la costruzione abusiva di diciassette villette in territorio del Comune di Portopalo.
Sentito in merito, il GN dichiarava che al fine di accertare la concreta fattibilità del progetto elaborato dal proprio geometra OR RU, si era preventivamente rivolto al tecnico del Comune SC OR e che, a causa delle lungaggini verificatesi nell'approvazione del progetto,, aveva nuovamente contattato lo SC, il quale, nel giustificare i ritardi con l'insorgenza di difficoltà burocratiche, gli aveva lasciato intendere che avrebbe gradito l'offerta di una delle progettate villette, consigliandogli, anzi di offrirne un'altra al tecnico del Comune di Pachino SE Garaffa, più volte interpellato per apprendere dalla sua esperienza il modo più opportuno per aggirare gli ostacoli tecnici che si frapponevano al buon esito della pratica.
Aveva, però, disatteso le richieste avanzate dallo SC a causa della loro esosità e, fidando nell'inerzia del competente ufficio comunale aveva ugualmente dato inizio ai lavori, che, però, erano stati una prima volta interrotti dai vigili urbani il 16 novembre 1981. Successivamente tal IS OR, al quale aveva a suo tempo Commissionato alcuni lavori, gli aveva suggerito per risolvere i suoi problemi di versare, anche a mezzo di assegni postdatati, la somma di £ 30.000.000 per cui, ritenendo il IS d'accordo con il sindaco di Portopalo SE Di IA era riuscito, tramite il comune amico UR FR a contattare il predetto il quale, in un colloquio con lui avuto alla presenza anche dello SC, gli aveva assicurato che da parte dell'amministrazione non vi sarebbero stati deliberati atti di ostilità nei suoi confronti e che nel limite del lecito e del possibile avrebbe tenuto conto delle sue esigenze. Assumeva, infine, il GN che dopo l'arrivo dei Carabinieri e l'intervento del Pretore aveva di nuovo contattato il IS con l'intenzione di smascherarlo, tanto che aveva preavvisato dell'iniziativa i Carabinieri stessi, dicendosi disposto a seguire il suo consiglio ed a versare i trenta milioni, ma il IS aveva declinato l'offerta ritenendola, ormai, intempestiva. Con riferimento a quanto denunciato dal GN il IS veniva tratto in arresto sotto la accusa di concussione con pubblici ufficiali non identificati, ma il predetto, nel corso dell'interrogatorio reso al P.M. di Siracusa, contestava la suindicata accusa assumendone l'inconcludenza stante la impossibilità per lui di intrattenere buoni rapporti e, quindi, di accordarsi per il conseguimento di illeciti fini con le autorità comunali di Portopalo, in quanto nell'agosto del 1981 il sindaco Di IA gli aveva fatto promettere il versamento della somma di lire 5.000.000 per vincere l'asta indetta dal Comune ed aggiudicarsi un lavoro del complessivo importo di lire 15.000.000.
Aggiungeva l'imputato che, ottenuto l'appalto, era stato sollecitato a pagare la pretesa somma dal ragioniere del comune RO Luigi e che, esasperato da tale richiesta, aveva, teso un tranello al RO consegnandogli il denaro ma in modo che alcuni testi, opportunamente occultati, potessero udire il loro colloquio. Nel corso del quale egli si era lamentato dell'esosità della tangente con il RO che si era, però, dimostrato irremovibile nel pretenderla per intero, illustrandogli, peraltro, i vantaggi che avrebbe continuato a trarre in futuro con l'assegnazione di nuovi lavori. Rimaneva, comunque accertato che il denaro versato dal IS era stato diviso tra il Di IA, il RO e lo SC, come da quest'ultimo sostanzialmente ammesso. Il RO e il Di IA sostenevano, invece, che la dazione del denaro era legata alla promessa di un contributo per le spese sostenute dal partito nelle recenti elezioni.
Per i fatti di cui sopra l'RU, lo SC, il Di IA, il RO ed il IS venivano tratti a giudizio avanti al tribunale di Siracusa che, con sentenza 5.7.1989 dichiarava:
- il Di IA, lo SC ed il RO colpevoli del reato di concussione relativo alla dazione della somma di lire 5.000.000 da parte del IS, avvenuta verso la fine del mese di agosto del 1981 (capo B) e lo SC, inoltre, del reato di tentata concussione continuata, commessa tra il febbraio e l'aprile del 1981, concernente la richiesta donazione di alcune villette del complesso in costruzione in territorio di Portopalo (capo A) e, ritenuta la continuazione tra gli anzidetti reati ascritti allo SC, condannava i predetti, nel concorso delle attenuanti generiche per il solo SC, alla pena di anni 4 di reclusione e 1.000.000 di multa ciascuno. Applicava a tutti la pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici. Assolveva per insufficienza di prove l'RU dalla tentata concussione sub A e proscioglieva, infine, il IS dal delitto di millantato credito tentato, cosi modificata l'imputazione di concussione sub c, perchè estinto per prescrizione.
