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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/10/2025, n. 13690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13690 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice. dott.ssa Valeria Chirico Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 24838/2022 promossa da
Parte_1
con il patrocinio dell'Avv. DE ROSA ALESSANDRO ANTONIO contro
CP_1
con il patrocinio dell'Avv. DE LUISE BARBARA
con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
IN FATTO E IN DIRITTO
ha chiesto al Tribunale di pronunciare, alle condizioni di cui al ricorso, la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 05.05.2007 con , CP_1 da cui si era separato in virtù di decreto di omologa del Tribunale di Roma in data 07.12.2020 ER e da cui aveva avuto le figlie e (rispettivamente nate in data 09.09.2011 e ER1
30.09.2017)
La convenuta, costituendosi in giudizio, ha aderito alla domanda di divorzio, formulando tuttavia richieste diverse in ordine ai provvedimenti accessori.
In sede di prima udienza presidenziale, tenutasi in data 03.11.22, il Presidente ff, sull'accordo delle parti, ha rimesso l'adozione dei provvedimenti provvisori e urgenti all'avvio di un percorso di sostegno alla genitorialità, rinviando la trattazione della causa all'udienza del 09.02.2023
All'esito di tale udienza, con ordinanza del 19.04.2023, il Presidente ff ha parzialmente modificato le condizioni della separazione consensuale, revocando l'assegno di mantenimento posto a carico del marito in favore della moglie e confermando le restanti condizioni.
Nel prosieguo, emessa sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio e, assegnati i termini ex art. 183 co 6 cpc, nelle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 16.01.2024, le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di divorzio e hanno chiesto il mutamento del rito in consensuale. Il GI, rilevata l'impossibilità di trasformare il rito stante l'emissione della suddetta sentenza parziale sullo status, ha invitato le rispettive difese a rassegnare conclusioni congiunte, oltre che a depositare la relazione concernente l'espletato percorso di sostegno alla genitorialità ER e la valutazione della minore da parte del Pt_2
Quindi le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte, come da allegato accordo sottoscritto in data 15.2.2024:
ER
“1) Le figlie minori e saranno affidate congiuntamente ad entrambi i genitori;
le decisioni ER1 di maggiore importanza Relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale della prole saranno assunte da entrambi i genitori in accordo tra loro, tenendo conto delle relative inclinazioni capacità ed aspirazioni, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, la potestà potrà essere esercitata separatamente;
2) le figlie risiederanno in via prevalente presso la madre ove rimarranno collocate mentre l'altro genitore potrà vederle e tenerle con sé quando vorrà previo accordo con il genitore collocatario e comunque, in caso di disaccordo, per due pomeriggi a settimana, il martedì ed il giovedì dall'uscita di scuola sino alle ore 21.00 e nei periodi non scolastici dalle 16.30 alle 21.00 in mancanza di diverso accordo e, a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita di scuola fino alla domenica sera, con accompagnamento a casa entro le ore 21.00 ovvero nei periodi non scolastici dalle 16.30 del venerdì alla domenica sera, con accompagnamento a casa entro le 21.00; Per meta delle vacanze scolastiche natalizie alternando ogni anno Natale e Capodanno;
nel periodo estivo per 30 giorni anche non consecutivi da concordare ogni anno entro il 31 maggio;
per il periodo Pasquale di vacanza ad anni alterni, le bambine staranno con ciascun genitore nei rispettivi compleanni, onomastici e feste;
i compleanni delle bambine, qualora non siano festeggiati congiuntamente dai genitori, verranno alternati ogni anno. Resta inteso che, qualora le minori manifestino la volontà di pernottare con il padre anche in giorni per i quali non sia espressamente previsto il pernotto, anche infrasettimanale (soprattutto nei periodi di vacanza e di sospensione delle attività scolastiche e lavorative), il sig.
