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Sentenza 29 novembre 2024
Sentenza 29 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 29/11/2024, n. 1204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 1204 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca, Sezione civile, in composizione collegiale, nella persona dei giudici:
- Michele Fornaciari presidente, relatore-estensore
- Michela Boi componente
- Giovanni Piccioli componente ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado n. 2048/24 RG, fra le seguenti parti:
- parte attrice (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
Controparte_1
- parte convenuta (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
FR EL
e con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni
Le parti hanno concluso per l'accoglimento delle conclusioni congiunte di cui al verbale dell'udienza del 29.11.24
Oggetto del processo
La causa ha ad oggetto il divorzio delle parti, sposatesi civilmente a TI AN
(LU) il 12.8.06 (il matrimonio è stato trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo comune al n. 1, parte 1, serie deleg., anno 2006), in regime di comunione dei beni, con una figlia maggiorenne ( , nata il [...]) e due figli accordo raggiunto a seguito di convenzione di Per_1
negoziazione assistita sottoscritto il 24.5.22, autorizzato dal P.M. l'1.6.22 e depositato presso l'Ufficio di Stato Civile del comune di TI AN (LU) ex art. 6 d.l. 132/14 conv. in l.
162/14 (n. 12/2022 del Registro Convenzioni Matrimoniali).
1 A tale riguardo, le parti, d'accordo praticamente su tutto fin dall'inizio, tranne che per la residenza della figlia maggiore e per la regolamentazione delle spese di lite, hanno poi superato anche tali divergenze, raggiungendo un accordo omnicomprensivo nei seguenti termini:
1) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett.b), della legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 12.08.2006 (trascritto nell'apposito registro dello stato civile del Comune di TI
AN nell'anno 2006 alla parte 1, serie deleg, numero 1) tra il ricorrente e la resistente Controparte_1
EL FR, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla conseguente annotazione della sentenza=
2) regolare i rapporti reciproci tra i coniugi e tra i congiugi ed i figli sulla base delle seguenti condizioni:
- l'abitazione familiare, sita in TI AN (LU). Località La Capanna n° 9, di proprietà esclusiva di
[...]
(immobile acquistato in regime di separazione dei beni giusto atto notarile registrato in CP_1 Persona_2 in data 30.06.2021 al n° 4.902 serie 1T e trascritto a il 01.07.2021 n. 12.006 Gen. N.
8.749 Part, e n. Per_2 Per_2
12.007 Gen, n. 8750 Part. Repertorio n. 50573 raccolta n. 183.508) rimane assegnata in uso a quest'ultimo; Per_
- i figli minori e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori e mantengono la loro Persona_4 residenza presso la casa sita in TI AN (LU), località La Capanna n° 9 di proprietà del padre
[...]
Anche la figlia , che nel frattempo è diventata maggiorenne, manterrà - se vuole - la medesima CP_1 Per_1 residenza anagrafica=
- I genitori eserciteranno in comune la responsabilità genitoriale nei confronti dei figli, impegnandosi ad assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute degli stessi stabilendo insieme le linee fondamentali per l'educazione, con obbligo reciproco di informazione e consultazione al riguardo, adoperandosi affinché venga loro garantita univocità di modelli, condotte e principi educativi=
- per le questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente nei periodi in cui i minori saranno rispettivamente a loro affidati. In quest'ottica ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro ogni eventuale cambio di residenza e/o di recapito telefonico e, comunque, ciascun genitore dovrà essere reperibile da parte dell'altro nei periodi in cui i figli saranno rispettivamente a loro affidati. I figli avranno diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi e di conservare significativi rapporti con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, con conseguente dovere di ciascuno dei genitori di adoperarsi con diligenza all'attuazione del già menzionato diritto;
- le parti provvederanno al mantenimento diretto dei figli, e pertanto i minori nel calendario settimanale dal lunedì al venerdì trascorreranno uguale periodo compreso il pernottamento, da entrambi i genitori i quali si faranno carico rispettivamente dei figli quando saranno a loro affidati e provvederanno ad accompagnarli a scuola ed a riprenderli all'uscita sulla base dell'alternanza liberamente pattuita tra le parti. Il fine settimana i genitori potranno tenere con sé i figli il sabato o la domenica in modo alternato e/o a fine settimana alternati prendendo accordi tra di loro. Detta
alternanza sarà attuata per tutte le 52 settimane dell'anno salvo eventuali e giustificate esigenze contrarie. Il calendario potrà essere modificato ove le esigenze degli stessi e dei figli lo rendessero necessario;
