Articolo 3 del Decreto 7 febbraio 2003, n. 57
Articolo 2Articolo 4
Versione
20 aprile 2003
Art. 3. Esercizio del diritto
l. La totalizzazione dei periodi assicurativi e' conseguibile a domanda del lavoratore o del suo avente causa, da presentarsi all'ente gestore della forma assicurativa a cui da ultimo il medesimo e', ovvero e' stato, iscritto.
2. La domanda di ricongiunzione dei periodi assicurativi, presentata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, ove accolta, preclude il conseguimento dei trattamenti pensionistici da totalizzazione di cui al presente decreto.
3. Per i casi di esercizio della facolta' di ricongiunzione da parte del lavoratore, titolare di piu' periodi assicurativi che consentono l'accesso alla totalizzazione, la cui domanda sia stata presentata anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto, ed il cui procedimento non sia stato ancora concluso, a seguito del pagamento integrale delle rate, e' consentito, su richiesta dell'interessato, il recesso e la restituzione degli importi eventualmente versati, a titolo di ricongiunzione, maggiorati degli interessi legali.
Entrata in vigore il 20 aprile 2003
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