CGT1
Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. XI, sentenza 20/01/2026, n. 456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 456 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 456/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 11, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LO MONACO CARLO, Presidente
RUSSO MASSIMO, RE
BARBIERA SERGIO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2623/2025 depositato il 14/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620240050764831802/803 INAIL 2023
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620240092532747802/803 BOLLO 2022
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620240040991339802/803 BOLLO 2022
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620250011797208802/803 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620250011797107802/803 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620250011797107802/803 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620250011797107802/803 IRPEF-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: Il difensore del ricorrente insiste nei motivi del ricorso, eccependo un vizio soggettivo della cartella.
Resistente: L'Agente della Riscossione si riporta ai motivi delle controdeduzioni e chiede il rigetto del ricorso.
Il rappresentante dell'Agenzia delle Entrate si riporta ai motivi delle controdeduzioni e chiede il rigetto del ricorso.
La Corte pone la causa in decisione, riservandosi il deposito del dispositivo nel termine di sette giorni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso contro l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, Ricorrente_1 e Ricorrente_2 hanno impugnato, con contestuale istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva, le seguenti cartelle di pagamento:
Cartella n. 296 2024 0050764831 802 - 803, relativa a contributi previdenziali INAIL – anno 2023-2024, ruolo n. 141/2024, per un importo complessivo di € 143,51;
Cartella n. 296 2024 0092532747 802 - 803, relativa a tassa automobilistica – anno 2022, ruoli nn. 5890/2024
e 5548/2024, per un importo complessivo di € 242,83;
Cartella n. 296 2024 0040991339 802 - 803, relativa a tassa automobilistica – anno 2021, ruoli nn. 1779/2024
e 2064/2024, per un importo complessivo di € 244,60;
Cartella n. 296 2025 0011797208 802 - 803, relativa a contributi previdenziali INAIL – anno 2023-2024, ruolo n. 323/2024, nonché a diritto annuale Camera di Commercio di Palermo-Enna – anno 2020, ruolo n.
5801/2024, per un importo complessivo di € 365,06;
Cartella n. 296 2025 0011797107 802 - 803, relativa a controllo Modello 770 – anno 2021, ruolo n.
250834/2024, per un importo complessivo di € 20.908,28, per un importo complessivo pari ad € 21.904,28 in danno delle ricorrenti nella qualità di socie illimitatamente responsabili della società “Società_1 s.n.c. di Società_2”.
A fondamento del ricorso le ricorrenti hanno dedotto il difetto del presupposto soggettivo dell'imposizione tributaria, evidenziando che le rispettive quote della predetta società sono state oggetto di confisca definitiva con decreto del Tribunale di Palermo del 20.04.1995, a seguito del quale la gestione della società è stata affidata, dal 30.11.2015, all'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati
e Confiscati alla Criminalità Organizzata. Le ricorrenti hanno quindi chiesto l'annullamento delle suddette cartelle di pagamento, con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite da distrarre al difensore antistatario, formulando altresì richiesta di risarcimento ex art. 96 cpc.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Palermo, che ha eccepito in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva, l'estraneità ai fatti di causa e la necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti della Regione Siciliana e della Camera di Commercio, in quanto enti impositori di parte dei tributi oggetto di cartelle. Ha altresì eccepito il parziale difetto di giurisdizione della Corte adita per quanto concerne i contributi previdenziali, di competenza del giudice ordinario, ed ha concluso per l'estromissione dal giudizio e la condanna del ricorrente alle spese di lite.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, che ha preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione della Corte per le cartelle riferite ai contributi previdenziali INAIL, sostenendo che la competenza appartiene al Tribunale ordinario in funzione di giudice del lavoro. Nel merito, ha contestato la fondatezza del ricorso, osservando che la confisca delle quote societarie non determina automaticamente la cessazione della qualità di soggetto passivo, né comporta l'estinzione delle obbligazioni tributarie, salvo formale provvedimento di sostituzione del soggetto tenuto all'adempimento. Ha inoltre rilevato che la società SO.
SE.CO. risulta ancora iscritta al registro delle imprese, e che le ricorrenti, quali ex socie illimitatamente responsabili, sono legittime destinatarie degli atti notificati ai sensi dell'art.
