Articolo 34 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
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Versione
6 maggio 1952
Art. 34.
(Consegna e riconsegna dei beni concessi)


Dopo l'approvazione dell'atto di concessione il capo del compartimento con l'assistenza, se necessaria, dell'ufficio del genio civile, immette il concessionario nel possesso del bene concesso. La consegna risulta da processo verbale.
Le stesse norme si applicano per la riconsegna da parte del concessionario alla cessazione della concessione.
Quando opere eseguite dal concessionario rimangono acquisite allo Stato, il verbale di riconsegna deve riguardare anche tali opere, delle quali e' descritto lo stato di consistenza.
Le opere stesse sono iscritte nell'inventario dei beni di demanio pubblico, ramo marina mercantile.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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