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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/04/2025, n. 1817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1817 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Stefania Coppo, ha pronunciato alla pubblica udienza del 17.4.2025 mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 11983/2023 R.G. promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. NOVIELLO NICOLA e avv. Parte_1
come da procura in atti Parte_2
- ricorrente
Contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
BAGNASCO FERNANDO come da procura in atti
- resistente
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 5.10.2023 parte ricorrente ha chiesto accertarsi l'insussistenza del diritto dell' a ripetere le somma indebitamente percepita a CP_1
titolo di disoccupazione agricola per il periodo compreso tra il 16.11.2012 al 18.12.2012 oggetto di comunicazione ricevuta il 21.8.2023. A fondamento della domanda parte ricorrente ha eccepito l'intervenuta prescrizione decennale del diritto di ripetere le somme.
L' ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_1
2. Secondo il condivisibile orientamento della Suprema Corte “In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere
l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico” (cfr, Cass.
n. 18046 del 04/08/2010).
Nella fattispecie in esame, risulta dagli atti di causa che con verbale ispettivo n.
2017009657 DDL del 20.05.2019 è stato disconosciuto, dal 16.11.2012 al 18.12.2012, il rapporto di lavoro del ricorrente con la ditta DI UR BERNARDO, circostanza che ha determinato l'annullamento della prestazione di disoccupazione n. 6037584000053
e, quindi, il recupero dell'indebito oggetto di causa (cfr. relazione del funzionario amministrativo in atti al fascicolo dell' . CP_1
Ciò posto, la prescrizione decennale non è maturata posto che l'azione per il recupero dell'indebito risulta azionata dall' nel termine di 10 anni dalla data in cui è CP_1 avvenuto l'accertamento ispettivo con verbale del 20.05.2019, accertamento che non
2 risulta contestato da parte del ricorrente, nonché considerando anche la sospensione del termine prescrizionale disposto dalla normativa emergenziale.
3. Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili avendo la parte depositato autodichiarazione sostitutiva ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in persona del giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- spese irripetibili.
Aversa, 17.4.2025 IL GIUDICE DEL LAVORO
d.ssa Stefania Coppo
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