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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 31/01/2025, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4729/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Salmaso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4729/2020 con OGGETTO: Morte promossa da:
, nella qualità di procuratore speciale di Parte_1 Parte_2
, con il patrocinio dell'avv. MAURIZIO MASSATANI
[...]
ATTORE contro
, con il patrocinio dell'avv. ROBERTO Controparte_1
VENTURI
CONVENUTO
Controparte_2
CONVENUTO CONTUMACE
Conclusioni dell'attore:
“ACCERTARE, che il sinistro per il quale è giudizio si è verificato per colpa e fatto esclusivo o concorrente del signor conducente della autovettura Opel Controparte_2
Astra, di sua proprietà targata CN074SK ed assicurata all'epoca del fatto con Fata oggi
Cattolica assicurazioni pagina 1 di 9 conseguentemente e per l'effetto, CONDANNARE, - ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2, 3, 29,30,31,32,35,38 cost., 1226, 2043,2054, 2055,2056, 2059 cod. civ..
.in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Controparte_1
legale in Verona unitamente al signor nella qualità di proprietario del Controparte_2
suddetto veicolo, al risarcimento del danno parentale da morte in favore del signor
[...]
nq di procuratore speciale del signor da liquidare tramite la Pt_1 Parte_2
applicazione delle tabelle romane o milanesi , con la sorte liquidata alla attualità della data della pubblicazione della sentenza mentre gli interessi compensativi recte del lucro cessante e danno emergente, da ritardato adempimento di obbligazione di valore, dovranno essere liquidati sotto forma di interessi al saggio prescritto dal comma 4 dell'art.1284 cc come modificato dall'art. 17, comma 1 del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modifiche, nella l. 10 novembre 2014, n. 162 in ossequio all'arresto delle SSUU n.1712 del
1995 sulla sorte dapprima devalutata al momento del fatto e poi via via rivalutata fino alla data della pubblicazione della sentenza e quelli successivi da tale data fino al reale soddisfo al medesimo tasso
In ogni caso ,si chiede ,a prescindere da quanto sopra che il tasso degli interessi compensativi da corrispondere in aggiunta alla sorte capitale, a decorrere dal momento del fatto fino alla data di pubblicazione della sentenza , venga liquidato in misura non inferiore al tasso di rendimento medio dei titoli di Stato BTP , e non già a tasso legale, in base alle disposizioni di cui alla sentenza delle SSUU del 17 .
2.1995 n 1712 che consentono al
Giudice di applicare un tasso medio ponderato in alternativa a quello legale . indicazioni riprese, per alcuni aspetti anche da Cass. Civ. n.19499/2008, tasso qui indicato e richiesto nella misura media ponderata del 3,60 % e, dalla data del provvedimento a quella dell'effettivo soddisfo, a tasso legale.
La richiesta è in linea con la più recente giurisprudenza ,che per la liquidazione degli interessi compensativi, visto l'andamento del tasso legale, utilizza ,ai fini di un giusto risarcimento, il criterio del tasso medio ponderato .Questa alternativa consente di bilanciare in anni, in cui il tasso legale è stato ridotto ai minimi termini di rendimento e addirittura, in certi periodi, vicino allo zero, la mancata disponibilità della somma al momento dell' accadimento , somma che qualora tempestivamente corrisposta sarebbe stata impiegata pagina 2 di 9 ,trattandosi del primario investimento ,proposto da banche e da poste ,nell'acquisto di prodotti quali i BTP, prodotti che, come è notorio, non necessitano di alcuna specifica conoscenza dei prodotti finanziari, da parte dell'acquirente, per essere a rischio zero.
Con vittoria di onorari spese generali ex art.15 tariffe pari al 15% degli onorari del presente e del primo grado di giudizio, oltre a IVA e CPA in relazione alla somma che verrà concretamente liquidata, in applicazione del DM in vigore, da distrarre in favore dello scrivente avvocato nella sua qualità di antistatario”.
Conclusioni di Controparte_1
“In via preliminare
1. Respingersi ogni domanda formulata da parte attrice per intervenuta prescrizione del diritto.
In via principale
2. Respingersi ogni domanda di parte attrice, in quanto infondata in fatto ed in diritto, per:
- essere stato il danno già integralmente risarcito dall'odierna convenuta agli eredi di
Parte_2
- in ogni caso per carenza di allegazione e prova circa l'intensità del rapporto fra l'attore ed il de cuius;
- infine, per mancanza di responsabilità del convenuto , proprietario e Controparte_3
conducente del veicolo Opel Astra tg. CN074SK, nel sinistro per cui è causa o, quantomeno, per prevalente responsabilità del de cuius Parte_2
Rigettarsi altresì la domanda di liquidazione degli interessi al tasso di rendimento dei titoli di Stato fra la data del sinistro e la data di notifica dell'atto di citazione, in quanto infondata.