- la figlia ,di recente divenuta maggiorenne, deciderà in autonomia dove abitare,anche lei verrà mantenuta dai Per_1 genitori, secondo le modalità descritte sia per il mantenimento diretto che per le spese straordinarie, fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica=
- i genitori, per la quotidiana gestione dei figli, nel periodo in cui gli stessi saranno a loro rispettivamente affidati, potranno ricorrere, sotto la propria responsabilità, all'ausilio di familiari e/o persone di fiducia. I genitori potranno
2 avvalersi anche della collaborazione dei nonni materni e paterni che possano aiutare quando i genitori hanno impegni lavorativi. Tuttavia, i genitori dovranno impegnarsi ad evitare che i figli confondano i genitori con i rispettivi nuovi compagni ed i ruoli di questi ultimi devono essere bene delimitati;
- qualora i genitori intendano trascorrere con i figli due o più giorni consecutivi al di fuori della propria dimora abituale dovranno concordare le date, comunicare il luogo di destinazione ed essere reperibili telefonicamente;
- i figli minori trascorreranno, ad anni alterni, durante le vacanze natalizie, periodi continuativi con l'uno e l'altro genitore (es. dal 24 al 30 con un genitore e dal 31 al 6 con l'altro) e così anche per le vacanze pasquali, sempre col criterio dell'alternanza e tenuto conto delle esigenze lavorative dei coniugi stessi;
- i figli minori trascorreranno le vacanze estive con i genitori per almeno 15 giorni, con periodi consecutivi almeno di una settimana, nel periodo che verrà deciso dai genitori, salvo migliori accordi ed in base alle esigenze lavorative ed alle ferie di entrambi. Eventuali altre vacanze e/o ponti per periodi fino a 7/10 giorni verranno concordate di volta in volta tra i genitori, con comunicazione all'altro genitore del periodo di permanenza e luogo di destinazione. Terminato il periodo di vacanza e/o ponte si riprenderà il normale calendario. Tenuto conto delle attuali attività lavorative delle parti la programmazione delle vacanze estive avverrà, salvo diverso accordo delle stesse, con un periodo di preavviso di almeno 30 giorni;
- le spese straordinarie saranno a carico del signor al 100% in ragione della sua attuale maggiore Controparte_1 capacità economica rispetto alla signora EL FR. Tutte le spese straordinarie devono essere preventivamente concordate fra i genitori. Il signor si farà altresì carico del cambio stagionale per CP_1
l'abbigliamento dei figli previo accordo con la madre in ordine alla spesa da sostenere. Per le modalità di rimborso delle spese straordinarie al genitore anticipatario si ha riguardo al protocollo del Tribunale di Lucca che fa parte integrante del presente accordo ed è conosciuto dalle parti. Tutte le spese straordinarie potranno essere portate in detrazione dal signor e lo stesso usufruirà in via esclusiva dell'assegno unico familiare per tutti i figli;
CP_1
- le parti sono indipendenti economicamente e rinunciano reciprocamente all'assegno di divorzio;
- le parti si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi. Si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli;
- le parti, nel pieno rispetto della sensibilità dei figli e delle esigenze connaturate alla minore età degli stessi, nonché nell'intento congiunto di assicurargli un contesto caratterizzato da serenità e stabilità, si impegnano a prevedere una frequentazione in modo graduale, misurato, ponderato, di eventuali terze persone con le quali andranno ad instaurare una relazione sentimentale, con i figli, nel rispetto dei principi educativi eletti a guida della formazione morale dei minori, impegnandosi a collaborare perché venga a loro garantita stabilità ed equilibrio;
- le parti si rilasciano reciprocamente il nullaosta per il passaporto o documento equipollente sia proprio che in favore dei figli minori;
il passaporto dei figli minori sarà custodito presso l'abitazione della madre, la carta d'identità sarà custodita dal padre.
2) con compensazione integrale delle spese e dei compensi professionali di causa.
Le parti hanno dunque concluso per il recepimento di tale accordo.
3 Motivi della decisione
Pacificamente venuta meno la comunione spirituale e materiale fra i coniugi ed essendo integrata la fattispecie di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) l. 898/70, la domanda di divorzio va senz'altro accolta.
Quanto alle relative condizioni, l'accordo raggiunto dalle parti appare pienamente legittimo e rispondente all'interesse dei figli. Esso va dunque recepito.
Le spese, stante il raggiunto accordo e conformemente alla richiesta delle parti, sono da compensare.
P. Q. M.
Il Tribunale pronuncia dichiara lo scioglimento del matrimonio fra le parti;
recepisce, in merito alle relative condizioni, l'accordo raggiuto dalle parti;
compensa le spese;
manda all'Ufficiale di Stato Civile del comune di TI AN (LU) per gli adempimenti conseguenti.
