Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/03/2004, n. 18686
CASS
Sentenza 3 marzo 2004

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La disciplina transitoria introdotta dall'art. 26 comma secondo legge 1 marzo 2001, n. 63, imponendo la rinnovazione dell'esame dei soggetti indicati negli artt. 64 e 197-bis cod. proc. pen. che abbiano reso precedenti dichiarazioni, nel rispetto degli avvertimenti previsti dalla nuova formulazione dell'art. 64 comma terzo stesso codice, è diretta a dare immediata attuazione al precetto introdotto con l'art. 111 comma quinto Cost., in deroga al principio "tempus regit actum"; ne consegue che la mancata rinnovazione rende le precedenti dichiarazioni assolutamente inutilizzabili, giacché rese in violazione della prescrizione di cui al citato art. 64 comma terzo cod. proc. pen., inutilizzabilità che attiene alla patologia dell'atto stesso, per cui deve escludersi ogni possibilità di recupero e di utilizzazione, anche nel giudizio abbreviato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/03/2004, n. 18686
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18686
    Data del deposito : 3 marzo 2004

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