In via subordinata
3. In denegata ipotesi di accoglimento della domanda, ridursi il risarcimento in proporzione al concorso di colpa del de cuius, nonché in relazione all'entità del rapporto affettivo fra vittima ed erede che sarà accertata in corso di causa.
4. Spese e compensi di causa rifusi, oltre rimborso spese di studio nella misura del 15% ed accessori di legge”.
pagina 3 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, , in qualità di procuratore Parte_1
speciale di ha convenuto in giudizio e la società Parte_2 Controparte_2
nella loro rispettiva veste di conducente/proprietario ed Controparte_1 assicuratrice della responsabilità civile derivante dalla circolazione stradale dell'autovettura
Opel Astra, targata CN074SK, per sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento dei danni non patrimoniali da lui subiti iure proprio in conseguenza della morte del proprio padre avvenuta in data 16.05.2005, in occasione dell'incidente stradale Parte_2
occorsogli in via Ferrara in Poggio Renatico (Fe).
L'attore ha allegato che quel giorno, verso le ore 21.50, stava spingendo a Parte_2
mano la propria bicicletta, in compagnia di altro connazionale, nella predetta via Ferrara in
Poggio Renatico, quando veniva investito dall'autovettura Opel Astra, targata CN074SK, la quale percorreva la stessa via nel medesimo senso di marcia e non adeguava la propria velocità alle condizioni di ridotta visibilità; a seguito dell'urto decedeva. Parte_2
Si è costituita in giudizio la società la quale ha eccepito, in Controparte_1 via preliminare, la carenza di legittimazione attiva di e la prescrizione Parte_2
del diritto azionato e, nel merito, ha contestato la fondatezza della domanda avversaria, evidenziando l'esclusiva o prevalente responsabilità del nella causazione del Pt_2
sinistro in quanto il medesimo si era posto volontariamente in stato di alterazione psicofisica per l'ingestione di bevande alcoliche (vino) e, assieme al sig. Persona_1
percorrevano la strada non in fila indiana, ma appaiati e con le luci spente ed il convenuto, il quale procedeva nei limiti di velocità consentiti, aveva posto immediatamente in essere una manovra di evasione a sinistra ma non era riuscito tuttavia ad evitare il ciclista più esterno in mezzo alla corsia. Inoltre, ha contestato la domanda per la genericità delle allegazioni e l'assenza di prova del danno parentale subito, non trattandosi di danno in re ipsa.
Pur regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito ed è stato Controparte_2
dichiarato contumace.
Con ordinanza del 6.12.2021, emessa dal giudice precedente assegnatario della presente causa, sono state ammesse le prove orali richieste da parte attrice.
pagina 4 di 9 Subentrata la scrivente sul ruolo, alla luce della circostanza che il teste , Testimone_1
residente in [...], aveva giustificato l'assenza dovuta a motivi di salute che gli impedivano spostamenti lunghi, con ordinanza del 10.02.2023 è stata richiesta l'assunzione della prova dall'autorità giudiziaria competente in Romania, conformemente al
Regolamento (UE) 2020/1783.
Dopo l'esperimento della prova testimoniale, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
***
La domanda di parte attrice non è meritevole di accoglimento per i motivi infra precisati.
Preliminarmente, va dato atto che parte attrice ha documentato la propria legittimazione attiva mediante produzione del certificato anagrafico idoneo a provare il rapporto di filiazione (v. doc. 7 parte attrice).
In punto di diritto occorre rilevare che la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto la risarcibilità del danno non patrimoniale da uccisione di congiunto, consistente nella perdita del rapporto parentale, precisando che colui che chiede iure proprio il risarcimento del danno subito in conseguenza dell'uccisione di un congiunto lamenta la lesione dell'interesse all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, fa valere cioè il pregiudizio alla libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è rinvenibile negli artt. 2, 29 e 30 della Costituzione
(si veda ex multis, Cass. 31/5/2003 n. 8828; Cass. 31/5/2003 n. 8827; Cass. 19/01/2007, n.
1203).
Trattasi di un'ipotesi di danno non patrimoniale collocabile nella sfera di previsione dell'art. 2059 c.c: invero, come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (v.