In data 18 gennaio 1991 la Corte di Appello di Catania, previa dichiarazione di inammissibilità dei gravami proposti dal P.M. e dal IS, assolveva l'RU dal reato di cui al capo A), qualificato lo stesso come corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio ex art. 319 C.P., per non aver commesso il fatto ed, in forza di tale qualificazione giuridica di detto reato ascritto anche allo SC, rideterminava la pena allo stesso inflitta, ferma restando la ritenuta continuazione con il reato sub B, in anni tre di reclusione.
Concedeva le attenuanti generiche anche al Di IA e al RO e quantificava la relativa pena in anni 2, mesi 10 di reclusione ciascuno;
convertiva la pena accessoria applicata ai condannati in quella temporanea dai pubblici uffici e confermava nel resto l'impugnata sentenza, ordinando la trasmissione degli atti al P.M. di Siracusa per ogni eventuale sua determinazione nei confronti del GN. Quanto al reato sub A riteneva la Corte la diversa configurazione giuridica ex art. 319 C.P. del fatto, risultando evidente, sulla base delle acquisite risultanze processuali, che il p.u. ed il privato avevano mantenuto nella vicenda "un comportamento reciprocamente libero e su di un piano di parità nella manipolazione dell'illecito ai danni della pubblica amministrazione", il che escludeva l'ipotesi ben diversamente caratterizzata della concussione.
Che, al contrario, andava senz'altro ravvisata nell'episodio di cui al capo B in forza delle affidabili e convergenti risultanze processuali a carico degli imputati rappresentate dalle dichiarazioni del IS e dalle deposizioni di riscontro rese dai testi RU, NE e TU nonchè dalle parziali ma significative ammissioni dello SC.
Escludeva, pertanto, la Corte le ipotesi formulate in subordine dalla difesa di ritenere la responsabilità dello SC a titolo di ricettazione per l'asserita mancanza della prova di un suo preventivo accordo con i coimputati, che, al contrario doveva ammettersi, non essendo altrimenti giustificabile la spartizione della tangente tra i predetti;
di ravvisare nei fatti, in luogo della contestata concussione, gli estremi della corruzione per un atto di ufficio, non risultando ma anzi dovendosi escludere - che fosse stato il IS a concordare con i p.u. per un modesto appalto una così esosa tangente, pretesa con arroganza dai concussori;
di qualificare il reato sub B come truffa, dovendo negarsi determinante valenza al malizioso silenzio tenuto dai p.u.
- in ordine alla circostanza che l'unico partecipante all'asta era il IS - sottomessosi al volere dei richiedenti anche per il timore "di essere altrimenti escluso da successivi lavori e di essere comunque ostacolato nell'aggiudicazione in corso"; di concedere agli imputati l'attenuante di cui all'art. 62, n.6 C.P., perchè non compatibile con il reato di concussione, che implicava la lesione di un bene privo di contenuto patrimoniale quale "l'interesse pubblico al normale funzionamento ed al prestigio della pubblica amministrazione" e di applicare allo SC la diminuente di cui all'art. 114 C.P. non ricorrendone gli estremi nella specie. Ricorrevano per cassazione il Di IA, lo SC ed il RO ed il comune difensore denunciava nei motivi:
1 - "Vizio di motivazione in ordine alla configurazione giuridica del fatto attribuito ai prevenuti come reato di concussione anzichè come corruzione o truffa e per il solo SC come ricettazione". Rilevava, in particolare, il deducente che il punto principale della doglianza era rappresentato dal vizio di motivazione sull'alternativa "concussione - corruzione" relativamente all'episodio contestato nel capo B, costituito da "fattispecie complessa" realizzata mediante una promessa antecedente l'atto ed una dazione susseguente. Di cui, sul piano della prova, la prima fase risultava affidata esclusivamente alle dichiarazioni del IS e, cioè, di un "teste sui generis" essendo il predetto coimputato nello stesso procedimento e per un diverso fatto-reato, la cui prova era però "influente per la valutazione circa la sussistenza del tipo di reato addebitato ai coimputati". Donde la operatività del disposto dell'art. 192, 3 c. C.P.P./1988 ai fini dell'apprezzamento delle dichiarazioni rese dal IS. Di per sè scarsamente attendibili, per l'interesse di cui era portatore potendo temere la potenziale accusa di aver stretto un patto di corruzione con il sindaco Di IA. Interesse confermato dall'esito favorevole del giudizio conseguito con la derubricazione del reato ascrittogli in quello di tentato millantato credito ed il conseguente proscioglimento per prescrizione e con la condanna per concussione dei pubblici amministratori. Dichiarazioni, inoltre, prive di riscontro esterno concernendo quelle rese dal RO e dai testi solo la successiva fase della vicenda, costituente un "post factum" non punibile.
