Sentenza 11 novembre 2008
Massime • 1
L'inutilizzabilità delle notizie che il perito o il consulente riceva, in sede di espletamento di incarico, dall'imputato, dalla persona offesa o da altre persone, non ha natura patologica bensì fisiologica, sicché il contenuto della consulenza tecnica disposta dal P.M. può essere legittimamente utilizzato nel rito abbreviato, ai fini di prova della responsabilità dell'imputato, anche con riguardo a dette notizie. (Fattispecie di avvenuta utilizzazione di consulenza psicopedagogica disposta in procedimento per reato di violenza sessuale su minore contenente la descrizione, da parte della persona offesa, degli abusi subiti).
Commentario • 1
- 1. La testimonianza ‘debole’ della vittima nel processo penalehttps://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 26 gennaio 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/11/2008, n. 2101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2101 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 11/11/2008
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 2291
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 8695/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
R.A., n. (OMISSIS);
avverso la sentenza del 16 novembre 2007 della Corte d'appello di Salerno;
Udita la relazione fatta in pubblica udienza dal Consigliere Dott. AMOROSO Giovanni;
Udito il P.M., in persona del S. Procuratore Generale Dott. PASSACANTANDO Guglielmo, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del ricorso.
La Corte Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza del 31.5.2006 R.A. è stato riconosciuto colpevole dal G.u.p. del Tribunale di Salerno del delitto p. e p. dell'art. 609 bis c.p. e art. 609 quater c.p., per aver compiuto ripetuti atti sessuali su una bambina minore degli anni dieci, D. B.A., e, con la diminuente del rito abbreviato, è
stato condannato alla pena di anni cinque e mesi sei di reclusione, oltre al risarcimento dei danni materiali e morali inflitti alla minore, i cui genitori si sono costituiti parte civile. L'imputato, insieme alla moglie C.T. che ne era anche formalmente la titolare, era gestore della scuola materna "(OMISSIS)" di (OMISSIS). Approfittando di tale qualità e, dunque, della frequentazione che aveva con i bambini ed, in particolare in alcune occasioni nelle quali vi era stata l'opportunità di rimanere solo con la piccola D.B.A., le aveva abbassato i pantaloni e le mutandine toccandola nelle parti intime e, scoprendo a sua volta il proprio membro in erezione, aveva invitato la bimba a toccarlo.
L'abuso era stato disvelato allorché la bimba si era aperta con la propria maestra in un'occasione in cui quest'ultima aveva accennato, a fini educativi e di prevenzione, nel corso di una lezione, ad un episodio di abuso su minori riportato dalle cronache. L'insegnante DI.BI.Do. ne aveva allora parlato ai genitori;
indi, d'intesa, avevano fatto intervenire una psicologa che aveva avuto alcuni colloqui con la bambina ricevendone confidenze che confermavano le preoccupazioni della maestra.
L'ufficio territoriale dei servizi sociali svolgeva accertamenti e relazionava al P.M. che disponeva una C.T. psicopedagogica che confermava gli elementi già emersi.
L'imputato, optando per il rito abbreviato, accettava di confrontarsi con le risultanze probatorie emerse dalle indagini della pubblica accusa sulla base delle quali il g.u.p. raggiungeva il convincimento di colpevolezza con conseguente sentenza di condanna con la riduzione di pena per il rito prescelto.
2. Avverso questa sentenza il R. interponeva appello che la Corte d'appello di Salerno rigettava con sentenza del 16 novembre 2007. In particolare la Corte territoriale rilevava che il c.t. del P.M., Dr.ssa Ca., psicopedagogista, aveva svolto la sua relazione avendo sentito la bambina e avendo fatto svolgere alla minore dei test. Aggiungeva poi che la decisione della difesa di optare per il rito abbreviato aveva limitato deliberatamente, e per scelta dell'imputato, l'ampiezza del materiale probatorio su cui successivamente effettuare la valutazione ed assumere la conseguente decisione. Richiamava la natura del giudizio abbreviato come quella di un procedimento scaturente da un patteggiamento negoziale sul rito in cui l'imputato accetta consapevolmente di essere giudicato per quello che risulta dagli atti, salva l'ipotesi dell'invalidità patologica della prova, acquisita contro, legem;
il che, però, non era assolutamente avvenuto nella specie.
