Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 26/03/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.N.R. 914/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERMO
In composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott.ssa Lucia Rocchi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I grado iscritta al N° 914 del Ruolo Generale dell'anno 2021 trattenuta in decisione alla udienza del 28/11/2024, scaduti in data 18/2/2025 i termini di cui agli artt.
190-281 quinquies c.p.c., promossa da:
(già ) (C.F. ), Controparte_1 CP_2 P.IVA_1
(C.F. , CP_3 P.IVA_2 Controparte_4
(C.F. rappresentate e difese dall'Avv. Nullo Palazzetti, giusta procura alle liti P.IVA_3 depositata telematicamente in allegato all'atto di citazione;
-attore-
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Marzola, giusta CP_5 P.IVA_4 procura alle liti depositata telematicamente in data 27/11/2024;
-attore-
CONTRO
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Emilio CP_6 P.IVA_5
Conti, giusta procura alle liti depositata telematicamente in allegato alla comparsa di risposta;
- convenuto -
1
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_7 P.IVA_6
Villeado Craia, giusta procura alle liti depositata telematicamente in allegato alla comparsa di risposta;
- convenuto -
ED ALTRESI' CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_8 P.IVA_7
Giuseppe Grillo, giusta procura alle liti depositata telematicamente in allegato alla comparsa di risposta;
- convenuto -
CON L'INTERVENTO DI
(C.F. – cessionaria del credito vantato da CP_9 P.IVA_8 CP_8
- rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Grillo, giusta procura alle liti depositata
[...] telematicamente in allegato all'atto di intervento;
-intervenuto-
E CON L'INTERVENTO DI
(C.F. ) - cessionaria del credito vantato Controparte_10 P.IVA_9 da - rappresentata e difesa dall'Avv. Umberto Giannola, Controparte_11 giusta procura alle liti depositata telematicamente in allegato all'atto di intervento;
-intervenuto-
***
OGGETTO: “opposizione all'esecuzione ex art. 615 co. 2 c.p.c.”
***
CONCLUSIONI
Alla udienza del 28/11/2024 i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come segue:
2 Per (GIÀ ), e Controparte_1 CP_2 CP_12 nessuno è comparso;
si intendono Controparte_4 richiamate le conclusioni in precedenza rassegnate (cfr. Cass. n. 5018/2014), come modificate nella memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c. e di seguito riportate “Piaccia all'Ecc.mo
Tribunale di Fermo adito, ex contrariis reiectis: in via preliminare e cautelare : sospendere la esecutività del titolo esecutivo azionato (contratto di mutuo rep. 29495 - racc.9169 del 19.12.2008 per atto Notar
revocando la ordinanza del Giudice dell'esecuzione (8.3.2021/17.3.2021) ritenendo Persona_1 sussistenti i gravi motivi sia in ordine al fumus boni juris sia al periculum in mora, come già indicati nei precedenti atti, in accoglimento di ogni motivo di opposizione (carenza e/o omessa prova di titolarità sostanziale del credito – difetto di legittimazione ad agire – nullità del mutuo fondiario per violazione del limite di finanziabilità – mancanza di causa concreta - inesistenza di valido titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c.
– imminenza della vendita del compendio pignorato – carenzxa di legittimazione ad agire e di valida procura alle liti); nel merito : in accoglimento dei motivi di fatto e di diritto descritti in narrativa, - dichiarare che la non ha la titolarità sostanziale del credito azionato in sede esecutiva o comunque non ne Controparte_6 ha fornito la prova e per la conseguenza dichiarare la nullità, l'inesistenza e/o l'inefficacia del titolo esecutivo, dell'atto di precetto notificato il 4 ottobre 2017 e dell'atto di pignoramento immobiliare notificato il 4 dicembre 2017 e di tutti gli atti conseguenti e dichiarare la estinzione della procedura esecutiva n. 245/2017
R.E. IMM., ordinando la cancellazione delle ipoteche iscritte sui beni esecutati;
- dichiarare, altresì, il difetto di legittimazione ad agire della in sede esecutiva e la nullità ed inefficacia della procura alle CP_6 liti e di conseguenza dichiarare estinta la procedura esecutiva n. 245/2017 R.E. IMM. - dichiarare la nullità del titolo esecutivo (mutuo fondiario stipulato per atto Notar di rep. Persona_1 CP_11
29495 e racc. 9169 in data 19.12.2008) per il superamento del limite di finanziabilità imposto dall'art. 38 co. 2 del T.U.B. dichiarando la nullità del precetto notificato il 4 ottobre 2017 e del pignoramento notificato il 4 dicembre 2017 e di tutti gli atti conseguenti;
- dichiarare che, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1813, 1814, 832, del codice civile nonché ai sensi degli artt. 1325 e 1418 del c.c., dell'art. 38 D.Lgs
1.9.1993 n. 385 e dell'art. 474 c.p.c., il titolo esecutivo (contratto di finanziamento del 19.12.2008 rep. n.
