Articolo 2095 del Codice civile
Articolo 2044Articolo 2096
Versione
19 aprile 1942
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Versione
1 giugno 1985
Art. 2095.

(Categorie dei prestatori di lavoro).

((I prestatori di lavoro subordinato si distinguono in dirigenti, quadri, impiegati e operai))

Le leggi speciali e le norme corporative, in relazione a ciascun ramo di produzione e alla particolare struttura dell'impresa, determinano i requisiti di appartenenza alle indicate categorie.
Entrata in vigore il 1 giugno 1985
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