Riproponeva, inoltre, il difensore tutte le tesi proposte in via subordinata alla Corte, di cui contestava, in quanto inconferenti, irrazionali o aprioristiche, le relative argomentazioni. 2. "Mancanza di prova della corruzione passiva dell'imputato SC con riferimento al reato sub A", in quanto in maniera più aderente al reale svolgimento dei fatti avrebbe dovuto essere riconosciuta come ricorrente nella specie l'ipotesi di cui all'art. 323 C.P. a carico del GN quale istigatore anzichè quella di corruzione ex art. 319 C.P., che, in forza delle concesse attenuanti generiche, risultava, comunque, prescritta.
3. "Erronea interpretazione e mancata applicazione dell'art. 62, n.6 C.P., aprioristicamente negata dalla Corte di Appello che, pur riconoscendo l'integralità dell'avvenuto risarcimento ne aveva ritenuta la inapplicabilità al reato di concussione così escludendo ogni dovuto rilievo" all'operoso, attivo ravvedimento del colpevole dopo la consumazione del reato".
Rilevava, in particolare il difensore, che sussistendo contrasto giurisprudenziale proprio in ordine all'ambito di operatività dell'attenuante anzidetta sarebbe stato auspicabile "un intervento convincente, esauriente ed appagante" delle Sezioni Unite" della suprema Corte.
In data 12 settembre 1991 la difesa presentava motivi aggiunti con i quali ulteriormente - denunciava:
l- "Violazione dell'art. 591 C.P.P./1930 in relazione agli artt. 1 e 2 del D.P.R. 22.12.1990, n. 394 circa la omessa applicazione del condono alle pene principale ed accessoria agli imputati, che pur ne avevano fatto richiesta.
2.- "Vizio di esame e di motivazione sulla sussistenza del reato di concussione anzichè di quello di corruzione;
" a dimostrazione del quale allegava ex art. 533 C.P.P./1930 "copia di documenti relativi a numerosi contratti di appalto che in quell'epoca erano stati stipulati a favore del IS da parte degli amministratori del Comune di Portopalo", al solo scopo di sottolineare le carenze della motivazione circa l'elemento psicologico che aveva animato i protagonisti, hinc et inde, del fatto criminoso.
Con specifica istanza il difensore degli imputati formalizzava la richiesta di assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con particolare riferimento alla questione sollevata con il terzo motivo di gravame circa la mancata applicazione dell'attenuante del risarcimento del danno per una pretesa inapplicabilità del beneficio al reato di concussione. Questione che meritava "un approfondito esame" sotto il profilo di interpretazione giuridica del sistema normativo stante il contrasto giurisprudenziale che si è venuto a creare con ripetute oscillazioni in un senso o nell'altro nell'ambito delle singole sezioni ed in particolare nella sesta sezione" e che risultava comunque opportuno al fine di "armonizzare, sotto, un profilo logico sistematico e di equità la complessa materia delle circostanze comuni che riguardino la esistenza di un danno derivante da reato, la sua entità e la sua risarcibilità".
Con provvedimento presidenziale del 27.9.1991 il ricorso, già in carico alla sesta sezione penale della Corte, veniva assegnato ex art. 530, c.2 C.P.P./1930 a queste sezioni Unite per la decisione. 2.- Il primo motivo dedotto dalla difesa a sostegno degli interposti ricorsi, nel quale resta assorbito per la sostanziale identità di contenuto il secondo motivo aggiunto, va disatteso perchè destituito di fondamento. Non ravvisandosi - infatti - nella impugnata sentenza il denunciato vizio di motivazione in ordine alla configurazione ex art. 317 C.P. del reato attribuito agli imputati in quanto la Corte di Appello, in coerenza alle risultanze processuali razionalmente intese e nella puntuale applicazione della legge, ha dato corretta qualificazione giuridica al fatto di cui gli imputati si sono resi colpevoli, legittimamente scartando perchè non configurabili nella specie le ipotesi di reato di minor gravità prospettate in alternativa o in subordine dal difensore. Il cui discorso critico non trova infatti rispondenza negli atti del processo e nella richiamata normativa perchè conseguente all'erronea sua impostazione laddove il deducente, commentando negativamente le dichiarazioni del IS, che di tutta la costruzione accusatoria - poi recepita nelle sentenze di merito costituiscono l'elemento portante si è richiamato al disposto dell'art. 192, 4° c. C.P.P./1988 per assumerne la sostanziale irrilevanza fini probatori anche a causa dell'asserita mancanza di adeguato riscontro.
