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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 22/09/2025, n. 1924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1924 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Song
Damiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo n. 960/2022 R.G. vertente
TRA
(C.F. e P. IVA: , in persona del Sindaco legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dall'Avv. Domenico Tiani (C.F.:
, giusta procura alle liti e determina dirigenziale n. 27 del 10/02/2022 C.F._1 entrambe allegate all'atto di citazione;
- ATTORE/OPPONENTE-
CONTRO
(P.IVA , in persona dell'Amministratore pro tempore, nella qualità di CP_1 P.IVA_2 procuratrice speciale con facoltà di azione e riscossione (procura per notar di Persona_1
Catanzaro del 26/1/2021 rep. 17292, Racc. 11714) dell'avv. Raffaele Mirigliani (C.F
, rappresentata e difesa, come da procura in calce al ricorso per decreto C.F._2 ingiuntivo, dall'avv. Marco Mirigliani ( ); C.F._3
-CONVENUTA/OPPOSTA-
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 85/2022;
1 Conclusioni delle parti: all'udienza del 17/02/2025 le parti hanno precisato le proprie conclusioni come da note di trattazione scritta depositate telematicamente.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, il , in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 85/2022, emesso il 26/27.01.2022 dall'intesto Tribunale, con cui è stato ingiunto all'Ente opponente il pagamento, in favore della quale procuratrice speciale con facoltà di azione e CP_1 riscossione dell'avv. Raffaele Mirigliani, della somma di € 152.546,27 oltre interessi come richiesti in ricorso nonché spese e compensi del procedimento monitorio n.1021/2021 r.g..
Il provvedimento d'ingiunzione è stato emesso a titolo di compensi professionali maturati dall'avv. Raffaele Mirigliani per aver patrocinato il opponente in n. 44 giudizi sin Pt_1 dall'anno 1975, inoltre tale rapporto si è concluso nell'anno 2013, allorquando tali giudizi sono stati definiti.
A sostegno della presente opposizione il ha, preliminarmente, eccepito la Parte_1 prescrizione triennale del credito ai sensi dell'art. 2956 n. 2 c.c., poiché, come previsto dall'art. 2957, comma 2, c.c., per le competenze dovute agli avvocati il termine decorre, tra l'altro, dalla decisione della lite o dalla conciliazione delle parti, per tutti i crediti azionati è sicuramente maturato il termine triennale della prescrizione presuntiva e gli atti interruttivi ex art. 2943 Contr comma 4 c.c. prodotti nella fase monitoria dalla sarebbero alcuni privi di efficacia per difetto di forma e altri di contenuto e comunque sono intervenuti quando la prescrizione era già maturata.
L'opponente ha inoltre precisato che, con riferimento alle parcelle relative ai ricorsi al TAR
Calabria, che rappresentano gran parte del totale dei pro-forma (ventinove dei complessivi quarantaquattro), sette di detti ricorsi risulterebbero decisi nel merito ed in questi casi il termine della prescrizione decorre certamente dalla data di dette decisioni, ma i rimanenti ventidue risultano definiti con provvedimenti di improcedibilità o di perenzione.
Ha poi dedotto un evidente errore materiale nel calcolo del compenso totale, così come liquidato con il decreto ingiuntivo, dal momento che la somma di onorari, diritti, spese generali,
2 C.P.A., I.V.A. e costi (compresi quelli per il rilascio dei pareri) non è pari ad €. 152.546,27 (sorte ingiunta) ma ad €. 149.076,77; inoltre ha riscontrato un ulteriore errore nel calcolo del C.P.A. e dell'I.V.A..
Ancora, ha eccepito che la documentazione prodotta nella fase monitoria non costituisce valida prova documentale in merito alle prestazioni professionali effettivamente rese nelle quarantaquattro vertenze (giudiziali ed extragiudiziali), con riferimento alle quali è stata richiesta ed emessa l'ingiunzione oggetto di opposizione, evidenziando che il parere del competente ordine professionale, titolo idoneo per l'emissione del decreto ingiuntivo a carico del cliente, non ha valore probatorio, nel successivo giudizio di opposizione, dell'effettiva esecuzione delle prestazioni in essa indicate né è vincolante per il giudice in ordine alla liquidazione degli onorari.
Infine, ha eccepito che in dodici casi su quarantaquattro manca o comunque non viene neppur indicata la delibera di incarico del e unitamente al relativo impegno di spesa e Pt_1 attestazione di copertura finanziaria.
