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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 07/01/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 1591 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FOGGIA
Prima Sezione Civile
in persona dei signori magistrati
dott. Antonio BUCCARO Presidente
dott.ssa Mariangela Martina CARBONELLI Giudice, relatore
dott.ssa Simona IAVAZZO Giudice
ha pronunziato la presente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 1591 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 posta in deliberazione sulle conclusioni delle parti all'udienza del 16.10.2024 avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio
TRA
), elett.te domiciliato in Parte_1 C.F._1
CORSO VITTORIO EMANUELE II N.40 71100 FOGGIA presso lo studio dell'avv.
ULIVIERI AUGUSTO che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
ricorrente
E
, elett.te domiciliato in Viale Controparte_1 C.F._2
Francia, 53 71122 FOGGIA presso lo studio dell'avv. MONTE RAFFAELLA che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
resistente con l'intervento del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 16.10.2024 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come in atti, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28/03/2024 ha chiesto Parte_1 dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto con in Controparte_1
Manfredonia il 24.06.2016 (atto n. 28, p.I, anno 2016).
Con note congiunte depositate in data 07.10.2024 le parti hanno chiesto la trasformazione in congiunto del presente giudizio di divorzio, rinunciando all'espletamento del tentativo di conciliazione, confermando di volersi riportare alle condizioni di divorzio indicate nel detto atto congiunto per cui il collegio ha riservato la causa per la decisione previa acquisizione del parere – pervenuto positivo – del Pubblico Ministero.
L'istanza congiunta di scioglimento del matrimonio alle condizioni esposte dalle parti è fondata e, per l'effetto, va accolta.
L'art. 1 L.898/1970 consente, infatti, al Giudice di pronunciare lo scioglimento del matrimonio allorquando sia accertato che “la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'articolo 3”.
L'art. 3 n. 2 lett. b) L.898/1970 prevede che lo scioglimento del matrimonio possa essere domandato anche da uno dei coniugi nei casi in cui “è stata omologata la separazione consensuale” fra gli stessi e che la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
Risulta provato il titolo addotto a sostegno dello scioglimento del matrimonio, cioè la separazione personale dei coniugi omologata dal Tribunale di Foggia con decreto del
09/10/2019. Inoltre, entrambe le parti hanno concordemente dichiarato che da quel momento in poi hanno continuato a vivere separati, per cui risulta che la comunione materiale e spirituale dei coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più essere ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, trovare accoglimento.
Il Tribunale prende, altresì, atto delle ulteriori intese raggiunte tra i coniugi, così come da scrittura privata depositata in data 07/10/2024 che non sono contrarie a norme imperative e di ordine pubblico. Inoltre, le stesse non sono contrarie agli interessi ddella prole, regolamentando, in maniera puntuale, l'affidamento, il diritto di visita e il loro mantenimento.
Copia autentica della presente sentenza di divorzio, dopo il suo passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c. Trattandosi di pronuncia su domanda congiunta, non ricorrono i presupposti per l'applicazione degli artt. 91 e ss. c.p.c., sicché nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese processuali.
Si procede con separato decreto alla liquidazione del compenso dei procuratori delle parti ex art. 83 D.P.R. 115/2002, essendo state quest'ultime ammesse al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
· Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Manfredonia in data
24/06/2016 tra e (atto n. 28, p.I, Parte_1 Controparte_1 anno 2016);
· Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Manfredonia per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. 03/11/2000 n.396;
· Omologa le condizioni concordate dalle parti secondo la scrittura privata depositata in data 07/10/2024 che qui devono intendersi per interamente trascritte;
· Nulla per le spese.
Così deciso in Foggia, nella Camera di Consiglio del 17.12.2024
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Mariangela M. Carbonelli dott. Antonio Buccaro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FOGGIA
Prima Sezione Civile
in persona dei signori magistrati
dott. Antonio BUCCARO Presidente
dott.ssa Mariangela Martina CARBONELLI Giudice, relatore
dott.ssa Simona IAVAZZO Giudice
ha pronunziato la presente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 1591 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 posta in deliberazione sulle conclusioni delle parti all'udienza del 16.10.2024 avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio
TRA
), elett.te domiciliato in Parte_1 C.F._1
CORSO VITTORIO EMANUELE II N.40 71100 FOGGIA presso lo studio dell'avv.
ULIVIERI AUGUSTO che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
ricorrente
E
, elett.te domiciliato in Viale Controparte_1 C.F._2
Francia, 53 71122 FOGGIA presso lo studio dell'avv. MONTE RAFFAELLA che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
resistente con l'intervento del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 16.10.2024 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come in atti, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28/03/2024 ha chiesto Parte_1 dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto con in Controparte_1
Manfredonia il 24.06.2016 (atto n. 28, p.I, anno 2016).
Con note congiunte depositate in data 07.10.2024 le parti hanno chiesto la trasformazione in congiunto del presente giudizio di divorzio, rinunciando all'espletamento del tentativo di conciliazione, confermando di volersi riportare alle condizioni di divorzio indicate nel detto atto congiunto per cui il collegio ha riservato la causa per la decisione previa acquisizione del parere – pervenuto positivo – del Pubblico Ministero.
L'istanza congiunta di scioglimento del matrimonio alle condizioni esposte dalle parti è fondata e, per l'effetto, va accolta.
L'art. 1 L.898/1970 consente, infatti, al Giudice di pronunciare lo scioglimento del matrimonio allorquando sia accertato che “la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'articolo 3”.
L'art. 3 n. 2 lett. b) L.898/1970 prevede che lo scioglimento del matrimonio possa essere domandato anche da uno dei coniugi nei casi in cui “è stata omologata la separazione consensuale” fra gli stessi e che la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
Risulta provato il titolo addotto a sostegno dello scioglimento del matrimonio, cioè la separazione personale dei coniugi omologata dal Tribunale di Foggia con decreto del
09/10/2019. Inoltre, entrambe le parti hanno concordemente dichiarato che da quel momento in poi hanno continuato a vivere separati, per cui risulta che la comunione materiale e spirituale dei coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più essere ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, trovare accoglimento.
Il Tribunale prende, altresì, atto delle ulteriori intese raggiunte tra i coniugi, così come da scrittura privata depositata in data 07/10/2024 che non sono contrarie a norme imperative e di ordine pubblico. Inoltre, le stesse non sono contrarie agli interessi ddella prole, regolamentando, in maniera puntuale, l'affidamento, il diritto di visita e il loro mantenimento.
Copia autentica della presente sentenza di divorzio, dopo il suo passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c. Trattandosi di pronuncia su domanda congiunta, non ricorrono i presupposti per l'applicazione degli artt. 91 e ss. c.p.c., sicché nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese processuali.
Si procede con separato decreto alla liquidazione del compenso dei procuratori delle parti ex art. 83 D.P.R. 115/2002, essendo state quest'ultime ammesse al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
· Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Manfredonia in data
24/06/2016 tra e (atto n. 28, p.I, Parte_1 Controparte_1 anno 2016);
· Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Manfredonia per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. 03/11/2000 n.396;
· Omologa le condizioni concordate dalle parti secondo la scrittura privata depositata in data 07/10/2024 che qui devono intendersi per interamente trascritte;
· Nulla per le spese.
Così deciso in Foggia, nella Camera di Consiglio del 17.12.2024
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Mariangela M. Carbonelli dott. Antonio Buccaro