7-sexies, comma 3, della legge n. 212/2000. Ha infine eccepito la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alle doglianze relative alla debenza dei tributi, spettando ogni valutazione all'ente impositore, ed ha concluso per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Con ordinanza n. 1964 in data 7.11.25, in accoglimento dell'istanza delle ricorrenti, è stata disposta la sospensione dell'esecutività degli atti impugnati.
All'odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va rilevato preliminarmente il difetto di giurisdizione di questo giudice tributario in relazione cartelle nn. 296
2024 0050764831 e 296 2025 0011797208 con riferimento ai contributi previdenziali INAIL.
Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, la giurisdizione delle Corti di giustizia tributaria si estende a tutte le controversie concernenti i tributi di ogni genere e specie mentre restano escluse le controversie relative a contributi previdenziali e assistenziali, che sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.
Pertanto, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario limitamente alle cartelle (o alle loro quote) relative ai contributi INAIL, spettando la relativa cognizione al giudice ordinario.
L'Agenzia delle Entrate ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, deducendo di non aver iscritto a ruolo le ricorrenti, indicate come “anagrafiche non da ruolo” su iniziativa unilaterale dell'Agente della riscossione, chiedendo altresì l'estromissione dal giudizio.
L'eccezione è infondata.
La cartella n. 296 2025 0011797107, emessa per controllo Mod. 770, attiene a un tributo erariale il cui ente impositore è l'Agenzia delle Entrate, la quale ha predisposto e trasmesso il ruolo all'Agente della riscossione.
La notifica della cartella è avvenuta nei confronti delle ricorrenti nella qualità di presunte obbligate in solido ai sensi dell'art.
7-sexies della l. n. 212/2000, e pertanto l'Ufficio impositore è legittimato a contraddire sul merito dell'obbligazione. Anche l'eccezione sollevata dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione è infondata. La controversia riguarda infatti, oltre al merito della pretesa, anche la legittimità della notifica e dell'iscrizione a ruolo in capo a soggetti terzi rispetto al contribuente principale, circostanza che coinvolge direttamente l'attività propria dell'Agente della riscossione.
Entrambe le Amministrazioni sono dunque correttamente evocate in giudizio.
Il ricorso è fondato.
È incontestato che le ricorrenti abbiano perduto la qualità di socie della “Società_1 s.n.c. di Società_2” a seguito della confisca definitiva delle rispettive quote societarie, disposta con decreto del Tribunale di Palermo del 20 aprile 1995. A decorrere dal 30 novembre 2015, la società è inoltre amministrata dall'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla
Criminalità Organizzata.
La confisca definitiva della quota in una società in nome collettivo determina la perdita della titolarità della partecipazione da parte del socio destinatario della misura ablativa, con conseguente estinzione dei suoi diritti patrimoniali e amministrativi e cessazione del vincolo sociale, comportando la sua estromissione dalla compagine sociale ,con conseguente cessazione della qualità di socio e dell'obbligazione illimitata propria delle società di persone.
Lo Stato subentra quindi nella titolarità della quota.
Ne consegue che, a partire dalla confisca, le ricorrenti non possono più essere considerate soggetti obbligati in via principale o solidale per i debiti della società.
La permanenza della società nel Registro delle Imprese non rileva ai fini della soggettività passiva tributaria, posto che la responsabilità illimitata ex art. 2267 c.c. postula la attualità della qualità di socio, definitivamente cessata nel caso di specie.
Pertanto, le cartelle emesse nei confronti delle ricorrenti in quanto erroneamente qualificate come socie illimitatamente responsabili, sono illegittime per carenza del presupposto soggettivo e vanno annullate.
Anche ad ammettere, in via meramente subordinata, che le ricorrenti conservassero la qualità di socie illimitatamente responsabili della società “Società_1 s.n.c.”, la pretesa nei confronti delle ricorrenti da parte dell'Amministrazione Finanziaria risulterebbe comunque illegittima per mancanza dell'obbligazione estintasi per effetto della confusione soggettiva tra debitore e creditore.
A seguito della confisca definitiva delle quote societarie e del conseguente subentro dello Stato nella titolarità delle stesse, l'obbligazione fiscale della società nei confronti dell'erario, ove anche sussistente, si sarebbe infatti estinta per confusione, ai sensi dell'art. 1253 c.c., giacché lo Stato sarebbe divenuto contemporaneamente creditore del tributo e titolare del patrimonio del soggetto debitore.
