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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 28/05/2025, n. 444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 444 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Salerno II Sezione Civile riunita in camera di consiglio nelle persone di:
dr.ssa Maria SU OL Presidente
dr.ssa Giulia Carleo Consigliere
dr.ssa Rosa D'Apice Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile n. 824/2020 avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 2061/2020
emessa dal Tribunale di Salerno il 28/7/2020 e depositata il 17/8/2020
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Umberto Corvino e dall'avv. Parte_1
Aldo Corvino, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Maura de Angelis via Largo
Colonnello M. D'Avossa n.
1 - Appellante
E
già rappresentato e difeso dall'avv. Marco De Felice, Controparte_1 Controparte_2
elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Salerno via Fieravecchia n. 3 –
Appellata
Ragioni in fatto e diritto 1.Il Tribunale di Salerno con sentenza depositata il 17/8/2020 resa nell'ambito dei procedimenti riuniti n. 297/2014 e n. 8827/2014 promosso il primo dalla società nei confronti di Parte_1
ed il secondo dalla società nei confronti del Controparte_1 Parte_1 Controparte_2
– ha così provveduto: a) ha dichiarato l'inammissibilità della domanda articolata dalla società
[...]
attrice nei confronti di nell'ambito del procedimento n. 297/2014 per difetto di Controparte_1
legittimazione passiva della convenuta;
b) ha rigettato le domande proposte dalla parte attrice nei confronti del nell'ambito del procedimento n. 8827/2014 per difetto di prova;
Controparte_2
c) ha regolato le spese processuali, ponendole a carico della parte soccombente unitamente alle spese di C.T.U..
In sintesi il Giudice a quo - per quel che rileva - ha respinto le domande formulate dalla società
CP nei confronti del - a conseguire la condanna della Parte_1 Controparte_2
convenuta al risarcimento dei danni per violazione delle regole di correttezza e buona fede, la rideterminazione del saldo del conto mediante l'eliminazione delle poste passive illegittimamente addebitate e, in caso di saldo attivo, la condanna della convenuta alla restituzione delle somme indebitamente percepite - argomentando che la correntista non aveva assolto all'onere probatorio in quanto non aveva prodotto in giudizio il contratto di conto corrente e si era limitata a produrre soltanto parte degli estratti conto sicchè << la mancanza del contratto di conto corrente e la frammentarietà
degli estratti conto non consentono la ricostruzione documentale che non può prescindere dal titolo
genetico ( il contratto) e dalla sequenza delle operazioni contabili registrate, dalle poste attive e
passive che concorrono a determinare il saldo finale >>. Il Tribunale ha aggiunto che
<l'assolvimento dell'onere posto a carico dell'attrice di fornire la prova documentale non può
essere sostituito dall'ordine di esibizione alla banca, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., che nella memoria
ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. depositata in data 27.5.2010 è formulata genericamente ( “ la
consegna delle ricevute di versamento e di tutto quanto inerente ai rapporti bancari impugnati;
dei
contratti di apertura di credito a valere sul conto indicato, ove esistenti;
degli estratti conto dall'inizio del rapporto all'attualità”), risolvendosi in una inammissibile iniziativa esplorativa, senza
alcun specifico riferimento al contratto di conto corrente >>.
1.1. Avverso la predetta sentenza la società ha proposto appello Parte_1
con atto di citazione notificato il 23/11/2020; ha criticato le ragioni della decisione impugnata ed ha concluso per l'accoglimento dell'impugnazione con vittoria delle spese processuali del doppio grado di giudizio.
1.2. già costituitasi in giudizio, ha resistito ed ha chiesto Controparte_1 Controparte_2
il rigetto dell'interposto gravame con vittoria delle spese processuali.
1.3.La Corte con ordinanza depositata in data 8/2/2024, all'esito della celebrazione dell'udienza in forma scritta, ha riservato la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. In primis va evidenziato che - attraverso la produzione dell'atto pubblico Controparte_1
di fusione del 10/10/2018 per Notaio rep. n. 7660 e racc. n. 3703 - ha provato di avere Persona_1
incorporato l'originaria parte processuale, sicchè è legittimata a resistere Controparte_2
all'appello proposto dalla società che, peraltro, sul punto non ha formulato alcuna Parte_1
contestazione ( cfr. atto di pubblico di fusione).
3.Chiarito tale profilo, la Corte ritiene che l'appello è infondato e, pertanto, va rigettato.