Cass. Sez. Un. 11/11/2008 n. 26972) nell'ambito della categoria generale del danno non patrimoniale, le formule “danno morale” e “danno esistenziale” non individuano una autonoma sottocategoria di danno, ma hanno una valenza meramente descrittiva, individuando, tra i vari possibili pregiudizi non patrimoniali, quelli costituiti, nell'un caso, dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerata e, nell'altro, dalla lesione dei diritti inviolabili inerenti la persona non aventi natura economica, necessariamente pagina 5 di 9 presidiati dalla minima tutela risarcitoria, a prescindere da una specifica previsione normativa.
E' principio consolidato quello per cui la morte di un prossimo congiunto determina per i congiunti superstiti un danno iure proprio (v., da ultimo, Cass., 30/8/2019, n. 21837), in conseguenza dell'irreversibile venir meno del godimento del rapporto personale con il congiunto defunto (c.d. danno da perdita del rapporto parentale) anzitutto (anche se non solo) nel suo essenziale aspetto affettivo o di assistenza morale (cura, amore) cui ciascun componente del nucleo familiare ha diritto nei confronti dell'altro, che può persino rilevare quale danno biologico relazionale, laddove venga a risultare intaccata l'integrità psicofisica del medesimo con riflessi sulla sua capacità di relazionarsi con il modo esterno, financo di carattere eccezionale laddove venga a determinare per il medesimo fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita (cfr. Cass., 19/10/2016, n. 21060; Cass., 20/8/2015, n.
16992; Cass., 23/1/2014, n. 1361).
Va innanzitutto premesso che è consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio in ragione del quale il danno non patrimoniale da uccisione del congiunto, quale tipico danno - conseguenza non coincide con la lesione dell'interesse (ovvero non è in re ipsa) e come tale deve essere allegato e provato da chi chiede il relativo risarcimento;
tuttavia trattandosi di pregiudizio che si proietta nel futuro è consentito il ricorso a valutazioni prognostiche ed a presunzioni sulla base degli elementi obiettivi che è onere del danneggiato fornire. La sua liquidazione avviene in base a valutazione equitativa che tenga conto dell'intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore utile circostanza, quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti e di ogni ulteriore circostanza allegata (cfr.
Cass. Sez. 3 11/11/2003, n. 16946; Cass. Sez. U. 11/11/2008, n. 26972; Cass. Sez. 3,
06/09/2012 n. 14931).
È stato sottolineato che ai fini dell'accoglimento della domanda di risarcimento del danno subito a causa della uccisione di un prossimo congiunto è necessario che il pregiudizio venga compiutamente descritto e che ne vengano allegati e provati gli elementi costitutivi
(Cass. Sez. 3 17/07/2012, n. 12236).
pagina 6 di 9 In particolare, la possibilità di provare per presunzioni non esonera chi lamenta un danno e ne chiede il risarcimento da darne concreta allegazione e prova (Cass. 907/2018 che ha cassato la sentenza di merito in quanto la Corte territoriale aveva erroneamente ritenuto che il danno fosse in re ipsa affermando in modo assertivo che dovesse spettare ai "parenti stretti" secondo il criterio presuntivo).
La prova del danno, inteso come perdita di effettivi rapporti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto può essere presunta nel caso in cui si tratti di congiunti appartenenti alla cd. famiglia nucleare (e cioè coniugi, genitori, figli, fratelli e sorelle) proprio in ragione della loro appartenenza al medesimo "nucleo familiare minimo" nell'ambito del quale l'effettività di detti rapporti costituisce tuttora la regola, nell'attuale società, in base all'id quod plerumque accidit. Ciò non toglie che parte convenuta possa fornire la prova contraria, ossia dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra vittima e superstite, anch'essa eventualmente basata su elementi presuntivi tali da far venir meno la presunzione di fatto derivante dall'esistenza del mero legame coniugale o parentale (nel qual caso sarà onere del danneggiato dimostrare l'esistenza del suddetto vincolo in concreto, sulla base di precisi elementi di fatto) (tra le altre: Cass. n. 12146/2016; Cass. n. 3767 del 2018; Cass. n.
31950/2018; Cass. n. 11212/2019; Cass. 10901/2024), ovvero, quanto meno, da attenuarla considerevolmente (nel qual caso delle relative circostanze dovrà tenersi conto ai fini della liquidazione dell'importo del risarcimento, che dovrà essere inferiore a quello riconosciuto nei casi "ordinari", come eventualmente previsto su base tabellare) (Cass. Sez. 3, Sentenza
n. 9010 del 21/03/2022; Cass. Civ. n. 25541/2022, Cass. Civ. n.11212/2019).