Pertanto, il opponente ha chiesto di “dichiarare la prescrizione del credito dell'opposta per le Pt_1 motivazioni ampiamente esposte al paragrafo I (LA PRESCRIZIONE DEL CREDITO); revocare/annullare il decreto ingiuntivo opposto per le motivazioni esposte ai successivi paragrafi e conseguentemente dichiarare che nulla è dovuto dal alla nella sua dichiarata Parte_1 CP_1 qualità, per le causali di cui a questo procedimento. Con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge.”.
Con comparsa del 24/06/2022, si è costituita la nella citata qualità di procuratrice CP_1 speciale dell'avv. Raffaele Mirigliani, contestando quanto ex adverso dedotto ed eccepito e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto, vinte le spese.
Instaurato il contraddittorio, con ordinanza del 12.09.2022 è stata rigettata la richiesta di concessione di provvisoria esecutività e sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183, comma
VI, c.p.c..
La causa, istruita mediante le allegazioni documentali, invitate senza alcun esito le parti ad addivenire ad una soluzione conciliativa, tenuto conto del carico del ruolo, è stata posta in decisione all'udienza del 17/02/2025 sulle conclusioni precisate dalle parti mediante il deposito
3 di note scritte, assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
La domanda di parte opponente è infondata e si respinge per le ragioni di seguito esposte.
Innanzitutto, è opportuno premettere che in tema di onere della prova, il giudizio di cognizione apertosi in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c. è governato dalle ordinarie regole di cui all'art. 2697 c.c. e che, pertanto, anche in questo procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, ossia l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito, mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto impeditivo, modificativo o estintivo del diritto azionato in sede monitoria.
Al riguardo, si specifica che l'opponente, vale a dire il “debitore”, è convenuto in senso sostanziale, mentre l'opposto, cioè il “creditore”, che ha azionato il procedimento per decreto ingiuntivo, è attore in senso sostanziale.
Questo significa che in sede di opposizione è pur sempre il creditore a dover provare la fondatezza nel merito della propria pretesa, in quanto è lui ad aver azionato il procedimento per ingiunzione.
Ciò premesso, in via preliminare, il ha eccepito l'intervenuta prescrizione Parte_1 triennale dei crediti portati dalla n. 44 parcelle allegate al ricorso monitorio ai sensi dell'art. 2956
n. 2 c.c., in quanto, secondo la previsione dell'art. 2957 comma 2 c.c., per le competenze dovute agli avvocati il termine decorre dalla decisione della lite o dalla conciliazione delle parti e per gli affari non terminati dall'ultima prestazione, allegando un prospetto riepilogativo di tutte le parcelle, con l'indicazione dell'oggetto delle prestazioni (giudiziali o stragiudiziali), gli estremi delle delibere di incarico per come indicate, ma non prodotte, da controparte (peraltro in alcuni casi inesistenti), le date della decisione delle liti o delle conciliazioni delle parti e quelle delle lettere o delle raccomandate a.r. o delle p.e.c. inviate dal professionista al Comune opponente
(v. all. n. 5 atto di citazione).
Sul punto, la creditrice opposta ha dedotto che il rapporto professionale ha avuto corso dal
1992 al 2013 e, in detto lasso di tempo, il professionista ha vanamente tentato di ricevere il compenso per l'attività svolta, ricevendo solo in alcuni casi indiretti e informali riscontri, ottenendo un acconto di Lire 25.000.000, giusta delibera n. 351 della Giunta comunale di
4 del 13.11.1996 con conseguente riconoscimento del debito sino ad allora maturato Pt_1
(v. delibera allegata al fasc. monitorio depositato con la comparsa di risposta).
Inoltre, si osserva che in caso di crediti vantati nei confronti della pubblica Amministrazione, attesa la necessità di fare applicazione delle regole di contabilità pubblica anche in relazione ai pagamenti, dovendosi a tal fine provvedere mediante appositi mandati di pagamento, non è possibile invocare la prescrizione presuntiva.
Di conseguenza, esula dalla previsione della norma di cui all'art. 2956 n. 2 cod. civ. il credito verso un Comune nascente da contratto scritto, come nel caso di conferimento di procura alle liti, atteso che detto ente, a norma degli artt. 324 e 325 del R.D. 3 marzo 1934 n. 383 può effettuare pagamenti soltanto mediante mandati, tramite il proprio tesoriere, che esige quietanza per ogni pagamento (cfr. Cass. Civ. n. 29543/2019).
