Sentenza 7 agosto 2003
Massime • 2
La disposizione dettata dal secondo comma dell'art. 2945 cod. civ., intesa a non far correre la prescrizione nel tempo richiesto per la realizzazione del diritto in via giurisdizionale, non può trovare applicazione quando lo stesso creditore, dopo aver proposto in giudizio una determinata domanda, la abbandoni, così impedendo che intervenga, sulla domanda stessa, la sentenza definitiva da cui possa iniziare il nuovo periodo di prescrizione previsto dalla legge, senza che possa rilevare che il giudizio prosegua e giunga a definizione relativamente ad altre e diverse pretese avanzate contestualmente a quella abbandonata (In applicazione di tale principio di diritto la S.C. ha confermato sul punto la sentenza di merito, che aveva correttamente ritenuto , in una causa di ripetizione di somme indebitamente riscosse dall'INPS, che il diritto agli interessi moratori fosse diritto autonomo, come tale necessitante di una autonoma domanda, e che, in caso di mancata riproposizione di tale domanda in appello, per il combinato disposto degli artt. 329 e 346 cod. proc. civ., esse dovesse presumersi rinunciata, con il conseguente venir meno dell'effetto interruttivo permanente della prescrizione per tutta la durata del giudizio ed il permanere della sola interruzione istantanea della prescrizione prodotta dalla proposizione della domanda giudiziale).
Nel quadro normativo anteriore all'entrata in vigore della legge 9 marzo 1989, n.88 - quadro normativo rimasto applicabile alle imprese già esistenti, in virtù del disposto del comma terzo dell'art. 49 della stessa legge, fino al 31 dicembre 1996, secondo le disposizioni dell'art. 2 comma duecentoquindicesimo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 - , è la natura della attività di impresa, ai sensi dell'art. 2195 cod. civ., a determinarne l'inquadramento ai fini previdenziali ed assistenziali, senza che possa essere attribuita alcuna rilevanza agli "atti" di inquadramento emanati dall'INPS, aventi natura meramente ricognitiva dei dati fattuali e normativi ( diversamente dagli atti di inquadramento emanati in base al potere attribuito dall'art. 49 legge 88\1989 e secondo la disciplina dettata dall'art. 3, comma ottavo, della legge 8 agosto 1995, n. 335) e neppure ai decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di "aggregazione" dell'impresa ad un determinato settore produttivo, a norma dell'art. 34 del t.u. in materia di assegni familiari (d.P.R. 30 maggio 1955, n.797), perché limitati nell'efficacia alla disciplina degli assegni familiari (fatte salve le disposizioni di leggi speciali).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/08/2003, n. 11919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11919 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICIRETTI Stefano - Presidente -
Dott. DELL'ANNO Paolino - Consigliere -
Dott. MERCURIO Ettore - Consigliere -
Dott. DE LUCA Michele - Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso principale proposto da:
ISTITUTO NAZIONALE PER LA PREVIDENZA SOCIALE (Inps), in persona del presidente in carica, elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza, n. 17, presso gli avvocati Fabrizio Correrà, Domenico Ponturo e Fabio Fonzo, che lo difendono con procura speciale apposta in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
"LA VIGILE SAN MARCO" SpA, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, via del Viminale, n. 43, presso l'avv. Fabio Lorenzoni, che, unitamente agli avv. Carlo Cester e Sandro Trevisanato, la difende con procura speciale apposta in calce al controricorso e ricorso incidentale;
- resistente - e sul ricorso incidentale proposto da:
"LA VIGILE SAN MARCO" SpA, come sopra rappresentata, domiciliata e difesa;
- ricorrente incidentale -
contro
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL), come sopra rappresentato, domiciliato e difeso;
- intimato -
per la cassazione della sentenza del Tribunale di Venezia n. 124 in data 14 gennaio 2000 (R.G. 27/99);
sentiti, nella pubblica udienza del 26.3.2003:
il Cons. Dott. Pasquale Picone che ha svolto la relazione della causa;
gli avv. Correrà e Cester;
il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo Fuzio che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia trae origine dall'accertamento, con sentenza passata in giudicato, che la SpA "La Vigile San Marco" svolgeva attività di natura industriale ed aveva perciò diritto agli sgravi contributivi previsti per le aziende industriali. L'Inps aveva, quindi, assegnato l'impresa al settore industriale, rifiutando di riconoscere il diritto alla fiscalizzazione degli oneri sociali pretesi nell'assunto che dovesse permanere l'inquadramento nel settore commerciale.