29495 e racc. 9169 Notar di su cui si fonda la procedura espropriativa n. Persona_1 CP_11
245/2017 R.E.Imm. di codesto tribunale, è inesistente o quantomeno nullo ovvero condizionato ed, in quanto tale, non costituisce titolo esecutivo idoneo ad essere azionato esecutivamente contro le società opponenti;
- e per la conseguenza dichiarare che nessuna somma di denaro è dovuta da parte delle società opponenti in ragione del mutuo fondiario stipulato per atto Notar di rep. Persona_1 CP_11
3 29495 e racc. 9169 in data 19.12.2008, impugnato con il presente atto. - dichiarare altresì, che la procedura espropriativa immobiliare n. 245/2017 R.G.E.Imm. è illegittima ed improcedibile, disponendone la immediata estinzione e conseguentemente ordinare la cancellazione della trascrizione del pignoramento immobiliare effettuata presso l'Agenzia del Territorio in data14.12.2017 al n. 9543 R.G. e al n. 6797
R.P. nonché la cancellazione della ipoteca iscritta in data 23.12.2008 presso l'Agenzia del Territorio di
Ascoli Piceno, Sezione distaccata di al n. 2607 reg. part.; - dichiarare la illegittimità della CP_11 acquisizione dei frutti pendenti come disposta in sede esecutiva disponendo la restituzione di essi ai terzi esecutati;
- disporre che le spese di esecuzione rimangano a carico del creditore procedente o di chi le ha anticipate;
Nel merito ed in via meramente prudenziale e subordinata : le conclusione di merito di cui sopra vengono reiterate quantomeno per l'importo di euro 16.652.666,37 relativo alla operazione di apparente ripianamento delle debitorie, dichiarando che detto importo non è dovuto per tutti i motivi in fatto ed in diritto dedotti in narrativa. Con riserva di introdurre autonoma azione giudiziale per il risarcimento di tutti i danni cagionati essendo allo stato impossibile determinarne il quantum. Voglia altresì, respingere ogni domanda ed eccezione avversaria ivi compresa quella ex art. 1424 c.c. di conversione dell'atto nullo e di difetto di interesse ad agire di questa parte per pendenza di reclamo e di inammissibilità. Vinte gli onorari e spese di lite”;
Per il difensore “precisa le conclusioni come da foglio di precisazione delle conclusioni CP_5 depositato in data 27/11/2024, chiedendo assegnarsi i termini ex art. 190 c.p.c.”; si riportano di seguito le conclusioni richiamate “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Fermo adito, ex contrariis reiectis: in via preliminare e cautelare : sospendere la esecutività del titolo esecutivo azionato (contratto di mutuo rep.
29495 - racc. 9169 del 19.12.2008 per atto Notar revocando la ordinanza del Persona_1
Giudice dell'esecuzione (8.3.2021/17.3.2021) ritenendo sussistenti i gravi motivi sia in ordine al fumus boni juris sia al periculum in mora, come già indicati nei precedenti atti, in accoglimento di ogni motivo di opposizione (carenza e/o omessa prova di titolarità sostanziale del credito – difetto di legittimazione ad agire
– nullità del mutuo fondiario per violazione del limite di finanziabilità – mancanza di causa concreta - inesistenza di valido titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. – imminenza della vendita del compendio pignorato – carenza di legittimazione ad agire e di valida procura alle liti); nel merito : in accoglimento dei motivi di fatto e di diritto descritti in narrativa, - dichiarare che la non ha la titolarità sostanziale del Controparte_6 credito azionato in sede esecutiva o comunque non ne ha fornito la prova e per la conseguenza dichiarare la nullità, l'inesistenza e/o l'inefficacia del titolo esecutivo, dell'atto di precetto notificato il 4 ottobre 2017 e dell'atto di pignoramento immobiliare notificato il 4 dicembre 2017 e di tutti gli atti conseguenti e dichiarare la estinzione della procedura esecutiva n. 245/2017 R.E. IMM., ordinando la cancellazione delle ipoteche
4 iscritte sui beni esecutati;
- dichiarare, altresì, il difetto di legittimazione ad agire della in CP_6 sede esecutiva e la nullità ed inefficacia della procura alle liti e di conseguenza dichiarare estinta la procedura esecutiva n. 245/2017 R.E. IMM.; - dichiarare la nullità del titolo esecutivo (mutuo fondiario stipulato per atto Notar di rep. 29495 e racc. 9169 in data 19.12.2008) per il Persona_1 CP_11 superamento del limite di finanziabilità imposto dall'art. 38 co. 2 del T.U.B. dichiarando la nullità del precetto notificato il 4 ottobre 2017 e del pignoramento notificato il 4 dicembre 2017 e di tutti gli atti conseguenti;
- dichiarare che, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1813, 1814, 832, del codice civile nonché ai sensi degli artt. 1325 e 1418 del c.c., dell'art. 38 D.Lgs 1.9.1993 n. 385 e dell'art. 474 c.p.c., il titolo esecutivo (contratto di finanziamento del 19.12.2008 rep. n. 29495 e racc. 9169 Notar
[...] di su cui si fonda la procedura espropriativa n. 245/2017 R.E.Imm. di codesto Persona_1 CP_11 tribunale, è inesistente o quantomeno nullo ovvero condizionato ed, in quanto tale, non costituisce titolo esecutivo idoneo ad essere azionato esecutivamente contro la società opponente - e per la CP_5 conseguenza dichiarare che nessuna somma di denaro è dovuta da parte della società opponente in CP_5 ragione del mutuo fondiario stipulato per atto Notar di rep. 29495 e racc. Persona_1 CP_11
9169 in data 19.12.2008, impugnato con il presente atto;
- dichiarare altresì, che la procedura espropriativa immobiliare n. 245/2017 R.G.E.Imm. è illegittima ed improcedibile, disponendone la immediata estinzione e conseguentemente ordinare la cancellazione della trascrizione del pignoramento immobiliare effettuata presso l'Agenzia del Territorio in data 14.12.2017 al n. 9543 R.G. e al n. 6797 R.P. nonché la cancellazione della ipoteca iscritta in data 23.12.2008 presso l'Agenzia del Territorio di Ascoli Piceno, Sezione distaccata di al n. 2607 reg. part.; - dichiarare la illegittimità della acquisizione dei frutti pendenti come CP_11 disposta in sede esecutiva disponendo la restituzione di essi al terzo esecutato - disporre che le CP_5 spese di esecuzione rimangano a carico del creditore procedente o di chi le ha anticipate;
Nel merito ed in via meramente prudenziale e subordinata : le conclusioni di merito di cui sopra vengono reiterate quantomeno per l'importo di euro 16.652.666,37 relativo alla operazione di apparente ripianamento delle debitorie, dichiarando che detto importo non è dovuto per tutti i motivi in fatto ed in diritto dedotti in narrativa. Con riserva di introdurre autonoma azione giudiziale per il risarcimento di tutti i danni cagionati essendo allo stato impossibile determinarne il quantum. Voglia altresì, respingere ogni domanda ed eccezione avversaria ivi compresa quella ex art. 1424 c.c. di conversione dell'atto nullo e di difetto di interesse ad agire di questa parte per pendenza di reclamo e di inammissibilità. Vinti gli onorari e spese di lite”.
