Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 20/05/2025, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
Procedimento RG n. 1315/2023
VERBALE di UDIENZA del giorno 20 maggio 2025
Alle ore 10, davanti al Giudice dott. Gabriele Romano sono presenti: per parte opponente l'Avv. Basso;
per parte convenuta l'Avv. Rapacci.
L'Avv. Basso precisa le conclusioni come in ricorso e note conclusive;
l'Avv. Rapacci precisa le conclusioni come in comparsa di costituzione.
I difensori discutono la causa insistendo per l'accoglimento delle rispettive conclusioni.
In particolare, l'Avv. Basso ribadisce la mancata prova della violazione, con conseguente necessario accoglimento dell'opposizione. Contesta inoltre la mancata prova della necessità di segnali a terra per il corretto segnalamento della zona A.
Ribadisce che la possibilità di utilizzare il sistema AIS per fini sanzionatori è stata introdotta solo con il disciplinare 2024, impugnato al TAR.
L'Avv. Rapacci chiede di poter depositare sentenza della Corte di Appello che ha riformato la sentenza di primo grado prodotta da controparte, nonché sentenza del
Tribunale della Spezia sulla responsabilità solidale della ditta di noleggio.
L'Avv. Basso replica che la sentenza della Corte di Appello di Genova non coglie nel segno e verrà impugnata;
inoltre non entra nel merito della questione di legittimità costituzionale.
Il Giudice
Acquisisce copia delle sentenze esibite dal convenuto e si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, alle ore 18, assenti i Procuratori delle parti, pronuncia la seguente sentenza immediata, che fa parte integrante del presente verbale d'udienza e che deposita in via telematica.
1
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Gabriele Romano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 1315/2023 R.G.
promosso da: (Avv. Daria Basso) Parte_1
contro
: (Avv. Roberta Rapacci) Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4 luglio 2023 , quale Parte_1 titolare dell'impresa individuale Rosa dei Venti, proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 14/2023 del , con la Controparte_1 quale era stato ingiunto all'opponente di pagare la somma di euro 999,99, per avere noleggiato a terzi un natante sorpreso – da remoto – dalla Capitaneria di Porto a navigare nella zona A di Punta Mesco dell'Area Marina Protetta delle 5 Terre, in violazione dell'art. 30 comma 1 bis della legge 394/1991. Il ricorrente affidava l'opposizione ai seguenti motivi:
1) Violazione del principio di legalità delle sanzioni amministrative e dell'obbligo di contestazione immediata ex art. 14 legge 689/1981;
2) Mancata prova ed insussistenza della violazione amministrativa contestata;
3) Violazione dell'obbligo di contestazione della violazione al trasgressore;
4) Violazione e falsa applicazione dell'art. 30 comma 1 bis della legge n. 394/1991, insussistenza della violazione contestata e falsità dell'accertamento elevato dalla Capitaneria di Porto della Spezia;
5) Sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa in capo al trasgressore ai fini della configurazione della fattispecie di cui all'art. 30 comma 1 legge 394/1991; 6) Esclusione del vincolo della solidarietà in capo al ricorrente ex art. 6 legge 689/1981;
2 7) Illegittimità dell'ordinanza di irrogazione della sanzione amministrativa emanata dopo 11 mesi dall'illecito. Violazione dell'art. 2 comma 2 della legge 241/1990; 8) Illegittimità della misura della sanzione amministrativa comminata per illegittimità dell'art. 21 comma 7 del Disciplinare Integrativo al Regolamento dell'Area Marina Protetta Cinque Terre anno 2021. Concludeva quindi per l'annullamento dell'atto opposto, ovvero, in subordine, per la riduzione al minimo della sanzione amministrativa irrogata. Il , ritualmente intimato, si è costituito in Controparte_1 giudizio deducendo l'infondatezza dei motivi di opposizione ex adverso allegati e concludendo per la conferma del provvedimento impugnato. La domanda principale di annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta non può trovare accoglimento, per le ragioni che si vanno ad esporre. Con il primo motivo di opposizione, osserva che Parte_1 nessuna norma del codice della navigazione deroga all'obbligo della contestazione immediata e che l'impianto radioelettrico installato sulla barca non è deputato alla rilevazione delle infrazioni, essendo stato introdotto per altri fini. Sostiene quindi che i militi, dopo la segnalazione della presunta violazione, avrebbero dovuto procedere alla contestazione con l'invio delle pattuglie via mare al fine di accertare l'effettiva commissione della violazione. Il motivo è infondato. L'art. 14 legge n. 