In realtà la succitata disposizione, che estende i criteri di valutazione enunciati nel comma terzo a proposito della "chiamata in correità" alle dichiarazioni rese da "persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede nel caso previsto dall'art. 371, c. 2° lett. B", esige come suo indispensabile presupposto la sussistenza, appunto, di un collegamento probatorio tra i due reati, da intendersi conformemente a quanto previsto dall'art. 45, n.4 del previgente codice di rito penale, riprodotto pressochè integralmente nel testo attuale, come un vero e proprio rapporto di connessione probatoria. Ravvisabile, secondo l'orientamento costante della giurisprudenza di questa suprema Corte quando un unico elemento di fatto proietti la sua efficacia probatoria in rapporto ad una molteplicità di illeciti penali tutti contemporaneamente da esso dipendenti per quanto attiene alla prova della loro esistenza ed a quella della relativa responsabilità ma anche nel caso in cui gli elementi probatori rilevanti per l'accertamento di un reato oggetto di un diverso procedimento o di una sua circostanza spieghino una qualsiasi influenza sull'accertamento di un altro reato oggetto di un diverso procedimento o di una sua circostanza. (cfr. Sez. l°, 15.4.1987, Guardalupi;
27.8.1984, Freato;
Sez. Fer.
2.9.1981 Gelli;
Sez. I°, 30.6.1971, Siri).
Collegamento in chiave probatoria che, contrariamente al generico assunto della difesa che ne ha dato per scontata l'esistenza senza preoccuparsi di dimostrarla, non si rinviene, invece, tra il reato di cui al capo B e quello sub C, quale che sia la relativa qualificazione giuridica che dello stesso è stata data dai giudici di merito nel corso del processo. Trattandosi di episodi del tutto autonomi tra di loro, privi di ogni ipotizzabile correlazione non solo sul piano soggettivo, non risultando il Di IA, lo SC e il RO minimamente coinvolti nel reato sub C e comparendo il IS nella contrapposta veste di parte lesa nel reato di cui al capo B e di imputato nell'altro reato, ma anche e soprattutto su quello oggettivo concernendo i reati suddetti fatti e circostanze diversamente caratterizzati nell'oggetto, nelle modalità esecutive, nelle finalità e nei rispettivi tempi in cui sono stati commessi. V'è, semmai, da aggiungere che il reato sub C, che già nella sua originaria formulazione quale concussione asseritamente commessa dal IS in concorso con pubblici ufficiali non identificati, non consentiva per tale motivo il coinvolgimento neppure in via indiretta degli attuali ricorrenti, ha escluso - a maggior ragione - siffatta eventualità allorquando ed in via definitiva la vicenda è stata inquadrata nella previsione degli artt. 56 e 346 C.P., quale millantato credito tentato dal IS con riferimento sempre a pubblici ufficiali non identificati eppertanto in una ipotesi di reato in cui "il pubblico ufficiale per la contraddizione che lo consente non può essere cointeressato nell'affare" (cfr. Sez.III, 31.5.1952, Cannas). Nè potrebbe utilmente richiamarsi il disposto dell'art. 192, c.4 C.P.P. al solo fine della valutazione, ora per allora, della personalità e, quindi, dell'attendibilità del dichiarante e non della verifica delle dichiarazioni rese dal predetto in ordine al reato per cui si procede mediante il riscontro offerto dalle prove raccolte nel processo connesso perchè in tal modo si determinerebbe - in via del tutto surrettizia - un ampliamento non consentito e neppure giustificato dell'ambito di operatività della norma in oggetto. La cui previsione seppur non limitata secondo il surrichiamato orientamento della giurisprudenza condiviso dalla dottrina. alla mera comunanza totale o parziale di prove tra i due procedimenti deve, comunque esigere una influenza diretta delle risultanze acquisite in altro processo sui "fatti" che integrano quello attuale concernendo pur sempre la norma una ben definita ipotesi di connessione materiale oggettiva.
Tant'è vero che alcuna risultanza probatoria concernente il reato sub C ascritto al IS è stata richiamata a commento del reato di cui al capo B da parte della difesa che, prendendo lo spunto da detto reato si è limitata, infatti, a formulare solo delle mere congetture in ordine all'asserita inaffidabilità del IS assumendo che lo stesso sarebbe stato indotto ad accusare gli altri facendoli passare per concussori per alleggerire la sua pesante posizione processuale, donde la sostanziale incongruenza dello stesso riferimento da parte della difesa al disposto dell'art. 192, 4° c. C.P.P./1988.