[...] si renderà disponibile e la signora al fine di favorire il pernotto si renderà disponibile, Pt_1 CP_1 qualora necessario, a riprendere le bambine presso la residenza paterna;
3) La casa coniugale sita In Roma, via Virgilio Testa 45 è assegnata alla signora con quanto CP_1 in essa contenuto;
4) Le parti dichiarano di provvedere autonomamente e personalmente al proprio mantenimento e che nulla avranno a che pretendere l'una dall'altro;
5) il signor corrisponderà alla signora per il mantenimento delle figlie un assegno Pt_1 CP_1 mensile di € 600 totali (€ euro 300 cadauna) al domicilio dell'avente diritto, entro i primi 5 giorni del mese, da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici Istat;
6) le spese straordinarie per la prole definite secondo il protocollo di intesa sottoscritto il 17 dicembre 2014 dal Tribunale di Roma d'intesa con il Foro, sono a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.”.
Il GI, preso atto che le parti avevano espletato il percorso di sostegno alla genitorialità, dei ER cui esiti non potevano fornire relazione scritta e che la minore era in lista d'attesa presso il ha rimesso la decisione al Collegio. Pt_2
Ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, avuto riguardo all'interesse delle figlie, considerata la condotta delle parti, le quali, evidentemente anche grazie all'utile espletamento del percorso di sostegno alla genitorialità, sono riuscite ad addivenire ad un accordo e considerati gli esiti della valutazione della ASL Roma 1 in data 4.3.2025 sulla ER minore (pervenuta successivamente all'ultima udienza), attestante il complessivo benessere-psico fisico della stessa e da cui non emergono problematiche relative alla figlia riportate dai genitori durante i rispettivi colloqui conoscitivi, nulla osta al ER1 recepimento delle condizioni di divorzio sopra riportate.
Stante il raggiunto accordo, va disposta la compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
definitivamente decidendo nella causa civile in primo grado iscritta al n. 24838/2022 R.G.A.C., preso atto della rinuncia della alla domanda di assegno divorzile, regolamenta CP_1 ER l'affidamento il collocamento e il mantenimento delle figlie minori e nonché ER1
l'assegnazione della casa familiare in conformità alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
spese compensate.
Roma, 4/9/2024
La Giudice est. La Presidente
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice. dott.ssa Valeria Chirico Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 24838/2022 promossa da
Parte_1
con il patrocinio dell'Avv. DE ROSA ALESSANDRO ANTONIO contro
CP_1
con il patrocinio dell'Avv. DE LUISE BARBARA
con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
IN FATTO E IN DIRITTO
ha chiesto al Tribunale di pronunciare, alle condizioni di cui al ricorso, la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 05.05.2007 con , CP_1 da cui si era separato in virtù di decreto di omologa del Tribunale di Roma in data 07.12.2020 ER e da cui aveva avuto le figlie e (rispettivamente nate in data 09.09.2011 e ER1
30.09.2017)
La convenuta, costituendosi in giudizio, ha aderito alla domanda di divorzio, formulando tuttavia richieste diverse in ordine ai provvedimenti accessori.
In sede di prima udienza presidenziale, tenutasi in data 03.11.22, il Presidente ff, sull'accordo delle parti, ha rimesso l'adozione dei provvedimenti provvisori e urgenti all'avvio di un percorso di sostegno alla genitorialità, rinviando la trattazione della causa all'udienza del 09.02.2023
All'esito di tale udienza, con ordinanza del 19.04.2023, il Presidente ff ha parzialmente modificato le condizioni della separazione consensuale, revocando l'assegno di mantenimento posto a carico del marito in favore della moglie e confermando le restanti condizioni.