Rimangono, in ogni caso, fermi i principi che presiedono all'identificazione delle condizioni di apprezzabilità minima del danno, nel senso di una rigorosa dimostrazione
(come detto, anche in via presuntiva) della gravità e della serietà del pregiudizio e della sofferenza patita dal danneggiato, tanto sul piano morale soggettivo, quanto su quello dinamico-relazionale, senza che tale serietà e apprezzabilità, peraltro, sconfini necessariamente in un vero e proprio radicale ed eccezionale sconvolgimento delle proprie abitudini di vita, che inciderà, se del caso, sulla personalizzazione del risarcimento, e che costituisce a sua volta onere dell'attore allegare e provare, in modo circostanziato, non pagina 7 di 9 potendo risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche (Cass. n.
16992/2015; Cass. n. 21060/2016; Cass. n. 7748/2020; Cass. n. 26140/2023; Cass. n.
10901/2024).
Applicati i principi suesposti al caso di specie, si ritiene che la mancata allegazione e prova dei danni subiti, in forza di quanto si verrà di seguito a esporre, conduca, quale “ragione più liquida”, al rigetto delle domande attoree.
Invero, parte attrice, figlio di e (prima coniuge del de cuius, Parte_2 Persona_2
il quale successivamente aveva contratto un nuovo matrimonio ed aveva avuto altri figli) in merito al rapporto padre-figlio, oltre ad aver richiamato la presunzione di esistenza di un legame affettivo in presenza di un rapporto di filiazione, ha allegato che il de cuius inviava aiuti economici al figlio in Romania, che l'attore era in procinto di venire in Italia per raggiungere il padre e che questi ultimi avevano contatti telefonici quotidiani (v. atto di citazione pag. 9).
Tuttavia, all'esito dell'istruttoria svolta, tali allegazioni sono rimaste totalmente prive di supporto probatorio.
Invece, risulta essere stata acquisita in giudizio la prova dell'assenza di un legame affettivo tra il e l'odierno attore, alla luce dell'assenza di contatti tra gli stessi a far data dal Pt_2
1985/1986.
Invero, il teste di parte attrice , fratello del de cuius, escusso dal Tribunale di Testimone_1
Vaslui (Romania), sulla cui attendibilità non vi è alcuna ragione di dubitare, ha riferito di essere in contatto con l'odierno attore e che quest'ultimo non ha più avuto contatti con il padre sin dall'età di due-tre anni.
Né può ritenersi, come sostenuto dall'attore in sede di memoria di replica, che il teste non fosse a conoscenza dei contatti tra i due in quanto dal contenuto dell'intera testimonianza emerge che il teste, che ha mantenuto i contatti con il nipote-odierno attore, non fosse a conoscenza dell'esistenza di contatti telefonici tra i due in quanto era, invece, a conoscenza dell'interruzione dei contatti tra gli stessi fin dalla tenerissima età dell'attore.
La testimonianza acquisita in giudizio dimostra l'assenza di un legame affettivo tra vittima e superstite tale da far venir meno la presunzione di fatto derivante dall'esistenza del mero legame parentale. Invero, alla luce della tenerissima età del superstite al momento pagina 8 di 9 dell'interruzione dei rapporti non può sostenersi che in conseguenza della morte del Pt_2
l'attore abbia subito un danno in conseguenza del venir meno del godimento del rapporto personale con il congiunto defunto in quanto un rapporto affettivo o di assistenza morale tra i due non sussisteva da circa venti anni.
Si deve aggiungere, altresì, che parte attrice nulla ha dedotto in ordine al pregiudizio e alla sofferenza patita in conseguenza della morte del congiunto essendosi limitato a richiamare la presunzione relativa sopra enunciata.
Alla luce della genericità delle allegazioni svolte e dell'acquisizione in giudizio della prova dell'inesistenza dell'affectio materiale e spirituale tra l'attore e il de cuius la domanda di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale deve essere rigettata.
Ogni altra questione è assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in base ai valori medi previsti per lo scaglione di riferimento (indeterminabile – complessità media) dal DM 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa, respinta o assorbita, così provvede:
1) rigetta le domande proposte da parte attrice;
2) condanna parte attrice a rifondere a parte convenuta le spese di lite che liquida in €
10.860,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in data 31 gennaio 2025 dal Tribunale di Verona.