Ancora, si osserva che il debitore che neghi l'esistenza del credito oggetto della domanda ovvero eccepisca che il credito non sia sorto ammette, implicitamente, che l'obbligazione non è stata estinta, sicché va disattesa, ex art. 2959 c.c., l'eccezione di prescrizione presuntiva in quanto incompatibile (cfr. Cass. civ. n. 2977/2016).
Ciò in quanto il presupposto necessario ai fini della decorrenza del termine triennale di cui all'art. 2956, comma 2, c.c., è l'avvenuto adempimento dell'obbligazione il quale implica il riconoscimento dell'esistenza del credito nella stessa misura richiesta dal creditore;
tale norma, pertanto, non opera nel caso in cui le difese del debitore presuppongano il mancato pagamento del credito o neghino la sua stessa esistenza (cfr. Cass. Civ. n. 15665/2023).
Nella fattispecie il opponente ha, da un lato eccepito l'errore di calcolo con Pt_1 riferimento all'importo complessivamente dovuto, dall'altro contestato il conferimento del mandato al professionista;
dunque, ha spiegato difese incompatibili con l'eccezione di prescrizione presuntiva triennale dei crediti vantati dall'avv. Mirigliani.
Ne consegue che, alla stregua dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, deve respingersi l'eccezione di prescrizione ex art. 2956, comma 2, c.c..
Per quanto riguarda, invece, la eccepita prescrizione ordinaria si rileva, in primis, l'incompatibilità dell'eccezione di prescrizione presuntiva, che presuppone il probabile pagamento e quindi l'esistenza del credito, con la pure eccepita prescrizione estintiva ordinaria.
Difatti, sussiste una sorta di incompatibilità logica tra prescrizione presuntiva e prescrizione ordinaria, poiché la prima si fonda su una presunzione di avvenuto pagamento e la seconda,
5 invece, sulla inerzia del titolare del diritto di credito nel richiedere la sua attuazione, e ciò non consente la loro contemporanea proposizione nello stesso giudizio, proprio perché in tema di prescrizioni presuntive, l'ammissione di non aver estinto il debito da parte del debitore (che sta alla base della prescrizione estintiva ordinaria e comporta il rigetto dell'eccezione di prescrizione presuntiva) può legittimamente risultare anche per implicito dalla contestazione, da parte del debitore stesso, dell'entità della somma richiesta (cfr. Cass. n. 12771/2012).
In ogni caso, anche a non voler considerare l'eccezione di prescrizione presuntiva come espresso riconoscimento dell'esistenza del debito, si rileva che l'avvocato Mirigliani ha inviato nel tempo numerose diffide al interrompendo così il decorso del termine decennale Pt_1
(v. doc. allegata al fascicolo monitorio, in particolare la nota del 2/12/2013).
.
Per quanto riguarda il decorso infine il dies a quo dal quale far decorrere il termine di prescrizione ordinaria in caso di giudizio amministrativo di cui è stata dichiarata la perenzione, si riporta quanto di recente affermato dalla Corte di cassazione, secondo cui in ipotesi estinzione del processo amministrativo per mancata presentazione di istanza di prosecuzione ex art. 9 della l. n. 206 del 2005, la prescrizione del credito professionale dell'avvocato, del procuratore o del patrocinatore legale decorre dalla data di pronuncia del decreto con cui viene dichiarata la perenzione del ricorso e l'estinzione della causa e non dalla scadenza del termine biennale dall'iscrizione dinanzi al giudice amministrativo entro il quale doveva essere proposta istanza di prosecuzione poiché in tal caso l'estinzione del giudizio va dichiarata dal giudice e, pertanto, prima dell'adozione del decreto e della sua definitività, il rapporto processuale è ancora pendente e non può considerarsi automaticamente esaurito il rapporto professionale
(cfr. Cass. n. 7429/2024).
Per quanto sinora esposto si respinge anche l'eccezione di prescrizione ordinaria del credito Co vantato per prestazioni professionali dall'avv. Mirigliani, rappresentato dalla .S..