La censura formulata al riguardo dal difensore non può avere, quindi, alcun seguito in quanto la Corte di Appello giustamente condividendo il conforme giudizio espresso dai primi giudici, la cui sentenza, infatti, è integrativa per la conformità dei contenuti e delle valutazioni di quella di secondo grado, ha legittimamente riconosciuto dignità e rilevanza probatoria alle dichiarazioni rese dal IS nella qualità di denunciante e parte lesa con cognizione personale e diretta dei fatti denunciati, così ancorando il proprio libero convincimento a ben determinate e significative risultanze specificamente indicate e correttamente apprezzate nella puntuale applicazione dei principi enunciati nel primo comma dell'art. 192 C.P.P./1988, che, essendo norma di generale ed immediata applicazione ex art.245 D.Lvo 28.7.1989, n.271, valgono anche per i processi, che come l'attuale, proseguono nell'osservanza della previgente disciplina processuale.
Ma a tutto voler concedere s'impone pur sempre - il rilievo che l'art. 192 C.P.P./1988 nel 3° e 4° comma non ha svalutato sul piano probatorio le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso ex art. 12 C.P.P. o da persona imputata (come sarebbe nella specie) di un reato collegato a quello per cui si procede nei casi di cui all'art.371, lett. B, C.P.P., avendo riconosciuto la norma, secondo la corretta interpretazione fattane da queste stesse Sezioni Unite nella sentenza "Belli" del 3 febbraio 1990", da un lato, il valore di prova e non di mero indizio di detta fonte" e dall'altro l'esigenza "che il relativo giudizio di attendibilità necessita di un riscontro esterno" dovendo "essere confortato, cioè, da altri elementi o dati probatori che non sono, peraltro, predeterminati nella specie e nella qualità e che di conseguenza possono essere in via generale di qualsiasi tipo e natura".
Ma parimenti infondate risultano le censure formulate con riferimento agli elementi di riscontro da parte del difensore che contestando le indicazioni e le valutazioni all'uopo effettuate dal Tribunale e fatte proprie dalla Corte di Appello nella impugnata sentenza ne ha affermato l'inefficacia sotto il duplice profilo che tali elementi concernevano un momento successivo alla consumazione del reato di concussione contestato agli imputati, sicchè "la pressione per il pagamento registrata in detto momento" "non poteva costituire prova ex ante di una condotta concussoria nella fase dell'accordo compromissorio" ed, inoltre, che le dichiarazioni dei testi che avevano assistito, non visti, all'incontro tra il IS e il RO durante il quale il denaro era stato consegnato, limitandosi a tale momento non conferivano alcun apporto alla ricostruzione di quello precedente in cui il IS sarebbe stato costretto a rilasciare la promessa pretesa dal sindaco Di IA, che restava, pertanto, affidato alle sole, inattendibili dichiarazioni dello stesso IS.
Ed, infatti, non risultano giuridicamente accettabili le affermazioni formulate dal deducente circa la sostanziale inefficacia ai fini della prova delle dichiarazioni dei suindicati testi, perchè pertinenti ad un momento successivo alla consumazione del reato di concussione. Che nella sua struttura di reato istantaneo a fattispecie alternativa certamente si consuma, nella ipotesi della semplice promessa prevista dall'art. 317 C.P. in alternativa, appunto, a quella della dazione del denaro o di altra utilità nel momento in cui il concusso abbia compiutamente esternato l'intento promissorio soggiacendo, così, alla pretesa vessatoria del concussore ,ma per il quale non resta indifferente la successiva dazione di denaro, in attuazione, appunto, della promessa estorta. In quanto detta situazione, che neanche risulta definita in dottrina in termini giuridicamente concordi, rappresentando secondo un indirizzo largamente seguito pure in giurisprudenza un "post factum" non punibile mentre secondo altra autorevole voce dovrebbe ravvisarsi, nella specie, un momento consumativo al verificarsi della promessa ed un periodo consumativo perdurante fino alla dazione del denaro, se può ritenersi estranea alla struttura del reato non rilevando ai fini della sua consumazione non va considerata indifferente sul piano della prova in punto di responsabilità. Rappresentando, infatti, la dazione non altrimenti giustificata di una somma di denaro o di altra utilità una prima, tangibile conferma delle dichiarazioni accusatorie del concusso. E ciò indipendentemente dallo ulteriore rilievo che il fatto, rappresentato, appunto dallo esborso pecuniario o dalla dazione di diversa utilità si riverbera comunque sul reato e sul suo autore non foss'altro che per quanto attiene alla sussistenza di aggravanti o di attenuanti di ugual contenuto patrimoniale contestate o riconosciute all'imputato.
