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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Teramo, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Teramo |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 84/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TERAMO Sezione 2, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
IN EL, Presidente
CIRILLO GIOVANNI, Relatore
VALLETTA NICOLA, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 441/2025 depositato il 06/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Teramo - Via Grezar 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10820259000745554000 INTERESSI 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10820259000745554000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 77/2026 depositato il 18/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: ACCOGLIMENTO RICORSO
Resistente/Appellato: INAMMISSIBILITA' E RIGETTO RICORSO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, C.F.: CF_Ricorrente_1, ha presentato ricorso dinanzi a questa Corte di Giustizia avverso l'atto di intimazione di pagamento n. 108 2025 90007455 54/000, notificato in data 19.03.2025, con il quale l'Agenzia delle Entrate Riscossione di Teramo pretende il pagamento del complessivo importo di € 105.901,15 riferito a 23 cartelle di pagamento, due avvisi di addebito e un avviso di accertamento, come meglio specificati nella parte motiva. Nella fase cautelare, il Collegio ha rigettato l'istanza di sospensione degli effetti del provvedimento impugnato. L'Agenzia delle Entrate- Riscossione si è costituita dopo la fase cautelare con memoria di controdeduzioni. Alla odierna udienza pubblica, le parti hanno concluso come da verbale. La
Corte si è quindi ritirata in camera di consiglio per deliberare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Oggetto dell'atto di intimazione impugnato sono:
1. cartella n. 108 2011 0010046933000 notificata il 4.01.2012, di importo pari a € 4.746,19 comprensivo di interessi di mora e sanzioni, riferita a IRPEF, Addizionali Irpef e IVA non versate nell'anno 2008;
2. cartella n. 108 2012 0004271017000 notificata il 27.11.2012, di importo pari a € 59,96 comprensivo di interessi di mora e sanzioni, riferita a Diritti annuali Camera di commercio non versati nell'anno nel 2009;
3. cartella n. 108 2013 0000382171000 notificata l'1.02.2013, di importo pari a € 15.723,11 comprensivo di interessi di mora e sanzioni, riferita a IRPEF, Addizionali Irpef e IVA non versate nell'anno 2009;
4. cartella n. 108 2014 0000635880000 notificata il 2.05.2014, di importo pari a € 2.629,61 comprensivo di interessi di mora e sanzioni, riferita a IRPEF, Addizionali Irpef e IVA non versate nell'anno 2010;
5. cartella n. 108 20140002558859000 notificata il 16.07.2014, di importo pari a € 2.171,56 comprensivo di interessi di mora e sanzioni, riferita a premio INAIL non versato per gli anni 2012, 2013 e 2014;
6. cartella n. 108 2015 0006105273000 notificata il 7.01.2016, di importo pari a € 3.829,63 comprensivo di interessi di mora e sanzioni, riferita a Ritenute Irpef, Addizionali su ritenute Irpef e IVA non versate nell'anno
2012;
7. cartella n. 108 2016 0002412348000 notificata il 28.04.2016, di importo pari a € 166,92 comprensivo di interessi di mora e sanzioni, riferita a Diritto annuale Camera di commercio non versato nell'anno 2012;
8. cartella n. 108 2016 0004567423000 notificata l'8.06.2016, di importo pari a € 354,02 comprensivo di interessi di mora e sanzioni, riferita a Imposta di registro non versata nel 2014;
9. cartella n. 108 2016 0009488133000 notificata il 20.09.2016, di importo pari a € 537,25 comprensivo di interessi di mora e sanzioni, riferita a Premio INAIL 2015 e 2016;
10. cartella n. 108 2017 0000415962000 notificata l'8.04.2017, di importo pari a € 293,64 comprensivo di interessi di mora e sanzioni, riferita a Diritto annuale Camera di commercio non versato negli anni 2013 e 2014;
11. cartella n. 108 2017 0007980405000 notificata il 9.10.2017, di importo pari a € 695,62 comprensivo di interessi di mora e sanzioni, riferita a premio INAIL non versato per gli anni 2016 e 2017; 12. cartella n. 108 2017 0010583690000 notificata il 7.02.2018, di importo pari a € 176,24 comprensivo di interessi di mora e sanzioni, riferita a premio INAIL non versato 2017;
13. cartella n. 108 2018 0003475847000 notificata l'8.09.2018, di importo pari a € 506,48 comprensivo di interessi di mora e sanzioni, riferita a premio INAIL non versato nel 2017 e 2018;
- ruolo emesso da Regione Abruzzo per l'importo di € 161,89 comprensivo di interessi di mora e sanzioni, riferito a Tasse automobilistiche 2013 e 2014;
14. cartella n. 108 2019 0000304025000 notificata il 13.03.2019, di importo pari a € 173,80 comprensivo di interessi di mora e sanzioni, riferita a premio INAIL non versato nel 2018;
15. cartella n. 108 2019 0002269456000 notificata il 6.04.2019, di importo pari a € 95,00 comprensivo di interessi di mora e sanzioni, riferita a Diritti Camera commercio anno 2015;
16. cartella n. 108 2019 0010457807000 notificata l'8.11.2019, di importo pari a € 490,49 comprensivo di interessi di mora e sanzioni, riferita a premio INAIL non versato nel 2018;
17. cartella n. 108 2020 0012502267000 notificata il 25.07.2022, di importo pari a € 940,88 comprensivo di interessi di mora e sanzioni, riferita a premio INAIL non versato nel 2019;
18. cartella n. 108 2021 0009066510000 notificata il 4.07.2023, di importo pari a € 884,53 comprensivo di interessi di mora e sanzioni, riferita a premio INAIL non versato nel 2020;
19. cartella n. 108 2022 0002632206000 notificata il 25.07.2022, di importo pari a € 350,07 comprensivo di interessi di mora e sanzioni, riferita a contravvenzione CdS del 2018;
20. cartella n. 108 2022 0004349264000 notificata il 17.10.2022, di importo pari a € 865,45 comprensivo di interessi di mora e sanzioni, riferita a premio INAIL non versato nel 2021;
21. cartella n. 108 2023 0003364760000 notificata il 4.07.2023, di importo pari a € 414,27 comprensivo di interessi di mora e sanzioni, riferita a premio INAIL non versato nel 2022;
22. cartella n. 108 2023 0006321857000 notificata il 4.07.2023, di importo pari a € 88,07 comprensivo di interessi di mora e sanzioni, riferita a tassa automobilistica non versata nel 2017;
23. cartella n. 108 2023 0017268563000 notificata il 15.11.2023, di importo pari a € 409,42 comprensivo di interessi di mora e sanzioni, riferita a premio INAIL non versato nel 2022;
24. avviso di addebito n. 408 2016 0000469952000 notificato il 13.05.2016, di importo pari a € 2.319,71 comprensivo di somme aggiuntive, riferito a tributi I.V.S. non versati nel 2015;
25. avviso di addebito n. 408 2017 0000582141000 notificato il 5.01.2018, di importo pari a € 170,43 comprensivo di somme aggiuntive, riferito a tributi I.V.S. non versati nel 2011;
26. avviso di addebito n. 408 2019 0002277939000 notificato il 29.01.2020, di importo pari a € 10.980,68 comprensivo di somme aggiuntive, riferito a accertamento su omesso versamento I.V.S. ecc. minimale, anno
2013;
27. avviso di accertamento n. TA901P200505/2018 notificato il 31.12.2018, di importo pari a € 55.142,74 comprensivo di interessi di mora e sanzioni, riferita a IRPEF, Addizionali Irpef e IVA non versate nell'anno 2013.