689/1981 stabilisce che “La violazione, quando e possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento”. Nella presente fattispecie, dal verbale di accertamento posto a base dell'ordinanza ingiunzione opposta emerge che “L'accertamento è stato effettuato – in remoto – attraverso i sistemi di monitoraggio in uso al Centro VTS della Spezia ossia con il sistema PELAGUS facente parte della rete AIS (Automatic Identification System) nazionale di cui all'art. 9 bis del decreto legislativo 16 febbraio 2011, n. 18”. Nel verbale è quindi specificato che “Non è stata possibile la contestazione immediata in quanto l'accertamento è stato effettuato da remoto”. Quanto alle finalità del sistema AIS installato a bordo delle imbarcazioni noleggiate dall'opponente, l'art. 3 del Disciplinare Integrativo al Regolamento dell'Area Marina Protetta Cinque Terre [all. 15 conv.] definisce l'«AIS», (Automatic Identification System) come “sistema che opera nella banda marittima VHF, tra imbarcazioni e centri costieri per il monitoraggio del traffico marittimo in remoto”. L'art. 12 comma 1 del medesimo Disciplinare stabilisce poi che “Ad integrazione di quanto previsto all'art. 22 del REO, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, ai fini di incrementare le azioni di conservazione 3 ambientale, il monitoraggio delle attività e la sicurezza della navigazione, l'accesso Contro alle zone B e C dell' alle unità da diporto con propulsione a motore (anche ausiliaria) adibite ad attività di locazione e noleggio, ivi compreso il noleggio in forma occasionale, è consentito esclusivamente alle unità dotate di sistema trasmettitore A.I.S. (trasponder) installato a bordo, in modalità di trasmissione attiva, e dotato di codice M.M.S.I., previa autorizzazione dell'ente gestore”. Ai sensi del comma 11 dell'art. 12 cit., “…l'efficacia delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di cui al presente articolo si intende subordinata alla funzionalità operativa del trasmettitore A.I.S.; l'esercizio dell'attività all'interno Contro dell con unità sprovviste di apparato AIS installato a bordo, di cui al comma 1 del presente articolo, oppure apparato non funzionante in modalità di trasmissione attiva, è sanzionata nelle modalità di cui all'art. 21, oltre alla sospensione dell'autorizzazione di cui all'art. 19 , comma 1, lettera f), del presente Disciplinare”. Tale impianto normativo appare idoneo a smentire la difesa, svolta da parte opponente, secondo la quale l'impianto AIS installato sulla barca non consentirebbe la rilevazione delle infrazioni, essendo stato introdotto per altri fini. Ed invero, la disciplina regolamentare suesposta, espressamente accettata dal ricorrente, delinea un sistema nel quale l'apparato AIS viene obbligatoriamente installato sulle imbarcazioni adibite ad attività di noleggio (quale quella oggetto della presente causa) per consentire il monitoraggio del traffico marittimo da remoto, con finalità di conservazione ambientale, monitoraggio delle attività e sicurezza della navigazione. Conseguentemente, si ritiene che detta attività di monitoraggio possa consentire l'utilizzo del sistema AIS (anche) per la rilevazione di infrazioni da remoto, laddove vengano accertate condotte contrarie alle finalità di conservazione ambientale per le quali è prevista l'obbligatoria installazione del ridetto apparato, come quella posta in essere dal soggetto che ha noleggiato l'imbarcazione da , Parte_1 introdottosi in zona dell'Area Marina Protetta interdetta alla navigazione per esigenze di tutela ambientale. In questo senso, la locale Corte di Appello ha recentemente riconosciuto che la previsione per la quale l'efficacia delle autorizzazioni per l'attività di noleggio si intende subordinata alla funzionalità operativa del sistema AIS “comporta dunque, necessariamente, che detto sistema possa e debba essere utilizzato per controllare il rispetto della normativa vigente in ambito AMP, con la conseguenza che, in caso di violazione accertata per mezzo del sistema A.I.S., le relative risultanze possono e debbono essere utilizzate per l'applicazione della sanzione prevista” [sent. n. 493 del 16.4.2025]. Non rileva in senso contrario il fatto che la possibilità per l di utilizzare il CP_3 sistema AIS per elevare sanzioni sia stata espressamente introdotta per la prima volta nel Disciplinare per l'anno 2024 (come evidenziato dall'opponente nelle note difensive finali), atteso che, per le finalità di detto monitoraggio, tale possibilità era già implicitamente prevista in precedenza, essendo quindi la disposizione del 2024 non innovativa, ma meramente ricognitiva e confermativa di una facoltà già in essere.