Nel prosieguo, emessa sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio e, assegnati i termini ex art. 183 co 6 cpc, nelle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 16.01.2024, le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di divorzio e hanno chiesto il mutamento del rito in consensuale. Il GI, rilevata l'impossibilità di trasformare il rito stante l'emissione della suddetta sentenza parziale sullo status, ha invitato le rispettive difese a rassegnare conclusioni congiunte, oltre che a depositare la relazione concernente l'espletato percorso di sostegno alla genitorialità ER e la valutazione della minore da parte del Pt_2
Quindi le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte, come da allegato accordo sottoscritto in data 15.2.2024:
ER
“1) Le figlie minori e saranno affidate congiuntamente ad entrambi i genitori;
le decisioni ER1 di maggiore importanza Relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale della prole saranno assunte da entrambi i genitori in accordo tra loro, tenendo conto delle relative inclinazioni capacità ed aspirazioni, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, la potestà potrà essere esercitata separatamente;
2) le figlie risiederanno in via prevalente presso la madre ove rimarranno collocate mentre l'altro genitore potrà vederle e tenerle con sé quando vorrà previo accordo con il genitore collocatario e comunque, in caso di disaccordo, per due pomeriggi a settimana, il martedì ed il giovedì dall'uscita di scuola sino alle ore 21.00 e nei periodi non scolastici dalle 16.30 alle 21.00 in mancanza di diverso accordo e, a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita di scuola fino alla domenica sera, con accompagnamento a casa entro le ore 21.00 ovvero nei periodi non scolastici dalle 16.30 del venerdì alla domenica sera, con accompagnamento a casa entro le 21.00; Per meta delle vacanze scolastiche natalizie alternando ogni anno Natale e Capodanno;
nel periodo estivo per 30 giorni anche non consecutivi da concordare ogni anno entro il 31 maggio;
per il periodo Pasquale di vacanza ad anni alterni, le bambine staranno con ciascun genitore nei rispettivi compleanni, onomastici e feste;
i compleanni delle bambine, qualora non siano festeggiati congiuntamente dai genitori, verranno alternati ogni anno. Resta inteso che, qualora le minori manifestino la volontà di pernottare con il padre anche in giorni per i quali non sia espressamente previsto il pernotto, anche infrasettimanale (soprattutto nei periodi di vacanza e di sospensione delle attività scolastiche e lavorative), il sig.
[...] si renderà disponibile e la signora al fine di favorire il pernotto si renderà disponibile, Pt_1 CP_1 qualora necessario, a riprendere le bambine presso la residenza paterna;
3) La casa coniugale sita In Roma, via Virgilio Testa 45 è assegnata alla signora con quanto CP_1 in essa contenuto;
4) Le parti dichiarano di provvedere autonomamente e personalmente al proprio mantenimento e che nulla avranno a che pretendere l'una dall'altro;
5) il signor corrisponderà alla signora per il mantenimento delle figlie un assegno Pt_1 CP_1 mensile di € 600 totali (€ euro 300 cadauna) al domicilio dell'avente diritto, entro i primi 5 giorni del mese, da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici Istat;
6) le spese straordinarie per la prole definite secondo il protocollo di intesa sottoscritto il 17 dicembre 2014 dal Tribunale di Roma d'intesa con il Foro, sono a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.”.
Il GI, preso atto che le parti avevano espletato il percorso di sostegno alla genitorialità, dei ER cui esiti non potevano fornire relazione scritta e che la minore era in lista d'attesa presso il ha rimesso la decisione al Collegio. Pt_2
Ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, avuto riguardo all'interesse delle figlie, considerata la condotta delle parti, le quali, evidentemente anche grazie all'utile espletamento del percorso di sostegno alla genitorialità, sono riuscite ad addivenire ad un accordo e considerati gli esiti della valutazione della ASL Roma 1 in data 4.3.2025 sulla ER minore (pervenuta successivamente all'ultima udienza), attestante il complessivo benessere-psico fisico della stessa e da cui non emergono problematiche relative alla figlia riportate dai genitori durante i rispettivi colloqui conoscitivi, nulla osta al ER1 recepimento delle condizioni di divorzio sopra riportate.
Stante il raggiunto accordo, va disposta la compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
definitivamente decidendo nella causa civile in primo grado iscritta al n. 24838/2022 R.G.A.C., preso atto della rinuncia della alla domanda di assegno divorzile, regolamenta CP_1 ER l'affidamento il collocamento e il mantenimento delle figlie minori e nonché ER1
l'assegnazione della casa familiare in conformità alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
spese compensate.
Roma, 4/9/2024
La Giudice est. La Presidente
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi