Articolo 108 del Codice in materia di protezione dei dati personali
Articolo 107Articolo 109
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1 gennaio 2004
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19 settembre 2018
Art. 108. (( (Sistema statistico nazionale). )) (( 1. Il trattamento di dati personali da parte di soggetti che fanno parte del Sistema statistico nazionale, oltre a quanto previsto dalle regole deontologiche di cui all'articolo 106, comma 2, resta inoltre disciplinato dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 , in particolare per quanto riguarda il trattamento dei dati di cui all'articolo 9 del Regolamento indicati nel programma statistico nazionale, le informative all'interessato, l'esercizio dei relativi diritti e i dati non tutelati dal segreto statistico ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 322 del 1989 . ))
Entrata in vigore il 19 settembre 2018
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