Donde l'incensurabilità della motivazione dell'impugnata sentenza in cui le dichiarazioni rese dai testi, fatti nascondere dal IS per poter sorprendere il RO e riferire a chi di dovere l'accaduto in tutta la sua gravità ( - specificamente riportate nella sentenza di primo grado ed espressamente richiamate in quella di appello - ) valgono senz'altro a riscontrare sul piano dell'attendibilità le accuse del IS e consentono, così, di ritenere pienamente conseguita la prova della sussistenza del fatto e delle responsabilità degli imputati.
La fondatezza del giudizio espresso al riguardo dai Giudici di appello che sulla base di inequivoche e concordanti risultanze hanno correttamente qualificato il reato in oggetto à sensi dell'art. 317 C.P. permette di disattendere le ulteriori censure formulate dal difensore con riferimento alle denegate ipotesi subordinate ed in particolare- alla - diversa qualificazione giuridica del fatto a titolo di corruzione ex art. 319 C.P., che, peraltro, il deducente ha prospettato andando al di là delle stesse giustificazioni rappresentate dagli imputati nessuno dei quali ha mai, neppure indirettamente accennato ad iniziative del genere da parte del IS ed a conseguenti atti di corruzione stretti tra lo stesso ed i disonesti amministratori comunali.
Può aggiungersi quanto all'altra ipotesi prospettata sempre in subordine dalla difesa e rigettata dalla Corte di Appello di ravvisare nel fatto di cui al capo B gli estremi della truffa che del tutto inconcludente risulta la contestazione formulata dal difensore in ordine a tale giudizio negativo trovando, infatti, conferma in atti l'affermazione riportata in sentenza che il IS aveva accettato la promessa vessatoria del sindaco anche per il timore - ove non si fosse piegato all'ingiusta pretesa di essere escluso da futuri appalti o di essere ostacolato in relazione a quello conseguito e non soltanto per avergli il predetto maliziosamente taciuto la circostanza di essere il solo partecipante all'asta.
Ed, invero, tale preoccupazione si ricollega direttamente al comportamento intimidatorio del pubblico ufficiale e non ad una mera supposizione della persona offesa, come puntualmente indicato in rubrica laddove, sempre a proposito del reato sub B, si precisa che la promessa del versamento dei cinque milioni di lire fu estorta dai disonesti amministratori con tale specifica minaccia. Riscontrata, peraltro, nella realtà della sua formulazione dalla circostanza riportata nella sentenza di primo grado integralmente condivisa da quella di appello a proposito delle ammissive dichiarazioni dello SC, per cui il sindaco Di IA gli aveva proposto di partecipare ad un sistema di imposizione di tangenti fisse in materia di appalti come condizione necessaria per la aggiudicazione delle relative opere e la stipulazione dei rispettivi contratti.
Neppur meritevoli di considerazione nel presente giudizio di legittimità risultano, infine, le deduzioni concernenti le restanti richieste subordinate, avanzate dalla difesa con specifico riferimento alla posizione dello SC per il loro contenuto acriticamente ripropositivo di questioni già sottoposte alla verifica della Corte di Appello e dalla stessa disattese con motivazione di cui va rilevata la coerenza, la razionalità e la correttezza in ordine alla confermata, paritetica responsabilità penale di tutti gli imputati.
3.- Il secondo motivo di gravame merita, invece, accoglimento seppur nei limiti della eccepita prescrizione del reato sub A del quale il solo SC è stato riconosciuto responsabile non potendo aver alcun seguito nel presente giudizio le argomentazioni formulate dalla difesa circa la asserita inconfigurabilità nella specie dell'anzidetto reato previsto dall'art. 319 C.P., consistendo le stesse in mere censure in punto di fatto.
In realtà la difesa non ha evidenziato vizi o carenze della motivazione apprezzabili in sede ,di legittimità ma ne ha contestato i contenuti proponendo una diversa lettura delle risultanze processuali che, a suo giudizio, consentirebbe di ricondurre il fatto nella previsione dell'art. 322 c.p. e di configurare, così, un reato non ascrivibile all'imputato ma al GN in qualità di istigatore alla corruzione. Trattasi, pertanto, di una verifica che, per come impostata, implicherebbe in sostanza un terzo grado di merito eppertanto un giudizio non compatibile con le competenze istituzionali di questo giudice di legittimità ma che, oltretutto, sarebbe interdetta à sensi dell'art. 152 C.P.P., in difetto di una prova evidente ed obiettivamente affidabile dell'innocenza dell'imputato dalla immediata operatività della surrichiamata e sussistente causa estintiva.
