TRIB
Sentenza 26 giugno 2024
Sentenza 26 giugno 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 26/06/2024, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2024 |
Testo completo
Fascicolo n.902/2022
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO - GIUDICE DEL LAVORO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale letta in udienza
nel procedimento deciso all'udienza del 26.6.2024
PROMOSSO DA
(C.F.: ) Parte_1 C.F._1
avv. PARISELLA Paolo Via Morbiducci 21 - MACERATA
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
avv. BRUNI Roberta c/o Via D. Angelini 35/37 – ASCOLI PICENO CP_1
OGGETTO: INFORTUNIO SUL LAVORO
Conclusioni: come da verbale in data 26.6.2024
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 26/10/2022 conveniva in giudizio Parte_1
l chiedendo la liquidazione della indennità giornaliera per la inabilità CP_1 temporanea assoluta al lavoro (fino al 31/01/2022 e dunque maggiore rispetto a quella riconosciuta dall fino al 10/07/2021) ed una inabilità lavorativa CP_1 permanente nella percentuale invalidante del 26% a fronte del 16% riconosciuta dall con conseguente adeguamento della rendita di legge oltre al rimborso CP_1 delle spese mediche sostenute, il tutto in conseguenza di un infortunio lavorativo, subito in data 02/12/2020. Costituitosi in giudizio, l'ente convenuto resisteva alla domanda, riportandosi agli accertamenti compiuti in sede amministrativa. Era espletata una consulenza tecnica d'ufficio. Quindi in data odierna, tenutasi la discussione della causa, la controversia viene decisa con sentenza con motivazione contestuale di cui viene data lettura. MOTIVI DELLA DECISIONE Il C.T.U., sulla scorta della documentazione in atti nonché di diretti e specifici accertamenti, è prevenuto alla conclusione che la parte ricorrente è affetta da patologie sicuramente riferibili ai postumi delle lesioni subite nell'infortunio “de quo” e che queste ultime hanno comportato una inabilità temporanea assoluta al lavoro per il seguente periodo: dal 02/12/2020 al 27/10/2021. Il perito ha inoltre accertato che in esito alla guarigione clinica di dette lesioni è residuata una inabilità permanente nella seguente misura:17 % (diciassette percento) a decorrere dal giorno successivo la cessazione del periodo di inabilità temporanea assoluta. In risposta alle osservazioni formulate dal C.T. di parte ricorrente ha ribadito le proprie conclusioni così motivando: “ Il collega CTP Dott. con le proprie Per_1 osservazioni richiederebbe l'applicazione del coefficiente di maggiorazione della rendita per le conseguenze patrimoniali del danno permanente nella misura del 0.6 in luogo del 0.4 già utilizzato dall (vedi comunicazione del 23.07.2021) e CP_1 CP_1 corrispondente alla fascia di danno biologico dal 16% al 20%. (…) Il coefficiente di indennizzo viene applicato in funzione della percentuale di danno biologico riconosciuta, nel caso in oggetto si tratterebbe di una menomazione di grado A con coefficiente 0.4. Con motivato parere medicolegale, è possibile attribuire un coefficiente previsto in una fascia di grado superiore. La suddetta variazione di fascia non sembra essere oggetto dell'odierna richiesta giudiziale, tuttavia, si ritiene che sulla base di quanto evidenziato, nel caso in oggetto al momento non sussistano gli estremi per applicare un coefficiente d'indennizzo di fascia superiore”. Ritiene il giudicante di dover aderire al parere espresso dal consulente, in quanto esso è sorretto da ampia e adeguata motivazione. Avuto riguardo alla liquidazione dell'indennità per I.T.A. sino al 27/10/2021 rispetto a quanto liquidato dall' sino al 10/07/2021, la difesa dell' ha obiettato CP_1 CP_2 quanto segue: “A fronte, infatti, della cessazione della inabilità temporanea alla data del 7.7.2021, da parte dell , il ricorrente ha continuato ad inviare al proprio CP_2 datore di lavoro la certificazione medica attestante il prosieguo di tale inabilità e si è
2 astenuto dal lavoro sino al 31.12.2021, per cui lo stesso datore di lavoro, tenuto ai sensi dell'art. 70 II comma DPR n. 1124/1965 ad anticipare l'indennizzo, ha versato gli emolumenti previsti. Pertanto, in caso di riconoscimento della domanda nei termini previsti dal consulente, per il periodo successivo al 7.7.2021 e sino al 26.10.2021, sarà direttamente il datore di lavoro a ricevere la restituzione di quanto anticipato al ricorrente per effetto della norma sopra citata, che non avrà pertanto nulla da pretendere dall'Istituto”. Rispetto alla deduzione di tale specifica circostanza, la parte ricorrente non ha mosso altrettanto specifica e puntuale contestazione. Pertanto la circostanza dedotta dall' deve ritenersi incontestata ai