Cass. pen., sez. III, sentenza 11/11/2008, n. 2101
CASS
Sentenza 11 novembre 2008

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Massime1

L'inutilizzabilità delle notizie che il perito o il consulente riceva, in sede di espletamento di incarico, dall'imputato, dalla persona offesa o da altre persone, non ha natura patologica bensì fisiologica, sicché il contenuto della consulenza tecnica disposta dal P.M. può essere legittimamente utilizzato nel rito abbreviato, ai fini di prova della responsabilità dell'imputato, anche con riguardo a dette notizie. (Fattispecie di avvenuta utilizzazione di consulenza psicopedagogica disposta in procedimento per reato di violenza sessuale su minore contenente la descrizione, da parte della persona offesa, degli abusi subiti).

Commentario1

  • 1La testimonianza ‘debole’ della vittima nel processo penale
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 26 gennaio 2019

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 11/11/2008, n. 2101
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2101
Data del deposito : 11 novembre 2008

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