In applicazione di tale principio, la pretesa fatta valere mediante le cartelle impugnate risulta comunque priva di effetto giuridico per avvenuta estinzione del debito, anche prescindendo dalla questione della soggettività passiva
In ragione dell'esito del giudizio, che ha visto l'accoglimento parziale del ricorso per le sole cartelle afferenti a tributi e il difetto di giurisdizione per i crediti previdenziali, sussistono giusti motivi per disporre la parziale compensazione delle spese di lite tra le parti come da dispositivo.
Va infine rigettata la domanda formulata dalle ricorrenti ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non ravvisandosi i presupposti della responsabilità aggravata, né risultando provata l'intenzionalità o la colpa grave delle Amministrazioni resistenti nella gestione del procedimento di riscossione. Il contenuto oggettivamente controverso delle questioni giuridiche trattate esclude la temerarietà della condotta processuale.
P.Q.M.
Dichiara il difetto di giurisdizione del giudice tributario, in favore del giudice ordinario, in relazione alle seguenti cartelle: cartella n. 296 2024 0050764831, relativa a contributi previdenziali INAIL;
cartella n. 296 2025 0011797208, limitatamente alla quota relativa ai contributi INAIL;
Accoglie il ricorso con riferimento alle seguenti cartelle, e per l'effetto le annulla:
cartella n. 296 2024 0092532747, relativa a tassa automobilistica – anno 2022;
cartella n. 296 2024 0040991339, relativa a tassa automobilistica – anno 2021;
cartella n. 296 2025 0011797208, limitatamente alla quota relativa al diritto annuale camerale – anno 2020;
cartella n. 296 2025 0011797107, relativa a controllo Modello 770 – anno 2021;
Condanna parte resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 1.500,00, oltre IVA, spese ed accessori di legge, compensandosi tuttavia per un terzo, e ponendosi i residui due terzi, pari ad € 1.000,00, a carico di parte resistente, somma da distrarre in favore del difensore antistatario.
Rigetta la domanda di condanna per lite temeraria formulata ex art. 96 c.p.c.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio dl 16 gennaio 2026
Il Giudice RE Il Presidente
Dott. Massimo Russo Dott. Carlo Lo Monaco
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 11, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LO MONACO CARLO, Presidente
RUSSO MASSIMO, RE
BARBIERA SERGIO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2623/2025 depositato il 14/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620240050764831802/803 INAIL 2023
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620240092532747802/803 BOLLO 2022
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620240040991339802/803 BOLLO 2022
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620250011797208802/803 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620250011797107802/803 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620250011797107802/803 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620250011797107802/803 IRPEF-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: Il difensore del ricorrente insiste nei motivi del ricorso, eccependo un vizio soggettivo della cartella.
Resistente: L'Agente della Riscossione si riporta ai motivi delle controdeduzioni e chiede il rigetto del ricorso.
Il rappresentante dell'Agenzia delle Entrate si riporta ai motivi delle controdeduzioni e chiede il rigetto del ricorso.
La Corte pone la causa in decisione, riservandosi il deposito del dispositivo nel termine di sette giorni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso contro l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, Ricorrente_1 e Ricorrente_2 hanno impugnato, con contestuale istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva, le seguenti cartelle di pagamento:
Cartella n. 296 2024 0050764831 802 - 803, relativa a contributi previdenziali INAIL – anno 2023-2024, ruolo n. 141/2024, per un importo complessivo di € 143,51;
Cartella n. 296 2024 0092532747 802 - 803, relativa a tassa automobilistica – anno 2022, ruoli nn. 5890/2024
e 5548/2024, per un importo complessivo di € 242,83;
Cartella n. 296 2024 0040991339 802 - 803, relativa a tassa automobilistica – anno 2021, ruoli nn. 1779/2024
e 2064/2024, per un importo complessivo di € 244,60;
Cartella n. 296 2025 0011797208 802 - 803, relativa a contributi previdenziali INAIL – anno 2023-2024, ruolo n. 323/2024, nonché a diritto annuale Camera di Commercio di Palermo-Enna – anno 2020, ruolo n.
5801/2024, per un importo complessivo di € 365,06;
Cartella n. 296 2025 0011797107 802 - 803, relativa a controllo Modello 770 – anno 2021, ruolo n.