2. Ricorrente_1 contesta il diritto dell'Agenzia Riscossione di Teramo di intraprendere azione esecutiva affermando l'intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere i tributi, ritenuta applicabile quella quiquennale non soltanto relativamente alle sanzioni e agli interessi, ma anche con riferimento ai crediti erariali Irpef, Iva,
Irap e Ires, e quella triennale per le tasse automobilistiche. Il ricorrente in aggiunta osserva che, non avendo controparte provveduto alla notifica di atti idonei ad interrompere il decorso del termine, l'atto di intimazione impugnato in questa sede è da ritenersi radicalmente nullo;
e cita a questo proposito Cass. Sent. n. 30632 del 23 novembre 2018, oltre a giurisprudenza di merito.
3. Precisa il ricorrente che, nel caso che qui occupa, è maturata la prescrizione limitatamente alle seguenti cartelle:
A. cartella n. 108 2011 0010046933000 notificata il 4.01.2012, di importo pari a € 4.746,19, di cui al precedente punto 1, prescritta a gennaio 2017;
B. cartella n. 108 2012 0004271017000 notificata il 27.11.2012, di importo pari a € 59,96, di cui al precedente punto 2, prescritta a novembre 2017;
C. cartella n. 108 2013 0000382171000 notificata l'1.02.2013, di importo pari a € 15.723,11, di cui al precedente punto 3, prescritta a febbraio 2018;
D. cartella n. 108 2014 0000635880000 notificata il 2.05.2014, di importo pari a € 2.629,61 di cui al precedente punto 4, prescritta a maggio 2019;
E. cartella n. 108 20140002558859000 notificata il 16.07.2014, di importo pari a € 2.171,56 di cui al precedente punto 5, prescritta a luglio 2019;
F. cartella n. 108 2015 0006105273000 notificata il 7.01.2016, di importo pari a € 3.829,63 di cui al precedente punto 6, prescritta a gennaio 2021;
G. cartella n. 108 2016 0002412348000 notificata il 28.04.2016, di importo pari a € 166,92 di cui al precedente punto 7, prescritta ad aprile 2021;
H. cartella n. 108 2016 0004567423000 notificata l'8.06.2016, di importo pari a € 354,02 di cui al precedente punto 8, prescritta a giugno 2021;
I. cartella n. 108 2016 0009488133000 notificata il 20.09.2016, di importo pari a € 537,25 di cui al precedente punto 9, prescritta a settembre 2021;
J. cartella n. 108 2017 0000415962000 notificata l'8.04.2017, di importo pari a € 293,64 di cui al precedente punto 10, prescritta ad aprile 2022;
K. cartella n. 108 2017 0007980405000 notificata il 9.10.2017, di importo pari a € 695,62 di cui al precedente punto 11, prescritta a ottobre 2022;
L. cartella n. 108 2017 0010583690000 notificata il 7.02.2018, di importo pari a € 176,24 di cui al precedente punto 12, prescritta a febbraio 2023;
M. cartella n. 108 2018 0003475847000 notificata l'8.09.2018, di importo pari a € 506,48 oltre € 161,89
Tasse automobilistiche 2013, di cui al precedente punto 13, prescritta a settembre 2023;
N. cartella n. 108 2019 0000304025000 notificata il 13.03.2019, di importo pari a € 173,80 di cui al precedente punto 14, prescritta a marzo 2024;
O. cartella n. 108 2019 0002269456000 notificata il 6.04.2019, di importo pari a € 95,00 di cui al precedente punto 15, prescritta ad aprile 2024;
P. cartella n. 108 2019 0010457807000 notificata l'8.11.2019, di importo pari a € 490,49 di cui al precedente punto 16, prescritta a novembre 2024;
Q. cartella n. 108 2023 0006321857000 notificata il 4.07.2023, di importo pari a € 88,07 di cui al precedente punto 22, trattandosi di tasse automobilistiche la cui prescrizione è di tre anni, prescritta ancor prima della notifica della cartella;
R. avviso di addebito n. 408 2016 0000469952000 notificato il 13.05.2016, di importo pari a € 2.319,71 di cui al precedente punto 24, prescritto a maggio 2021;
S. avviso di addebito n. 408 2017 0000582141000 notificato il 5.01.2018, di importo pari a € 170,43 di cui al precedente punto 25, prescritto a gennaio 2023;
T. avviso di addebito n. 408 2019 0002277939000 notificato il 29.01.2020, di importo pari a € 10.980,68 di cui al precedente punto 26, prescritto a gennaio 2025. Inoltre, trattandosi di contributi previdenziali, la prescrizione si era già perfezionata nel quinquennio successivo al periodo d'imposta (2013), ovvero, nel 2018;
U. avviso di accertamento n. TA901P200505/2018 notificato il 31.12.2018, di importo pari a € 55.142,74 di cui al precedente punto 27, prescritto a dicembre 2023.
4. Parte ricorrente formula quindi le seguenti conclusioni: in via principale, accertata e dichiarata l'intervenuta prescrizione estintiva delle cartelle di pagamento elencate dalla lettera A alla lettera U, annullare l'intimazione di pagamento n. 108 2025 90007455 54/000, notificata il 19.03.2025; in via subordinata, accertata e dichiarata l'intervenuta prescrizione degli oneri accessori, quali interessi e sanzioni applicati per omesso versamento dei tributi, annullare l'intimazione di pagamento n. 108 2025 90007455 54/000, per riduzione del quantum.
Con vittoria di spese diritti e onorari da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
5. La resistente Agenzia Entrate-Riscossione di Teramo chiede, in via principale e preliminare, in rito, la declaratoria di inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 21 D.Lgs 546/92, siccome tardivo, dal momento che l'impugnazione avverso l'intimazione di pagamento, notificata in data 19/03/2025, è stata notificata all'Ufficio in data 04/08/2025.
5.1. Sempre in via principale, preliminare e pregiudiziale, insiste per la declaratoria di difetto di giurisdizione quanto:
a) alle seguenti cartelle di pagamento n. 10820140002558859000; n. 10820160009488133000; n.
10820170007980405000; n. 10820170010583690000; n. 10820180003475847000 in parte qua;
n.
10820190000304025000; n. 10820190010457807000; n. 10820200012502267000; n. 10820210009066510000;
n. 10820220002632206000; n. 10820220004349264000; n. 10820230003364760000; n. 10820230017268563000;
b) tre avvisi di addebito.
La ragione è in ciò, che:
- le cartelle di pagamento n. 10820140002558859000, n. 10820160009488133000, n.
10820170007980405000, n. 10820170010583690000, n. 10820180003475847000 in parte qua, n.
10820190000304025000, n. 10820190010457807000, n. 10820200012502267000, n. 10820210009066510000,
n. 10820220004349264000, n. 10820230003364760000 e n. 10820230017268563000 risultano iscritte a ruolo dall'I.N.A.I.L. Sede di Teramo per Premi, interessi e sanzioni, sicchè la giurisdizione spetta al Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Teramo;
- la cartella di pagamento n. 10820220002632206000 risulta iscritta a ruolo dal Comune di Morro d'Oro per
Contravvenzione al Codice della Strada ex L. 689-81, sicchè la giurisdizione spetta al Giudice di Pace di
Teramo;
- gli avvisi di addebito n. 40820160000469952000, n. 40820170000582141000 e n. 40820190002277939000 sono relativi ad iscrizioni a ruolo effettuate dall'I.N.P.S. Sede di Teramo per Contributi I.V.S. e somme aggiuntive, sicchè la giurisdizione spetta al Giudice del Lavoro del Tribunale di Teramo.
5.2. Segue ulteriore eccezione, questa volta di incompetenza per territorio ex art. 4, Dlgs 546/92, di questa
Corte di Giustizia Tributaria in relazione alle cartelle di pagamento n. 10820120004281017000, n.
10820160002412348000, n. 10820170000415962000, n. 10820180003475847000 in parte qua, n.
10820190002269456000 e n. 10820230006321857000, per le seguenti ragioni:
- le cartelle di pagamento n. 10820120004281017000, n. 10820160002412348000, n.
10820170000415962000 e n. 10820190002269456000 sono relative ad iscrizioni a ruolo della Camera di
Commercio del Gran Sasso d'Italia per Contributi Camerali, sicchè sarebbe competente la Corte di Giustizia
Tributaria di Primo Grado dell'Aquila;
- le cartelle di pagamento n. 10820180003475847000 in parte qua e n. n. 10820230006321857000 sono relative ad iscrizioni a ruolo della Regione Abruzzo per Tassa automobilistica, sicchè sarebbe competente la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado dell'Aquila.
5.3. Nel merito, si afferma la palese infondatezza del ricorso tanto in fatto quanto in diritto e se ne chiede il rigetto.
5.4. Relativamente all'eccezione di intervenuta prescrizione, se ne fa rilevare l'assoluta genericità e non
“analiticità”.
5.5. Circa la durata del termine di prescrizione, l'Ufficio afferma, quanto ai crediti erariali così come a quelli per contributi camerali, essere essa decennale ex art. 2946 c.c., tanto per la sorte capitale quanto per le relative sanzioni ed interessi;
e cita giurisprudenza di legittimità e di merito, osservando come si prescrivano in cinque anni solo i crediti per i quali la legge dispone espressamente un termine breve di prescrizione e argomentando a contrario dall'art. 20, comma 5, D.Lgs 112/1999, a mente del quale “per le entrate tributarie dello Stato l'Ufficio, qualora venga a conoscenza di nuovi elementi reddituali o patrimoniali riferibili allo stesso soggetto, può reiscrivere a ruolo le somme già discaricate, purchè non sia decorso il termine di prescrizione decennale”.
5.5.1. Nella fattispecie, l'Ufficio osserva che nessun termine prescrizionale risulta essersi concretizzato, in quanto i crediti sottesi alle prefate cartelle di pagamento ed al prefato avviso di accertamento, così come i crediti sottesi agli atti successivi relativi alle stesse ed allo stesso, devono considerarsi “cristallizzati” al momento della loro notifica, ed ogni doglianza al riguardo, anche in ordine alla presunta prescrizione, deve considerarsi palesemente inammissibile ed altresì palesemente infondata, tenuto conto del tempo intercorso tra gli atti interruttivi notificati all'odierno ricorrente e quello impugnato (viene citata giurisprudenza di legittimità).
5.5.2. Tenuto quindi conto della data di notifica delle cartelle di pagamento e dell'avviso di accertamento, della data di notifica dei relativi atti interruttivi, delle sospensioni disposte ex lege dei termini prescrizionali
(di cui al successivo paragrafo 5.7.), del dies ad quem indicato dalla stessa parte ricorrente (di cui al successivo paragrafo 5.6.) e di quanto ampiamente stabilito dalla giurisprudenza, l'Agenzia Entrate-
Riscossione afferma che nel caso di specie non può essersi concretizzato alcun termine di prescrizione.
5.6. Si argomenta quindi nel senso che il dies a quo del termine prescrizionale deve computarsi partendo dal sessantesimo giorno successivo alla notifica delle cartelle di pagamento n. 10820110010046933000, n.
10820120004281017000, n. 10820130000382171000, n. 10820140000635880000, n. 10820150006105273000,
n. 10820160002412348000, n. 10820160004567423000, n. 10820170000415962000, n. 10820180003475847000 in parte qua, n. 10820190002269456000 e n. 10820230006321857000 e dell'avviso di accertamento n.
TA901P200505/2018.
E si evidenzia che:
- la cartella di pagamento n. 10820110010046933000 risulta notificata all'odierno ricorrente in data
04/01/2012;
- la cartella di pagamento n. 10820120004281017000 risulta notificata all'odierno ricorrente in data
27/11/2012;
- la cartella di pagamento n. 10820130000382171000 risulta notificata all'odierno ricorrente in data
01/02/2013;
- la cartella di pagamento n. 10820140000635880000 risulta notificata all'odierno ricorrente in data
02/05/2014;
- la cartella di pagamento n. 10820150006105273000 risulta notificata all'odierno ricorrente in data
07/01/2016;
- la cartella di pagamento n. 10820160002412348000 risulta notificata all'odierno ricorrente in data
28/04/2016;
- la cartella di pagamento n. 10820160004567423000 risulta notificata all'odierno ricorrente in data
08/06/2016;
- la cartella di pagamento n. 10820170000415962000 risulta notificata all'odierno ricorrente in data
08/04/2017;
- la cartella di pagamento n. 10820180003475847000 risulta notificata all'odierno ricorrente in data
08/09/2018;
- la cartella di pagamento n. 10820190002269456000 risulta notificata all'odierno ricorrente in data
06/04/2019;
- la cartella di pagamento n. 10820230006321857000 risulta notificata all'odierno ricorrente in data
04/07/2023;
- l'avviso di accertamento n. TA901P200505/2018 risulta notificato all'odierno ricorrente in data 31/12/2018, giusta quanto indicato nel relativo estratto di ruolo dall'Ente impositore.
A sua volta, il dies ad quem, si nota, coincide con la data di notifica dell'atto impugnato, avvenuta il 19/03/2025.
5.7. Sempre con riferimento alla eccezione di intervenuta prescrizione dedotta dal ricorrente, parte resistente rammenta che occorre tenere conto delle norme che prevedono fattispecie di sospensione e interruzione del termine prescrizionale.
5.7.1. Quanto alle prime, si ricorda:
- la sospensione dei termini per la riscossione e, quindi, dei termini prescrizionali, ex art. 1, comma 622, L. 27/12/2013 n. 147, prevista per la definizione agevolata dei ruoli ed avvisi esecutivi ex art. 1, commi da n.
618 a n. 624, L. 27/12/2013 n. 147 (Legge di stabilità), che ha previsto il condono degli interessi delle cartelle erariali di pagamento;
inizialmente il termine previsto era quello dall'01/01/14 al 15/03/14, ex art. 1, Comma
623, L. 27/12/2013 n. 147, poi prorogato al 15/06/2014 ex art. 2, Comma 1), lett. d), D.L. n. 16 del 2014; parte resistente precisa che in tutto il citato periodo all'Agente della Riscossione risultava inibita ogni attività di recupero coattivo delle somme iscritte a ruolo a qualsiasi titolo, dato ciò il decorso del termine di prescrizione si interrompe il 31/12/13 ed il dies a quo, ex art. 2935 C.C., ricomincia a decorrere dal 16/06/2014;
- la sospensione dei termini di prescrizione dal giorno 08/03/2020 al giorno 31/08/2021 ex art. 68, D.L. n.
18/2020 per far fronte all'epidemia da Covid-19; giova precisare che in tutto il prefato periodo all'Agente della Riscossione risultava inibita ogni attività di recupero coattivo delle somme iscritte a ruolo a qualsiasi titolo, dato ciò il decorso del termine di prescrizione si interrompe il 07/03/2020 ed il dies a quo, ex art. 2935
C.C., ricomincia a decorrere dall'01/09/2021.
5.7.2. Quanto alle seconde, si evidenzia che:
- in data 29/07/2019 risulta presentata dall'odierno ricorrente una dichiarazione di adesione alla definizione per estinzione dei debiti “saldo e stralcio” sottesa anche alle cartelle di pagamento n.
10820110010046933000, n. 10820120004281017000, n. 10820130000382171000, n. 10820140000635880000,
n. 10820150006105273000, n. 10820160002412348000, n. 10820160004567423000 e n.
10820170000415962000, per cui, al riguardo, si sarebbe determinata inversione dell'onere della prova;
- in data 30/11/2021 risulta notificata all'odierno ricorrente l'intimazione di pagamento n.
10820219000283862000 sottesa anche alle cartelle di pagamento n. 10820110010046933000, n.
10820120004281017000, n. 10820130000382171000, n. 10820140000635880000, n. 10820150006105273000,
n. 10820160002412348000, n. 10820160004567423000, n. 10820170000415962000, n. 10820180003475847000
e n. 10820190002269456000;
- in data 17/10/2022 risulta notificata all'odierno ricorrente la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 10876202200000891000 sottesa anche alle cartelle di pagamento n. 10820140000635880000, n.
10820150006105273000, n. 10820160002412348000, n. 10820160004567423000, n. 10820170000415962000,
n. 10820180003475847000 e n. 10820190002269456000 ed all'avviso di accertamento n.
TA901P200505/2018;
- in data 07/08/2023 risulta notificato all'odierno ricorrente un rimborso e proposta di compensazione ex art. 28-ter DPR 602/73 sottesa anche alle cartelle di pagamento n. 10820110010046933000, n.
10820120004281017000, n. 10820130000382171000, n. 10820140000635880000, n. 10820150006105273000,
n. 10820160002412348000, n. 10820160004567423000, n. 10820170000415962000, n. 10820180003475847000
e n. 10820190002269456000 ed all'avviso di accertamento n. TA901P200505/2018;
- in data 15/11/2023 risulta notificata all'odierno ricorrente l'intimazione di pagamento n.
10820239002507538000 sottesa anche alle cartelle di pagamento n. 10820110010046933000, n.
10820120004281017000, n. 10820130000382171000, n. 10820140000635880000, n. 10820150006105273000,
n. 10820160002412348000, n. 10820160004567423000, n. 10820170000415962000, n. 10820180003475847000
e n. 10820190002269456000 ed all'avviso di accertamento n. TA901P200505/2018;
- in data 24/06/2025 risultano effettuati dei pagamenti parziali dei crediti sottesi alle cartelle di pagamento n. 10820110010046933000, n. 10820120004281017000 e n. 10820130000382171000.
5.8. Parte resistente, conclude quindi chiedendo che la Corte di Giustizia voglia: in via principale, preliminare e pregiudiziale dichiarare inammissibile il ricorso;
ugualmente in via principale, preliminare e pregiudiziale, dichiarare la propria carenza di giurisdizione relativamente alle cartelle di pagamento n.
10820140002558859000, n. 10820160009488133000, n. 10820170007980405000, n. 10820170010583690000, n. 10820180003475847000 in parte qua, n. 10820190000304025000, n. 10820190010457807000, n.
10820200012502267000, n. 10820210009066510000, n. 10820220004349264000, n. 10820230003364760000
e n. 10820230017268563000 ed agli avvisi di addebito n. 40820160000469952000, n.
40820170000582141000 e n. 40820190002277939000 a favore del Giudice del Lavoro dell'On.le Tribunale di Teramo e relativamente alla cartella di pagamento n. 10820220002632206000 a favore del Giudice di
Pace di Teramo;
ancora in via principale, preliminare e pregiudiziale, dichiarare la propria incompetenza territoriale relativamente alle cartelle di pagamento n. 10820120004281017000, n. 10820160002412348000,
n. 10820170000415962000, n. 10820180003475847000 in parte qua, n. 10820190002269456000 e n.
10820230006321857000 a favore della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado dell'Aquila; nel merito, rigettare il ricorso proposto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione perché totalmente infondato sia in fatto che in diritto. Con vittoria di spese da liquidarsi ex art. 15, D.Lgs 546/92.
5.9. Osserva la Corte quanto segue.
5.9.1. L'eccezione della resistente di inammissibilità per tardività del ricorso è fondata.
Essa, siccome litis impediens ingressum, va esaminata prima di ogni altra e il suo accoglimento è assorbente di ogni altra questione in rito.
Risulta dagli atti che l'impugnazione dell'intimazione di pagamento è tardiva ex art. 21 Dlgs. 546/1992, in quanto l'atto è stato notificato al ricorrente in data 19/03/2025, mentre il ricorso avverso di esso risulta notificato alla attuale resistente via pec soltanto in data 04/08/2025 e poi depositato in cancelleria due giorni dopo.
A mente dell'art. 21 comma 1 Dlgs. 546/1992, il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto.
In assenza di ulteriori deduzioni/giustificazioni da parte del ricorrente, trattandosi di termine perentorio, stabilito dalla legge a pena di decadenza, il suo mancato rispetto determina ipso iure la declaratoria di inammissibilità del ricorso presentato da Ricorrente_1.
Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della causa, vengono liquidate in base al D.
M. 55/2014 nella misura di Euro 4.500,00 (non inclusi i compensi per la fase cautelare, dal momento che l'Agenzia Entrate-Riscossione non era costituita), oltre accessori di legge, se dovuti
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Teramo dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del grado di giudizio in favore dell'Agenzia Entrate-Riscossione, liquidate in Euro
4.500,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
Teramo, 16.2.2026 Il Presidente
Dott.ssa EN MA
Il Giudice rel. ed est.