Così deciso in Lucca, nella camera di consiglio del 29.11.24
Michele Fornaciari
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca, Sezione civile, in composizione collegiale, nella persona dei giudici:
- Michele Fornaciari presidente, relatore-estensore
- Michela Boi componente
- Giovanni Piccioli componente ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado n. 2048/24 RG, fra le seguenti parti:
- parte attrice (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
Controparte_1
- parte convenuta (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
FR EL
e con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni
Le parti hanno concluso per l'accoglimento delle conclusioni congiunte di cui al verbale dell'udienza del 29.11.24
Oggetto del processo
La causa ha ad oggetto il divorzio delle parti, sposatesi civilmente a TI AN
(LU) il 12.8.06 (il matrimonio è stato trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo comune al n. 1, parte 1, serie deleg., anno 2006), in regime di comunione dei beni, con una figlia maggiorenne ( , nata il [...]) e due figli accordo raggiunto a seguito di convenzione di Per_1
negoziazione assistita sottoscritto il 24.5.22, autorizzato dal P.M. l'1.6.22 e depositato presso l'Ufficio di Stato Civile del comune di TI AN (LU) ex art. 6 d.l. 132/14 conv. in l.
162/14 (n. 12/2022 del Registro Convenzioni Matrimoniali).
1 A tale riguardo, le parti, d'accordo praticamente su tutto fin dall'inizio, tranne che per la residenza della figlia maggiore e per la regolamentazione delle spese di lite, hanno poi superato anche tali divergenze, raggiungendo un accordo omnicomprensivo nei seguenti termini:
1) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett.b), della legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 12.08.2006 (trascritto nell'apposito registro dello stato civile del Comune di TI
AN nell'anno 2006 alla parte 1, serie deleg, numero 1) tra il ricorrente e la resistente Controparte_1
EL FR, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla conseguente annotazione della sentenza=
2) regolare i rapporti reciproci tra i coniugi e tra i congiugi ed i figli sulla base delle seguenti condizioni:
- l'abitazione familiare, sita in TI AN (LU). Località La Capanna n° 9, di proprietà esclusiva di
[...]
(immobile acquistato in regime di separazione dei beni giusto atto notarile registrato in CP_1 Persona_2 in data 30.06.2021 al n° 4.902 serie 1T e trascritto a il 01.07.2021 n. 12.006 Gen. N.
8.749 Part, e n. Per_2 Per_2
12.007 Gen, n. 8750 Part. Repertorio n. 50573 raccolta n. 183.508) rimane assegnata in uso a quest'ultimo; Per_
- i figli minori e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori e mantengono la loro Persona_4 residenza presso la casa sita in TI AN (LU), località La Capanna n° 9 di proprietà del padre
[...]
Anche la figlia , che nel frattempo è diventata maggiorenne, manterrà - se vuole - la medesima CP_1 Per_1 residenza anagrafica=
- I genitori eserciteranno in comune la responsabilità genitoriale nei confronti dei figli, impegnandosi ad assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute degli stessi stabilendo insieme le linee fondamentali per l'educazione, con obbligo reciproco di informazione e consultazione al riguardo, adoperandosi affinché venga loro garantita univocità di modelli, condotte e principi educativi=
- per le questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente nei periodi in cui i minori saranno rispettivamente a loro affidati. In quest'ottica ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro ogni eventuale cambio di residenza e/o di recapito telefonico e, comunque, ciascun genitore dovrà essere reperibile da parte dell'altro nei periodi in cui i figli saranno rispettivamente a loro affidati. I figli avranno diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi e di conservare significativi rapporti con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, con conseguente dovere di ciascuno dei genitori di adoperarsi con diligenza all'attuazione del già menzionato diritto;
- le parti provvederanno al mantenimento diretto dei figli, e pertanto i minori nel calendario settimanale dal lunedì al venerdì trascorreranno uguale periodo compreso il pernottamento, da entrambi i genitori i quali si faranno carico rispettivamente dei figli quando saranno a loro affidati e provvederanno ad accompagnarli a scuola ed a riprenderli all'uscita sulla base dell'alternanza liberamente pattuita tra le parti. Il fine settimana i genitori potranno tenere con sé i figli il sabato o la domenica in modo alternato e/o a fine settimana alternati prendendo accordi tra di loro. Detta
alternanza sarà attuata per tutte le 52 settimane dell'anno salvo eventuali e giustificate esigenze contrarie. Il calendario potrà essere modificato ove le esigenze degli stessi e dei figli lo rendessero necessario;
