Sentenza 25 febbraio 2011
Massime • 1
Le dichiarazioni spontanee rese dall'indagato nell'immediatezza del fatto, pur se sollecitate dagli ufficiali di polizia giudiziaria, non sono assimilabili all'interrogatorio in senso tecnico in quanto quest'ultimo presuppone la contestazione specifica del fatto oggetto dell'imputazione ed è costituito da domande e risposte raccolte in verbale sottoscritto dall'interessato, sicché non devono essere precedute dall'invito alla nomina del difensore e dall'avvertimento circa la facoltà di non rispondere.
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- 2. Stadio, incontro amichevole, cori razzisti, disapprovazione, daspoAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 26 marzo 2014
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 25/02/2011, n. 15018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15018 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente - del 25/02/2011
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. MAISANO Giulio - rel. Consigliere - N. 373
Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 48951/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) MA IO N. IL 16/08/1956;
avverso l'ordinanza n. 3328/2010 TRIB. LIBERTÀ di ROMA, del 05/11/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO MAISANO;
sentite le conclusioni del PG GIALANELLA Antonio, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
AT LA propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Roma in funzione di giudice del riesame in data 5 novembre 2010, con la quale è stata confermata l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del medesimo tribunale in data 28 ottobre 2010 nei confronti dell'AT per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. Il ricorrente lamenta inosservanza delle norme processuali ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b) e c). In particolare deduce che il tribunale territoriale avrebbe tratto i gravi indizi di colpevolezza ai fini della pronuncia sull'ordinanza impugnata, dalle dichiarazioni rese dai coimputati D'OR TI e IB LA, trovati nel materiale possesso della sostanza stupefacente in un'abitazione di cui l'attuale ricorrente aveva il telecomando per accedervi.
Il ricorrente assume che le dichiarazioni di tali coimputati sarebbero state assunte ai sensi dell'art. 350 c.p.p., comma 5, e sarebbero inutilizzabili ai sensi del comma 6 del medesimo articolo. Inoltre le dichiarazioni rese in sede di convalida e relative a fatti concernenti la responsabilità di altri imputati, sarebbero inutilizzabili ai sensi dell'art. 64 c.p.p., comma 3 bis perché avrebbero rafforzato il libero convincimento del Collegio senza che fosse eseguito l'avviso di cui al medesimo art. 64, comma 3. Inoltre le dichiarazioni utilizzate sarebbero comunque mille perché rese senza la presenza di un difensore in aperta violazione dell'art.63 c.p.p.. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va conseguentemente rigettato. Questa Corte ha precisato che le dichiarazioni rese spontaneamente dall'imputato nell'immediatezza del fatto e riferite nel rapporto confermato dal verbalizzante, pur se sollecitate dagli ufficiali di polizia giudiziaria, non possono assimilarsi all'interrogatorio in senso tecnico in quanto quest'ultimo presuppone la contestazione specifica del fatto costituente oggetto dell'imputazione ed è costituito da domande e risposte raccolte in verbale sottoscritto dall'interessato.
Per l'assunzione di tali dichiarazioni spontanee non occorre quindi il previo invito alla nomina del difensore che assista l'imputato ne' l'avvertimento circa la facoltà di non rispondere.
Tali dichiarazioni, pur non avendo forza probatoria pari a quelle cui si applica il regime garantistico, sono pienamente valide e costituiscono indizi utilizzabili dal giudice in aggiunta ad altri elementi ritenuti adeguati al fine del giudizio, quale ulteriore fonte del libero convincimento del giudice.
In ordine alla portata e alla disciplina delle c.d. dichiarazioni spontanee questa Corte ha avuto inoltre modo di specificare, nella sentenza n. 2958 dell'11 giugno 1998, Alfano, che "nel vigente codice di procedura penale il termine interrogatorio ha un ben preciso significato tecnico e non può quindi essere facilmente intercambiabile con altri termini, anch'essi dotati di un loro specifico e diverso significato, quali sono quelli che definiscono le sommarie informazioni rese dall'indagato (art. 350 c.p.p., comma 1), le dichiarazioni spontanee (art. 350 c.p.p., comma 7) o l'esame (art.208 c.p.p.). D'altra parte le dichiarazioni spontanee rese dall'indagato alla polizia giudiziaria, disciplinate dall'art. 350 c.p.p., comma 7, sono pienamente utilizzabili nella fase delle indagini preliminari (Cass. Sez. Un. 25 settembre 2008 n. 1150). L'assimilazione delle dichiarazioni spontanee all'interrogatorio operata dal ricorrente che lamenta la mancata osservanza delle preclusioni proprie del regime dell'interrogatorio, è dunque illegittima, e conseguentemente il ricorso è infondato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2011