4 Ritenuta dunque la sussistenza dei presupposti per procedere all'accertamento da remoto della violazione, ne consegue la legittimità della contestazione differita della stessa, notificata all'opponente entro il termine di 90 giorni di cui all'art. 14 legge n. 689/1981, dovendosi ribadire che, in tema di sanzioni amministrative non attinenti alla materia della circolazione stradale, la mancata contestazione immediata dell'infrazione, anche quando ne sussista la possibilità, non costituisce causa né di estinzione dell'obbligazione di pagamento, né di nullità del procedimento sanzionatorio, purché la notificazione del verbale di accertamento della violazione sia comunque compiuta entro il termine prescritto (v. Cass. Sez. 2, 19/07/2024, n. 19957). Parimenti infondato è il secondo motivo di opposizione, con il quale il ricorrente contesta la mancata prova della violazione, per l'inidoneità dell'impianto radioelettrico a fornire l'esatta ubicazione del natante, anche in considerazione delle contraddizioni presenti nel verbale di accertamento. Anzitutto, con riferimento all'affidabilità dell'apparecchio, si osserva come il sistema AIS abbia un funzionamento ben diverso dagli autovelox (che necessitano di taratura ed omologazione), essendo basato sulla registrazione e trasmissione di dati GPS. Come noto, si tratta di un sistema basato su una tecnologia diffusissima, che risulta oramai installata su tutti i telefoni cellulari, con un margine di errore che (specie in spazi aperti, quale quello marino) è limitato ad uno scarto di pochi metri, anche in apparecchi sicuramente meno prestanti di quelli installati sulle imbarcazioni per ragioni di sicurezza e monitoraggio.
Quanto alla prova della violazione, il , costituendosi in giudizio, ha Controparte_1 prodotto una schermata tratta dal sistema PELAGUS, che individua la posizione dell'imbarcazione TRAMONTANA all'interno della zona A alle ore 13:28:28, nonché il percorso della medesima imbarcazione registrato dal sistema AIS dalle ore 15:20 alle ore 18:40 del medesimo giorno, che conferma il transito nella zona interdetta alla navigazione. Parte opponente, nelle note difensive finali, ha sostenuto che quest'ultimo tracciato indicherebbe “altro natante di proprietà dello , ovvero il Pequod, indica Parte_1 una lunghezza ancora diversa da quella del tracciato AIS, metri 13,41, che non corrisponde neppure a quella del PEQUOD”. Senonché, dall'esame del documento in questione, emerge che in esso è riportato (anche) il posizionamento dell'imbarcazione PEQUOD, così come la posizione di altre imbarcazioni presenti in zona, ma il tracciato registrato riporta il medesimo codice AIS (n. 247362650) che pacificamente individuava l'imbarcazione TRAMONTANA;
ancora, non vi è alcun riferimento ad una imbarcazione di lunghezza pari a metri 13,41, dal momento che l'indicazione
“13,41 NM” indica la distanza (13,41 miglia marine) percorsa dall'imbarcazione nel periodo di navigazione registrato, della durata di ore 3.20. Inoltre, a riscontro di quanto emergente dalla registrazione del tracciato trasmessa dal sistema AIS, l'amministrazione resistente ha prodotto un rapporto interno del Servizio di Videosorveglianza dell'Area Marina Protetta, dal quale emerge che “in data 13.08.2022, alle ore 15.30 circa dal sistema di ricezione dei segnali AIS dell'Ente posizionato presso Torre Guardiola veniva rilevato mediante un allert un accesso sottocosta nella zona A di P.ta Mesco da parte dell'unità identificata con codice MMSI 5 nr 247362650 alla velocità di 6,6 nodi circa. A seguito di verifica sul sistema di Videosorveglianza dell'Area Marina Protetta delle Cinque Terre, conformemente alla posizione ed all'orario rilevato mediante AIS, dalle postazioni di registrazione denominate Monterosso (CH 08,09) posizionate presso il circolo velico di Monterosso, in prossimità della Zona di riserva integrale dell'Area Marina Protetta delle Cinque Terre di P.ta Mesco, è stata registrata la navigazione di un natante da diporto all'interno della Zona A”. Tale rapporto attesta, fino a querela di falso, che, nel medesimo lasso di tempo in cui il sistema AIS registrava la navigazione dell'imbarcazione TRAMONTANA all'interno dell'area interdetta, veniva avvistata dal sistema di videosorveglianza del