Per il difensore ha precisato le conclusioni riportandosi a quelle CP_6 rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta;
si riportano di seguito le conclusioni
5 richiamate “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: -
Respingere, in quanto inammissibile e comunque infondata, l'istanza di sospensione del titolo proposta in via preliminare e cautelare;
- respingere nel merito tutte le domande proposte dalle opponenti per le ragioni espo-ste in narrativa. Con vittoria di spese”.
Per – cessionaria del credito originariamente vantato da Controparte_9 CP_8
- il difensore ha precisato le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nella
[...] comparsa di costituzione di seguito trascritte “Insiste nel rigetto di tutte le domande. Con vittoria di competenze di questa fase.”;
Per - cessionaria del credito originariamente vantato da Controparte_10
- il difensore “precisa le conclusioni come da foglio di precisazione Controparte_7 CP_11 delle conclusioni depositato in data 27/11/2024”, di seguito trascritte “in via preliminare e in rito, dichiarare inammissibile la istanza di sospensione, accogliere le formulate eccezioni di inammissibilità e difetto di interesse;
nel merito, - respingere per quanto di diritto e ragione le domande proposte da controparte secondo tutto quanto dedotto e precisato;
- in via subordinata e salvo gravame: respingere per quanto di diritto e ragione le domande proposte da controparte, operando la conversione del contratto e delle garanzie, confermandone la validità riconoscendo nel contempo gli obblighi di cui all'accordo di ristrutturazione secondo tutto quanto dedotto e precisato;
in via ulteriormente subordinata, - nella denegata ipotesi in cui dovessero essere riconosciuti oneri restitutori o risarcitori a favore di controparte, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva o di titolarità passiva della cessionaria in quanto oneri restitutori o risarcitori afferenti Controparte_10 unicamente alla cedente ed essendo estranei al credito de quo oggetto di cessione pro soluto in favore della cessionaria da parte della cedente Controparte_11
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato Controparte_1
(già ), ,
[...] CP_2 CP_3 Controparte_4
e hanno introdotto la fase di merito dell'opposizione ex
[...] CP_5 art. 615 co. 2 c.p.c. all'esecuzione immobiliare iscritta al RGNR 245/2017 del Tribunale di
6 Fermo (avviata nei relativi confronti da - cessionaria del credito di CP_6 CP_13
- e nella quale sono intervenuti i creditori ed
[...] Controparte_11
sulla base del mutuo ipotecario a rogito notaio rep. N. Controparte_8 Persona_1
29495 e racc. n. 9169 stipulato in data 19/12/2008) - domandando di accertare l'inammissibilità della procedura per difetto di valido titolo esecutivo.