Riguardo alla mancata prova documentale del conferimento dell'incarico e dell'avvenuto svolgimento della prestazione professionale da parte dell'avv. Mirigliani, pur condividendo la tesi dell'opponente sulla validità del parere di congruità reso dal Consiglio dell'ordine professionale solamente nella fase monitoria, in punto di prova si rileva che lo stesso Pt_1 opponente nel prospetto allegato all'atto di citazione (v. doc. n. 5) segnala che sino al
6 procedimento n. 17 vi è stato pagamento di un acconto quindi con valore di riconoscimento del debito, per i restanti giudizi sempre la stessa parte opponente segnala o la perenzione (in caso di giudizi pendenti dinanzi al TAR) o la lettera raccomandata con cui è stato chiesto il pagamento, riconoscendo così di aver avuto conoscenza della richiesta del relativo compenso e di non averla contestata tempestivamente. Del resto, la documentazione comprovante la delibera d'incarico e lo svolgimento del medesimo risultano allegati ai due pareri richiesti al C.O.A., dunque si ritengono documentalmente provati (v. doc. all fasc. monitorio).
Infine, in ordine agli errori di calcolo dell'importo recato dal provvedimento d'ingiunzione si fa presente che la differenza di importi tra i preavvisi di parcella e le somme portate dal decreto è giustificata dal necessario aggiornamento delle specifiche voci di CPA e IVA alla normativa vigente.
In conclusione, per tutti i motivi sopra esposti, si rigetta l'opposizione proposta dal Parte_1
e si conferma integralmente il decreto ingiuntivo n. 85/2022, che si dichiara
[...] definitivamente esecutivo.
Non si ritengono sussistenti i presupposti per la condanna dell'opponente per lite temeraria, non ravvisandosi in capo al l'elemento psicologico della malafede o colpa Pt_1 Parte_1 grave.
Le spese di lite sono poste a carico di parte opponente, secondo il principio della soccombenza,
e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022, scaglione come da valore della causa (in quello per le cause di valore compreso tra € 52.001 e € 260.000).
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- Rigetta l'opposizione proposta dal e, per l'effetto, conferma il Pt_1 Parte_1 decreto ingiuntivo n. 85/2022, emesso dal Tribunale di Catanzaro, che si dichiara esecutivo;
7 - Condanna il alla rifusione delle spese di lite nei confronti della Parte_1
che si liquidano in € 7.616,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA CP_1 nella misura prevista dalla normativa vigente.
Catanzaro, lì 22/09/2025 Il Giudice
dott.ssa Song Damiani
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SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Song
Damiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo n. 960/2022 R.G. vertente
TRA
(C.F. e P. IVA: , in persona del Sindaco legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dall'Avv. Domenico Tiani (C.F.:
, giusta procura alle liti e determina dirigenziale n. 27 del 10/02/2022 C.F._1 entrambe allegate all'atto di citazione;
- ATTORE/OPPONENTE-
CONTRO
(P.IVA , in persona dell'Amministratore pro tempore, nella qualità di CP_1 P.IVA_2 procuratrice speciale con facoltà di azione e riscossione (procura per notar di Persona_1
Catanzaro del 26/1/2021 rep. 17292, Racc. 11714) dell'avv. Raffaele Mirigliani (C.F
, rappresentata e difesa, come da procura in calce al ricorso per decreto C.F._2 ingiuntivo, dall'avv. Marco Mirigliani ( ); C.F._3
-CONVENUTA/OPPOSTA-
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 85/2022;
1 Conclusioni delle parti: all'udienza del 17/02/2025 le parti hanno precisato le proprie conclusioni come da note di trattazione scritta depositate telematicamente.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, il , in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 85/2022, emesso il 26/27.01.2022 dall'intesto Tribunale, con cui è stato ingiunto all'Ente opponente il pagamento, in favore della quale procuratrice speciale con facoltà di azione e CP_1 riscossione dell'avv. Raffaele Mirigliani, della somma di € 152.546,27 oltre interessi come richiesti in ricorso nonché spese e compensi del procedimento monitorio n.1021/2021 r.g..
Il provvedimento d'ingiunzione è stato emesso a titolo di compensi professionali maturati dall'avv. Raffaele Mirigliani per aver patrocinato il opponente in n. 44 giudizi sin Pt_1 dall'anno 1975, inoltre tale rapporto si è concluso nell'anno 2013, allorquando tali giudizi sono stati definiti.