IL GIUDICE
Paola Salmaso
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Salmaso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4729/2020 con OGGETTO: Morte promossa da:
, nella qualità di procuratore speciale di Parte_1 Parte_2
, con il patrocinio dell'avv. MAURIZIO MASSATANI
[...]
ATTORE contro
, con il patrocinio dell'avv. ROBERTO Controparte_1
VENTURI
CONVENUTO
Controparte_2
CONVENUTO CONTUMACE
Conclusioni dell'attore:
“ACCERTARE, che il sinistro per il quale è giudizio si è verificato per colpa e fatto esclusivo o concorrente del signor conducente della autovettura Opel Controparte_2
Astra, di sua proprietà targata CN074SK ed assicurata all'epoca del fatto con Fata oggi
Cattolica assicurazioni pagina 1 di 9 conseguentemente e per l'effetto, CONDANNARE, - ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2, 3, 29,30,31,32,35,38 cost., 1226, 2043,2054, 2055,2056, 2059 cod. civ..
.in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Controparte_1
legale in Verona unitamente al signor nella qualità di proprietario del Controparte_2
suddetto veicolo, al risarcimento del danno parentale da morte in favore del signor
[...]
nq di procuratore speciale del signor da liquidare tramite la Pt_1 Parte_2
applicazione delle tabelle romane o milanesi , con la sorte liquidata alla attualità della data della pubblicazione della sentenza mentre gli interessi compensativi recte del lucro cessante e danno emergente, da ritardato adempimento di obbligazione di valore, dovranno essere liquidati sotto forma di interessi al saggio prescritto dal comma 4 dell'art.1284 cc come modificato dall'art. 17, comma 1 del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modifiche, nella l. 10 novembre 2014, n. 162 in ossequio all'arresto delle SSUU n.1712 del
1995 sulla sorte dapprima devalutata al momento del fatto e poi via via rivalutata fino alla data della pubblicazione della sentenza e quelli successivi da tale data fino al reale soddisfo al medesimo tasso
In ogni caso ,si chiede ,a prescindere da quanto sopra che il tasso degli interessi compensativi da corrispondere in aggiunta alla sorte capitale, a decorrere dal momento del fatto fino alla data di pubblicazione della sentenza , venga liquidato in misura non inferiore al tasso di rendimento medio dei titoli di Stato BTP , e non già a tasso legale, in base alle disposizioni di cui alla sentenza delle SSUU del 17 .
2.1995 n 1712 che consentono al
Giudice di applicare un tasso medio ponderato in alternativa a quello legale . indicazioni riprese, per alcuni aspetti anche da Cass. Civ. n.19499/2008, tasso qui indicato e richiesto nella misura media ponderata del 3,60 % e, dalla data del provvedimento a quella dell'effettivo soddisfo, a tasso legale.
La richiesta è in linea con la più recente giurisprudenza ,che per la liquidazione degli interessi compensativi, visto l'andamento del tasso legale, utilizza ,ai fini di un giusto risarcimento, il criterio del tasso medio ponderato .Questa alternativa consente di bilanciare in anni, in cui il tasso legale è stato ridotto ai minimi termini di rendimento e addirittura, in certi periodi, vicino allo zero, la mancata disponibilità della somma al momento dell' accadimento , somma che qualora tempestivamente corrisposta sarebbe stata impiegata pagina 2 di 9 ,trattandosi del primario investimento ,proposto da banche e da poste ,nell'acquisto di prodotti quali i BTP, prodotti che, come è notorio, non necessitano di alcuna specifica conoscenza dei prodotti finanziari, da parte dell'acquirente, per essere a rischio zero.
Con vittoria di onorari spese generali ex art.15 tariffe pari al 15% degli onorari del presente e del primo grado di giudizio, oltre a IVA e CPA in relazione alla somma che verrà concretamente liquidata, in applicazione del DM in vigore, da distrarre in favore dello scrivente avvocato nella sua qualità di antistatario”.
Conclusioni di Controparte_1
“In via preliminare
1. Respingersi ogni domanda formulata da parte attrice per intervenuta prescrizione del diritto.
In via principale
2. Respingersi ogni domanda di parte attrice, in quanto infondata in fatto ed in diritto, per:
- essere stato il danno già integralmente risarcito dall'odierna convenuta agli eredi di
Parte_2
- in ogni caso per carenza di allegazione e prova circa l'intensità del rapporto fra l'attore ed il de cuius;
- infine, per mancanza di responsabilità del convenuto , proprietario e Controparte_3
conducente del veicolo Opel Astra tg. CN074SK, nel sinistro per cui è causa o, quantomeno, per prevalente responsabilità del de cuius Parte_2
Rigettarsi altresì la domanda di liquidazione degli interessi al tasso di rendimento dei titoli di Stato fra la data del sinistro e la data di notifica dell'atto di citazione, in quanto infondata.