A sostegno dell'opposizione parte attrice ha dedotto che:
− nell'anno 2008 ed altre società del “Gruppo Gironacci” hanno intrapreso CP_2
“un'operazione di ristrutturazione societari nell'ambito della quale in data 19/12/2008 hanno sottoscritto un risanamento ex art. 67, comma terzo, lettera d) l. fall. condiviso con il ceto bancario affidante (composto da , ANCONA, CARIFERMO, CP_13 Parte_1
UNICREDIT, CARISAP/oggi e BNL)”; CP_14
− in attuazione di tale piano nella medesima data del 19/12/2008 ha CP_2
sottoscritto con Banca Popolare di CO spa e Controparte_13 [...] un mutuo fondiario (a rogito notaio Controparte_11 Persona_1 rep. N. 29495 e racc. n. 9169) per la somma di euro 18.040.000,00 “destinato ad estinguere le esposizioni debitorie di tutte le società del gruppo per un ammontare di euro
16.652.666,37”;
− a garanzia del predetto rapporto le società del gruppo ( FA. CP_3 CP_15
CP_
Controparte_4 CP_5 CP_1 CP_16 CP_17
e hanno concesso ipoteca su plurimi immobili – “iscritta CP_18 Controparte_19 presso l'Agenzia del Territorio di Ascoli Piceno, Sezione distaccata di al n. 2607 reg. part. CP_11 in data 23.12.2008 per euro 36.080.000 su beni immobili del valore stimato di euro
24.500.000”;
− la somma finanziata con l'atto notarile del 19/12/2008 non è mai stata di fatto trasferita nella disponibilità della mutuataria poiché, in un primo momento riconsegnata alla in “deposito cauzionale”, quindi - Controparte_13 successivamente allo svincolo - in gran parte prelevata dalle banche per ripianare le esposizioni debitorie del gruppo, come previsto all'art. 1 del contratto (in base al quale “la Parte finanziata si obbliga ad utilizzare il finanziamento solo per sopperire a parte del proprio fabbisogno finanziario strumentale alla ristrutturazione dell'esposizione debitoria nei
7 confronti del sistema bancario, con relativa attinenza economico/finanziaria in capo all'intero
“Gruppo Gironacci”, così come definito e risultante nel piano di risanamento richiamato in premessa”);
− non avendo assolto agli obblighi di rimborso del finanziamento le CP_2
banche (odierne convenute) con raccomandata in data 29/4/2014 hanno comunicato il recesso dal contratto e successivamente avviato l'azione esecutiva iscritta al RG
245/2017 del Tribunale di Fermo;
− l'azione esecutiva è da ritenere illegittima per invalidità del mutuo fondiario (a rogito notaio rep. N. 29495 e racc. n. 9169) ed inidoneità dello stesso a Persona_1 costituire valido titolo esecutivo, per:
➢ “violazione degli artt. 1813, 1814 e 832 c.c.”, considerato che “l'operazione posta in essere dalle Banche con il contratto di finanziamento e con la Convenzione è del tutto estranea e difforme dal paradigma normativo del contratto di mutuo”, essendo finalizzata al ripianamento di passività preesistenti ed essendo priva del carattere della realità (atteso che la somma di euro 16.652.666,37 è sempre rimasta nella disponibilità delle banche);
➢ nullità del contratto di mutuo ex art. 1325 e 1418 c.c. per difetto di causa in concreto, avendo l'operazione “la sola finalità effettiva, concreta, di trasformare un credito chirografario in un credito ipotecario, munito, addirittura, di ulteriori garanzie di pegno”, in contrasto con la funzione tipica del contratto di mutuo;
➢ nullità del contratto per violazione dell'art. 38 D.Lgs. n. 385/93 non essendo stato il mutuo destinato alle finalità specifiche previste dalla norma “di finanziamento a termine garantito da ipoteca di primo grado” – essendo CP_20 stato piuttosto “utilizzato il 94% del finanziamento per raggiungere lo scopo illegittimo di conseguire un privilegio ipotecario in origine inesistente e per il 6% per le finalità del
Piano di risanamento”;
➢ inidoneità del mutuo a costituire valido titolo esecutivo per difetto di realità, non essendo state le somme erogate alla finanziata, né contestualmente alla stipula (per l'espressa previsione del deposito cauzionale), nè successivamente allo svincolo (per la destinazione al ripianamento di passività);
8 ➢ natura simulata del contratto di mutuo, sussistendo una divergenza tra il contratto esteriorizzato (mutuo) e l'assetto di interessi effettivamente voluto dai contraenti – atteso che “le somme mutuate non sono state mai erogate in concreto ma è stato posto in essere un mero giro contabile per consentire la accensione delle ipoteche e dei pegni” ed il piano di risanamento “assume il valore di controdichiarazione disvelante la reale volontà contrattuale imposta dalle Banche e subita dalle società del gruppo
”. CP_2
2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 10/9/2021 si è costituita chiedendo il rigetto dell'opposizione avversaria Controparte_11 per i seguenti motivi:
− infondatezza delle deduzioni in merito alla natura simulata del mutuo, essendo stato sottoscritto in attuazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti in precedenza intervenuto tra le parti - accordo idoneo a giustificare l'intera operazione e che, pertanto, non ha valore di “controdichiarazione”;
− infondatezza delle deduzioni in merito alla nullità del mutuo per difetto di realità
(con conseguente inidoneità dello stesso a costituire valido titolo esecutivo), avendo la parte mutuataria all'art. 2 del contratto rilasciato espressa quietanza di ricezione della somma la quale è stata accreditata sul conto n. 6161 intestato a ed CP_2 utilizzata in parte per estinguere pregresse passività, in conformità a quanto concordato;
− infondatezza dell'eccezione avversaria di nullità del mutuo per difetto di causa ex art. 1813 e 1814 c.c. dovendo la causa contrattuale essere individuata nel più ampio contesto dell'accordo di ristrutturazione dei debiti a monte;
− infondatezza delle deduzioni in merito alla violazione dell'art. 38 TUB, non essendo il mutuo fondiario un mutuo di scopo ed essendo irrilevante ai fini dell'applicabilità dell'istituto la effettiva destinazione delle somme.
3. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 21/9/2021 si è costituita (incorporante a propria volta Controparte_8 CP_21 subentrata in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo originariamente a Banca
Popolare di CO spa) chiedendo il rigetto dell'opposizione per:
9 − infondatezza delle contestazione inerente il difetto di realità del mutuo e l'inidoneità dello stesso a fungere da valido titolo esecutivo, avendo la mutuataria rilasciato quietanza della ricezione della somma (dapprima vincolata in deposito cauzionale e poi utilizzata in conformità agli accordi intervenuti tra le parti);
− infondatezza delle deduzioni in merito alla nullità del contratto, essendo stato il finanziamento erogato sulla base di un piano ex art. 67 L.Fall.
4. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 23/9/2021 si è costituita
– cessionaria del credito originariamente vantato da CP_6 Controparte_13
- chiedendo il rigetto dell'opposizione per:
− infondatezza della contestazione inerente la nullità del mutuo per violazione degli artt.
1813, 1814 e 832 c.c. - avendo la parte mutuataria rilasciato quietanza della ricezione della somma ed essendo irrilevante ai fini della traditio il fatto che le somme siano state costituite in deposito cauzionale (destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi contrattualmente pattuiti);
− infondatezza della contestazione inerente il difetto di causa del contratto e la natura simulata dell'operazione: a) essendo stato il finanziamento stipulato in attuazione del piano di risanamento in precedenza concordato tra le parti per ripianare le passività del“Gruppo Gironacci”; b) non essendo il mutuo fondiario qualificabile come mutuo di scopo;
c) essendo irrilevante, quanto alla prova della simulazione, la circostanza che a seguito del piano di risanamento il credito delle banche sia rimasto invariato pur essendo aumentate le garanzie prestate;
− infondatezza della contestazione inerente la violazione dell'art. 38 TUB avendo le parti “rispettato il requisito della fondiarietà, posto che […] il valore dei beni conferiti in garanzia è di gran lunga superiore ai venti milioni di euro e non risulta pertanto superata la soglia dell'80% stabilita dalla delibera del CICR”,
− infondatezza della contestazione inerente l'inesistenza di valido titolo esecutivo, non precludendo il deposito cauzionale della somma l'effettiva disponibilità giuridica della stessa in capo alla mutuataria.
5. Alla prima udienza del 30/9/2021 sono stati assegnati alle parti i termini ex art. 183
c.p.c. Parte attrice con la memoria ex art. 183 n.1 c.p.c., oltre a riportarsi alle difese già svolte,
10 ha eccepito: a) il superamento del limite di finanziabilità, rappresentando come – anche alla luce degli esiti delle vendite in sede esecutiva - “l'importo mutuato di euro 18.040.000,00 è pari a circa il 97% del valore dell'intero compendio immobiliare ipotecato a garanzia e viola in maniera inconfutabile il limite di finanziabilità (80%) imposto dalla normativa vigente”; b) il difetto di legittimazione di poiché “i valori di bilancio della dimostrano che l'intero CP_6 CP_6 patrimonio dell'operazione di cartolarizzazione riguardante il credito azionato viene gestito al di fuori di essa e finanziato attraverso l'emissione di titoli al portatore che vengono posti a disposizione dei sottoscrittori i quali ne diventano gli effettivi titolari [… sicchè…] è di fatto e per legge estranea a qualsiasi CP_6 eventuale diritto ed obbligo, sia attivo che passivo, afferente al credito azionato”; inoltre CP_6 non ha dimostrato l'inclusione del credito nella cessione avvenuta in proprio favore (non costituendo l'avviso di pubblicazione in Gazzetta valida prova della titolarità del credito). La convenuta con la propria memoria ex art. 183 n.2 c.p.c., in replica alle CP_6 eccezioni avversarie, ha dedotto che: a) il limite di finanziabilità, pur essendo irrilevante ai fini della validità del mutuo, risulta in specie rispettato considerato che “Il valore cauzionale deve essere individuato con riferimento alla situazione di mercato del 2008 e non certo a quella del 2021, come preteso da controparte che vorrebbe utilizzare i dati della CTU depositata nella procedura esecutiva per l'appunto nel 2021” e che i beni “all'epoca della concessione del finanziamento vennero valutati
€21.922.000 (valutazione allegata al piano attestato ex art. 67 l.f. ed effettuata dai tecnici ing.
[...]
e Geom. – all. 9) importo al quale si andava ad aggiungere quello degli Per_2 Persona_3 immobili della soc. (valore non indicato nella convenzione ma che in sede di aggiornamento nel 2011 CP_3 delle stime veniva quantificato dall'ing. in €5.085.000 quale valore commerciale ed Persona_4
€4.300.000 quale valore cauzionale – cfr. all. 10 sub G) e delle quote delle società PEEP Spa e PEEP
Italia srl costituite in pegno” – dunque il valore degli immobili pari ad euro 22.550.000 è superiore all'80% della somma finanziata;
b) quanto al dedotto difetto di legittimazione,
l'irrilevanza “del fatto che i crediti cartolarizzati siano un patrimonio separato” e l'avvenuta prova dell'inclusione del credito della cessione (come documentato dall' avviso di cessione pubblicato in Gazzetta n. 73 del 22/6/2017, dai provvedimenti della Banca d'Italia emessi nell'ambito della risoluzione della crisi di e dalla certificazione Controparte_13 notarile di inclusione del credito nella cessione). Con la successiva memoria ex art. 183 n. 3
c.p.c., inoltre, ha dedotto come costituisca valida prova della legittimazione CP_6 anche il “possesso dell'originale del mutuo” azionato in sede esecutiva e come, in ogni caso,
11 l'eccezione di difetto di legittimazione sia da ritenere tardiva considerate le peculiarità del giudizio di opposizione all'esecuzione. Le ulteriori memorie depositate non hanno determinato un ampliamento del thema disputandum. All'udienza del 2/3/2023 ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di istruttoria è stato disposto rinvio per la precisazione delle conclusioni. In data 26/9/2023 è intervenuta CP_9 cessionaria del credito vantato da (non estromessa); in data 19/11/2024 Controparte_8
è intervenuta cessionaria del credito originariamente vantato Controparte_10 da (non estromessa). Le conclusioni sono state precisate Controparte_11 all'udienza del 28/11/2024 con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
6. Così ricostruito il thema disputandum e le vicende processuali intercorse la domanda di parte attrice va rigettata per le ragioni di seguito meglio esplicate.
