Versione
19 ottobre 1961
19 ottobre 1961
Art. 7.
L'art. 34 del testo unico predetto e' sostituito dal seguente:
"Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale sara' stabilito quale delle tabelle indicate nell'articolo 33 si debba applicare, agli effetti del presente testo unico, nei confronti dei datori di lavoro che non rientrino tra le categorie elencate dall'articolo citato, ne' tra gli enti contemplati dagli articoli 79 a 81.
Il decreto di cui al comma precedente obbliga i datori di lavoro e i lavoratori dipendenti all'osservanza delle disposizioni relative agli assegni familiari applicabili per le categorie delle corrispondenti tabelle".
L'art. 34 del testo unico predetto e' sostituito dal seguente:
"Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale sara' stabilito quale delle tabelle indicate nell'articolo 33 si debba applicare, agli effetti del presente testo unico, nei confronti dei datori di lavoro che non rientrino tra le categorie elencate dall'articolo citato, ne' tra gli enti contemplati dagli articoli 79 a 81.
Il decreto di cui al comma precedente obbliga i datori di lavoro e i lavoratori dipendenti all'osservanza delle disposizioni relative agli assegni familiari applicabili per le categorie delle corrispondenti tabelle".
Giurisprudenza • 5
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/04/2003, n. 5417Provvedimento: […] L'art. 34 dello stesso d.p.r., modificato dall'art. 7 legge 17 ottobre 1961, n. 1038, a sua volta, dispone che con decreto del Ministro del lavoro "sarà stabilito quale delle tabelle indicate nell'art. 33 si debba applicare, agli effetti del presente testo unico, nei confronti dei datori di lavoro che non rientrino nelle categorie elencate nell'articolo precisato, né tra gli enti contemplati dagli artt. 79 e 81". […]Leggi di più...
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