4. La società ha censurato la sentenza impugnata, deducendo che il Parte_1
Giudice di prime cure erroneamente ha affermato che sull' attrice incombeva l'onere di produrre il contratto di conto corrente giacchè non ha considerato che la società fin dall'atto Parte_1
introduttivo del giudizio aveva allegato l'assenza del contratto in forma scritta. Il Tribunale –
prosegue l'appellante – non ha tenuto conto del fatto che l'assenza di alcuni estratti conto non può
condurre al rigetto automatico della domanda, tanto più che nel caso di specie il C.T.U., sulla base della documentazione prodotta, ha rideterminato il saldo del conto corrente a credito del correntista.
Il Giudice a quo – osserva ancora l'appellante – non ha valorizzato “i conteggi” depositati in giudizio dalla banca con la seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. i quali “ancorchè non condivisibili
nei risultati delle competenze ripetibili … provano le somme illegittimamente addebitate”.
Le critiche sono destituite di fondamento.
In diritto giova ricordare che nella domanda di ripetizione di indebito oggettivo l'onere della prova grava sul creditore istante, il quale è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa, perciò, sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi ovvero il venir meno di questa (cfr. Cass. n. 30713/2018; Cass. n.17146/2003).
E' pacifico che tale principio, per la sua portata generale, opera pienamente, senza alcuna limitazione,
in tutti i rapporti giuridici, compresi quelli bancari;
in particolare, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il principio in questione trova applicazione anche quando l'obbligazione restitutoria dipenda dalla nullità di singole clausole contrattuali;
infatti chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte e proponga nei confronti dell'accipiens l'azione di indebito oggettivo per la somma pagata in eccedenza ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta.
Ciò implica che, assunta l'esistenza del contratto scritto di conto corrente, l'attore in ripetizione che alleghi la mancata valida pattuizione di singole condizioni economiche ha l'onere di fornire la prova dell'assenza della causa debendi attraverso la produzione in giudizio del documento contrattuale;
è
attraverso tale scritto, infatti, che il correntista dimostra la mancanza nel contratto della pattuizione degli interessi o di altre condizioni economiche ( ad esempio della commissione di massimo scoperto)
oppure la nullità di specifiche clausole negoziali ( cfr. Cass. n. 33009/2019 anche in motivazione;
cfr.
in motivazione Cass. n. 27714/2023; Cass. n. 11735/2024; Cass. n. 12855/2025).
Orbene nel caso di specie la società correntista nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado non ha mai dedotto che il contratto di conto corrente non era stato stipulato in forma scritta;
anzi –
rappresentando di avere intrattenuto “dagli anni 90” con la banca “rapporti finanziari… che hanno
trovato regolamentazione nel rapporto di c/c. n. 10298024 stipulato presso la filiale di Battipaglia”
– ha lasciato chiaramente intendere che il contratto di conto corrente era stato stipulato in forma scritta, tanto più ove si consideri che nel medesimo atto di citazione si legge: “ non esiste inoltre un
valido contratto di apertura di credito, almeno nella forma richiesta a pena di nullità dall'art. 117
del d.lgs . n 385/1993; va in questa sede ricordata la perfetta autonomia causale di tale figura ( art.
1842 c.c.) distinguendola dal contratto di conto corrente ( art. 1283 c.c.) a nulla rilevando che
l'affidamento sia regolato nel medesimo contratto di c/c ( art. 1852); l'eventuale esibizione del
contratto di conto corrente, ancorchè nello stesso sia prevista l'indicazione delle condizioni che
saranno praticate, non è idonea a sanare la mancanza di forma (ad substantiam) prescritta per il
diverso contratto di apertura di credito”.
Invero la mancanza di forma scritta dedotta soltanto per il contratto di apertura di credito, il richiamo alla disciplina dell'apertura di credito contenuta nel contratto di conto corrente, l'ipotizzata esibizione del contratto di conto corrente sono circostanze che depongono per l'affermazione che l'attrice ha allegato la stipulazione per iscritto del contratto di conto corrente.
A ciò si aggiunga che la società attrice nell'atto di citazione ha rassegnato le seguenti conclusioni :
“
1. in via principale accertare la nullità dei rapporti di apertura di credito per insanabile difetto di
forma ex art. 117 del d.lgs 385/93 e per i motivi di cui in premessa;
2. sempre in via principale
condannare la banca al risarcimento danni per violazione dei principi di correttezza e buona fede
nell'esecuzione contrattuale…;
3. accertare l'effettivo saldo del conto di cui in premessa eliminando
le poste illegittimamente applicate per i motivi tutti di cui sopra e , se del caso ove risultasse un saldo
a credito dell'attore, dichiarare la banca convenuta tenuta alla restituzione e condannarla al
pagamento delle somme indebitamente percepite a titolo di interessi ultralegali, nonché delle somme
indebitamente percepite per effetto della capitalizzazione trimestrale operata, ed ancora delle somme
percepite indebitamente per l'applicazione di oneri mai convenuti ( specie per la csm) anche a titolo
di ripetizione dell'indebito…;
4. con vittoria di spese…”
Anche le conclusioni valutate complessivamente confermano che l'attrice nell'atto introduttivo del giudizio ha allegato la stipulazione per iscritto del contratto di conto corrente, avendo, ancora una volta, prospettato il difetto di forma scritta soltanto per i contratti di apertura di credito ( e non anche per il contratto di conto corrente) ed avendo chiesto la rideterminazione del saldo del conto e la condanna della convenuta alla restituzione delle somme indebitamente riscosse in relazione a singole voci mai pattuite oppure a singole clausole invalide.
Le allegazioni della società correntista, con ogni evidenza, presuppongono che essa – come correttamente affermato dal Tribunale - produca il contratto di conto corrente stipulato con la banca,
poiché solo attraverso la disamina di tale documento contrattuale il Giudicante può verificare l'eventuale assenza e/o nullità delle pattuizioni inerenti al rapporto bancario.
D'altronde – in applicazione dei principi di diritto innanzi enunciati – il correntista, una volta allegata la conclusione del contratto di conto corrente in forma scritta, ha l'onere di produrre in giudizio tale contratto con la conseguenza che il mancato assolvimento di tale onere probatorio determina il rigetto sia della domanda di rideterminazione del saldo sia della domanda di ripetizione dell'indebito.
Il tenore delle censure articolate dall'appellante induce a precisare che la giurisprudenza di legittimità
ha chiarito che nei rapporti di conto corrente bancario, il correntista che agisca in giudizio per la rideterminazione del saldo e/o per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca, non
è tenuto a documentare le singole rimesse suscettibili di restituzione soltanto mediante la produzione di tutti gli estratti conto periodici, ben potendo la prova dei movimenti desumersi aliunde, vale a dire attraverso le risultanze di altri mezzi di prova, che forniscano indicazioni certe e complete, anche con l'ausilio di una consulenza di ufficio ( cfr. Cass. n. 20621/2021; Cass. n. 29190/2020); ancora il
Supremo Collegio ha affermato che nei rapporti di conto corrente bancario , ove il correntista, agendo in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla ometta di depositare tutti CP_4
gli estratti conto periodici e non sia possibile accertare l'andamento del conto mediante altri strumenti rappresentativi delle movimentazioni (come le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o le risultanze delle scritture contabili), va assunto, come dato di partenza per il ricalcolo, il saldo iniziale a debito, risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti, che, nel quadro delle risultanze, è il dato più sfavorevole al cliente, sul quale si ripercuote tale incompletezza, in quanto gravato dall'onere della prova degli indebiti pagamenti ( cfr. Cass. n.
37800/2022).
Tuttavia nella vicenda in esame non vi è spazio per l'applicazione dei suindicati principi di diritto in quanto – come già argomentato - il mancato assolvimento dell'onere della prova da parte della società
correntista in ordine alla produzione in giudizio del contratto di conto corrente stipulato con la banca in forma scritta preclude qualsiasi verifica in concreto di poste illegittimamente addebitate sul conto o perché computate in assenza di pattuizione o perché calcolate in forza di clausole invalide.
Ne consegue che gli esiti dell'espletata C.T.U, contabile richiamati nell'atto di gravame sono del tutto inidonei ad orientare il convincimento del Giudicante giacchè l'accertamento è stato espletato in assenza del contratto di scritto che la società correntista aveva l'onere di produrre in giudizio.
Infine la Corte ritiene che elementi utili per la posizione dell'appellante non possono trarsi neppure dai “ conteggi” depositati in giudizio dalla banca – anche essi richiamanti nell'atto di impugnazione
– in quanto anche rispetto a tale documento non è possibile operare alcun raffronto con le condizioni economiche concordare dalle parti in causa con la stipula del contratto di conto corrente in forma scritta oggetto del giudizio.
5. La società ha ulteriormente criticato la sentenza impugnata, Parte_1
lamentando che il Tribunale ha respinto la richiesta articolata dalla parte attrice ai sensi dell'art. 210
c.p.c. sull'erroneo presupposto che fosse stata formulata genericamente. Il Giudice di prime cure –
osserva l'appellante - ha trascurato di considerare che la parte attrice nell'atto di citazione “ha chiesto
alla banca ai sensi dell'art. 119 TUB la copia: 1) delle ricevute di versamento e di tutto quanto
inerente ai rapporti bancari impugnati;
2) dei contratti di apertura di credito a valere sul conto
indicato, ove esistenti;
3) degli estratti conto dall'inizio del rapporto all'attualità”; inoltre “ con la
seconda memoria la società ha reiterato le proprie richieste istruttorie e cioè – tenuto Parte_1
conto però di quanto già depositato dall'attrice in prima udienza, ed ove il Giudice lo ritenga
necessario – quella di ordinare ex art. 119 n. 4 del D.lgs 385/93 o a norma dell'art. 210 c.p.c. la
consegna delle ricevute di versamento e di tutto quanto inerente ai rapporti bancari impugnati, dei contratti di apertura di credito a valere sul conto indicato, ove esistenti, degli estratti conto
dall'inizio del rapporto all'attualità”. Il Tribunale – aggiunge l'appellante – con l'ordinanza istruttoria aveva ritenuto inammissibile la richiesta ex art. 210 c.p.c. per una ragione diversa da quella indicata nella sentenza impugnata, ossia perché “ difetta il requisito dell'indispensabilità di tale
mezzo di prova , trattandosi di documenti che relativi ai rapporti bancari di cui il richiedente può
disporre per la sua qualità avendone il relativo diritto, sia in qualità di contraente sia per effetto
dell'espresso disposto dell'art. 119 T.U. della legge in materia bancaria e creditizia”: anche tale argomentazione – precisa l'appellante – non è condivisibile atteso che la giurisprudenza di legittimità
ha costantemente affermato che il potere del correntista di chiedere alla banca di consegnare la documentazione inerente al rapporto di conto corrente dedotto in giudizio può essere esercitato, ex art. 119 comma 4 TUB, anche in corso di causa.
Le doglianze sono prive di pregio.
Va subito chiarito che la contraddittorietà fra un'ordinanza istruttoria e la successiva sentenza di merito di primo grado non costituisce vizio di attività o di giudizio, ma espressione del principio di cui all'art. 177 comma 1 c.p.c., secondo cui le ordinanze comunque motivate non possono mai pregiudicare la decisione della causa, essendo revocabili anche implicitamente ( cfr. Cass. n.
25183/2021; Cass. n. 30161/2018).
E allora è priva di qualsiasi rilevanza la segnalata discrasia tra l'ordinanza istruttoria del 30/11/2015
( il cui contenuto è stato puntualmente riportato nell'atto di gravame ) e la sentenza impugnata con riferimento alla motivazione che ha indotto il Giudice a quo a non dare ingresso alla richiesta ex art. 210 c.p.c. formulata dalla società attrice.
Ciò posto, focalizzando l'attenzione esclusivamente sulla sentenza impugnata, il Collegio osserva che il Tribunale non si è limitato a rimarcare la genericità dell'istanza istruttoria – pienamente condivisibile (l'istanza, infatti, per come articolata sia nell'atto di citazione sia nella seconda memoria ex art 183 c.p.c., involge le “ricevute di versamento” senza alcun riferimento al dato temporale”; “tutto quanto inerente ai rapporti impugnati”, espressione questa che non consente di individuare i documenti richiesti;
“i contratti di apertura di credito a valere sul conto indicato ove
esistenti” e, dunque, contratti che potrebbero anche non esistere;
“ gli estratti conto dall'inizio
all'attualità” in assenza di qualsiasi dato temporale, peraltro, non desumibile neppure dall'atto di citazione giacchè l'attore non ha fatto riferimento alla data di apertura del conto ma soltanto a quello di chiusura) - ma ha correttamente evidenziato che l'istanza non involge il contratto di conto corrente,
profilo questo non considerato dall'appellante.
E allora è agevole concludere – richiamando quanto già illustrato al precedente punto 4 della presente sentenza – che la richiesta istruttoria per come formulata, proprio perché non investe il contratto di conto corrente, non incide sull'argomentazione, determinante per il rigetto della domanda, che la società attrice non ha assolto all'onere della prova che imponeva la produzione in giudizio del contratto di conto corrente.
6. Le considerazioni esposte conducono al rigetto del gravame e alla conseguente conferma della sentenza impugnata.
La regolamentazione delle spese processuali del presente grado di giudizio segue la soccombenza sicchè l'appellante va condannata al pagamento delle spese processuali in favore dell'appellata; tali spese vanno liquidate come in dispositivo secondo la tariffa vigente, tenendo conto del valore della controversia e dell'attività professionale espletata.
Infine va dato atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n.
115/2002 (comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l' impugnazione proposta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla società nei confronti di già Parte_1 Controparte_1 [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 2061/2020, così provvede: CP_2
1.rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2. condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio in favore dell'appellata, spese che liquida in euro 4.996,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A. nella misura e come per legge;
3. dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002
(comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l' impugnazione proposta.
Salerno, 14/5/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Rosa D'Apice Maria SU OL