Osservava poi che nel corpo della relazione del consulente tecnico erano state riportate integralmente le domande poste dalla c.t. e le relative risposte fornite dalla minore. Inoltre la versione della maestra D.B.D. era stata verbalizzata dai c.c. all'uopo delegati e non solo riportata per sintesi nelle relazioni dell'assistente sociale e della et.. Riteneva quindi la Corte territoriale che non potevano esservi ragionevoli dubbi sulla identificazione dell'imputato quale l'autore delle molestie.
4. Avverso questa pronuncia l'imputato propone ricorso per cassazione con quattro motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso, articolato in quattro motivi, investe la asserita inattendibilità del racconto della bambina, il mancato riconoscimento del fatto di minore gravita, la mancata verbalizzazione dell'audizione della bambina e la mancata assunzione di una prova decisiva.
Deduce il ricorrente che la Corte d'appello non ha fornito risposte al fatto che il racconto della bambina era viziato, pieno di fantasie, discrepanze, incertezze e contraddizioni. I giudici di merito non avevano escluso ogni possibilità di dubbio o di sospetto che le dichiarazioni accusatore formulate dalla minore fossero conseguenti ad un processo di auto o etero suggestione oppure di esaltazione o fantasia.
Censura il fatto che nessuna spiegazione fosse stata data del ritardo della denuncia presentata dai servizi sociali dopo oltre un anno dalla notizia degli abusi di cui aveva riferito la maestra Di AS DO avvertendo anche la madre della bambina.
Aggiunge poi la difesa che è vero che l'imputato aveva scelto il rito abbreviato e che pertanto limitato era il materiale probatorio da valutare;
tuttavia, trattandosi essenzialmente di dichiarazioni de relato da valutare come indizi, essi avrebbero dovuto essere gravi, precisi e concordanti;
censura quindi anche sotto questo profilo la valutazione fatta dai giudici di merito.
Il ricorrente si duole poi del mancato riconoscimento del caso di minore gravita.
Censura inoltre il fatto che il c.t. abbia raccolto la narrazione dei fatti dalla minore senza alcuna verbalizzazione.
Da ultimo lamenta che le sommarie informazioni rese dalla professoressa G.F. siano state escluse dal processo.
2. Il ricorso - il cui primo e terzo motivo possono essere trattati congiuntamente - è infondato.
3. Giova premettere che - come più volte affermato da questa Corte (a partire da Cass. sez. un., 21 giugno 2000 - 30 giugno 2000, n. 16) - il giudizio abbreviato costituisce un procedimento a "prova contratta" alla cui base è identificabile un patteggiamento negoziale sul rito, a mezzo del quale le parti accettano che il processo sia definito all'udienza preliminare alla stregua degli atti d'indagine già acquisiti e rinunciano a chiedere altri mezzi di prova, così consentendo di attribuire agli elementi già raccolti quel valore probatorio di cui essi sono normalmente sprovvisti nel giudizio che si svolge nelle forme ordinarie. Ciò in piena conformità al nuovo testo dell'art. 111 Cost., che al quinto comma ha affidato al legislatore ordinario la facoltà di regolare i casi in cui, col consenso dell'imputato, la prova nel processo penale può aver luogo indipendentemente dal contraddittorio tra le parti. Cfr. C. cost. 9 maggio 2001 n. 115 che ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 442 c.p.p., comma 1 bis, nella parte in cui consente, nel giudizio abbreviato, l'utilizzazione di atti non utilizzabili nel giudizio ordinario, sottolineando che al contrario nel giudizio abbreviato legittimamente è consentito che il giudice si formi il suo convincimento sulla base di atti non utilizzabili nel giudizio ordinario, proprio perché il fondamento di questo rito speciale sta nella utilizzabilità probatoria degli atti assunti nel corso delle indagini preliminari.
Con l'accesso a tale rito - la cui scelta è rimessa all'imputato - è attribuito agli atti di indagine un valore probatorio del quale essi sono fisiologicamente sprovvisti quando il giudizio stesso sia condotto nelle forme ordinarie. Quindi, tra l'altro, l'imputato non può far valere le nullità a regime intermedio attinenti agli atti propulsivi e introduttivi del rito, ne' sollevare l'eccezione d'incompetenza per territorio, pur se in precedenza già proposta e disattesa, perché egli ha accettato di essere giudicato con un rito in cui manca il segmento processuale dedicato alla trattazione e risoluzione delle questioni preliminari (Cass. sez. 6^, 4 maggio 2006 - 5 ottobre 2006, n. 33519). Tuttavia tale negozio processuale di tipo abdicativo, anche dopo la riforma del rito abbreviato introdotta con la L. 16 dicembre 1999, n. 479, non esclude il potere-dovere del giudice di essere, anche in questo giudizio speciale, garante della legalità del procedimento probatorio. Ne consegue che nel giudizio abbreviato, mentre non rilevano ne' l'inutilizzabilità fisiologica della prova, ne' le ipotesi di inutilizzabilità relativa stabilite dalla legge in via esclusiva con riferimento alla fase dibattimentale, invece è rilevabile dal giudice l'inutilizzabilità cosiddetta "patologica", ossia quella riguardante atti probatori assunti contra legem, la cui utilizzazione è vietata in modo assoluto in tutte le fasi procedimentali e nelle procedure incidentali cautelari e di merito (ex plurimis Cass. sez. 3^, 24 gennaio 2006 - 22 febbraio 2006, n. 6757).