sensi CP_1 dell'art.115 c.p.c. ed essa integra un presupposto di fatto impeditivo al riconoscimento in capo al lavoratore infortunato dell'emolumento in discorso. L'indennità in argomento, infatti, integra “…una prestazione economica, a carattere assistenziale, diretta ad assicurare al lavoratore i mezzi di sostentamento, finché dura l' inabilità che impedisce totalmente e di fatto all'infortunato di rendere le sue prestazioni lavorative…” (così Cass.n.21325/2017). Avuto riguardo alle richieste di rimborso delle spese mediche, va evidenziato che l è tenuto a pagare o rimborsare tutte le spese mediche, gli esami diagnostici e CP_1 le terapie riabilitative sostenute dal lavoratore a seguito di un infortunio, purché preventivamente prescritte o autorizzate dall stesso. CP_1
Nel caso in esame l contesta che le ricevute di spesa siano ad esso mai CP_2 pervenute, secondo le procedure previste ed in effetti dai documenti versati non vi è prova che la comunicazione inviata tramite PEC all di Ascoli Piceno in data CP_1
30/07/2021 dall'Avv. Caterina Fabbrizio, sia giunta a destinazione. La domanda va, dunque, accolta nei sensi innanzi indicati, con le conseguenze di legge, come precisate in dispositivo. Considerato l'esito del giudizio si ritiene di compensare parzialmente le spese di lite liquidate come al dispositivo. Le spese di CTU -come separatamente liquidate- vanno poste definitivamente a carico dell . CP_1
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO - GIUDICE DEL LAVORO - così provvede:
dichiara che dall'infortunio sul lavoro avvenuto il 02/12/2020 sono derivate a
[...]
: Inabilità temporanea assoluta per il seguente periodo: dal 02/12/2020 Parte_1 al 27/10/2021; inabilità lavorativa permanente nella seguente misura: 17 % (diciassette percento) con decorrenza dal giorno successivo la cessazione del periodo di inabilità temporanea assoluta;
per l'effetto condanna l ad adeguare e corrispondere al ricorrente la rendita CP_1 come previsto per legge, oltre al pagamento degli interessi legali con la decorrenza di cui sopra;
compensa nella misura di due terzi le spese di lite e condanna l a rifondere CP_1 alla parte ricorrente la quota residua, che liquida in complessivi € 600,00, oltre 15% rimborso forfetario, CPA e IVA come per legge;
3 pone ad integrale carico dell' le spese di ctu, come separatamente liquidate. CP_1
Così deciso in Ascoli Piceno in data 26/06/2024
IL G.O.P. Dott. Paola Del Curto
4
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO - GIUDICE DEL LAVORO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale letta in udienza
nel procedimento deciso all'udienza del 26.6.2024
PROMOSSO DA
(C.F.: ) Parte_1 C.F._1
avv. PARISELLA Paolo Via Morbiducci 21 - MACERATA
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
avv. BRUNI Roberta c/o Via D. Angelini 35/37 – ASCOLI PICENO CP_1
OGGETTO: INFORTUNIO SUL LAVORO
Conclusioni: come da verbale in data 26.6.2024
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 26/10/2022 conveniva in giudizio Parte_1
l chiedendo la liquidazione della indennità giornaliera per la inabilità CP_1 temporanea assoluta al lavoro (fino al 31/01/2022 e dunque maggiore rispetto a quella riconosciuta dall fino al 10/07/2021) ed una inabilità lavorativa CP_1 permanente nella percentuale invalidante del 26% a fronte del 16% riconosciuta dall con conseguente adeguamento della rendita di legge oltre al rimborso CP_1 delle spese mediche sostenute, il tutto in conseguenza di un infortunio lavorativo, subito in data 02/12/2020. Costituitosi in giudizio, l'ente convenuto resisteva alla domanda, riportandosi agli accertamenti compiuti in sede amministrativa. Era espletata una consulenza tecnica d'ufficio. Quindi in data odierna, tenutasi la discussione della causa, la controversia viene decisa con sentenza con motivazione contestuale di cui viene data lettura. MOTIVI DELLA DECISIONE Il C.T.U., sulla scorta della documentazione in atti nonché di diretti e specifici accertamenti, è prevenuto alla conclusione che la parte ricorrente è affetta da patologie sicuramente riferibili ai postumi delle lesioni subite nell'infortunio “de quo” e che queste ultime hanno comportato una inabilità temporanea assoluta al lavoro per il seguente periodo: dal 02/12/2020 al 27/10/2021. Il perito ha inoltre accertato che in esito alla guarigione clinica di dette lesioni è residuata una inabilità permanente nella seguente misura:17 % (diciassette percento) a decorrere dal giorno successivo la cessazione del periodo di inabilità temporanea assoluta. In risposta alle osservazioni formulate dal C.T. di parte ricorrente ha ribadito le proprie conclusioni così motivando: “ Il collega CTP