7. Va, preliminarmente, rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione di CP_6
[...
Al riguardo, va in primo luogo rilevato come l'eccezione non sia stata svolta dall'opponente nell'atto introduttivo ma solo con la memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c., sicchè la stessa appare tardiva ed inammissibile, richiamato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “non sono ammesse, nelle opposizioni esecutive, domande nuove ed ulteriori rispetto a quelle avanzate con l'atto introduttivo e, del pari, deve escludersi che l'opposizione all'esecuzione possa essere accolta sulla base di motivi diversi da quelli posti alla sua base e rilevati di ufficio dal giudice dell'opposizione stessa, anche se tali da comportare la caducazione del titolo esecutivo o, comunque, l'insussistenza del diritto del creditore di procedere all'esecuzione forzata (cfr., in motivazione, Cass., Sez. U, Sentenza n. 19889 del 23/07/2019, Rv.
654839 - 01 e Sez. U, Sentenza n. 25478 del 21/09/2021, Rv. 662368 - 01)” (cfr. Cass.
9226/2022).
In ogni caso l'eccezione appare genericamente formulata ed infondata, considerato che: a) quanto al profilo della avvenuta cartolarizzazione del credito, la stessa è disciplinata dalla legge n. 130 del 1999 la quale espressamente prevede che “(art. 3, comma 2) i crediti che formano oggetto di ciascuna operazione di cartolarizzazione costituiscono un vero e proprio "patrimonio separato", ad ogni effetto, rispetto a quello della società veicolo e rispetto a quello relativo ad altre operazioni di cartolarizzazione. Tale patrimonio, secondo quanto espressamente previsto dall'art. 1, comma 1, lett. b), della legge è a destinazione vincolata, in via esclusiva, al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti, nonché al pagamento dei costi dell'operazione. In altri termini, il
12 flusso di liquidità che l'incasso dei crediti è in grado di generare è funzionale, in via esclusiva, al rimborso dei titoli emessi, alla corresponsione degli interessi pattuiti ed al pagamento dei costi dell'operazione” (cfr. Cass.
21843/2019 Pres. Travaglino). Pertanto, tale gestione prevista ex lege dei crediti, acquistati e destinati a convogliare nell'emissione di titoli da far circolare, non determina la perdita di titolarità del diritto, né la carenza di interesse ad agire;
b) quanto al difetto di prova di inclusione del credito nella cessione – fermo il principio giurisprudenziale per cui la cessione del credito è contratto sottratto ad oneri di forma, se non richiesta dal negozio costituente la causa del trasferimento dei crediti, sicchè l'onere del cessionario di darne prova può essere assolto anche mediante prove testimoniali o presuntive (cfr. . Cass. 17944/2023; conforme
Cass. 5478/2024; Cass. 7866/2024; Cass. 10786/2024 ed altre) - la legittimazione della cessionaria va in specie ritenuta sufficientemente dimostrata: i) dall' avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 73 del 22/6/2017 della cessione in blocco (contenente specifiche indicazioni per l'individuazione dei crediti ceduti); ii) dai provvedimenti della Banca d'Italia del 22/11/2015, 20/1/2026 e 30/12/2016 che hanno determinato il passaggio del credito a iii) dalla certificazione notarile attestante l'inclusione del credito Controparte_22 nella cessione intervenuta tra e – avvalorata anche Controparte_22 CP_6 dal possesso dei titoli esecutivi da parte di quest'ultima.
8. Scendendo all'esame del merito dei singoli motivi di opposizione gli stessi appaiono infondati.
8.1. Va premesso – quanto ai primi tre motivi di opposizione “violazione degli artt.
1813, 1814 e 832 c.c.” (per essere “l'operazione di finanziamento realizzata estranea al paradigma normativo del contratto di mutuo”), “nullità del contratto ex art. 1325 e 1418 c.c.” per difetto di causa e “violazione dell'art. 38 D.Lgs. n. 385/93” per non essere stato il finanziamento destinato alle finalità specifiche previste dalla norma – che, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, “il mutuo (o il finanziamento) fondiario non è un mutuo di scopo, non essendo strutturalmente previsto, per la sua validità, che la somma erogata dall'istituto mutuante debba essere destinata a una specifica finalità che il mutuatario sia tenuto a perseguire;
né - si è detto - l'istituto mutuante
è abilitato a controllare l'utilizzazione che viene fatta della somma erogata, risultando piuttosto connotato, quel mutuo, dalla possibilità di prestazione da parte del proprietario di immobili (rustici o urbani) di una garanzia ipotecaria (cfr. Cass. n. 9511/07; Cass. n. 4792/12)” (cfr. Cass. 9838/2021).