4. In particolare, proprio con riferimento a procedimenti penali aventi ad oggetto abusi sessuali su minori, Cass. sez. 3^, 30 novembre 2006 - 20 febbraio 2007, n. 7083, ha ribadito che l'imputato che sceglie questa procedura premiale accetta di essere giudicato in base agli elementi probatori acquisiti nel corso delle indagini preliminari, senza le garanzie della istruttoria dibattimentale esperita nel contraddittorio delle parti.
In particolare in tale pronuncia questa Corte ha affermato che il legislatore ha stabilito con l'art. 438 c.p.p., che, quando l'imputato sceglie il rito abbreviato, il giudizio è "definito all'udienza preliminare allo stato degli atti", salva la eccezionale possibilità di integrazione istruttoria da parte del giudice ex art. 441, comma 5, c.p.p.. Quando poi l'imputato, ex art. 438 c.p.p., comma 5, opta per il rito abbreviato condizionato a specifiche integrazioni probatorie da lui proposte, il giudice, che lo ammette al rito richiesto, può utilizzare per la decisione non solo le "integrazioni" probatorie indicate dall'imputato, ma anche gli atti inseriti o inseribili nel fascicolo del Pubblico Ministero (ex art. 433 c.p.p.), e in particolare quelli elencati nell'art. 442 c.p.p., comma 1 bis, vale a dire: a) gli atti contenuti nel fascicolo di cui all'art. 416 c.p.p., comma 2, cioè la notizia del reato, la documentazione relativa alle indagini espletate, i verbali degli atti compiuti davanti al giudice delle indagini preliminari;
b) la documentazione delle indagini eventualmente esperite dopo la richiesta di rinvio a giudizio (art. 419 c.p.p., comma 3; c) le prove assunte nella udienza preliminare.
Tra i mezzi di prova che il Pubblico Ministero può acquisire al di fuori del dibattimento, e può quindi inserire nel suo fascicolo tra gli atti utilizzabili ex art. 438 c.p.p., rientrano anche i documenti che, con qualsiasi mezzo fatti, rappresentano persone o cose relative al fatto di reato (art. 234 c.p.p.). Che tutti questi mezzi di prova siano acquisiti dal Pubblico Ministero al di fuori delle regole del contraddittorio non ha alcun rilievo, giacché nel giudizio abbreviato il negozio processuale stipulato dall'imputato ha proprio per contenuto essenziale (oltre alla riduzione premiale della pena) l'abdicazione al suo diritto all'assunzione della prova nel contraddittorio delle parti, e la connessa accettazione del valore probatorio di tutti quegli elementi raccolti nel corso delle indagini preliminari che nell'ordinario processo accusatorio sono privi di quel valore. È stato quindi ribadito che nel giudizio abbreviato non ha rilievo la c.d. inutilizzabilità fisiologica della prova, cioè quella derivante dalla violazione della disciplina della prova coessenziale al processo accusatorio;
ma può aver rilevanza solo la c.d. inutilizzabilità patologica, cioè quella conseguente all'assunzione di mezzi di prova vietati, che non possono essere utilizzati ne' nel dibattimento, ne' in tutte le altre fasi del procedimento. Conseguentemente il documento acquisito dal Pubblico Ministero ex art. 234 c.p.p., rientra nella inutilizzabilità fisiologica (che è irrilevante nel giudizio abbreviato), ma non nella inutilizzabilità patologica.
La Corte ha quindi puntualizzato che nel rito abbreviato - con riferimento ad una fattispecie in tema di violenza sessuale in danno di minore - possono essere legittimamente acquisite nel fascicolo del pubblico ministero, come documento formato fuori del procedimento, le relazioni stilate da una psicologa su incarico del tribunale per i minorenni ed il loro contenuto narrativo può pertanto essere utilizzato nel giudizio a fini probatori.