In via subordinata
3. In denegata ipotesi di accoglimento della domanda, ridursi il risarcimento in proporzione al concorso di colpa del de cuius, nonché in relazione all'entità del rapporto affettivo fra vittima ed erede che sarà accertata in corso di causa.
4. Spese e compensi di causa rifusi, oltre rimborso spese di studio nella misura del 15% ed accessori di legge”.
pagina 3 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, , in qualità di procuratore Parte_1
speciale di ha convenuto in giudizio e la società Parte_2 Controparte_2
nella loro rispettiva veste di conducente/proprietario ed Controparte_1 assicuratrice della responsabilità civile derivante dalla circolazione stradale dell'autovettura
Opel Astra, targata CN074SK, per sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento dei danni non patrimoniali da lui subiti iure proprio in conseguenza della morte del proprio padre avvenuta in data 16.05.2005, in occasione dell'incidente stradale Parte_2
occorsogli in via Ferrara in Poggio Renatico (Fe).
L'attore ha allegato che quel giorno, verso le ore 21.50, stava spingendo a Parte_2
mano la propria bicicletta, in compagnia di altro connazionale, nella predetta via Ferrara in
Poggio Renatico, quando veniva investito dall'autovettura Opel Astra, targata CN074SK, la quale percorreva la stessa via nel medesimo senso di marcia e non adeguava la propria velocità alle condizioni di ridotta visibilità; a seguito dell'urto decedeva. Parte_2
Si è costituita in giudizio la società la quale ha eccepito, in Controparte_1 via preliminare, la carenza di legittimazione attiva di e la prescrizione Parte_2
del diritto azionato e, nel merito, ha contestato la fondatezza della domanda avversaria, evidenziando l'esclusiva o prevalente responsabilità del nella causazione del Pt_2
sinistro in quanto il medesimo si era posto volontariamente in stato di alterazione psicofisica per l'ingestione di bevande alcoliche (vino) e, assieme al sig. Persona_1
percorrevano la strada non in fila indiana, ma appaiati e con le luci spente ed il convenuto, il quale procedeva nei limiti di velocità consentiti, aveva posto immediatamente in essere una manovra di evasione a sinistra ma non era riuscito tuttavia ad evitare il ciclista più esterno in mezzo alla corsia. Inoltre, ha contestato la domanda per la genericità delle allegazioni e l'assenza di prova del danno parentale subito, non trattandosi di danno in re ipsa.
Pur regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito ed è stato Controparte_2
dichiarato contumace.
Con ordinanza del 6.12.2021, emessa dal giudice precedente assegnatario della presente causa, sono state ammesse le prove orali richieste da parte attrice.
pagina 4 di 9 Subentrata la scrivente sul ruolo, alla luce della circostanza che il teste , Testimone_1
residente in [...], aveva giustificato l'assenza dovuta a motivi di salute che gli impedivano spostamenti lunghi, con ordinanza del 10.02.2023 è stata richiesta l'assunzione della prova dall'autorità giudiziaria competente in Romania, conformemente al
Regolamento (UE) 2020/1783.
Dopo l'esperimento della prova testimoniale, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
***
La domanda di parte attrice non è meritevole di accoglimento per i motivi infra precisati.
Preliminarmente, va dato atto che parte attrice ha documentato la propria legittimazione attiva mediante produzione del certificato anagrafico idoneo a provare il rapporto di filiazione (v. doc. 7 parte attrice).
In punto di diritto occorre rilevare che la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto la risarcibilità del danno non patrimoniale da uccisione di congiunto, consistente nella perdita del rapporto parentale, precisando che colui che chiede iure proprio il risarcimento del danno subito in conseguenza dell'uccisione di un congiunto lamenta la lesione dell'interesse all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, fa valere cioè il pregiudizio alla libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è rinvenibile negli artt. 2, 29 e 30 della Costituzione
(si veda ex multis, Cass. 31/5/2003 n. 8828; Cass. 31/5/2003 n. 8827; Cass. 19/01/2007, n.
1203).
Trattasi di un'ipotesi di danno non patrimoniale collocabile nella sfera di previsione dell'art. 2059 c.c: invero, come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (v.