Nazionale un'imbarcazione da diporto all'interno della Zona A. CP_1
Ancora, l'ente convenuto ha prodotto le immagini dell'imbarcazione registrate dal Controp sistema di videosorveglianza che sono state contestate genericamente dall'opponente, senza indicazione di elementi (quali la lunghezza o la forma dell'imbarcazione) idonei a smentire che il natante in questione fosse quello concesso in locazione da . Parte_1
Tali prove documentali, lette unitariamente, consentono quindi di ritenere provata la violazione sanzionata, senza che possa assumere rilievo contrario il mero errore materiale contenuto nel verbale di accertamento, dove viene indicata una lunghezza dell'imbarcazione pari a metri 10, anziché metri 5 (ciò che rileva, infatti, è il codice MMSI n. 247362650, pacificamente identificante l'imbarcazione TRAMONTANA). Con il terzo motivo l'opponente deduce l'illegittimità dell'ordinanza di irrogazione della sanzione per mancata contestazione della violazione al trasgressore. Sul punto, il convenuto sostiene di avere richiesto all'opponente il nominativo della persona a cui l'unità da diporto era stata concessa in locazione, senza ottenere risposta in tempo utile per poter procedere alla notificazione della sanzione al trasgressore. In effetti, dalla documentazione in atti emerge che, in data 1° settembre 2022, l'opponente comunicava alla Capitaneria di Porto di non disporre più del contratto di locazione con il cliente. A seguito di ulteriore richiesta dei dati del trasgressore, , negli scritti Parte_1 difensivi inviati in data 22 novembre 2022, comunicava che “i nominativi delle persone a cui sono stati ceduti i miei natanti in locazione sono già a Vostre mani”. Senonché, dai registi trasmessi all'Ente [v. all. 7 conv.] emergeva soltanto il nominativo del soggetto che aveva noleggiato l'imbarcazione, senza l'indicazione di ulteriori elementi (quali i dati anagrafici e di residenza) necessari ai fini della contestazione della violazione. Solamente in data 5 dicembre 2022 l'opponente chiedeva al se Controparte_1 necessitasse di informazioni ai fini della notifica, senza tuttavia renderle. Ad ogni buon conto, anche a prescindere dalle ragioni che hanno determinato la mancata notifica della contestazione al trasgressore, si osserva che, in tema di irrogazione di sanzioni pecuniarie per illecito amministrativo, l'art. 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689 considera obbligato in solido, con l'autore materiale dell'illecito, il proprietario della cosa che servì a commettere la violazione, salvo che quest'ultimo dimostri che la cosa sia stata utilizzata contro la sua volontà e senza che 6 l'identificazione dell'autore materiale possa considerarsi requisito di legittimità per l'operatività della presunzione a carico del proprietario (v. Cass. Sez. 1, 22/03/2005, n. 6188), per cui può legittimamente venire chiamato a rispondere dell'infrazione il proprietario della cosa, a nulla rilevando la mancata contestazione della violazione al trasgressore e senza riconoscimento di alcun interesse del primo a rappresentare, in sede di opposizione all'ordinanza ingiunzione, la mancata contestazione (anche) al co- obbligato solidale, essendo l'effetto estintivo della pretesa sanzionatoria limitato al soggetto nei cui confronti non è stata eseguita la notifica (articolo 14, ultimo comma, legge 24 novembre 1981 n. 689). Il motivo in esame va pertanto respinto. Con il quarto e quinto motivo l'opponente lamenta l'erronea applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 30 comma 1 bis legge n. 394/1991 e della conseguente responsabilità solidale del proprietario dell'imbarcazione ex art. 6 legge n. 689/1981, in luogo dell'applicazione al solo conducente dell'imbarcazione della sanzione penale prevista dal comma 1 dell'art. 30 cit.. L'art. 30, comma 1, legge n. 394/1991 stabilisce che “Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 6 e 13 è punito con l'arresto fino a dodici mesi e con l'ammenda da lire duecentomila a lire cinquantamilioni. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 11, comma 3, e 19, comma 3, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire duecentomila a lire venticinquemilioni. Le pene sono raddoppiate in caso di recidiva”. Ai sensi del successivo comma 1 bis, “Qualora l'area protetta marina non sia segnalata con i mezzi e gli strumenti di cui all'articolo 2, comma 9-bis, chiunque, al comando o alla conduzione di un'unità da diporto, che comunque non sia a conoscenza dei vincoli relativi a tale area, violi il divieto di navigazione a motore di cui all'articolo 19, comma 3, lettera e), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 euro a 1.000 euro”. L'amministrazione ha ritenuto la violazione oggetto di causa sanzionabile ai sensi del comma 1 bis, essendo stato indicato, nel verbale di accertamento, “Navigazione in Zona A NON SEGNALATA” e “Puntamento a terra H1 non in posizione”. Per contro, l'opponente sostiene che la zona interdetta alla navigazione fosse adeguatamente segnalata, stante la delimitazione della stessa con quattro grandi boe gialle con la scritta Zona A. Tale assunto non può essere condiviso. Le risultanze dell'istruttoria orale svolta in corso di causa, con escussione di un militare in forza presso la Capitaneria di Porto della Spezia, hanno infatti confermato che “nel periodo oggetto di causa il fanale di segnalamento H1 era abbattuto. Si trovava a terra sul promontorio del Mesco e serviva a delineare da terra la zona A dell'area marina protetta, che avrebbe dovuto essere delineata da due fanali a terra e quattro boe in mare. Il fanale abbattuto era quello sul lato di Monterosso. Successivamente, nel 2023, il fanale è stato ripristinato. Il fatto che nel verbale la zona fosse indicata come non adeguatamente segnalata deriva per l'appunto dalla mancanza, all'epoca, di uno dei due puntamenti fanali. Attualmente, con il ripristino del fanale crollato, la zona può
7 ritenersi adeguatamente segnalata, nel senso che la segnalazione dei confini è ora a norma di legge”. Pertanto, nonostante la pacifica presenza in mare delle boe gialle (idonee a consentire ad un navigante di normale diligenza l'individuazione dei confini della zona interdetta alla navigazione), tale segnalazione non poteva considerarsi rispettosa delle normative internazionali richiamate dalla legge (v. art. 2, comma 9 bis, legge n. 394/1991), stante l'assenza del segnale a terra, con conseguente impossibilità di applicare la sanzione penale in danno del trasgressore e correlativa correttezza della sanzione amministrativa irrogata. Quanto alla questione di legittimità costituzionale che l'opponente chiede di sollevare per contrasto dell'art. 30 comma 1 bis cit. con il principio di colpevolezza, è sufficiente
– per avvedersi dell'irrilevanza della stessa nella presente fattispecie – richiamare quanto sostenuto dall'opponente medesimo nel quinto motivo di ricorso, relativamente alla sussistenza della colpa in capo al trasgressore, ben consapevole di accedere alla Zona A (nonostante l'irregolarità formale delle segnalazioni). Con il sesto motivo l'opponente deduce l'esclusione del vincolo di solidarietà di cui all'art. 6 legge n. 689/1981 per essere stata la cosa utilizzata contro la sua volontà, avendo egli informato il locatario dei vincoli e dei divieti vigenti in Zona A. È vero che questo Tribunale, nella persona dello scrivente giudice, in un precedente analogo (ma privo alcuna efficacia di giudicato esterno in questa sede, stante la diversità dei rapporti giuridici sottostanti), ha ritenuto che la comunicazione al cliente del divieto di entrare con il natante nella zona protetta costituisse limitazione contrattuale idonea e sufficiente a provare che il trasgressore principale avesse utilizzato il bene con modalità contrarie alla volontà del noleggiatore, con conseguente esclusione della responsabilità solidale di quest'ultimo. Tuttavia, melius re perpensa, si ritiene di dover oggi superare quell'affermazione, in favore di una interpretazione della norma in esame maggiormente coerente con la consolidata giurisprudenza formatasi con rifermento all'art. 2054 comma 3 c.c., la cui formulazione (“Il proprietario del veicolo … è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà”) è sovrapponibile a quella dell'art. 6 legge n. 689/1981 (“Il proprietario della cosa … è obbligato in solido con l'autore della violazione … se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà”). Ebbene, con