5. Più in generale la dicotomia "inutilizzabilità patologica" versus "utilizzabilità" degli atti di indagine nel giudizio abbreviato emerge dalla rassegna delle fattispecie che sono venute all'esame di questa Corte.
Può dirsi che rientrano nella categoria dell'"inutilizzabilità patologica":
- le dichiarazioni autoindizianti assunte senza le garanzie difensive stabilite nell'art. 63 c.p.p.: Cass. sez. 3^, 30 novembre 2006 - 20 febbraio 2007, n. 7083, cit.; contra però Cass. sez. 1^, 2 dicembre 2003 - 19 dicembre 2003, n. 48916, secondo cui sono utilizzabili nel procedimento svoltosi nelle forme del rito abbreviato anche le dichiarazioni autoindizianti rese dall'indagato durante le indagini preliminari. Come anche si è ritenuto che le dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria dalla persona soggetta alle indagini possono essere pienamente utilizzate nel giudizio abbreviato, posto che dell'art. 350 c.p.p., comma 7, ne preclude l'utilizzazione nella sola sede dibattimentale: Cass. sez. 1^, 13 ottobre 2004 - 17 novembre 2004, n. 44637; conf. Cass. sez. 6?, 25 maggio 2004 - 2 luglio 2004, n. 29138;
- le dichiarazioni del chiamante in correità rese precedentemente al p.m. e non confermate con la rinnovazione dell'esame L. n. 63 del 2001, ex art. 26, comma 2: Cass. sez. 4^, 3 marzo 2004 - 22 aprile
2004, n. 18686;
- il risultato dell'analisi di prodotti alimentari svoltasi senza il rispetto del prescritto contraddittorio: Cass. sez. 3^, 26 settembre 2007 - 25 ottobre 2007, n. 39407; invece è stato ritenuto utilizzabile il risultato di analisi di una sostanza alimentare deteriorabile non ripetuta contrariamente a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 123 del 1993, art. 2 (Cass. sez. 3^, 24 gennaio 2006 - 22 febbraio 2006, n. 6757);
- la mancata motivazione del decreto del pubblico ministero, con il quale si dispone, per l'esecuzione di operazioni di intercettazione telefonica, l'utilizzo di impianti diversi da quelli installati nella procura della Repubblica: Cass. sez. 6^, 30 gennaio 2007 - 4 aprile 2007, n. 14099; Cass. sez. 6^, 11 maggio 2005 - 21 settembre 2005, n. 33750. - le dichiarazioni rese da un informatore anonimo: Cass. sez. 5^, 24 ottobre 2005 - 4 gennaio 2006, n. 80.
6. Invece la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto che non configurino fattispecie di irritualità "patologiche" una serie di fattispecie di atti che pertanto sono pienamente utilizzabili nel giudizio abbreviato:
- le dichiarazioni rese dai "collaboratori di giustizia" oltre il termine di 180 giorni dall'inizio della collaborazione (del D.L. n. 8 del 1991, art. 16 quater, conv. con mod. in L. n. 82 del 1991, quale introdotto dalla L. n. 45 del 2001, art. 14): Cass. sez. 5^, 23 aprile 2008 - 6 agosto 2008, n. 32960;
- le prove assunte in violazione delle regole di competenza territoriale: Cass. sez. 6^, 17 ottobre 2006 - 1 febbraio 2007, n. 4125;
- la documentazione relativa agli accertamenti dattiloscopici effettuati dalla polizia giudiziaria su impronte papillari rinvenute nel luogo e nell'immediatezza dei fatti sul corpo di reato, anche in mancanza della redazione del verbale dei rilievi: Cass. sez. 1^, 6 ottobre 2006 - 11 ottobre 2006, n. 34022;
- possono essere utilizzate nei confronti del coimputato chiamato in reità o in correità, le dichiarazioni rese spontaneamente alla polizia giudiziaria dal soggetto che ancora non ha formalmente assunto la qualità di sottoposto ad indagine: Cass. sez. 2^, 24 gennaio 2006 - 8 febbraio 2006, n. 4906;
- le dichiarazioni rese da persone che per libera scelta si sono sempre volontariamente sottratte all'esame dell'imputato e del suo difensore: Cass. sez. 2^, 11 gennaio 2006 - 18 gennaio 2006, n. 1867;
- la registrazione ad opera della polizia giudiziaria dei colloqui con le persone informate sui fatti nonostante il divieto di testimonianza indiretta degli ufficiali ed agenti di P.G. che rende la prova, così documentata, non utilizzabile nel giudizio dibattimentale: Cass. sez. 2^, 15 dicembre 2005 - 24 gennaio 2006, n. 2829;