250834/2024, per un importo complessivo di € 20.908,28, per un importo complessivo pari ad € 21.904,28 in danno delle ricorrenti nella qualità di socie illimitatamente responsabili della società “Società_1 s.n.c. di Società_2”.
A fondamento del ricorso le ricorrenti hanno dedotto il difetto del presupposto soggettivo dell'imposizione tributaria, evidenziando che le rispettive quote della predetta società sono state oggetto di confisca definitiva con decreto del Tribunale di Palermo del 20.04.1995, a seguito del quale la gestione della società è stata affidata, dal 30.11.2015, all'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati
e Confiscati alla Criminalità Organizzata. Le ricorrenti hanno quindi chiesto l'annullamento delle suddette cartelle di pagamento, con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite da distrarre al difensore antistatario, formulando altresì richiesta di risarcimento ex art. 96 cpc.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Palermo, che ha eccepito in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva, l'estraneità ai fatti di causa e la necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti della Regione Siciliana e della Camera di Commercio, in quanto enti impositori di parte dei tributi oggetto di cartelle. Ha altresì eccepito il parziale difetto di giurisdizione della Corte adita per quanto concerne i contributi previdenziali, di competenza del giudice ordinario, ed ha concluso per l'estromissione dal giudizio e la condanna del ricorrente alle spese di lite.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, che ha preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione della Corte per le cartelle riferite ai contributi previdenziali INAIL, sostenendo che la competenza appartiene al Tribunale ordinario in funzione di giudice del lavoro. Nel merito, ha contestato la fondatezza del ricorso, osservando che la confisca delle quote societarie non determina automaticamente la cessazione della qualità di soggetto passivo, né comporta l'estinzione delle obbligazioni tributarie, salvo formale provvedimento di sostituzione del soggetto tenuto all'adempimento. Ha inoltre rilevato che la società SO.
SE.CO. risulta ancora iscritta al registro delle imprese, e che le ricorrenti, quali ex socie illimitatamente responsabili, sono legittime destinatarie degli atti notificati ai sensi dell'art.
7-sexies, comma 3, della legge n. 212/2000. Ha infine eccepito la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alle doglianze relative alla debenza dei tributi, spettando ogni valutazione all'ente impositore, ed ha concluso per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Con ordinanza n. 1964 in data 7.11.25, in accoglimento dell'istanza delle ricorrenti, è stata disposta la sospensione dell'esecutività degli atti impugnati.
All'odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va rilevato preliminarmente il difetto di giurisdizione di questo giudice tributario in relazione cartelle nn. 296
2024 0050764831 e 296 2025 0011797208 con riferimento ai contributi previdenziali INAIL.
Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, la giurisdizione delle Corti di giustizia tributaria si estende a tutte le controversie concernenti i tributi di ogni genere e specie mentre restano escluse le controversie relative a contributi previdenziali e assistenziali, che sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.
Pertanto, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario limitamente alle cartelle (o alle loro quote) relative ai contributi INAIL, spettando la relativa cognizione al giudice ordinario.
L'Agenzia delle Entrate ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, deducendo di non aver iscritto a ruolo le ricorrenti, indicate come “anagrafiche non da ruolo” su iniziativa unilaterale dell'Agente della riscossione, chiedendo altresì l'estromissione dal giudizio.
L'eccezione è infondata.
La cartella n. 296 2025 0011797107, emessa per controllo Mod. 770, attiene a un tributo erariale il cui ente impositore è l'Agenzia delle Entrate, la quale ha predisposto e trasmesso il ruolo all'Agente della riscossione.
La notifica della cartella è avvenuta nei confronti delle ricorrenti nella qualità di presunte obbligate in solido ai sensi dell'art.
7-sexies della l. n. 212/2000, e pertanto l'Ufficio impositore è legittimato a contraddire sul merito dell'obbligazione. Anche l'eccezione sollevata dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione è infondata. La controversia riguarda infatti, oltre al merito della pretesa, anche la legittimità della notifica e dell'iscrizione a ruolo in capo a soggetti terzi rispetto al contribuente principale, circostanza che coinvolge direttamente l'attività propria dell'Agente della riscossione.
Entrambe le Amministrazioni sono dunque correttamente evocate in giudizio.
Il ricorso è fondato.