Il contrasto circa la consistenza dei rispettivi crediti e debiti è stato sottoposto al giudizio del TO di Venezia mediante l'attivazione di molteplici procedure monitorie e l'instaurazione dei relativi giudizi di opposizione. In particolare, la società pretendeva la restituzione di contributi che asseriva indebitamente versati all'Inps nel periodo febbraio 1983-novembre 1990, stante il preteso diritto al beneficio della fiscalizzazione;
l'Inps pretendeva, per il periodo 1990-1994, il pagamento dei contributi non versati dalla società nel presupposto della spettanza dell'anzidetto beneficio;
la società pretendeva ancora la restituzione dei contributi indebitamente versati per effetto della mancata applicazione degli sgravi, secondo l'accertamento passato in giudicato, nonché la corresponsione degli interessi legali su tali somme, cui l'Inps opponeva la compensazione con i controcrediti vantati e di non dovere gli interessi legali.
Riuniti i giudizi di opposizione ai decreti ingiuntivi, il TO ha deciso la controversia accogliendo tutte le pretese della società e rigettando quelle dell'Inps, con l'emanazione delle consequenziali statuizioni in ordine ai decreti opposti. Il Tribunale di Venezia, decidendo sull'appello dell'Inps, lo ha accolto limitatamente all'obbligo dell'Istituto di corrispondere alla SpA La Vigile San Marco gli interessi legali sulle somme indebitamente versate a titolo di contributi, affermato esistente dal TO (con revoca del decreto d'ingiunzione n. 783/1995 del 10.7.1995), rigettandolo per il resto.
L'appello è stato giudicato infondato sulla questione dell'inquadramento della società nel settore industriale ai fini previdenziali, con la motivazione che il c.d. "doppio inquadramento", uno valido ai fini degli sgravi, l'altro ai fini previdenziali, discendeva dal fatto che la società era stata aggregata, ai sensi del t.u. in materia di assegni familiari, nel settore commerciale;
tale inquadramento precedente, ha concluso il Tribunale, era rimasto valido per effetto della salvezza degli inquadramenti già in atto, disposta dall'art. 49, comma 3, della l. n. 88 del 1989. L'accoglimento dell'impugnazione, nella parte in cui censurava la sentenza di primo grado per non aver dichiarato estinto per prescrizione il credito agli interessi sulle somme indebitamente pagate dalla società, è stato giustificato con il rilievo che erano trascorsi più di dieci anni, alla data di notifica del ricorso monitorio (21.7.1995), dall'atto interruttivo costituito dal ricorso al TO del 9.4.1985, con il quale era stata fatta richiesta di interessi e rivalutazione, senza però riproporre la detta domanda nell'atto di appello contro il rigetto di tutte le domande.
La cassazione della sentenza è chiesta dall'Inps con un unico motivo e dalla resistente SpA La Vigile San Marco con ricorso incidentale per un unico motivo.
La resistente e ricorrente incidentale ha anche depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, la Corte riunisce i ricorsi proposti contro la stessa sentenza (art. 335 c.p.c).
2. L'unico motivo del ricorso principale denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 33 del d.P.R. n. 797 del 1955, dell'art. 49 della l. n. 88 del 1989, dell'art. 2095 c.c. e della normativa sul diritto alla fiscalizzazione degli oneri sociali, nonché vizio di motivazione.
2.1. L'Inps afferma che la natura industriale dell'attività svolta dalla società era stata accertata, ai sensi dell'art. 2095 c.c., con sentenza passata in giudicato;
che tale natura implicava che le obbligazioni contributive dovessero essere quelle delle imprese industriali, non avendo rilevanza alcuna l'inquadramento nel settore commercio ai sensi del t.u. sugli assegni familiari;
di conseguenza, l'inquadramento ex lege nel settore industriale conservava validità in virtù della salvezza contenuta nell'art. 49, comma terzo, l. n. 88 del 1949 e la variazione disposta dall'Inps aveva la sola funzione di adeguamento ai dati normativi;
che, in ogni caso, il beneficio della fiscalizzazione non era riconosciuto alle industrie di servizi.