13 Al riguardo - risolvendo precedenti contrasti giurisprudenziali - Cass. S.U. n. 5841/2025 ha chiarito che “Con l'accredito delle somme sul conto corrente, il contratto di mutuo è da intendersi perfettamente concluso e la disponibilità giuridica della somma effettivamente conseguita;
e ciò a prescindere dal successivo (logicamente, anche se cronologicamente contestuale) impiego delle somme, la cui destinazione è manifestazione di un differente interesse che sorregge un atto ulteriore, autonomo benché ovviamente dipendente dal primo, in quanto proprio dal primo reso possibile […] La destinazione, ancorché immediata, delle somme mutuate ad estinzione di esposizioni pregresse, non presenta di per sé carattere di intrinseca illegittimità ─ salvo l'accertamento di peculiari condotte delittuose ridondante, sul piano negoziale, in un vizio di nullità (cfr. Cass. n. 26248 del 2024; n. 4376 del 2024; n. 16706 del 2020) ─ essendo anzi essa stessa espressione di un principio di ordine pubblico e risultando peraltro tipizzata dal legislatore per alcune figure di finanziamento [art. 2 l. 8 agosto 1977 n. 546; art. 43 d.l. 18 novembre 1966 n. 976 (convertito dalla l. 23 dicembre 1966, n. 1142); art. 16 r.d.l. 15 aprile 1926, n. 765]. 11. Ciò, certo, non esclude che, in concreto, il c.d. mutuo solutorio possa mascherare un atto in frode ai creditori o un mezzo anomalo di pagamento. Una tale finalizzazione dell'operazione rileva però sotto il profilo dell'inefficacia (revocatoria ordinaria o fallimentare), non dell'invalidità, non verificandosi alcuna violazione di norme imperative (Cass.
n. 5034 del 2022; n. 3024 del 2020; n. 4202 del 2018) […] 12. Né, ove si tratti di mutuo fondiario, la sua finalizzazione al ripianamento di debiti pregressi può configurare causa di nullità del contratto per mancanza di causa o la sua risoluzione per inadempimento. Anche per il mutuo fondiario (il quale si caratterizza per la concessione da parte degli istituti di credito di un finanziamento a medio e lungo termine garantito da ipoteca di primo grado su un bene immobile, con un limite di finanziabilità fissato all'80% del valore degli immobili offerti in garanzia: art. 38 t.u.b.) è pacifica l'opinione ─ e va qui ribadito ─ che lo scopo del finanziamento esuli dalla causa del contratto, rappresentata, al contrario, dall'immediata disponibilità di denaro, a fronte della concessione di una garanzia immobiliare ipotecaria, e dall'obbligo di restituzione della somma erogata. Si esclude, dunque, che il mutuo fondiario sia un mutuo di scopo «poiché nessuna delle norme da cui è regolato impone una specifica destinazione del finanziamento concesso né vincola il mutuatario al conseguimento di una determinata finalità e l'istituto mutuante al controllo dell'utilizzazione della somma erogata, ma si qualifica nella specificità in funzione della possibilità di prestazione, da parte del mutuatario che sia proprietario di immobili rustici o urbani, di garanziaipotecaria» (Cass. n. 9838 del
2021; n. 1517 del 2021; n. 724 del 2021; n. 10117 del 2021; n. 20552 del 2020; n. 3024 del 2020;
n. 4792 del 2012; n. 9511 del 2007). Ne deriva che è pure da escludere che l'eventuale indicazione nel contratto di mutuo di una destinazione delle somme diversa da quella in concreto realizzata possa comportare
14 l'applicazione dei rimedi della nullità (Cass. n. 26770 del 2019; n. 25793 del 2015) o della risoluzione del contratto (Cass. n. 1517 del 2021)”.
In considerazione degli esposti principi sono da rigettare i motivi di opposizione afferenti alla “violazione degli artt. 1813, 1814 e 832 c.c.” (per essere “l'operazione di finanziamento realizzata estranea al paradigma normativo del contratto di mutuo”), alla “nullità del contratto ex art. 1325 e 1418
c.c.” per difetto di causa ed alla “violazione dell'art. 38 D.Lgs. n. 385/93” (per non essere stato il finanziamento destinato alle finalità specifiche previste dalla norma).
In specie è espressamente previsto nelle premesse dell'atto notarile di mutuo del
19/12/2008 che “il finanziamento, come richiesto dalla parte finanziata, è stato concesso in esecuzione del piano di risanamento presentato al ceto bancario creditore in data 12.6.2008, tendente alla risoluzione della crisi patrimoniale e finanziaria delle aziende facenti parte del Gruppo “Gironacci”, così come ivi risultante e definito, secondo la procedura prevista dall'art. 67, comma terzo, lett. D), RD 16/3/1942 n. 267, sottoponendo allo stesso ceto un progetto di intervento economico-finanziario che è stato asseverato presso il Tribunale di Fermo in data 20/6/2008 secondo il disposto di cui all'art. 2501 bis c.c. da professionista abilitato”
Il mutuo risulta pertanto erogato all'esito della procedura ex art. 67 L. Fall.; inoltre nel rispetto delle pattuizioni intervenute tra le parti la somma mutuata risulta essere stata messa nella disponibilità giuridica della parte finanziata essendo dato atto all'art. 2 del medesimo contratto che “Art. 2 – la parte finanziata dichiara di aver ricevuto dalla banca per il tramite del
, la somma di Euro 18.040.000,00 (euro diciottomilazeroquaranta/00) rilasciando ampia Pt_2 quietanza con il presente atto mediante l'accredito di tale importo al netto delle spese e delle imposte di cui al successivo art. 11, effettuato in suo favore dal sul “conto creditori” n. 6161 alla stessa parte Pt_2 finanziata intestato presso la filiale di Montegiorgio (n. 71) della .”. Controparte_23
Pertanto, alla luce dei principi sopra esposti – essendo sufficiente, ai fini della validità del mutuo, la giuridica disponibilità della somma ed irrilevante la destinazione della stessa - appaiono destituite di fondamento le generiche deduzioni in merito al difetto di causa del contratto ed all'invalidità dello stesso perché finalizzato allo scopo di ripianare passività.