Dott. con le proprie Per_1 osservazioni richiederebbe l'applicazione del coefficiente di maggiorazione della rendita per le conseguenze patrimoniali del danno permanente nella misura del 0.6 in luogo del 0.4 già utilizzato dall (vedi comunicazione del 23.07.2021) e CP_1 CP_1 corrispondente alla fascia di danno biologico dal 16% al 20%. (…) Il coefficiente di indennizzo viene applicato in funzione della percentuale di danno biologico riconosciuta, nel caso in oggetto si tratterebbe di una menomazione di grado A con coefficiente 0.4. Con motivato parere medicolegale, è possibile attribuire un coefficiente previsto in una fascia di grado superiore. La suddetta variazione di fascia non sembra essere oggetto dell'odierna richiesta giudiziale, tuttavia, si ritiene che sulla base di quanto evidenziato, nel caso in oggetto al momento non sussistano gli estremi per applicare un coefficiente d'indennizzo di fascia superiore”. Ritiene il giudicante di dover aderire al parere espresso dal consulente, in quanto esso è sorretto da ampia e adeguata motivazione. Avuto riguardo alla liquidazione dell'indennità per I.T.A. sino al 27/10/2021 rispetto a quanto liquidato dall' sino al 10/07/2021, la difesa dell' ha obiettato CP_1 CP_2 quanto segue: “A fronte, infatti, della cessazione della inabilità temporanea alla data del 7.7.2021, da parte dell , il ricorrente ha continuato ad inviare al proprio CP_2 datore di lavoro la certificazione medica attestante il prosieguo di tale inabilità e si è
2 astenuto dal lavoro sino al 31.12.2021, per cui lo stesso datore di lavoro, tenuto ai sensi dell'art. 70 II comma DPR n. 1124/1965 ad anticipare l'indennizzo, ha versato gli emolumenti previsti. Pertanto, in caso di riconoscimento della domanda nei termini previsti dal consulente, per il periodo successivo al 7.7.2021 e sino al 26.10.2021, sarà direttamente il datore di lavoro a ricevere la restituzione di quanto anticipato al ricorrente per effetto della norma sopra citata, che non avrà pertanto nulla da pretendere dall'Istituto”. Rispetto alla deduzione di tale specifica circostanza, la parte ricorrente non ha mosso altrettanto specifica e puntuale contestazione. Pertanto la circostanza dedotta dall' deve ritenersi incontestata ai sensi CP_1 dell'art.115 c.p.c. ed essa integra un presupposto di fatto impeditivo al riconoscimento in capo al lavoratore infortunato dell'emolumento in discorso. L'indennità in argomento, infatti, integra “…una prestazione economica, a carattere assistenziale, diretta ad assicurare al lavoratore i mezzi di sostentamento, finché dura l' inabilità che impedisce totalmente e di fatto all'infortunato di rendere le sue prestazioni lavorative…” (così Cass.n.21325/2017). Avuto riguardo alle richieste di rimborso delle spese mediche, va evidenziato che l è tenuto a pagare o rimborsare tutte le spese mediche, gli esami diagnostici e CP_1 le terapie riabilitative sostenute dal lavoratore a seguito di un infortunio, purché preventivamente prescritte o autorizzate dall stesso. CP_1
Nel caso in esame l contesta che le ricevute di spesa siano ad esso mai CP_2 pervenute, secondo le procedure previste ed in effetti dai documenti versati non vi è prova che la comunicazione inviata tramite PEC all di Ascoli Piceno in data CP_1
30/07/2021 dall'Avv. Caterina Fabbrizio, sia giunta a destinazione. La domanda va, dunque, accolta nei sensi innanzi indicati, con le conseguenze di legge, come precisate in dispositivo. Considerato l'esito del giudizio si ritiene di compensare parzialmente le spese di lite liquidate come al dispositivo. Le spese di CTU -come separatamente liquidate- vanno poste definitivamente a carico dell . CP_1
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO - GIUDICE DEL LAVORO - così provvede:
dichiara che dall'infortunio sul lavoro avvenuto il 02/12/2020 sono derivate a
[...]
: Inabilità temporanea assoluta per il seguente periodo: dal 02/12/2020 Parte_1 al 27/10/2021; inabilità lavorativa permanente nella seguente misura: 17 % (diciassette percento) con decorrenza dal giorno successivo la cessazione del periodo di inabilità temporanea assoluta;
per l'effetto condanna l ad adeguare e corrispondere al ricorrente la rendita CP_1 come previsto per legge, oltre al pagamento degli interessi legali con la decorrenza di cui sopra;
compensa nella misura di due terzi le spese di lite e condanna l a rifondere CP_1 alla parte ricorrente la quota residua, che liquida in complessivi € 600,00, oltre 15% rimborso forfetario, CPA e IVA come per legge;
3 pone ad integrale carico dell' le spese di ctu, come separatamente liquidate. CP_1
Così deciso in Ascoli Piceno in data 26/06/2024
IL G.O.P. Dott. Paola Del Curto
4