Dott. Giovanni Cirillo
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TERAMO Sezione 2, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
IN EL, Presidente
CIRILLO GIOVANNI, Relatore
VALLETTA NICOLA, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 441/2025 depositato il 06/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Teramo - Via Grezar 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10820259000745554000 INTERESSI 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10820259000745554000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 77/2026 depositato il 18/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: ACCOGLIMENTO RICORSO
Resistente/Appellato: INAMMISSIBILITA' E RIGETTO RICORSO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, C.F.: CF_Ricorrente_1, ha presentato ricorso dinanzi a questa Corte di Giustizia avverso l'atto di intimazione di pagamento n. 108 2025 90007455 54/000, notificato in data 19.03.2025, con il quale l'Agenzia delle Entrate Riscossione di Teramo pretende il pagamento del complessivo importo di € 105.901,15 riferito a 23 cartelle di pagamento, due avvisi di addebito e un avviso di accertamento, come meglio specificati nella parte motiva. Nella fase cautelare, il Collegio ha rigettato l'istanza di sospensione degli effetti del provvedimento impugnato. L'Agenzia delle Entrate- Riscossione si è costituita dopo la fase cautelare con memoria di controdeduzioni. Alla odierna udienza pubblica, le parti hanno concluso come da verbale. La
Corte si è quindi ritirata in camera di consiglio per deliberare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Oggetto dell'atto di intimazione impugnato sono:
1. cartella n. 108 2011 0010046933000 notificata il 4.01.2012, di importo pari a € 4.746,19 comprensivo di interessi di mora e sanzioni, riferita a IRPEF, Addizionali Irpef e IVA non versate nell'anno 2008;
2. cartella n. 108 2012 0004271017000 notificata il 27.11.2012, di importo pari a € 59,96 comprensivo di interessi di mora e sanzioni, riferita a Diritti annuali Camera di commercio non versati nell'anno nel 2009;
3. cartella n. 108 2013 0000382171000 notificata l'1.02.2013, di importo pari a € 15.723,11 comprensivo di interessi di mora e sanzioni, riferita a IRPEF, Addizionali Irpef e IVA non versate nell'anno 2009;
4. cartella n. 108 2014 0000635880000 notificata il 2.05.2014, di importo pari a € 2.629,61 comprensivo di interessi di mora e sanzioni, riferita a IRPEF, Addizionali Irpef e IVA non versate nell'anno 2010;
5. cartella n. 108 20140002558859000 notificata il 16.07.2014, di importo pari a € 2.171,56 comprensivo di interessi di mora e sanzioni, riferita a premio INAIL non versato per gli anni 2012, 2013 e 2014;
6. cartella n. 108 2015 0006105273000 notificata il 7.01.2016, di importo pari a € 3.829,63 comprensivo di interessi di mora e sanzioni, riferita a Ritenute Irpef, Addizionali su ritenute Irpef e IVA non versate nell'anno
2012;
7. cartella n. 108 2016 0002412348000 notificata il 28.04.2016, di importo pari a € 166,92 comprensivo di interessi di mora e sanzioni, riferita a Diritto annuale Camera di commercio non versato nell'anno 2012;
8. cartella n. 108 2016 0004567423000 notificata l'8.06.2016, di importo pari a € 354,02 comprensivo di interessi di mora e sanzioni, riferita a Imposta di registro non versata nel 2014;
9. cartella n. 108 2016 0009488133000 notificata il 20.09.2016, di importo pari a € 537,25 comprensivo di interessi di mora e sanzioni, riferita a Premio INAIL 2015 e 2016;
10. cartella n. 108 2017 0000415962000 notificata l'8.04.2017, di importo pari a € 293,64 comprensivo di interessi di mora e sanzioni, riferita a Diritto annuale Camera di commercio non versato negli anni 2013 e 2014;
11. cartella n. 108 2017 0007980405000 notificata il 9.10.2017, di importo pari a € 695,62 comprensivo di interessi di mora e sanzioni, riferita a premio INAIL non versato per gli anni 2016 e 2017; 12. cartella n. 108 2017 0010583690000 notificata il 7.02.2018, di importo pari a € 176,24 comprensivo di interessi di mora e sanzioni, riferita a premio INAIL non versato 2017;
13. cartella n. 108 2018 0003475847000 notificata l'8.09.2018, di importo pari a € 506,48 comprensivo di interessi di mora e sanzioni, riferita a premio INAIL non versato nel 2017 e 2018;
- ruolo emesso da Regione Abruzzo per l'importo di € 161,89 comprensivo di interessi di mora e sanzioni, riferito a Tasse automobilistiche 2013 e 2014;
14. cartella n. 108 2019 0000304025000 notificata il 13.03.2019, di importo pari a € 173,80 comprensivo di interessi di mora e sanzioni, riferita a premio INAIL non versato nel 2018;
15. cartella n. 108 2019 0002269456000 notificata il 6.04.2019, di importo pari a € 95,00 comprensivo di interessi di mora e sanzioni, riferita a Diritti Camera commercio anno 2015;
16. cartella n. 108 2019 0010457807000 notificata l'8.11.2019, di importo pari a € 490,49 comprensivo di interessi di mora e sanzioni, riferita a premio INAIL non versato nel 2018;
17. cartella n. 108 2020 0012502267000 notificata il 25.07.2022, di importo pari a € 940,88 comprensivo di interessi di mora e sanzioni, riferita a premio INAIL non versato nel 2019;
18. cartella n. 108 2021 0009066510000 notificata il 4.07.2023, di importo pari a € 884,53 comprensivo di interessi di mora e sanzioni, riferita a premio INAIL non versato nel 2020;
19. cartella n. 108 2022 0002632206000 notificata il 25.07.2022, di importo pari a € 350,07 comprensivo di interessi di mora e sanzioni, riferita a contravvenzione CdS del 2018;
20. cartella n. 108 2022 0004349264000 notificata il 17.10.2022, di importo pari a € 865,45 comprensivo di interessi di mora e sanzioni, riferita a premio INAIL non versato nel 2021;
21. cartella n. 108 2023 0003364760000 notificata il 4.07.2023, di importo pari a € 414,27 comprensivo di interessi di mora e sanzioni, riferita a premio INAIL non versato nel 2022;
22. cartella n. 108 2023 0006321857000 notificata il 4.07.2023, di importo pari a € 88,07 comprensivo di interessi di mora e sanzioni, riferita a tassa automobilistica non versata nel 2017;
23. cartella n. 108 2023 0017268563000 notificata il 15.11.2023, di importo pari a € 409,42 comprensivo di interessi di mora e sanzioni, riferita a premio INAIL non versato nel 2022;
24. avviso di addebito n. 408 2016 0000469952000 notificato il 13.05.2016, di importo pari a € 2.319,71 comprensivo di somme aggiuntive, riferito a tributi I.V.S. non versati nel 2015;
25. avviso di addebito n. 408 2017 0000582141000 notificato il 5.01.2018, di importo pari a € 170,43 comprensivo di somme aggiuntive, riferito a tributi I.V.S. non versati nel 2011;
26. avviso di addebito n. 408 2019 0002277939000 notificato il 29.01.2020, di importo pari a € 10.980,68 comprensivo di somme aggiuntive, riferito a accertamento su omesso versamento I.V.S. ecc. minimale, anno
2013;
27. avviso di accertamento n. TA901P200505/2018 notificato il 31.12.2018, di importo pari a € 55.142,74 comprensivo di interessi di mora e sanzioni, riferita a IRPEF, Addizionali Irpef e IVA non versate nell'anno 2013.
2. Ricorrente_1 contesta il diritto dell'Agenzia Riscossione di Teramo di intraprendere azione esecutiva affermando l'intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere i tributi, ritenuta applicabile quella quiquennale non soltanto relativamente alle sanzioni e agli interessi, ma anche con riferimento ai crediti erariali Irpef, Iva,
Irap e Ires, e quella triennale per le tasse automobilistiche. Il ricorrente in aggiunta osserva che, non avendo controparte provveduto alla notifica di atti idonei ad interrompere il decorso del termine, l'atto di intimazione impugnato in questa sede è da ritenersi radicalmente nullo;
e cita a questo proposito Cass. Sent. n. 30632 del 23 novembre 2018, oltre a giurisprudenza di merito.
3. Precisa il ricorrente che, nel caso che qui occupa, è maturata la prescrizione limitatamente alle seguenti cartelle:
A. cartella n. 108 2011 0010046933000 notificata il 4.01.2012, di importo pari a € 4.746,19, di cui al precedente punto 1, prescritta a gennaio 2017;
B. cartella n. 108 2012 0004271017000 notificata il 27.11.2012, di importo pari a € 59,96, di cui al precedente punto 2, prescritta a novembre 2017;
C. cartella n. 108 2013 0000382171000 notificata l'1.02.2013, di importo pari a € 15.723,11, di cui al precedente punto 3, prescritta a febbraio 2018;
D. cartella n. 108 2014 0000635880000 notificata il 2.05.2014, di importo pari a € 2.629,61 di cui al precedente punto 4, prescritta a maggio 2019;
E. cartella n. 108 20140002558859000 notificata il 16.07.2014, di importo pari a € 2.171,56 di cui al precedente punto 5, prescritta a luglio 2019;
F. cartella n. 108 2015 0006105273000 notificata il 7.01.2016, di importo pari a € 3.829,63 di cui al precedente punto 6, prescritta a gennaio 2021;
G. cartella n. 108 2016 0002412348000 notificata il 28.04.2016, di importo pari a € 166,92 di cui al precedente punto 7, prescritta ad aprile 2021;
H. cartella n. 108 2016 0004567423000 notificata l'8.06.2016, di importo pari a € 354,02 di cui al precedente punto 8, prescritta a giugno 2021;
I. cartella n. 108 2016 0009488133000 notificata il 20.09.2016, di importo pari a € 537,25 di cui al precedente punto 9, prescritta a settembre 2021;
J. cartella n. 108 2017 0000415962000 notificata l'8.04.2017, di importo pari a € 293,64 di cui al precedente punto 10, prescritta ad aprile 2022;
K. cartella n. 108 2017 0007980405000 notificata il 9.10.2017, di importo pari a € 695,62 di cui al precedente punto 11, prescritta a ottobre 2022;
L. cartella n. 108 2017 0010583690000 notificata il 7.02.2018, di importo pari a € 176,24 di cui al precedente punto 12, prescritta a febbraio 2023;
M. cartella n. 108 2018 0003475847000 notificata l'8.09.2018, di importo pari a € 506,48 oltre € 161,89
Tasse automobilistiche 2013, di cui al precedente punto 13, prescritta a settembre 2023;
N. cartella n. 108 2019 0000304025000 notificata il 13.03.2019, di importo pari a € 173,80 di cui al precedente punto 14, prescritta a marzo 2024;
O. cartella n. 108 2019 0002269456000 notificata il 6.04.2019, di importo pari a € 95,00 di cui al precedente punto 15, prescritta ad aprile 2024;
P. cartella n. 108 2019 0010457807000 notificata l'8.11.2019, di importo pari a € 490,49 di cui al precedente punto 16, prescritta a novembre 2024;
Q. cartella n. 108 2023 0006321857000 notificata il 4.07.2023, di importo pari a € 88,07 di cui al precedente punto 22, trattandosi di tasse automobilistiche la cui prescrizione è di tre anni, prescritta ancor prima della notifica della cartella;
R. avviso di addebito n. 408 2016 0000469952000 notificato il 13.05.2016, di importo pari a € 2.319,71 di cui al precedente punto 24, prescritto a maggio 2021;
S. avviso di addebito n. 408 2017 0000582141000 notificato il 5.01.2018, di importo pari a € 170,43 di cui al precedente punto 25, prescritto a gennaio 2023;
T. avviso di addebito n. 408 2019 0002277939000 notificato il 29.01.2020, di importo pari a € 10.980,68 di cui al precedente punto 26, prescritto a gennaio 2025. Inoltre, trattandosi di contributi previdenziali, la prescrizione si era già perfezionata nel quinquennio successivo al periodo d'imposta (2013), ovvero, nel 2018;
U. avviso di accertamento n. TA901P200505/2018 notificato il 31.12.2018, di importo pari a € 55.142,74 di cui al precedente punto 27, prescritto a dicembre 2023.
4. Parte ricorrente formula quindi le seguenti conclusioni: in via principale, accertata e dichiarata l'intervenuta prescrizione estintiva delle cartelle di pagamento elencate dalla lettera A alla lettera U, annullare l'intimazione di pagamento n. 108 2025 90007455 54/000, notificata il 19.03.2025; in via subordinata, accertata e dichiarata l'intervenuta prescrizione degli oneri accessori, quali interessi e sanzioni applicati per omesso versamento dei tributi, annullare l'intimazione di pagamento n. 108 2025 90007455 54/000, per riduzione del quantum.
Con vittoria di spese diritti e onorari da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
5. La resistente Agenzia Entrate-Riscossione di Teramo chiede, in via principale e preliminare, in rito, la declaratoria di inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 21 D.Lgs 546/92, siccome tardivo, dal momento che l'impugnazione avverso l'intimazione di pagamento, notificata in data 19/03/2025, è stata notificata all'Ufficio in data 04/08/2025.
5.1. Sempre in via principale, preliminare e pregiudiziale, insiste per la declaratoria di difetto di giurisdizione quanto:
a) alle seguenti cartelle di pagamento n. 10820140002558859000; n. 10820160009488133000; n.
10820170007980405000; n. 10820170010583690000; n. 10820180003475847000 in parte qua;
n.
10820190000304025000; n. 10820190010457807000; n. 10820200012502267000; n. 10820210009066510000;
n. 10820220002632206000; n. 10820220004349264000; n. 10820230003364760000; n. 10820230017268563000;
b) tre avvisi di addebito.
La ragione è in ciò, che:
- le cartelle di pagamento n. 10820140002558859000, n. 10820160009488133000, n.
10820170007980405000, n. 10820170010583690000, n. 10820180003475847000 in parte qua, n.