3. Il ricorso principale va accolto.
Va premesso che non vi è controversia circa la natura industriale, ai sensi dell'art. 2095 c.c., dell'attività svolta dalla società La Vigile San Marco, che tuttavia era stata aggregata al settore commercio con decreto ministeriale 18.7.1983, in g.u. n. 213 del 4.8.1983.
3.1. Il problema di diritto, sul quale la Corte è chiamata a decidere, è se sia possibile riclassificare una determinata azienda nel settore industria, ai fini contributivi, nonostante che fosse già stata classificata per la Cassa unica assegni familiari come azienda commerciale, in forza del decreto emesso ai sensi dell'art. 34 d.p.r. n. 797/1955, ovvero se a questo decreto possa essere riconosciuta una forza espansiva, che ne importa la utilizzabilità per tutto il regime contributivo (escluso comunque quello relativo agli sgravi, che resta regolato, pur dopo la legge n. 88 del 1989, dall'art. 2195 c.c).
3.2. Questa seconda soluzione è stata accolta da una decisione (Cass., 29 marzo 1996, n. 2895), che si pone tuttavia in contrasto con l'opposto, assolutamente prevalente e ribadito di recente, orientamento espresso dalla giurisprudenza della Corte (Cass. 20 aprile 1995, n. 4422, Cass. 25 settembre 1995 n. 10148; 27 settembre 1996, n. 8549; 26 aprile 2002, n. 6092), il quale merita di essere ulteriormente confermato nell'affermazione che l'efficacia del decreto di aggregazione resta limitato alla disciplina degli assegni familiari.
3.3. Per fissare i termini del problema è opportuno richiamare alcuni dati normativi, invocati a sostegno delle opposte tesi. L'art. 33 d.p.r. 797/1955 dispone che "la misura degli assegni familiari da corrispondersi ai lavoratori e del contributo dovuto dal datore di lavoro è fissata nelle tabelle di seguito indicate...".
L'art. 34 dello stesso d.p.r., modificato dall'art. 7 legge 17 ottobre 1961, n. 1038, a sua volta, dispone che con decreto del
Ministro del lavoro "sarà stabilito quale delle tabelle indicate nell'art. 33 si debba applicare, agli effetti del presente testo unico, nei confronti dei datori di lavoro che non rientrino nelle categorie elencate nell'articolo precisato, ne' tra gli enti contemplati dagli artt. 79 e 81".
Da ultimo l'art. 4 legge 15 marzo 1973, n. 44, integrativa della legge 27 dicembre 1953, n. 967, relativamente all'obbligo di iscrizione all'INPDAI, chiarisce che per aziende industriali si intendono le imprese o enti "esercenti le attività di cui ai punti 1 e 3 dell'art. 2195 cod. civ. o attività ausiliaria delle predette, o che risultano assegnati o aggregati, quali esercenti attività di natura industriale, alla Cassa unica per gli assegni familiari gestita dall'INPS".
3.4. Dal coordinamento di queste norme si possono far discendere le seguenti considerazioni: a) nel sistema del d.p.r. 797/1955, l'assegnazione (disposta dall'INPS ai sensi dell'art. 33) e l'aggregazione (disposta dal Ministro del lavoro ai sensi dell'art. 34) sono finalizzate alla determinazione della misura degli assegni familiari e del contributo dovuto a tale riguardo dal datore di lavoro;
b) ai fini della iscrizione dei dirigenti all'INPDAI, la natura industriale del datore va determinata ai sensi dell'art. 2195 cod. civ., ovvero dall'assegnazione o aggregazione, quale esercente attività di natura industriale, alla CUAF;
c) nel regime precedente alla legge n. 88/1989, nel mentre, in generale, classificazione e aggregazione operano ai soli fini del regime CUAF, le stesse, se riferite alle imprese industriali e quando si tratti di dirigenti, esplicano la loro efficacia a tutto il regime previdenziale (Cass. 9 maggio 1991 n. 5146).