- un'intercettazione telefonica non trascritta ritualmente, a seguito di consulenza tecnica ex art. 268 c.p.p., ma riprodotta su cosiddetto "brogliaccio": Cass. sez. 3^, 9 giugno 2005 - 3 agosto 2005, n. 29240. Parimenti risulta irrilevante l'omissione dell'avviso di deposito degli atti concernenti intercettazioni telefoniche in favore di uno dei difensori dell'imputato: Cass. sez. 2^, 8 ottobre 2004 - 29 ottobre 2004, n. 42559;
- le annotazioni redatte dalla polizia giudiziaria e contenenti la sintesi di dichiarazioni direttamente percepite dall'ufficiale di polizia giudiziaria, rese oralmente dalle parti offese di un delitto e non verbalizzate ritualmente: Cass. sez. 1^, 3 marzo 2005 - 2 maggio 2005, n. 16411;
- i verbali contenenti gli interrogatori di persone imputate di reato connesso, nella parte relativa alle dichiarazioni rese "contra alios", assunti a seguito di rogatoria all'estero senza l'assistenza del difensore: Cass. sez. 6^, 22 settembre 2004 - 18 novembre 2004, n. 44830;
- le dichiarazioni rese spontaneamente alla polizia giudiziaria dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini: v. la giurisprudenza sopra cit. cui adde Cass. sez. 2^, 19 settembre 2003 - 30 settembre 2003, n. 37374; Cass. sez. 4^, 9 aprile 2003 - 17 giugno 2003, n. 25922.
7. Dall'esame delle fattispecie prese in considerazione dalla giurisprudenza appena richiamata emerge un criterio di rigore. Può dirsi in generale che la inutilizzabilità cosiddetta "patologica", rilevabile, a differenza di quella cosiddetta "fisiologica", anche nell'ambito del giudizio abbreviato, costituisce un'ipotesi estrema e residuale, ravvisabile solo con riguardo a quegli atti la cui assunzione sia avvenuta in modo contrastante con i principi fondamentali dell'ordinamento o tale da pregiudicare in modo grave ed insuperabile il diritto di difesa dell'imputato.
Questo essendo il metro di giudizio che emerge dal diritto vivente, può ritenersi - con riferimento alla fattispecie ora all'esame di questa Corte - che correttamente i giudici di merito, di primo grado e d'appello, abbiano utilizzato per il loro convincimento le risultanze della perizia psicologica fatta effettuare dal p.m. sulla minore sessualmente abusata, non esclusa la descrizione che la piccola D.B.A. ha fatto al perito degli abusi subiti.
È vero che se il perito, nell'espletamento dell'incarico peritale, chiede notizie alla parte offesa, gli elementi in tal modo acquisiti sono utilizzabili solo ai fini dell'accertamento peritale (art. 228 c.p.p., comma 3); ma ciò non esclude che l'indagato o imputato, che chieda il rito abbreviato, possa accettare tali risultanze, così come può - secondo quanto già affermato da questa Corte (Cass. sez. 2^, 15 dicembre 2005 - 24 gennaio 2006, n. 2829, cit.) - accettare la registrazione ad opera della polizia giudiziaria dei colloqui con le persone informate sui fatti nonostante il divieto di testimonianza indiretta degli ufficiali ed agenti di P.G. di cui all'art. 195 c.p.p., comma 4. D'altra parte questa Corte (Cass. sez. 6^, 19
ottobre 2000 - 13 novembre 2000, n. 11615) ha anche ritenuto che le particolari cautele dettate dall'art. 498 c.p.p., comma 4, per l'esame testimoniale del minorenne - la cui adozione è rimessa al potere discrezionale del giudice del dibattimento - non si applicano in sede di sommarie dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari;
e in applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto utilizzabili nel giudizio abbreviato le dichiarazioni di un minorenne assunte dal solo operatore di polizia giudiziaria. Inoltre - come già ricordato - si è ritenuto che nel rito abbreviato possa essere legittimamente acquisita nel fascicolo del pubblico ministero la relazione stilata da una psicologa su incarico del tribunale per i minorenni ed il suo contenuto narrativo può essere utilizzato a fini probatori nel giudizio avente ad oggetto il reato di violenza sessuale in danno di minore (Cass. sez. 3^, 30 novembre 2006 - 20 febbraio 2007, n. 7083, cit.).
