Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. XI, sentenza 20/01/2026, n. 456
CGT1
Sentenza 20 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Difetto di giurisdizione

    Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, le controversie relative a contributi previdenziali e assistenziali sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.

  • Accolto
    Carenza del presupposto soggettivo

    La confisca definitiva della quota in una società in nome collettivo determina la perdita della titolarità della partecipazione da parte del socio, con conseguente cessazione della qualità di socio e dell'obbligazione illimitata. La permanenza della società nel Registro delle Imprese non rileva ai fini della soggettività passiva tributaria.

  • Accolto
    Carenza del presupposto soggettivo

    La confisca definitiva della quota in una società in nome collettivo determina la perdita della titolarità della partecipazione da parte del socio, con conseguente cessazione della qualità di socio e dell'obbligazione illimitata. La permanenza della società nel Registro delle Imprese non rileva ai fini della soggettività passiva tributaria.

  • Accolto
    Carenza del presupposto soggettivo

    La confisca definitiva della quota in una società in nome collettivo determina la perdita della titolarità della partecipazione da parte del socio, con conseguente cessazione della qualità di socio e dell'obbligazione illimitata. La permanenza della società nel Registro delle Imprese non rileva ai fini della soggettività passiva tributaria.

  • Accolto
    Carenza del presupposto soggettivo

    La confisca definitiva della quota in una società in nome collettivo determina la perdita della titolarità della partecipazione da parte del socio, con conseguente cessazione della qualità di socio e dell'obbligazione illimitata. La permanenza della società nel Registro delle Imprese non rileva ai fini della soggettività passiva tributaria.

  • Accolto
    Difetto di giurisdizione

    Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, le controversie relative a contributi previdenziali e assistenziali sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.

  • Accolto
    Carenza del presupposto soggettivo

    La confisca definitiva della quota in una società in nome collettivo determina la perdita della titolarità della partecipazione da parte del socio, con conseguente cessazione della qualità di socio e dell'obbligazione illimitata. La permanenza della società nel Registro delle Imprese non rileva ai fini della soggettività passiva tributaria.

  • Accolto
    Carenza del presupposto soggettivo

    La confisca definitiva della quota in una società in nome collettivo determina la perdita della titolarità della partecipazione da parte del socio, con conseguente cessazione della qualità di socio e dell'obbligazione illimitata. La permanenza della società nel Registro delle Imprese non rileva ai fini della soggettività passiva tributaria.

  • Accolto
    Carenza del presupposto soggettivo

    La confisca definitiva della quota in una società in nome collettivo determina la perdita della titolarità della partecipazione da parte del socio, con conseguente cessazione della qualità di socio e dell'obbligazione illimitata. La permanenza della società nel Registro delle Imprese non rileva ai fini della soggettività passiva tributaria.

  • Accolto
    Carenza del presupposto soggettivo

    La confisca definitiva della quota in una società in nome collettivo determina la perdita della titolarità della partecipazione da parte del socio, con conseguente cessazione della qualità di socio e dell'obbligazione illimitata. La permanenza della società nel Registro delle Imprese non rileva ai fini della soggettività passiva tributaria.

  • Rigettato
    Lite temeraria

    Non sussistono i presupposti della responsabilità aggravata, né è provata l'intenzionalità o la colpa grave delle Amministrazioni resistenti. Il contenuto controverso delle questioni giuridiche trattate esclude la temerarietà della condotta processuale.

  • Rigettato
    Lite temeraria

    Non sussistono i presupposti della responsabilità aggravata, né è provata l'intenzionalità o la colpa grave delle Amministrazioni resistenti. Il contenuto controverso delle questioni giuridiche trattate esclude la temerarietà della condotta processuale.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. XI, sentenza 20/01/2026, n. 456
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo
    Numero : 456
    Data del deposito : 20 gennaio 2026

    Testo completo