Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/08/2003, n. 11919
CASS
Sentenza 7 agosto 2003

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La disposizione dettata dal secondo comma dell'art. 2945 cod. civ., intesa a non far correre la prescrizione nel tempo richiesto per la realizzazione del diritto in via giurisdizionale, non può trovare applicazione quando lo stesso creditore, dopo aver proposto in giudizio una determinata domanda, la abbandoni, così impedendo che intervenga, sulla domanda stessa, la sentenza definitiva da cui possa iniziare il nuovo periodo di prescrizione previsto dalla legge, senza che possa rilevare che il giudizio prosegua e giunga a definizione relativamente ad altre e diverse pretese avanzate contestualmente a quella abbandonata (In applicazione di tale principio di diritto la S.C. ha confermato sul punto la sentenza di merito, che aveva correttamente ritenuto , in una causa di ripetizione di somme indebitamente riscosse dall'INPS, che il diritto agli interessi moratori fosse diritto autonomo, come tale necessitante di una autonoma domanda, e che, in caso di mancata riproposizione di tale domanda in appello, per il combinato disposto degli artt. 329 e 346 cod. proc. civ., esse dovesse presumersi rinunciata, con il conseguente venir meno dell'effetto interruttivo permanente della prescrizione per tutta la durata del giudizio ed il permanere della sola interruzione istantanea della prescrizione prodotta dalla proposizione della domanda giudiziale).

Nel quadro normativo anteriore all'entrata in vigore della legge 9 marzo 1989, n.88 - quadro normativo rimasto applicabile alle imprese già esistenti, in virtù del disposto del comma terzo dell'art. 49 della stessa legge, fino al 31 dicembre 1996, secondo le disposizioni dell'art. 2 comma duecentoquindicesimo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 - , è la natura della attività di impresa, ai sensi dell'art. 2195 cod. civ., a determinarne l'inquadramento ai fini previdenziali ed assistenziali, senza che possa essere attribuita alcuna rilevanza agli "atti" di inquadramento emanati dall'INPS, aventi natura meramente ricognitiva dei dati fattuali e normativi ( diversamente dagli atti di inquadramento emanati in base al potere attribuito dall'art. 49 legge 88\1989 e secondo la disciplina dettata dall'art. 3, comma ottavo, della legge 8 agosto 1995, n. 335) e neppure ai decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di "aggregazione" dell'impresa ad un determinato settore produttivo, a norma dell'art. 34 del t.u. in materia di assegni familiari (d.P.R. 30 maggio 1955, n.797), perché limitati nell'efficacia alla disciplina degli assegni familiari (fatte salve le disposizioni di leggi speciali).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/08/2003, n. 11919
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11919
    Data del deposito : 7 agosto 2003

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