A sostegno della presente opposizione il ha, preliminarmente, eccepito la Parte_1 prescrizione triennale del credito ai sensi dell'art. 2956 n. 2 c.c., poiché, come previsto dall'art. 2957, comma 2, c.c., per le competenze dovute agli avvocati il termine decorre, tra l'altro, dalla decisione della lite o dalla conciliazione delle parti, per tutti i crediti azionati è sicuramente maturato il termine triennale della prescrizione presuntiva e gli atti interruttivi ex art. 2943 Contr comma 4 c.c. prodotti nella fase monitoria dalla sarebbero alcuni privi di efficacia per difetto di forma e altri di contenuto e comunque sono intervenuti quando la prescrizione era già maturata.
L'opponente ha inoltre precisato che, con riferimento alle parcelle relative ai ricorsi al TAR
Calabria, che rappresentano gran parte del totale dei pro-forma (ventinove dei complessivi quarantaquattro), sette di detti ricorsi risulterebbero decisi nel merito ed in questi casi il termine della prescrizione decorre certamente dalla data di dette decisioni, ma i rimanenti ventidue risultano definiti con provvedimenti di improcedibilità o di perenzione.
Ha poi dedotto un evidente errore materiale nel calcolo del compenso totale, così come liquidato con il decreto ingiuntivo, dal momento che la somma di onorari, diritti, spese generali,
2 C.P.A., I.V.A. e costi (compresi quelli per il rilascio dei pareri) non è pari ad €. 152.546,27 (sorte ingiunta) ma ad €. 149.076,77; inoltre ha riscontrato un ulteriore errore nel calcolo del C.P.A. e dell'I.V.A..
Ancora, ha eccepito che la documentazione prodotta nella fase monitoria non costituisce valida prova documentale in merito alle prestazioni professionali effettivamente rese nelle quarantaquattro vertenze (giudiziali ed extragiudiziali), con riferimento alle quali è stata richiesta ed emessa l'ingiunzione oggetto di opposizione, evidenziando che il parere del competente ordine professionale, titolo idoneo per l'emissione del decreto ingiuntivo a carico del cliente, non ha valore probatorio, nel successivo giudizio di opposizione, dell'effettiva esecuzione delle prestazioni in essa indicate né è vincolante per il giudice in ordine alla liquidazione degli onorari.
Infine, ha eccepito che in dodici casi su quarantaquattro manca o comunque non viene neppur indicata la delibera di incarico del e unitamente al relativo impegno di spesa e Pt_1 attestazione di copertura finanziaria.
Pertanto, il opponente ha chiesto di “dichiarare la prescrizione del credito dell'opposta per le Pt_1 motivazioni ampiamente esposte al paragrafo I (LA PRESCRIZIONE DEL CREDITO); revocare/annullare il decreto ingiuntivo opposto per le motivazioni esposte ai successivi paragrafi e conseguentemente dichiarare che nulla è dovuto dal alla nella sua dichiarata Parte_1 CP_1 qualità, per le causali di cui a questo procedimento. Con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge.”.
Con comparsa del 24/06/2022, si è costituita la nella citata qualità di procuratrice CP_1 speciale dell'avv. Raffaele Mirigliani, contestando quanto ex adverso dedotto ed eccepito e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto, vinte le spese.
Instaurato il contraddittorio, con ordinanza del 12.09.2022 è stata rigettata la richiesta di concessione di provvisoria esecutività e sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183, comma
VI, c.p.c..
La causa, istruita mediante le allegazioni documentali, invitate senza alcun esito le parti ad addivenire ad una soluzione conciliativa, tenuto conto del carico del ruolo, è stata posta in decisione all'udienza del 17/02/2025 sulle conclusioni precisate dalle parti mediante il deposito
3 di note scritte, assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
La domanda di parte opponente è infondata e si respinge per le ragioni di seguito esposte.
Innanzitutto, è opportuno premettere che in tema di onere della prova, il giudizio di cognizione apertosi in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c. è governato dalle ordinarie regole di cui all'art. 2697 c.c. e che, pertanto, anche in questo procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, ossia l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito, mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto impeditivo, modificativo o estintivo del diritto azionato in sede monitoria.
Al riguardo, si specifica che l'opponente, vale a dire il “debitore”, è convenuto in senso sostanziale, mentre l'opposto, cioè il “creditore”, che ha azionato il procedimento per decreto ingiuntivo, è attore in senso sostanziale.
Questo significa che in sede di opposizione è pur sempre il creditore a dover provare la fondatezza nel merito della propria pretesa, in quanto è lui ad aver azionato il procedimento per ingiunzione.
