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Sentenza 20 novembre 2024
Sentenza 20 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/11/2024, n. 17713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17713 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 50763 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1
dall'Avv. Simona Soccorsi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via San Giovanni in Laterano n. 60, giusta procura allegata all'atto introduttivo
Ricorrente
E
, nato a [...] l'[...], residente in [...], Largo CP_1
Ferruccio Mengaroni n. 11
Resistente contumace
1 Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza del
26.6.2024
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 19.8.21, ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, Pt_1
premesso che in data 14.12.2015 contraeva con
[...] CP_1
Pers matrimonio civile;
che dall'unione era nata la figlia (4.02.2016); che con decreto in data 27.1.2020 il Tribunale di Roma omologava la separazione personale dei coniugi le cui condizioni prevedevano, tra l'altro, l'affidamento esclusivo della figlia minore al padre, con esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale da parte del medesimo e modalità di frequentazione per la madre, in ragione di quanto disposto dal Tribunale per i Minorenni di
Roma con decreto reso il 26.11.2019 e pubblicato in data 4.12.2019 a conclusione del procedimento iscritto al N.R.G. 721/2014 V.G., nonché un contributo in capo alla madre per il mantenimento della figlia pari ad euro 50,00
mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
che dalla comparizione delle parti dinnanzi al Presidente del Tribunale non era ripresa la convivenza né si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, chiedeva che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio (rectius “scioglimento del matrimonio”, come da estratto per riassunto del matrimonio in atti, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Roma, anno 2015,
atto 00218, parte 1, serie 26) contratto tra le parti, con conferma delle condizioni di separazione consensuale dei coniugi.
Disposto il rinnovo della notifica dell'atto introduttivo, all'udienza presidenziale del 14.6.2022 - trattata cartolarmente ex art.221 L.77/20, sulla rinuncia della parte costituita alla comparizione personale - nessuno compariva per il resistente, ed il Presidente, dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, confermava le condizioni separative e rimetteva le parti dinnanzi a sé quale G.I. per il proseguo.
Disposta la trattazione scritta del procedimento per l'udienza del 14.12.22, lette le note di trattazione scritta della parte costituita, che insisteva nelle proprie richieste, instando per la sentenza parziale sullo status, senza rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c., il G.I., dato atto della mancata costituzione del resistente, ritualmente citato ex art. 140 c.p.c., riservava la decisione sullo
status al Collegio, con termini di cui all'art. 190 c.p.c. di giorni 20 per il deposito di comparsa conclusionale.
Con sentenza parziale del 9.2.23, dichiarata la contumacia di , CP_1
il Tribunale dichiarava lo scioglimento del matrimonio e la causa era rimessa dinnanzi al G.I., come da separata ordinanza, per l'istruzione in merito alle pronunzie consequenziali ai sensi dell'art. 4, comma 9 l. 898 del 1970 e successive modifiche.
Successivamente, non articolate dalla parte costituita richieste istruttorie, la causa era rinviata per precisazione delle conclusioni al 26.6.24.
A detta udienza, trattata cartolarmente ex art.127ter c.p.c., la causa, sulle conclusioni scritte della parte costituita, era nuovamente riservata al Collegio per la decisione con concessione dei termini ex art.190 c.p.c. per il solo deposito di comparse conclusionali.
Preliminarmente, la decisione verte sulle sole questioni accessorie, essendo stata emessa in data 9.2.23 sentenza parziale sullo status.
Nel merito, debbono trovare conferma, per come richiesto dalla parte ricorrente (che non ha dedotto circostanze modificative né articolato richieste istruttorie), i provvedimenti assunti in sede di separazione consensuale
Pers relativamente all'affidamento della figlia minore (oggi di anni 8) al padre,
(anche in ragione di quanto disposto dal Tribunale per i Minorenni di Roma
con decreto del 26.11.2019 depositato in data 04.12.2019, come confermato in sede di separazione consensuale in atti), il collocamento presso il padre ed i tempi di frequentazione materni.
Relativamente al contributo di mantenimento materno, l'esiguità dei redditi come documentati (cfr. CU 2024-23-22 in atti), pressoché analoghi a quelli dichiarati in separazione, consente di confermare l'importo euro 50,00
rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, a titolo di mantenimento ordinario oltre al 50% delle spese straordinarie come disciplinate dal Protocollo
di Intesa del 17.12.24 che, in ragione dell'affidamento esclusivo al padre non dovranno essere concertate ma rimborsate dietro giustificativo di spesa.
Sussistono giustificati motivi, attesa la natura e l'esito del giudizio e la mancata costituzione del resistente per dichiarare l'irripetibilità delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 50763/21 R.G.A.C., così provvede:
Pers A) affida la figlia minore in via esclusiva al padre presso cui è fissata la sua residenza e alla quale spetteranno anche tutte le decisioni di maggior importanza per la figlia afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale della minore, da assumere tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
B) dispone che la madre potrà vedere la figlia secondo le odalità
concordate in sede di separazione, da intendersi integralmente richiamate e confermate;
C) pone a carico di a titolo di contributo per il Parte_1
mantenimento della figlia, a far data dal provvedimento, fermi per il passato i provvedimenti vigenti, la somma mensile di meuro 50,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici
Istat con base ottobre 2024, da versarsi al domicilio di Per_2
entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese
[...]
straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche per la figlia con le specificazioni di cui in motivazione;
D) irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Roma il 30.10.24
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
Il Giudice estensore
Dott.ssa Simona Rossi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 50763 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1
dall'Avv. Simona Soccorsi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via San Giovanni in Laterano n. 60, giusta procura allegata all'atto introduttivo
Ricorrente
E
, nato a [...] l'[...], residente in [...], Largo CP_1
Ferruccio Mengaroni n. 11
Resistente contumace
1 Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza del
26.6.2024
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 19.8.21, ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, Pt_1
premesso che in data 14.12.2015 contraeva con
[...] CP_1
Pers matrimonio civile;
che dall'unione era nata la figlia (4.02.2016); che con decreto in data 27.1.2020 il Tribunale di Roma omologava la separazione personale dei coniugi le cui condizioni prevedevano, tra l'altro, l'affidamento esclusivo della figlia minore al padre, con esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale da parte del medesimo e modalità di frequentazione per la madre, in ragione di quanto disposto dal Tribunale per i Minorenni di
Roma con decreto reso il 26.11.2019 e pubblicato in data 4.12.2019 a conclusione del procedimento iscritto al N.R.G. 721/2014 V.G., nonché un contributo in capo alla madre per il mantenimento della figlia pari ad euro 50,00
mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
che dalla comparizione delle parti dinnanzi al Presidente del Tribunale non era ripresa la convivenza né si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, chiedeva che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio (rectius “scioglimento del matrimonio”, come da estratto per riassunto del matrimonio in atti, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Roma, anno 2015,
atto 00218, parte 1, serie 26) contratto tra le parti, con conferma delle condizioni di separazione consensuale dei coniugi.
Disposto il rinnovo della notifica dell'atto introduttivo, all'udienza presidenziale del 14.6.2022 - trattata cartolarmente ex art.221 L.77/20, sulla rinuncia della parte costituita alla comparizione personale - nessuno compariva per il resistente, ed il Presidente, dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, confermava le condizioni separative e rimetteva le parti dinnanzi a sé quale G.I. per il proseguo.
Disposta la trattazione scritta del procedimento per l'udienza del 14.12.22, lette le note di trattazione scritta della parte costituita, che insisteva nelle proprie richieste, instando per la sentenza parziale sullo status, senza rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c., il G.I., dato atto della mancata costituzione del resistente, ritualmente citato ex art. 140 c.p.c., riservava la decisione sullo
status al Collegio, con termini di cui all'art. 190 c.p.c. di giorni 20 per il deposito di comparsa conclusionale.
Con sentenza parziale del 9.2.23, dichiarata la contumacia di , CP_1
il Tribunale dichiarava lo scioglimento del matrimonio e la causa era rimessa dinnanzi al G.I., come da separata ordinanza, per l'istruzione in merito alle pronunzie consequenziali ai sensi dell'art. 4, comma 9 l. 898 del 1970 e successive modifiche.
Successivamente, non articolate dalla parte costituita richieste istruttorie, la causa era rinviata per precisazione delle conclusioni al 26.6.24.
A detta udienza, trattata cartolarmente ex art.127ter c.p.c., la causa, sulle conclusioni scritte della parte costituita, era nuovamente riservata al Collegio per la decisione con concessione dei termini ex art.190 c.p.c. per il solo deposito di comparse conclusionali.
Preliminarmente, la decisione verte sulle sole questioni accessorie, essendo stata emessa in data 9.2.23 sentenza parziale sullo status.
Nel merito, debbono trovare conferma, per come richiesto dalla parte ricorrente (che non ha dedotto circostanze modificative né articolato richieste istruttorie), i provvedimenti assunti in sede di separazione consensuale
Pers relativamente all'affidamento della figlia minore (oggi di anni 8) al padre,
(anche in ragione di quanto disposto dal Tribunale per i Minorenni di Roma
con decreto del 26.11.2019 depositato in data 04.12.2019, come confermato in sede di separazione consensuale in atti), il collocamento presso il padre ed i tempi di frequentazione materni.
Relativamente al contributo di mantenimento materno, l'esiguità dei redditi come documentati (cfr. CU 2024-23-22 in atti), pressoché analoghi a quelli dichiarati in separazione, consente di confermare l'importo euro 50,00
rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, a titolo di mantenimento ordinario oltre al 50% delle spese straordinarie come disciplinate dal Protocollo
di Intesa del 17.12.24 che, in ragione dell'affidamento esclusivo al padre non dovranno essere concertate ma rimborsate dietro giustificativo di spesa.
Sussistono giustificati motivi, attesa la natura e l'esito del giudizio e la mancata costituzione del resistente per dichiarare l'irripetibilità delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 50763/21 R.G.A.C., così provvede:
Pers A) affida la figlia minore in via esclusiva al padre presso cui è fissata la sua residenza e alla quale spetteranno anche tutte le decisioni di maggior importanza per la figlia afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale della minore, da assumere tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
B) dispone che la madre potrà vedere la figlia secondo le odalità
concordate in sede di separazione, da intendersi integralmente richiamate e confermate;
C) pone a carico di a titolo di contributo per il Parte_1
mantenimento della figlia, a far data dal provvedimento, fermi per il passato i provvedimenti vigenti, la somma mensile di meuro 50,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici
Istat con base ottobre 2024, da versarsi al domicilio di Per_2
entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese
[...]
straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche per la figlia con le specificazioni di cui in motivazione;
D) irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Roma il 30.10.24
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
Il Giudice estensore
Dott.ssa Simona Rossi