3.5. Questa dissonanza, che emerge dalla lettura piana delle norme prese in esame, non è altro che la conferma della estrema frammentazione e disorganicità della disciplina previdenziale unanimamente riconosciute prima della legge n. 88/1989, destinata a rimanere durante il regime transitorio (Corte cost. 7 novembre 1994 n. 378) e fino all'operatività dell'art. 3 comma 8, l. 8 agosto 1995, n. 335. Se tutto questo è vero, deve ritenersi che, una volta messo in discussione l'inquadramento di un'impresa, l'INPS possa richiedere che la riclassificazione operi a tutti gli effetti previdenziali ed assistenziali e, quindi, rivendicare il pagamento della eventuale maggiore contribuzione conseguente a tanto. Del resto è il caso di osservare che proprio la specifica previsione, ai fini della iscrizione all'INPDAI, del carattere "espansivo" dell'aggregazione disposta ex art. 34 T.U. n. 797/1955 - se relativa al settore industriale - conferma che non è configurabile tale carattere negli altri casi. L'assenza di un apposita previsione per determinare il regime contributivo generale deve allora indurre a ritenere che, essendo gli artt. 33 e 34 riferiti alla sola gestione degli assegni familiari, la classificazione operata a questi fini non può essere vincolante per la qualificazione agli altri fini contributivi. In linea di massima, quindi, anche quando si abbia un decreto del Ministro, non si tratta di contestare l'aggregazione disposta, ma solo di riconoscerne la operatività ai soli limitati fini della CUAF, per cui, accertata la natura industriale per la concessione degli sgravi, quell'accertamento deve riflettersi anche sugli altri aspetti del regime contributivo.
3.6. Ovviamente il discorso si pone in termini diversi dopo l'entrata in vigore della legge n. 88/1989, ma si tratta di una disciplina che non interessa la questione devoluta all'esame della Corte, che ha per oggetto esclusivamente un periodo precedente alla operatività di questa legge.
Infatti, una volta escluso che, in base alla precedente disciplina fosse possibile riconoscere un effetto espansivo alla classificazione CUAF, cade l'argomento che la sentenza impugnata vorrebbe trarre dall'art. 49 della legge 88/1989, il quale, con l'ultima parte del terzo comma, ha il solo scopo di dettare una disciplina intertemporale per conservare validità alle situazioni pregresse fino alla entrata a regime del nuovo assetto, con la conseguenza che resta fermo tutto quello che era regolato e fissato in forza della normativa in atto al marzo 1989.
3.7. D'altra parte, la giurisprudenza della Corte (ampiamente richiamata da Cass., sez. un. 18 maggio 1994 n. 4837), la cui opinione è pienamente condivisa dalla dottrina, è nel senso che l'art. 49 non ha efficacia retroattiva, che a tale norma viene ad essere invece riconosciuta indirettamente nella misura in cui si attribuisce alla stessa valore di interpretazione autentica della precedente normativa. Le conclusioni raggiunte trovano autorevole conferma nella richiamata decisione delle sezioni unite, le quali, sebbene chiamate a decidere in una controversia relativa all'obbligo di iscrizione all'INPDAI ovvero all'INPS di un determinato datore di lavoro, ha colto l'occasione per un'interpretazione di rutta la complessa normativa, che aveva dato luogo a risposte contrastanti nella stessa giurisprudenza di legittimità. Orbene, di fronte all'interrogativo se, a seguito del provvedimento discrezionale di aggregazione alla categoria del commercio fosse legittimo una classificazione "previdenziale" della stessa impresa diversa da quella risultante dal decreto ministeriale, le sezioni unite - dopo aver richiamato il precedente orientamento per il quale si riteneva legittimo, nonostante il provvedimento di inquadramento adottato dall'INPS ai sensi dell'art. 33 d.p.r. n. 797 del 1955, che la individuazione dei datori di lavoro tenuti ad iscrivere i propri dirigenti all'INPDAI avvenisse in base all'art. 2195 c.c. - hanno letteralmente ed esplicitamente aggiunto che tale principio è estensibile ai decreti emanati dal ministro del lavoro in forza del successivo art. 34, avendo desunto dal testo della norma che "anche questi ultimi provvedimenti, benché di natura costitutiva, hanno efficacia vincolante limitata all'ambito di applicazione della disciplina degli assegni familiari (e di altre leggi che eventualmente richiamino, ai propri fini l'inquadramento previdenziale disposto ai sensi del citato testo unico sugli assegni familiari del 1955)".
3.8. Alla stregua di queste considerazioni, la sentenza impugnata ha deciso la controversia in violazione di norme di diritto e ciò anche nella parte relativa ai periodi contributivi successivi all'entrata in vigore della l. 88/1989, siccome il quadro normativo previgente è rimasto immutato fino al 31 dicembre 1996, secondo le disposizioni dell'art. 2, comma 215, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che ha determinato la fine del regime transitorio rendendo operante l'art. 3, comma 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sicché le precedenti determinazioni assunte dall'Inps non potevano essere considerate idonee a modificare i contenuti dell'obbligazione legale nata dalla natura dell'attività aziendale ai sensi dell'art. 2195 c.c.