Invero, scesa la pena edittale massima prevista per il contestato reato di cui all'art. 319 C.P. in forza delle concesse attenuanti generiche al di sotto di quella di cinque anni di reclusione normativamente fissata per tale reato, il relativo periodo di tempo massimo utile ai fini della prescrizione resta fissato, pur calcolando gli intervenuti atti interruttivi, in sette anni e mezzo, ampiamente decorsi alla data odierna essendosi concluso l'anzidetto periodo nel mese di ottobre del 1988.
Consegue l'annullamento senza rinvio della impugnata sentenza limitatamente al suddetto reato ascritto allo SC perchè estinto per prescrizione e la eliminazione della relativa pena di mesi 4 di reclusione applicata dai giudici di merito quale aumento per la continuazione.
4. - Con il terzo motivo di gravame, concernente la denegata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n.6 C.P., è stata proposta la questione specificamente demandata alla cognizione di queste Sezioni Unite per il registrato contrasto giurisprudenziale in materia.
In realtà, secondo un più recente orientamento della giurisprudenza seguito integralmente dalla Corte di Appello nell'impugnata sentenza l'attenuante in oggetto presupponendo l'integralità della riparazione del danno non potrebbe trovare applicazione alla concussione che è reato plurioffensivo e che con l'interesse del singolo a non subire danno in conseguenza dell'abuso di potere da parte del pubblico ufficiale tutela, in via principale, l'interesse pubblico al buon andamento ed alla imparzialità della Pubblica Amministrazione nonchè alla correttezza dei pubblici ufficiali nell'espletamento delle funzioni loro affidate. Interesse, quest'ultimo, la cui lesione ad opera del concussore realizza un danno di per sè insuscettibile di alcuna forma di reintegrazione economica (cfr. Sez. VI, 14.12.1988, Liotti ed altri;
Sez. VI, 15.12.1982, Bernasconi). Donde una soluzione in chiave totalmente negativa del problema, diversamente definito da questa Corte Suprema con precedenti decisioni, per cui in ordine al reato di concussione sarebbero applicabili tutte le circostanze previste per quelli che offendono il patrimonio, essendo lo stesso strutturato in modo da tutelare seppur in via secondaria l'interesse del singolo a non subire danni in conseguenza della prevaricazione realizzata nei suoi confronti dal pubblico ufficiale con abuso di potere. Con conseguente possibile operatività dell'attenuante del pentimento operoso di cui all'art. 62, n.6 p.p. C.P. appunto perchè il reato di concussione "in funzione del suo oggetto secondario di tutela rientra tra i reati che possono offendere il patrimonio" (cfr. Sez. V, 9.12.1968, Menchini;
Sez. VI, 24.1.1984, Russotto;
Sez. VI, 17.10.1978, Martino;
Sez. VI, 17.3.1967, Di Geronimo). Ritiene il Collegio che la questione intesa in modo tanto drasticamente contrastante dalla giurisprudenza di questa suprema Corte vada affrontata, al fine di pervenire ad una soluzione giuridicamente corretta e di generale operatività, richiamando da un lato la distinzione tra evento del reato e danno e rifacendosi, dall'altro, alla funzione propria delle circostanze del reato ed, in particolare, di quella prevista dall'art.62, n.6 C.P. In quanto, come esattamente osservato in dottrina e come chiaramente discende dalla stessa formulazione letterale della norma, agli effetti dell'attenuante suddetta ciò che effettivamente rileva è il danno cagionato dal reato, che nel suo significato più proprio è "quello giuridicamente considerabile, cioè, quello per cui è data l'azione di risarcimento" E non "l'evento costitutivo del reato, consistente - come nella specie - nella "lesione o messa in pericolo di interessi non valutabili economicamente". I quali "assunti dal legislatore come interessi primari indicano la obiettività giuridica del reato", alla quale, peraltro, è stato fatto riferimento per la classificazione dei reati nella sistematica del Codice Penale, "ma non escludono la concorrenza di altri interessi a carattere patrimoniale che hanno rilevanza penale indipendentemente dalla obiettività giuridica del reato" stesso. Risulta allora evidente che la chiave di lettura dell'art. 62, n.6 C.P., nella ipotesi prevista nella prima parte, è offerta dall'art. 185 C.P. che, senza alcun riferimento al titolo ed alla collocazione sistematica del reato e, quindi, all'interesse primario da esso previsto e tutelato concerne l'obbligo del risarcimento in via civile del danno, patrimoniale o non patrimoniale, di cui il reato stesso in concreto sia stato causa immediata. Donde l'inesattezza del riferimento, effettuato anche dalla difesa dei ricorrenti alla previsione dell'art.62, n.4 C.P. ed alle distinzioni in detta norma contenute circa la tipologia dei reati con i quali risulta compatibile detta attenuante. Che ha natura oggettiva, prescindendo, infatti, dalla condotta dell'agente a differenza dell'ipotesi di cui all'art. 62, n.6 C.P. che presuppone, invece il "ravvedimento attivo del predetto;