- la figlia ,di recente divenuta maggiorenne, deciderà in autonomia dove abitare,anche lei verrà mantenuta dai Per_1 genitori, secondo le modalità descritte sia per il mantenimento diretto che per le spese straordinarie, fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica=
- i genitori, per la quotidiana gestione dei figli, nel periodo in cui gli stessi saranno a loro rispettivamente affidati, potranno ricorrere, sotto la propria responsabilità, all'ausilio di familiari e/o persone di fiducia. I genitori potranno
2 avvalersi anche della collaborazione dei nonni materni e paterni che possano aiutare quando i genitori hanno impegni lavorativi. Tuttavia, i genitori dovranno impegnarsi ad evitare che i figli confondano i genitori con i rispettivi nuovi compagni ed i ruoli di questi ultimi devono essere bene delimitati;
- qualora i genitori intendano trascorrere con i figli due o più giorni consecutivi al di fuori della propria dimora abituale dovranno concordare le date, comunicare il luogo di destinazione ed essere reperibili telefonicamente;
- i figli minori trascorreranno, ad anni alterni, durante le vacanze natalizie, periodi continuativi con l'uno e l'altro genitore (es. dal 24 al 30 con un genitore e dal 31 al 6 con l'altro) e così anche per le vacanze pasquali, sempre col criterio dell'alternanza e tenuto conto delle esigenze lavorative dei coniugi stessi;
- i figli minori trascorreranno le vacanze estive con i genitori per almeno 15 giorni, con periodi consecutivi almeno di una settimana, nel periodo che verrà deciso dai genitori, salvo migliori accordi ed in base alle esigenze lavorative ed alle ferie di entrambi. Eventuali altre vacanze e/o ponti per periodi fino a 7/10 giorni verranno concordate di volta in volta tra i genitori, con comunicazione all'altro genitore del periodo di permanenza e luogo di destinazione. Terminato il periodo di vacanza e/o ponte si riprenderà il normale calendario. Tenuto conto delle attuali attività lavorative delle parti la programmazione delle vacanze estive avverrà, salvo diverso accordo delle stesse, con un periodo di preavviso di almeno 30 giorni;
- le spese straordinarie saranno a carico del signor al 100% in ragione della sua attuale maggiore Controparte_1 capacità economica rispetto alla signora EL FR. Tutte le spese straordinarie devono essere preventivamente concordate fra i genitori. Il signor si farà altresì carico del cambio stagionale per CP_1
l'abbigliamento dei figli previo accordo con la madre in ordine alla spesa da sostenere. Per le modalità di rimborso delle spese straordinarie al genitore anticipatario si ha riguardo al protocollo del Tribunale di Lucca che fa parte integrante del presente accordo ed è conosciuto dalle parti. Tutte le spese straordinarie potranno essere portate in detrazione dal signor e lo stesso usufruirà in via esclusiva dell'assegno unico familiare per tutti i figli;
CP_1
- le parti sono indipendenti economicamente e rinunciano reciprocamente all'assegno di divorzio;
- le parti si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi. Si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli;
- le parti, nel pieno rispetto della sensibilità dei figli e delle esigenze connaturate alla minore età degli stessi, nonché nell'intento congiunto di assicurargli un contesto caratterizzato da serenità e stabilità, si impegnano a prevedere una frequentazione in modo graduale, misurato, ponderato, di eventuali terze persone con le quali andranno ad instaurare una relazione sentimentale, con i figli, nel rispetto dei principi educativi eletti a guida della formazione morale dei minori, impegnandosi a collaborare perché venga a loro garantita stabilità ed equilibrio;
- le parti si rilasciano reciprocamente il nullaosta per il passaporto o documento equipollente sia proprio che in favore dei figli minori;
il passaporto dei figli minori sarà custodito presso l'abitazione della madre, la carta d'identità sarà custodita dal padre.
2) con compensazione integrale delle spese e dei compensi professionali di causa.
Le parti hanno dunque concluso per il recepimento di tale accordo.
3 Motivi della decisione
Pacificamente venuta meno la comunione spirituale e materiale fra i coniugi ed essendo integrata la fattispecie di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) l. 898/70, la domanda di divorzio va senz'altro accolta.
Quanto alle relative condizioni, l'accordo raggiunto dalle parti appare pienamente legittimo e rispondente all'interesse dei figli. Esso va dunque recepito.
Le spese, stante il raggiunto accordo e conformemente alla richiesta delle parti, sono da compensare.
P. Q. M.
Il Tribunale pronuncia dichiara lo scioglimento del matrimonio fra le parti;
recepisce, in merito alle relative condizioni, l'accordo raggiuto dalle parti;
compensa le spese;
manda all'Ufficiale di Stato Civile del comune di TI AN (LU) per gli adempimenti conseguenti.
Così deciso in Lucca, nella camera di consiglio del 29.11.24
Michele Fornaciari
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