È incontestato che le ricorrenti abbiano perduto la qualità di socie della “Società_1 s.n.c. di Società_2” a seguito della confisca definitiva delle rispettive quote societarie, disposta con decreto del Tribunale di Palermo del 20 aprile 1995. A decorrere dal 30 novembre 2015, la società è inoltre amministrata dall'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla
Criminalità Organizzata.
La confisca definitiva della quota in una società in nome collettivo determina la perdita della titolarità della partecipazione da parte del socio destinatario della misura ablativa, con conseguente estinzione dei suoi diritti patrimoniali e amministrativi e cessazione del vincolo sociale, comportando la sua estromissione dalla compagine sociale ,con conseguente cessazione della qualità di socio e dell'obbligazione illimitata propria delle società di persone.
Lo Stato subentra quindi nella titolarità della quota.
Ne consegue che, a partire dalla confisca, le ricorrenti non possono più essere considerate soggetti obbligati in via principale o solidale per i debiti della società.
La permanenza della società nel Registro delle Imprese non rileva ai fini della soggettività passiva tributaria, posto che la responsabilità illimitata ex art. 2267 c.c. postula la attualità della qualità di socio, definitivamente cessata nel caso di specie.
Pertanto, le cartelle emesse nei confronti delle ricorrenti in quanto erroneamente qualificate come socie illimitatamente responsabili, sono illegittime per carenza del presupposto soggettivo e vanno annullate.
Anche ad ammettere, in via meramente subordinata, che le ricorrenti conservassero la qualità di socie illimitatamente responsabili della società “Società_1 s.n.c.”, la pretesa nei confronti delle ricorrenti da parte dell'Amministrazione Finanziaria risulterebbe comunque illegittima per mancanza dell'obbligazione estintasi per effetto della confusione soggettiva tra debitore e creditore.
A seguito della confisca definitiva delle quote societarie e del conseguente subentro dello Stato nella titolarità delle stesse, l'obbligazione fiscale della società nei confronti dell'erario, ove anche sussistente, si sarebbe infatti estinta per confusione, ai sensi dell'art. 1253 c.c., giacché lo Stato sarebbe divenuto contemporaneamente creditore del tributo e titolare del patrimonio del soggetto debitore.
In applicazione di tale principio, la pretesa fatta valere mediante le cartelle impugnate risulta comunque priva di effetto giuridico per avvenuta estinzione del debito, anche prescindendo dalla questione della soggettività passiva
In ragione dell'esito del giudizio, che ha visto l'accoglimento parziale del ricorso per le sole cartelle afferenti a tributi e il difetto di giurisdizione per i crediti previdenziali, sussistono giusti motivi per disporre la parziale compensazione delle spese di lite tra le parti come da dispositivo.
Va infine rigettata la domanda formulata dalle ricorrenti ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non ravvisandosi i presupposti della responsabilità aggravata, né risultando provata l'intenzionalità o la colpa grave delle Amministrazioni resistenti nella gestione del procedimento di riscossione. Il contenuto oggettivamente controverso delle questioni giuridiche trattate esclude la temerarietà della condotta processuale.
P.Q.M.
Dichiara il difetto di giurisdizione del giudice tributario, in favore del giudice ordinario, in relazione alle seguenti cartelle: cartella n. 296 2024 0050764831, relativa a contributi previdenziali INAIL;
cartella n. 296 2025 0011797208, limitatamente alla quota relativa ai contributi INAIL;
Accoglie il ricorso con riferimento alle seguenti cartelle, e per l'effetto le annulla:
cartella n. 296 2024 0092532747, relativa a tassa automobilistica – anno 2022;
cartella n. 296 2024 0040991339, relativa a tassa automobilistica – anno 2021;
cartella n. 296 2025 0011797208, limitatamente alla quota relativa al diritto annuale camerale – anno 2020;
cartella n. 296 2025 0011797107, relativa a controllo Modello 770 – anno 2021;
Condanna parte resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 1.500,00, oltre IVA, spese ed accessori di legge, compensandosi tuttavia per un terzo, e ponendosi i residui due terzi, pari ad € 1.000,00, a carico di parte resistente, somma da distrarre in favore del difensore antistatario.
Rigetta la domanda di condanna per lite temeraria formulata ex art. 96 c.p.c.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio dl 16 gennaio 2026
Il Giudice RE Il Presidente
Dott. Massimo Russo Dott. Carlo Lo Monaco