Cass. Sez. Un. 11/11/2008 n. 26972) nell'ambito della categoria generale del danno non patrimoniale, le formule “danno morale” e “danno esistenziale” non individuano una autonoma sottocategoria di danno, ma hanno una valenza meramente descrittiva, individuando, tra i vari possibili pregiudizi non patrimoniali, quelli costituiti, nell'un caso, dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerata e, nell'altro, dalla lesione dei diritti inviolabili inerenti la persona non aventi natura economica, necessariamente pagina 5 di 9 presidiati dalla minima tutela risarcitoria, a prescindere da una specifica previsione normativa.
E' principio consolidato quello per cui la morte di un prossimo congiunto determina per i congiunti superstiti un danno iure proprio (v., da ultimo, Cass., 30/8/2019, n. 21837), in conseguenza dell'irreversibile venir meno del godimento del rapporto personale con il congiunto defunto (c.d. danno da perdita del rapporto parentale) anzitutto (anche se non solo) nel suo essenziale aspetto affettivo o di assistenza morale (cura, amore) cui ciascun componente del nucleo familiare ha diritto nei confronti dell'altro, che può persino rilevare quale danno biologico relazionale, laddove venga a risultare intaccata l'integrità psicofisica del medesimo con riflessi sulla sua capacità di relazionarsi con il modo esterno, financo di carattere eccezionale laddove venga a determinare per il medesimo fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita (cfr. Cass., 19/10/2016, n. 21060; Cass., 20/8/2015, n.
16992; Cass., 23/1/2014, n. 1361).
Va innanzitutto premesso che è consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio in ragione del quale il danno non patrimoniale da uccisione del congiunto, quale tipico danno - conseguenza non coincide con la lesione dell'interesse (ovvero non è in re ipsa) e come tale deve essere allegato e provato da chi chiede il relativo risarcimento;
tuttavia trattandosi di pregiudizio che si proietta nel futuro è consentito il ricorso a valutazioni prognostiche ed a presunzioni sulla base degli elementi obiettivi che è onere del danneggiato fornire. La sua liquidazione avviene in base a valutazione equitativa che tenga conto dell'intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore utile circostanza, quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti e di ogni ulteriore circostanza allegata (cfr.
Cass. Sez. 3 11/11/2003, n. 16946; Cass. Sez. U. 11/11/2008, n. 26972; Cass. Sez. 3,
06/09/2012 n. 14931).
È stato sottolineato che ai fini dell'accoglimento della domanda di risarcimento del danno subito a causa della uccisione di un prossimo congiunto è necessario che il pregiudizio venga compiutamente descritto e che ne vengano allegati e provati gli elementi costitutivi
(Cass. Sez. 3 17/07/2012, n. 12236).
pagina 6 di 9 In particolare, la possibilità di provare per presunzioni non esonera chi lamenta un danno e ne chiede il risarcimento da darne concreta allegazione e prova (Cass. 907/2018 che ha cassato la sentenza di merito in quanto la Corte territoriale aveva erroneamente ritenuto che il danno fosse in re ipsa affermando in modo assertivo che dovesse spettare ai "parenti stretti" secondo il criterio presuntivo).
La prova del danno, inteso come perdita di effettivi rapporti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto può essere presunta nel caso in cui si tratti di congiunti appartenenti alla cd. famiglia nucleare (e cioè coniugi, genitori, figli, fratelli e sorelle) proprio in ragione della loro appartenenza al medesimo "nucleo familiare minimo" nell'ambito del quale l'effettività di detti rapporti costituisce tuttora la regola, nell'attuale società, in base all'id quod plerumque accidit. Ciò non toglie che parte convenuta possa fornire la prova contraria, ossia dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra vittima e superstite, anch'essa eventualmente basata su elementi presuntivi tali da far venir meno la presunzione di fatto derivante dall'esistenza del mero legame coniugale o parentale (nel qual caso sarà onere del danneggiato dimostrare l'esistenza del suddetto vincolo in concreto, sulla base di precisi elementi di fatto) (tra le altre: Cass. n. 12146/2016; Cass. n. 3767 del 2018; Cass. n.
31950/2018; Cass. n. 11212/2019; Cass. 10901/2024), ovvero, quanto meno, da attenuarla considerevolmente (nel qual caso delle relative circostanze dovrà tenersi conto ai fini della liquidazione dell'importo del risarcimento, che dovrà essere inferiore a quello riconosciuto nei casi "ordinari", come eventualmente previsto su base tabellare) (Cass. Sez. 3, Sentenza
n. 9010 del 21/03/2022; Cass. Civ. n. 25541/2022, Cass. Civ. n.11212/2019).