10820190000304025000, n. 10820190010457807000, n. 10820200012502267000, n. 10820210009066510000,
n. 10820220004349264000, n. 10820230003364760000 e n. 10820230017268563000 risultano iscritte a ruolo dall'I.N.A.I.L. Sede di Teramo per Premi, interessi e sanzioni, sicchè la giurisdizione spetta al Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Teramo;
- la cartella di pagamento n. 10820220002632206000 risulta iscritta a ruolo dal Comune di Morro d'Oro per
Contravvenzione al Codice della Strada ex L. 689-81, sicchè la giurisdizione spetta al Giudice di Pace di
Teramo;
- gli avvisi di addebito n. 40820160000469952000, n. 40820170000582141000 e n. 40820190002277939000 sono relativi ad iscrizioni a ruolo effettuate dall'I.N.P.S. Sede di Teramo per Contributi I.V.S. e somme aggiuntive, sicchè la giurisdizione spetta al Giudice del Lavoro del Tribunale di Teramo.
5.2. Segue ulteriore eccezione, questa volta di incompetenza per territorio ex art. 4, Dlgs 546/92, di questa
Corte di Giustizia Tributaria in relazione alle cartelle di pagamento n. 10820120004281017000, n.
10820160002412348000, n. 10820170000415962000, n. 10820180003475847000 in parte qua, n.
10820190002269456000 e n. 10820230006321857000, per le seguenti ragioni:
- le cartelle di pagamento n. 10820120004281017000, n. 10820160002412348000, n.
10820170000415962000 e n. 10820190002269456000 sono relative ad iscrizioni a ruolo della Camera di
Commercio del Gran Sasso d'Italia per Contributi Camerali, sicchè sarebbe competente la Corte di Giustizia
Tributaria di Primo Grado dell'Aquila;
- le cartelle di pagamento n. 10820180003475847000 in parte qua e n. n. 10820230006321857000 sono relative ad iscrizioni a ruolo della Regione Abruzzo per Tassa automobilistica, sicchè sarebbe competente la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado dell'Aquila.
5.3. Nel merito, si afferma la palese infondatezza del ricorso tanto in fatto quanto in diritto e se ne chiede il rigetto.
5.4. Relativamente all'eccezione di intervenuta prescrizione, se ne fa rilevare l'assoluta genericità e non
“analiticità”.
5.5. Circa la durata del termine di prescrizione, l'Ufficio afferma, quanto ai crediti erariali così come a quelli per contributi camerali, essere essa decennale ex art. 2946 c.c., tanto per la sorte capitale quanto per le relative sanzioni ed interessi;
e cita giurisprudenza di legittimità e di merito, osservando come si prescrivano in cinque anni solo i crediti per i quali la legge dispone espressamente un termine breve di prescrizione e argomentando a contrario dall'art. 20, comma 5, D.Lgs 112/1999, a mente del quale “per le entrate tributarie dello Stato l'Ufficio, qualora venga a conoscenza di nuovi elementi reddituali o patrimoniali riferibili allo stesso soggetto, può reiscrivere a ruolo le somme già discaricate, purchè non sia decorso il termine di prescrizione decennale”.
5.5.1. Nella fattispecie, l'Ufficio osserva che nessun termine prescrizionale risulta essersi concretizzato, in quanto i crediti sottesi alle prefate cartelle di pagamento ed al prefato avviso di accertamento, così come i crediti sottesi agli atti successivi relativi alle stesse ed allo stesso, devono considerarsi “cristallizzati” al momento della loro notifica, ed ogni doglianza al riguardo, anche in ordine alla presunta prescrizione, deve considerarsi palesemente inammissibile ed altresì palesemente infondata, tenuto conto del tempo intercorso tra gli atti interruttivi notificati all'odierno ricorrente e quello impugnato (viene citata giurisprudenza di legittimità).
5.5.2. Tenuto quindi conto della data di notifica delle cartelle di pagamento e dell'avviso di accertamento, della data di notifica dei relativi atti interruttivi, delle sospensioni disposte ex lege dei termini prescrizionali
(di cui al successivo paragrafo 5.7.), del dies ad quem indicato dalla stessa parte ricorrente (di cui al successivo paragrafo 5.6.) e di quanto ampiamente stabilito dalla giurisprudenza, l'Agenzia Entrate-
Riscossione afferma che nel caso di specie non può essersi concretizzato alcun termine di prescrizione.
5.6. Si argomenta quindi nel senso che il dies a quo del termine prescrizionale deve computarsi partendo dal sessantesimo giorno successivo alla notifica delle cartelle di pagamento n. 10820110010046933000, n.
10820120004281017000, n. 10820130000382171000, n. 10820140000635880000, n. 10820150006105273000,
n. 10820160002412348000, n. 10820160004567423000, n. 10820170000415962000, n. 10820180003475847000 in parte qua, n. 10820190002269456000 e n. 10820230006321857000 e dell'avviso di accertamento n.
TA901P200505/2018.
E si evidenzia che:
- la cartella di pagamento n. 10820110010046933000 risulta notificata all'odierno ricorrente in data
04/01/2012;
- la cartella di pagamento n. 10820120004281017000 risulta notificata all'odierno ricorrente in data
27/11/2012;
- la cartella di pagamento n. 10820130000382171000 risulta notificata all'odierno ricorrente in data
01/02/2013;
- la cartella di pagamento n. 10820140000635880000 risulta notificata all'odierno ricorrente in data
02/05/2014;
- la cartella di pagamento n. 10820150006105273000 risulta notificata all'odierno ricorrente in data
07/01/2016;
- la cartella di pagamento n. 10820160002412348000 risulta notificata all'odierno ricorrente in data
28/04/2016;
- la cartella di pagamento n. 10820160004567423000 risulta notificata all'odierno ricorrente in data
08/06/2016;
- la cartella di pagamento n. 10820170000415962000 risulta notificata all'odierno ricorrente in data
08/04/2017;
- la cartella di pagamento n. 10820180003475847000 risulta notificata all'odierno ricorrente in data
08/09/2018;
- la cartella di pagamento n. 10820190002269456000 risulta notificata all'odierno ricorrente in data
06/04/2019;
- la cartella di pagamento n. 10820230006321857000 risulta notificata all'odierno ricorrente in data
04/07/2023;
- l'avviso di accertamento n. TA901P200505/2018 risulta notificato all'odierno ricorrente in data 31/12/2018, giusta quanto indicato nel relativo estratto di ruolo dall'Ente impositore.
A sua volta, il dies ad quem, si nota, coincide con la data di notifica dell'atto impugnato, avvenuta il 19/03/2025.
5.7. Sempre con riferimento alla eccezione di intervenuta prescrizione dedotta dal ricorrente, parte resistente rammenta che occorre tenere conto delle norme che prevedono fattispecie di sospensione e interruzione del termine prescrizionale.
5.7.1. Quanto alle prime, si ricorda:
- la sospensione dei termini per la riscossione e, quindi, dei termini prescrizionali, ex art. 1, comma 622, L. 27/12/2013 n. 147, prevista per la definizione agevolata dei ruoli ed avvisi esecutivi ex art. 1, commi da n.