8. Anche nel caso di specie la relazione della dottoressa CA. R., psicopedagogista e c.t. del p.m., ha accertato le cause del disagio patito dalla piccola D.B.A. e la sua capacità di aderire alla realtà. Secondo quanto precisa la sentenza impugnata, con valutazione di merito non censurabile in sede di legittimità perché assistita da motivazione sufficiente e non contraddittoria, essa presentava un contenuto narrativo (cioè le dichiarazioni rese dalla bambina alla psicologa che riferiva, tra l'altro, che l'imputato le abbassava i pantaloni e le toccava gli organi genitali, ed una volta se li era abbassato anch'egli con il pene in erezione) e un contenuto valutativo (cioè i giudizi sulla attendibilità della bambina e l'interpretazione del suo stato psicologico) che i giudici di merito hanno assunto a decisivo elemento di prova in concorrenza con altri elementi indiziali emergenti dalle indagini preliminari (sono state sentite l'insegnante DI.BL.Do., alla quale la piccola A. aveva confidato i comportamenti di abuso sessuale subiti dall'imputato, e la psicologa DI.BI.Al. che pure ebbe dei colloqui con la bambina). Come tale, la relazione poteva essere acquisita e inserita nel fascicolo del Pubblico Ministero a norma dell'art. 234 c.p.p., e pertanto, una volta che l'imputato aveva fatto la scelta per il giudizio abbreviato, poteva essere utilizzata ai fini del giudizio (per le ragioni più ampiamente sopra esposte), unitamente al restante materiale che la Corte di merito ha valutato a fini probatori in ragione del carattere abbreviato del rito. In particolare la Corte territoriale ha evidenziato, al riguardo, che il comportamento di abuso sessuale non è stato disvelato da domande suggestive alla bambina, ma è stata quest'ultima a prendere l'iniziativa di riferire i fatti, stimolata solo casualmente da accenni ad un episodio di cronaca evocato dalla maestra durante l'orario di lezione. Nè è censurabile - prosegue la Corte territoriale - che la maestra, dopo aver ricevuto queste confidenze, ne abbia parlato con i genitori e che, insieme, abbiano fatto intervenire una psicologa. Solo a quel punto sono stati informati i Servizi sociali territoriali e, solo in esito ad un vaglio positivo rispetto alle prime emergenze, è intervenuta la Procura della Repubblica che ha provveduto a nominare un c.t. nella persona della dr.ssa Ca., psicopedagogista. Quest'ultima, a sua volta, ha sentito la maestra, la psicologa, la bambina e la madre di quest'ultima ed ha fatto svolgere alla minore dei test. La Corte territoriale ha poi anche motivato in ordine alla mancata audizione del padre della bambina, parte offesa, osservando che la decisione della difesa di optare per il rito abbreviato incondizionato aveva limitato deliberatamente, e per scelta dell'imputato, l'ampiezza del materiale probatorio da raccogliere e su cui successivamente effettuare la valutazione ed assumere la conseguente decisione.
In conclusione i giudici di merito hanno motivatamente raggiunto il convincimento dell'attendibilità della narrazione della minore in ordine agli abusi sessuali subiti ad opera dell'imputato.
9. Infondato è il ricorso anche nel suo secondo motivo. Va ribadito (cfr. Cass. sez. 3^, 12 ottobre 2007 - 15 novembre 2007, n. 42110) che deve escludersi la configurabilità dell'attenuante della minore gravita del fatto (art. 609 bis c.p., u.c.) ove l'abuso sessuale, commesso ai danni di un minore di anni dieci, avvenga nell'ambito di un rapporto fiduciario di affidamento tra l'autore del reato e la vittima.
Nella specie correttamente i giudici di merito hanno ritenuto non accoglibile la richiesta della difesa dell'imputato di considerare il fatto contestato come di "minore gravità" ostandovi varie circostanze, fra le quali assumeva particolare rilievo la protrazione nel tempo della condotta e la qualità del R. come persona facente parte dell'organizzazione scolastica in senso lato, essendo tra l'altro addetto ad accompagnare i bambini nel tragitto a casa alla scuola materna.
10. Infine il quarto motivo di ricorso è inammissibile per assoluta genericità e mancanza di decisività della censura essendo tra l'altro mancata la specificazione delle circostanze di fatto riferite nelle sommarie informazioni rese dalla professoressa G. F..
11. Pertanto il ricorso, nel suo complesso, va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte:
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2009