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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 21/10/2025, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1528/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa EMILIA FARGNOLI Presidente rel.-est.
dott.ssa MARZIA DI BARI Giudice
dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.V.G. 1528/2025 promossa da:
(c.f. ), nata a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. SOLINI ALESSIA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, come da procura in atti - parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato in virtù di delibera del COA del 16/06/2025; ricorrente
E
(c.f. ), nato a OR (TR) in [...] Controparte_1 C.F._2
13/06/1955, rappresentato e difeso dall'avv. SOLINI ALESSIA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, come da procura in atti;
ricorrente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: separazione consensuale.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 01/07/2025, ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c., le parti, premettendo di aver contratto matrimonio in data 28/09/1991 in Orvieto (TR), che dall'unione non sono nati figli, che, a causa di insanabile incompatibilità caratteriale, l'unione si è deteriorata, al punto da rendere insostenibile la prosecuzione della convivenza, hanno proposto domanda congiunta per la pronuncia della separazione. All'esito dell'udienza ex art. 473-bis 51 c.p.c., celebrata in data 10/09/2025 con modalità di scambio di note scritte, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e di volersi separare alle seguenti conclusioni congiunte:
“1) pronunciare la separazione personale tra i coniugi e;
Controparte_1 Parte_1
2) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto: la casa familiare sita in
Orvieto, Loc. Torre San Severo n.ro 8 di proprietà di entrambi i ricorrenti, essendo divisibile, verrà divisa a spese del Sig. ; Controparte_1
3) il marito, pensionato, verserà alla moglie, senza reddito, a titolo di mantenimento l'importo mensile di € 300,00, da corrispondersi entro il giorno 5 del mese a mezzo bonifico sulla postpay evolution iban [...]. Detta somma sarà rivalutata annualmente secondo la variazione degli indici ISTAT dell'anno precedente;
6) il Sig. pagherà le utenze ed i tributi sulla casa fino a che la stessa non sarà divisa in CP_1 due unità abitative autonome.”
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
L'esame degli atti e la constata indisponibilità ad una riconciliazione evidenziano chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Deve essere pertanto pronunciata la separazione tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso congiunto e riportate in motivazione, le quali si ritengono congrue.
La materia trattata e le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando,
- dichiara la separazione personale tra e , Parte_1 Controparte_1 coniugi per matrimonio celebrato in Orvieto (TR) il 28/09/1991, prendendo atto degli accordi intervenuti tra le parti, indicati nel ricorso congiunto e riportati in motivazione;
- dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di
Orvieto (TR), atto n. 17, parte I, anno 1991;
- spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio in data 15.10.2025
Il Presidente est.
EM LI