Articolo 4 della Legge 15 marzo 1973, n. 44
Articolo 3Articolo 5
Versione
1 aprile 1973
Art. 4. Soggetti

Nell' articolo 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 967 , dopo il primo comma, sono inseriti i seguenti:
Agli effetti di cui al comma precedente si intendono:
a) per aziende industriali: le imprese od enti, privati o pubblici, esercenti le attivita' di cui ai punti 1) e 3) dell' articolo 2195 del codice civile o attivita' ausiliarie delle predette, o che risultano assegnati o aggregati, quali esercenti attivita' di natura industriale, alla Cassa unica per gli assegni familiari gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;
b) per dirigenti: i soggetti che prestano lavoro subordinato con tale qualifica alle dipendenze delle aziende di cui alla precedente lettera a).
L'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali puo' consentire al dirigente ed alla azienda la continuazione dei versamenti contributivi qualora al dirigente medesimo vengano conferite, dalla azienda alla quale egli presta la propria opera, cariche sociali che determinino la perdita del requisito della subordinazione.
Ai versamenti di cui sopra, quanto alla misura ed alla periodicita', si applicano le norme sulla continuazione volontaria della contribuzione all'istituto medesimo".
I versamenti effettuati all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali fino al 30 giugno 1972, ivi compresi quelli effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 1953, n. 967 , purche' tuttora giacenti presso l'Istituto stesso, sono considerati validi a tutti gli effetti previdenziali.
Entrata in vigore il 1 aprile 1973
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