Rimangono, in ogni caso, fermi i principi che presiedono all'identificazione delle condizioni di apprezzabilità minima del danno, nel senso di una rigorosa dimostrazione
(come detto, anche in via presuntiva) della gravità e della serietà del pregiudizio e della sofferenza patita dal danneggiato, tanto sul piano morale soggettivo, quanto su quello dinamico-relazionale, senza che tale serietà e apprezzabilità, peraltro, sconfini necessariamente in un vero e proprio radicale ed eccezionale sconvolgimento delle proprie abitudini di vita, che inciderà, se del caso, sulla personalizzazione del risarcimento, e che costituisce a sua volta onere dell'attore allegare e provare, in modo circostanziato, non pagina 7 di 9 potendo risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche (Cass. n.
16992/2015; Cass. n. 21060/2016; Cass. n. 7748/2020; Cass. n. 26140/2023; Cass. n.
10901/2024).
Applicati i principi suesposti al caso di specie, si ritiene che la mancata allegazione e prova dei danni subiti, in forza di quanto si verrà di seguito a esporre, conduca, quale “ragione più liquida”, al rigetto delle domande attoree.
Invero, parte attrice, figlio di e (prima coniuge del de cuius, Parte_2 Persona_2
il quale successivamente aveva contratto un nuovo matrimonio ed aveva avuto altri figli) in merito al rapporto padre-figlio, oltre ad aver richiamato la presunzione di esistenza di un legame affettivo in presenza di un rapporto di filiazione, ha allegato che il de cuius inviava aiuti economici al figlio in Romania, che l'attore era in procinto di venire in Italia per raggiungere il padre e che questi ultimi avevano contatti telefonici quotidiani (v. atto di citazione pag. 9).
Tuttavia, all'esito dell'istruttoria svolta, tali allegazioni sono rimaste totalmente prive di supporto probatorio.
Invece, risulta essere stata acquisita in giudizio la prova dell'assenza di un legame affettivo tra il e l'odierno attore, alla luce dell'assenza di contatti tra gli stessi a far data dal Pt_2
1985/1986.
Invero, il teste di parte attrice , fratello del de cuius, escusso dal Tribunale di Testimone_1
Vaslui (Romania), sulla cui attendibilità non vi è alcuna ragione di dubitare, ha riferito di essere in contatto con l'odierno attore e che quest'ultimo non ha più avuto contatti con il padre sin dall'età di due-tre anni.
Né può ritenersi, come sostenuto dall'attore in sede di memoria di replica, che il teste non fosse a conoscenza dei contatti tra i due in quanto dal contenuto dell'intera testimonianza emerge che il teste, che ha mantenuto i contatti con il nipote-odierno attore, non fosse a conoscenza dell'esistenza di contatti telefonici tra i due in quanto era, invece, a conoscenza dell'interruzione dei contatti tra gli stessi fin dalla tenerissima età dell'attore.
La testimonianza acquisita in giudizio dimostra l'assenza di un legame affettivo tra vittima e superstite tale da far venir meno la presunzione di fatto derivante dall'esistenza del mero legame parentale. Invero, alla luce della tenerissima età del superstite al momento pagina 8 di 9 dell'interruzione dei rapporti non può sostenersi che in conseguenza della morte del Pt_2
l'attore abbia subito un danno in conseguenza del venir meno del godimento del rapporto personale con il congiunto defunto in quanto un rapporto affettivo o di assistenza morale tra i due non sussisteva da circa venti anni.
Si deve aggiungere, altresì, che parte attrice nulla ha dedotto in ordine al pregiudizio e alla sofferenza patita in conseguenza della morte del congiunto essendosi limitato a richiamare la presunzione relativa sopra enunciata.
Alla luce della genericità delle allegazioni svolte e dell'acquisizione in giudizio della prova dell'inesistenza dell'affectio materiale e spirituale tra l'attore e il de cuius la domanda di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale deve essere rigettata.
Ogni altra questione è assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in base ai valori medi previsti per lo scaglione di riferimento (indeterminabile – complessità media) dal DM 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa, respinta o assorbita, così provvede:
1) rigetta le domande proposte da parte attrice;
2) condanna parte attrice a rifondere a parte convenuta le spese di lite che liquida in €
10.860,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in data 31 gennaio 2025 dal Tribunale di Verona.
IL GIUDICE
Paola Salmaso
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