618 a n. 624, L. 27/12/2013 n. 147 (Legge di stabilità), che ha previsto il condono degli interessi delle cartelle erariali di pagamento;
inizialmente il termine previsto era quello dall'01/01/14 al 15/03/14, ex art. 1, Comma
623, L. 27/12/2013 n. 147, poi prorogato al 15/06/2014 ex art. 2, Comma 1), lett. d), D.L. n. 16 del 2014; parte resistente precisa che in tutto il citato periodo all'Agente della Riscossione risultava inibita ogni attività di recupero coattivo delle somme iscritte a ruolo a qualsiasi titolo, dato ciò il decorso del termine di prescrizione si interrompe il 31/12/13 ed il dies a quo, ex art. 2935 C.C., ricomincia a decorrere dal 16/06/2014;
- la sospensione dei termini di prescrizione dal giorno 08/03/2020 al giorno 31/08/2021 ex art. 68, D.L. n.
18/2020 per far fronte all'epidemia da Covid-19; giova precisare che in tutto il prefato periodo all'Agente della Riscossione risultava inibita ogni attività di recupero coattivo delle somme iscritte a ruolo a qualsiasi titolo, dato ciò il decorso del termine di prescrizione si interrompe il 07/03/2020 ed il dies a quo, ex art. 2935
C.C., ricomincia a decorrere dall'01/09/2021.
5.7.2. Quanto alle seconde, si evidenzia che:
- in data 29/07/2019 risulta presentata dall'odierno ricorrente una dichiarazione di adesione alla definizione per estinzione dei debiti “saldo e stralcio” sottesa anche alle cartelle di pagamento n.
10820110010046933000, n. 10820120004281017000, n. 10820130000382171000, n. 10820140000635880000,
n. 10820150006105273000, n. 10820160002412348000, n. 10820160004567423000 e n.
10820170000415962000, per cui, al riguardo, si sarebbe determinata inversione dell'onere della prova;
- in data 30/11/2021 risulta notificata all'odierno ricorrente l'intimazione di pagamento n.
10820219000283862000 sottesa anche alle cartelle di pagamento n. 10820110010046933000, n.
10820120004281017000, n. 10820130000382171000, n. 10820140000635880000, n. 10820150006105273000,
n. 10820160002412348000, n. 10820160004567423000, n. 10820170000415962000, n. 10820180003475847000
e n. 10820190002269456000;
- in data 17/10/2022 risulta notificata all'odierno ricorrente la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 10876202200000891000 sottesa anche alle cartelle di pagamento n. 10820140000635880000, n.
10820150006105273000, n. 10820160002412348000, n. 10820160004567423000, n. 10820170000415962000,
n. 10820180003475847000 e n. 10820190002269456000 ed all'avviso di accertamento n.
TA901P200505/2018;
- in data 07/08/2023 risulta notificato all'odierno ricorrente un rimborso e proposta di compensazione ex art. 28-ter DPR 602/73 sottesa anche alle cartelle di pagamento n. 10820110010046933000, n.
10820120004281017000, n. 10820130000382171000, n. 10820140000635880000, n. 10820150006105273000,
n. 10820160002412348000, n. 10820160004567423000, n. 10820170000415962000, n. 10820180003475847000
e n. 10820190002269456000 ed all'avviso di accertamento n. TA901P200505/2018;
- in data 15/11/2023 risulta notificata all'odierno ricorrente l'intimazione di pagamento n.
10820239002507538000 sottesa anche alle cartelle di pagamento n. 10820110010046933000, n.
10820120004281017000, n. 10820130000382171000, n. 10820140000635880000, n. 10820150006105273000,
n. 10820160002412348000, n. 10820160004567423000, n. 10820170000415962000, n. 10820180003475847000
e n. 10820190002269456000 ed all'avviso di accertamento n. TA901P200505/2018;
- in data 24/06/2025 risultano effettuati dei pagamenti parziali dei crediti sottesi alle cartelle di pagamento n. 10820110010046933000, n. 10820120004281017000 e n. 10820130000382171000.
5.8. Parte resistente, conclude quindi chiedendo che la Corte di Giustizia voglia: in via principale, preliminare e pregiudiziale dichiarare inammissibile il ricorso;
ugualmente in via principale, preliminare e pregiudiziale, dichiarare la propria carenza di giurisdizione relativamente alle cartelle di pagamento n.
10820140002558859000, n. 10820160009488133000, n. 10820170007980405000, n. 10820170010583690000, n. 10820180003475847000 in parte qua, n. 10820190000304025000, n. 10820190010457807000, n.
10820200012502267000, n. 10820210009066510000, n. 10820220004349264000, n. 10820230003364760000
e n. 10820230017268563000 ed agli avvisi di addebito n. 40820160000469952000, n.
40820170000582141000 e n. 40820190002277939000 a favore del Giudice del Lavoro dell'On.le Tribunale di Teramo e relativamente alla cartella di pagamento n. 10820220002632206000 a favore del Giudice di
Pace di Teramo;
ancora in via principale, preliminare e pregiudiziale, dichiarare la propria incompetenza territoriale relativamente alle cartelle di pagamento n. 10820120004281017000, n. 10820160002412348000,
n. 10820170000415962000, n. 10820180003475847000 in parte qua, n. 10820190002269456000 e n.
10820230006321857000 a favore della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado dell'Aquila; nel merito, rigettare il ricorso proposto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione perché totalmente infondato sia in fatto che in diritto. Con vittoria di spese da liquidarsi ex art. 15, D.Lgs 546/92.
5.9. Osserva la Corte quanto segue.
5.9.1. L'eccezione della resistente di inammissibilità per tardività del ricorso è fondata.
Essa, siccome litis impediens ingressum, va esaminata prima di ogni altra e il suo accoglimento è assorbente di ogni altra questione in rito.
Risulta dagli atti che l'impugnazione dell'intimazione di pagamento è tardiva ex art. 21 Dlgs. 546/1992, in quanto l'atto è stato notificato al ricorrente in data 19/03/2025, mentre il ricorso avverso di esso risulta notificato alla attuale resistente via pec soltanto in data 04/08/2025 e poi depositato in cancelleria due giorni dopo.
A mente dell'art. 21 comma 1 Dlgs. 546/1992, il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto.
In assenza di ulteriori deduzioni/giustificazioni da parte del ricorrente, trattandosi di termine perentorio, stabilito dalla legge a pena di decadenza, il suo mancato rispetto determina ipso iure la declaratoria di inammissibilità del ricorso presentato da Ricorrente_1.
Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della causa, vengono liquidate in base al D.
M. 55/2014 nella misura di Euro 4.500,00 (non inclusi i compensi per la fase cautelare, dal momento che l'Agenzia Entrate-Riscossione non era costituita), oltre accessori di legge, se dovuti
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Teramo dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del grado di giudizio in favore dell'Agenzia Entrate-Riscossione, liquidate in Euro
4.500,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
Teramo, 16.2.2026 Il Presidente
Dott.ssa EN MA
Il Giudice rel. ed est.
Dott. Giovanni Cirillo