4. Va ora esaminato l'unico motivo del ricorso incidentale, che denuncia violazione degli art. 112, 329 e 346 c.p.c, 2945, comma secondo, c.c., nonché vizio della motivazione,
al fine di ottenere la cassazione della statuizione relativa all'estinzione per prescrizione del credito della società agli interessi sulle somme indebitamente riscosse dall'Inps per effetto dell'esclusione degli sgravi e poi restituite.
4.1. Si assume, in sintesi, che il Tribunale avrebbe erroneamente negato l'effetto interruttivo permanente di cui all'art. 2945, primo comma, c.p.c., in quanto, i rigettata dal giudice di primo grado la domanda di condanna generica al rimborso dei contributi indebitamente versati, con interessi e rivalutazione, con l'atto di appello era stato chiesto l'accoglimento di tutte le domande non accolte.
4.2. Il ricorso incidentale va rigettato.
Va premesso che il diritto agli interessi (di natura moratoria), previsto dalla disciplina di cui all'art. 2033 c.c., è autonomo, ancorché in relazione di accessorietà, rispetto al diritto di ripetere quanto pagato indebitamente, per cui è indispensabile formulare una specifica richiesta (Cass. 5032/1983). Il Tribunale ha accertato in fatto che l'atto introduttivo del giudizio conteneva la domanda di corresponsione degli interessi e della rivalutazione monetaria, mentre l'atto di appello non conteneva alcun riferimento specifico alla predetta domanda.
4.3. Il Tribunale ha perciò esattamente applicato il disposto dell'art. 346 c.p.c, che collega una presunzione assoluta di rinuncia alla mancata specifica riproposizione di domande ed eccezioni non accolte (mediante impugnazione per il soccombente, ovvero comparsa di risposta per la parte vittoriosa) e ciò in relazione al disposto dell'art. 329 c.p.c.
4.4. Ne ha tratto la conseguenza, conforme al diritto, per cui, nell'ambito di un giudizio cumulato, la rinuncia in corso di causa ad una delle domande è equiparabile, ai fini dell'applicabilità dell'art. 2945 c.c., all'ipotesi estintiva determinata dalla rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c. e, pertanto, comporta il venire meno dell'effetto interruttivo permanente della prescrizione, lasciando salva solo l'interruzione istantanea prodotta dalla domanda rinunciata (cfr. Cass. 2712/1998).
5. Conclusivamente, va accolto il ricorso principale e rigettato il ricorso incidentale.
L'accoglimento del ricorso principale comporta la cassazione con rinvio della sentenza impugnata perché nel nuovo giudizio sia esaminato l'appello dell'Inps, per la parte non accolta, facendo applicazione del seguente principio di diritto: "Nel quadro normativo anteriore all'entrata in vigore della legge 9 marzo 1989, n. 88 - quadro normativo rimasto applicabile alle imprese già
esistenti, in virtù del disposto del comma 3 dell'art. 49 della stessa legge, fino al 31 dicembre 1996, secondo le disposizioni dell'art. 2, comma 215, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 -, è la natura dell'attività dell'impresa, ai sensi dell'art. 2195 c.c., a determinarne l'inquadramento ai fini previdenziali ed assistenziali, senza che possa essere attribuita alcuna rilevanza agli 'atti' di inquadramento emanati dall'Inps, aventi natura meramente ricognitiva dei dati fattuali e normativi (diversamente dagli atti di inquadramento emanati in base al potere attribuito dall'art. 49 l. 88/1989 e secondo la disciplina dettata dall'art. 3, comma 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335) e neppure ai decreti del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale di 'aggregazione' dell'impresa ad un determinato settore produttivo, a norma dell'art. 34 del t.u. in materia di assegni familiari (d.P.R. 30 maggio 1955 n. 797), perché limitati nell'efficacia alla disciplina degli assegni familiari (fatte salve le disposizioni di leggi speciali)". Il giudice di rinvio provvederà anche a regolare le spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M
La Corte riunisce i ricorsi;
accoglie il ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale;
cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di Cassazione, alla Corte d'appello di Trento. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 marzo 2003. Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2003