che concerne esclusivamente il danno patrimoniale apprezzabile con riferimento alla diminuzione patrimoniale determinata dall'azione del colpevole nel momento della consumazione del reato con esclusione di ogni altro elemento, pregiudizio o circostanza successivi al reato medesimo (cfr. Sez. Il, 16.7.1980, Barbato) mentre il danno oggetto di risarcimento comprende "ogni nocumento patrimoniale derivato dal fatto lesivo con riferimento non solo agli effetti già prodottosi ma anche a quelli che si verificheranno in futuro con l'unico limite dell'attualità della lesione" (cfr. Sez. IV, 30.1.1980 Musiani) e che, infine richiede la produzione del danno in capo alla "persona offesa" dal reato diversamente da quanto previsto dall'art. 62, n.6 C.P., per la cui operatività "basta che un danno ci sia stato e che esso sia stato interamente riparato o con il risarcimento o con le restituzioni". Coerentemente alla funzione propria di detta attenuante che ha fondamento e motivazione psicologica rivelando un ravvedimento che è indice di minore criminosità del colpevole. Come evidenziato, infatti, nella relazione al progetto ministeriale del codice Penale per cui la suindicata circostanza, privilegiando, appunto, l'aspetto psicologico e volontaristico della condotta del colpevole dopo il reato esigeva che la riparazione dovesse verificarsi prima del giudizio.
Ma, in conformità anche alla funzione tipica delle circostanze attenuanti in genere per cui il fatto relativo "non va considerato sotto l'aspetto della lesione o minaccia del bene tutelato dalla norma incriminatrice del fatto principale ma per l'adeguamento della sanzione all'entità del fatto". Nè varrebbe osservare che la riparazione in tanto è rilevante in quanto si è integralmente realizzata e che tale integralità non sarebbe ravvisabile nel caso, in cui, come nel reato di concussione, accanto ad un danno civilmente riparabile se ne registra un altro, di natura squisitamente penale, non suscettibile di valutazione economica eppertanto di riparazione, non potendo concernere il requisito della integralità valori disomogenei ma soltanto quello che à sensi dell'art. 185 C.P. è suscettibile, appunto, di essere eliminato nelle forme e con i mezzi previsti dalle leggi civili mediante le restituzioni o il risarcimento.
Alla stregua delle considerazioni che precedono ritiene il Collegio censurabile la statuizione con la quale la Corte di Appello di Catania ha rigettato la reiterata richiesta di applicazione in favore dei ricorrenti dell'attenuante in oggetto ritenendola in linea di principio incompatibile con il reato di concussione. Di conseguenza, l'impugnata sentenza va annullata limitatamente all'anzidetta statuizione nei confronti di tutti i ricorrenti con rinvio ad altra Sezione della stessa Corte di Appello che, in applicazione, dei suesposti principi ed alla stregua delle risultanze processuali dovrà verificare se nella specie ricorrono le condizioni di spontaneità, integralità e tempestività dell'asserito risarcimento ,rivendicate dai ricorrenti ma negate, invece, nella sentenza di primo grado. Provvedendo, se del caso, alla rideterminazione della pena.
5.- Il primo motivo aggiunto, concernente l'applicazione del condono concesso con il D.P.R. 22.12.1990, n.394 in favore dello SC, del Di IA e del RO deve ritenersi allo stato superato a seguito del disposto annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza, eppertanto assorbito nel motivo sostanzialmente accolto non potendo attualmente essere adottata alcuna decisione al riguardo dovendosi considerare, non definitivamente determinata la pena alla quale, il beneficio, potrebbe essere applicato.
P.Q.M.
V. gli artt. 537 e 539 C.P.P.:
- annulla senza rinvio l'impugnata sentenza nei confronti del ricorrente SC OR limitatamente al reato di corruzione ex art. 319 C.P. di cui al capo A della rubrica perchè estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena, applicata quale aumento per la continuazione, di m. 4 di reclusione;
- annulla la suindicata sentenza nei confronti di tutti i ricorrenti per quanto riguarda l'attenuante di cui all'art. 62, n. 6 C.P. e rinvia per nuovo esame ad altra sezione della Corte di Appello di Catania;
- dichiara assorbito il primo motivo aggiunto e rigetta nel resto gli interposti ricorsi.
Roma, 6 dicembre 1991.