Ciò premesso, in via preliminare, il ha eccepito l'intervenuta prescrizione Parte_1 triennale dei crediti portati dalla n. 44 parcelle allegate al ricorso monitorio ai sensi dell'art. 2956
n. 2 c.c., in quanto, secondo la previsione dell'art. 2957 comma 2 c.c., per le competenze dovute agli avvocati il termine decorre dalla decisione della lite o dalla conciliazione delle parti e per gli affari non terminati dall'ultima prestazione, allegando un prospetto riepilogativo di tutte le parcelle, con l'indicazione dell'oggetto delle prestazioni (giudiziali o stragiudiziali), gli estremi delle delibere di incarico per come indicate, ma non prodotte, da controparte (peraltro in alcuni casi inesistenti), le date della decisione delle liti o delle conciliazioni delle parti e quelle delle lettere o delle raccomandate a.r. o delle p.e.c. inviate dal professionista al Comune opponente
(v. all. n. 5 atto di citazione).
Sul punto, la creditrice opposta ha dedotto che il rapporto professionale ha avuto corso dal
1992 al 2013 e, in detto lasso di tempo, il professionista ha vanamente tentato di ricevere il compenso per l'attività svolta, ricevendo solo in alcuni casi indiretti e informali riscontri, ottenendo un acconto di Lire 25.000.000, giusta delibera n. 351 della Giunta comunale di
4 del 13.11.1996 con conseguente riconoscimento del debito sino ad allora maturato Pt_1
(v. delibera allegata al fasc. monitorio depositato con la comparsa di risposta).
Inoltre, si osserva che in caso di crediti vantati nei confronti della pubblica Amministrazione, attesa la necessità di fare applicazione delle regole di contabilità pubblica anche in relazione ai pagamenti, dovendosi a tal fine provvedere mediante appositi mandati di pagamento, non è possibile invocare la prescrizione presuntiva.
Di conseguenza, esula dalla previsione della norma di cui all'art. 2956 n. 2 cod. civ. il credito verso un Comune nascente da contratto scritto, come nel caso di conferimento di procura alle liti, atteso che detto ente, a norma degli artt. 324 e 325 del R.D. 3 marzo 1934 n. 383 può effettuare pagamenti soltanto mediante mandati, tramite il proprio tesoriere, che esige quietanza per ogni pagamento (cfr. Cass. Civ. n. 29543/2019).
Ancora, si osserva che il debitore che neghi l'esistenza del credito oggetto della domanda ovvero eccepisca che il credito non sia sorto ammette, implicitamente, che l'obbligazione non è stata estinta, sicché va disattesa, ex art. 2959 c.c., l'eccezione di prescrizione presuntiva in quanto incompatibile (cfr. Cass. civ. n. 2977/2016).
Ciò in quanto il presupposto necessario ai fini della decorrenza del termine triennale di cui all'art. 2956, comma 2, c.c., è l'avvenuto adempimento dell'obbligazione il quale implica il riconoscimento dell'esistenza del credito nella stessa misura richiesta dal creditore;
tale norma, pertanto, non opera nel caso in cui le difese del debitore presuppongano il mancato pagamento del credito o neghino la sua stessa esistenza (cfr. Cass. Civ. n. 15665/2023).
Nella fattispecie il opponente ha, da un lato eccepito l'errore di calcolo con Pt_1 riferimento all'importo complessivamente dovuto, dall'altro contestato il conferimento del mandato al professionista;
dunque, ha spiegato difese incompatibili con l'eccezione di prescrizione presuntiva triennale dei crediti vantati dall'avv. Mirigliani.
Ne consegue che, alla stregua dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, deve respingersi l'eccezione di prescrizione ex art. 2956, comma 2, c.c..
Per quanto riguarda, invece, la eccepita prescrizione ordinaria si rileva, in primis, l'incompatibilità dell'eccezione di prescrizione presuntiva, che presuppone il probabile pagamento e quindi l'esistenza del credito, con la pure eccepita prescrizione estintiva ordinaria.
Difatti, sussiste una sorta di incompatibilità logica tra prescrizione presuntiva e prescrizione ordinaria, poiché la prima si fonda su una presunzione di avvenuto pagamento e la seconda,
5 invece, sulla inerzia del titolare del diritto di credito nel richiedere la sua attuazione, e ciò non consente la loro contemporanea proposizione nello stesso giudizio, proprio perché in tema di prescrizioni presuntive, l'ammissione di non aver estinto il debito da parte del debitore (che sta alla base della prescrizione estintiva ordinaria e comporta il rigetto dell'eccezione di prescrizione presuntiva) può legittimamente risultare anche per implicito dalla contestazione, da parte del debitore stesso, dell'entità della somma richiesta (cfr. Cass. n. 12771/2012).