Analogamente appaiono del tutto generiche le deduzioni in merito alla simulazione del contratto – non dimostrata e rispetto alla quale neppure risulta formulata nelle conclusioni una specifica domanda ex art. 1414 c.c.
15 8.2. Quanto al motivo di opposizione concernente la violazione dell'art. 38 TUB sotto il profilo del superamento del limite di finanziabilità – oltre a doversi rilevare che l'eccezione risulta compiutamente formulata solo con la memoria ex art. 183 n. 3 c.p.c. dunque tardivamente (cfr. Cass. 9226/2022, riportata al punto 7 della presente sentenza) – appare dirimente il richiamo al principio giurisprudenziale espresso da Cass. SS.UU. n.
33719/2022 secondo cui “In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. "vigilanza prudenziale", in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere”.
8.3. Quanto al motivo concernente l'inideoneità del mutuo a costituire valido titolo esecutivo per difetto di realità - per l'avvenuta costituzione presso la banca di un deposito cauzionale infruttifero delle somme finanziate - anch'esso risulta infondato.
Sul punto - confermando l'orientamento giurisprudenziale già maggioritario (secondo cui ai fini del perfezionamento del mutuo l'uscita del denaro dal patrimonio della banca e l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario costituisce effettiva erogazione dei fondi anche se parte delle somme sia versata in un deposito cauzionale infruttifero destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali pattuite – cfr. Cass. 25632/2017; Cass. 9229/2022 ed altre) – Cass. S.U. n.
5968/2025 ha enunciato il seguente principio “Il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione - univoca, espressa ed incondizionata - di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto”.
16 In specie risulta dallo stesso contratto di mutuo come la parte finanziata - oltre ad avere rilasciato all'art. 2 ampia quietanza della ricezione mediante accredito sul “conto n. 6161 alla stessa parte finanziata intestato” della somma (di cui, ricevuta la disponibilità giuridica, ha disposto la “riconsegna al […] costituendola in deposito cauzionale infruttifero presso Pt_2 quest'ultimo a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi posti a carico della medesima”) - all'art. 4 si
è “obbliga[ta] a rimborsare il finanziamento in linea capitale mediante versamento alla banca, per il tramite del , di n. 10 (dieci) semestralità posticipate scadenti al 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno, con Pt_2 inizio dal 31 dicembre 2011; il tutto come meglio risulta dal piano di ammortamento che, approvato dalle parti e sottoscritto dalle stesse e da me notaio, si allega al presente atto sotto la lettera C per farne parte integrante e sostanziale[…]”.
Risulta pertanto dimostrato che la somma finanziata è entrata nella piena disponibilità giuridica della mutuataria che volontariamente ha acconsentito alla costituzione del deposito cauzionale e - successivamente allo svincolo - all'utilizzo della somma in conformità agli accordi tra le parti.
9. Tutto ciò considerato, l'opposizione viene integralmente rigettata;
ogni ulteriore domanda ed eccezione proposta è da ritenere assorbita (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. III, 14 maggio 2013, n. 11547).
10. Le spese di questo giudizio seguono la soccombenza in applicazione dell'art. 91
c.p.c. e vanno poste a carico in via solidale degli opponenti Controparte_1
(già ), ,
[...] CP_2 CP_3 Controparte_4
e e liquidate applicando i parametri dello scaglione di
[...] CP_5 riferimento di cui al D.M. 55/2014 in considerazione dell'attività effettivamente svolta: a) in favore di , in complessivi euro 14.598,00 oltre spese forfettarie 15%, IVA CP_6
e CPA come per legge;
b) in favore in via solidale di (non Controparte_8 estromessa) e della cessionaria intervenuta in complessivi euro CP_9
14.598,00 oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge;
c) in favore in via solidale di (non estromessa) e della cessionaria Controparte_11 intervenuta in complessivi euro 14.598,00 oltre spese Controparte_10 forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge;
P.Q.M.
17 Il Tribunale di Fermo definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto in I grado al n. RG
914/2021, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così decide:
RIGETTA integralmente le domande proposte da opponenti Controparte_1
(già ), , e CP_2 CP_3 Controparte_4
; CP_5
CONDANNA in via solidale degli opponenti (già Controparte_1 CP_2
), , e al
[...] CP_3 Controparte_4 CP_5 pagamento delle spese di lite liquidate a) in favore di , in complessivi CP_6 euro 14.598,00 oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge;
b) in favore in via solidale di e della cessionaria intervenuta Controparte_8 CP_9 in complessivi euro 14.598,00 oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge;
c) in favore in via solidale di e della cessionaria Controparte_11 intervenuta in complessivi euro 14.598,00 oltre spese Controparte_10 forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge.
Fermo il 26/3/2024
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Rocchi
18