riferimento alla posizione del proprietario del veicolo, il quale intenda sottrarsi alla presunzione di responsabilità prevista dall'art. 2054, comma 3, c.c., la giurisprudenza è assolutamente univoca nell'affermare che questi non può limitarsi a provare che la circolazione sia avvenuta senza il suo consenso, ma deve dimostrare che la stessa abbia avuto luogo "contro la sua volontà", manifestatasi in un concreto ed idoneo comportamento ostativo specificamente rivolto a vietare la circolazione ed estrinsecatasi in atti e fatti rivelatori della diligenza e delle cautele allo scopo adottate (in questi termini Cass. Sez. 3, 27/09/2017, n. 22449). Si ritiene pertanto che, anche nell'ambito di cui all'art. 6 legge n. 689/1981, il proprietario della cosa che servì a commettere la violazione, per sottrarsi alla responsabilità solidale, debba provare (non che la cosa fu usata con modalità diverse 8 da quelle che egli aveva imposto, bensì) che l'uso stesso della cosa fosse avvenuto contro la sua volontà. Prova che nella presente fattispecie non è stata offerta (né avrebbe potuto esserlo, in presenza di un bene concesso in locazione, dunque in forza di un contratto che presuppone necessariamente il consenso del proprietario all'uso da parte del terzo trasgressore). Quanto al settimo motivo, è sufficiente osservare che, per costante giurisprudenza,
“In tema di sanzioni amministrative, alla mancata previsione nella l. n. 689 del 1981 del termine per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione non si può ovviare applicando quello, peraltro non perentorio, previsto per la conclusione del procedimento amministrativo dall'art. 2 della l. n. 241 del 1990 (originariamente trenta giorni, poi novanta a seguito della modifica apportata dal d.l. n. 35 del 2005, conv. dalla l. n. 80 del 2005), in quanto la l. n. 689 del 1981 costituisce un sistema di norme organico e compiuto e delinea un procedimento di carattere contenzioso in sede amministrativa, scandito in fasi i cui tempi sono regolati in modo da non consentire, anche nell'interesse dell'incolpato, il rispetto di un termine così breve. È, quindi, applicabile il termine quinquennale di cui all'art. 28 della stessa legge, ancorché detta norma faccia letteralmente riferimento al termine per riscuotere le somme dovute per le violazioni” (Cass. Sez. L., 06/09/2018, n. 21706). Ribadita dunque la sussistenza della violazione sanzionata, la responsabilità solidale dell'opponente e la regolarità formale del procedimento, si ritiene, in punto quantificazione della sanzione (v. art. 6, comma 12, D.Lgs. 150/2011), che la stessa possa essere rideterminata nell'importo di euro 600,00, stante la tenuità dell'elemento soggettivo in capo all'opponente (che ha comunque documentato di avere sottoposto al cliente un contratto nel quale era specificato il divieto di entrare nel parco marino, delimitato dalle boe gialle). La rideterminazione della sanzione in misura inferiore a quella (pari ad euro 999,00) applicata con l'ordinanza ingiunzione opposta determina l'assorbimento dell'ottavo motivo, con il quale è stata richiesta la disapplicazione dell'art. 21 comma 7 del Disciplinare Integrativo, che ha elevato, per l'appunto, ad euro 999,00 il pagamento della somma in misura ridotta. La riduzione dell'entità della sanzione e la sussistenza di precedenti giurisprudenziali contrastanti giustificano la compensazione per metà delle spese di lite tra le parti. La frazione residua segue la soccombenza dell'opponente ed è liquidata come da dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia (scaglione fino ad euro 1.100,00), con applicazione dei parametri medi di cui al DM n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, modifica l'ordinanza ingiunzione n. 14/2023 emessa nei confronti di
[...]
limitatamente all'entità della sanzione dovuta per la violazione Parte_1 accertata, rideterminata nella somma di euro 600,00.
9 Respinge nel resto il ricorso. Compensa per metà le spese di lite tra le parti, con condanna dell'opponente al pagamento della frazione residua, che liquida in euro 331,00, oltre spese generali, IVA e CPA. La Spezia, 20 maggio 2025
Il Giudice dott. Gabriele Romano
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