In ogni caso, anche a non voler considerare l'eccezione di prescrizione presuntiva come espresso riconoscimento dell'esistenza del debito, si rileva che l'avvocato Mirigliani ha inviato nel tempo numerose diffide al interrompendo così il decorso del termine decennale Pt_1
(v. doc. allegata al fascicolo monitorio, in particolare la nota del 2/12/2013).
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Per quanto riguarda il decorso infine il dies a quo dal quale far decorrere il termine di prescrizione ordinaria in caso di giudizio amministrativo di cui è stata dichiarata la perenzione, si riporta quanto di recente affermato dalla Corte di cassazione, secondo cui in ipotesi estinzione del processo amministrativo per mancata presentazione di istanza di prosecuzione ex art. 9 della l. n. 206 del 2005, la prescrizione del credito professionale dell'avvocato, del procuratore o del patrocinatore legale decorre dalla data di pronuncia del decreto con cui viene dichiarata la perenzione del ricorso e l'estinzione della causa e non dalla scadenza del termine biennale dall'iscrizione dinanzi al giudice amministrativo entro il quale doveva essere proposta istanza di prosecuzione poiché in tal caso l'estinzione del giudizio va dichiarata dal giudice e, pertanto, prima dell'adozione del decreto e della sua definitività, il rapporto processuale è ancora pendente e non può considerarsi automaticamente esaurito il rapporto professionale
(cfr. Cass. n. 7429/2024).
Per quanto sinora esposto si respinge anche l'eccezione di prescrizione ordinaria del credito Co vantato per prestazioni professionali dall'avv. Mirigliani, rappresentato dalla .S..
Riguardo alla mancata prova documentale del conferimento dell'incarico e dell'avvenuto svolgimento della prestazione professionale da parte dell'avv. Mirigliani, pur condividendo la tesi dell'opponente sulla validità del parere di congruità reso dal Consiglio dell'ordine professionale solamente nella fase monitoria, in punto di prova si rileva che lo stesso Pt_1 opponente nel prospetto allegato all'atto di citazione (v. doc. n. 5) segnala che sino al
6 procedimento n. 17 vi è stato pagamento di un acconto quindi con valore di riconoscimento del debito, per i restanti giudizi sempre la stessa parte opponente segnala o la perenzione (in caso di giudizi pendenti dinanzi al TAR) o la lettera raccomandata con cui è stato chiesto il pagamento, riconoscendo così di aver avuto conoscenza della richiesta del relativo compenso e di non averla contestata tempestivamente. Del resto, la documentazione comprovante la delibera d'incarico e lo svolgimento del medesimo risultano allegati ai due pareri richiesti al C.O.A., dunque si ritengono documentalmente provati (v. doc. all fasc. monitorio).
Infine, in ordine agli errori di calcolo dell'importo recato dal provvedimento d'ingiunzione si fa presente che la differenza di importi tra i preavvisi di parcella e le somme portate dal decreto è giustificata dal necessario aggiornamento delle specifiche voci di CPA e IVA alla normativa vigente.
In conclusione, per tutti i motivi sopra esposti, si rigetta l'opposizione proposta dal Parte_1
e si conferma integralmente il decreto ingiuntivo n. 85/2022, che si dichiara
[...] definitivamente esecutivo.
Non si ritengono sussistenti i presupposti per la condanna dell'opponente per lite temeraria, non ravvisandosi in capo al l'elemento psicologico della malafede o colpa Pt_1 Parte_1 grave.
Le spese di lite sono poste a carico di parte opponente, secondo il principio della soccombenza,
e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022, scaglione come da valore della causa (in quello per le cause di valore compreso tra € 52.001 e € 260.000).
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- Rigetta l'opposizione proposta dal e, per l'effetto, conferma il Pt_1 Parte_1 decreto ingiuntivo n. 85/2022, emesso dal Tribunale di Catanzaro, che si dichiara esecutivo;
7 - Condanna il alla rifusione delle spese di lite nei confronti della Parte_1
che si liquidano in € 7.616,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA CP_1 nella misura prevista dalla normativa vigente.
Catanzaro, lì 22/09/2025 Il Giudice
dott.ssa Song Damiani
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