Sentenza 25 maggio 2004
Massime • 1
Le dichiarazioni rese spontaneamente alla polizia giudiziaria dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, a norma dell'art. 350, comma settimo, cod. proc. pen., non possono essere utilizzate nel dibattimento se non ai fini delle contestazioni, ma sono pienamente utilizzabili nel giudizio abbreviato, nel quale ha pieno rilievo probatorio il materiale assunto nel corso delle indagini.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/05/2004, n. 29138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29138 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ROMANO Francesco - Presidente - del 25/05/2004
Dott. LEONASI Raffaele - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANNINO Saverio F. - Consigliere - N. 883
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 6044/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) D'AL GI, n. a Cercola il 30.10.1980;
2) NN RO, n. a Ercolano il 05.11.1965;
avverso la sentenza in data 10 dicembre 2003 della Corte di appello di Salerno;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e i ricorsi;
Udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Conti;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FEBBRARO Giuseppe, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Uditi gli avvocati RE Maria Lepre per D'SE e Paolo Cerruti per SA, che hanno concluso per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi.
FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Salerno confermava la sentenza in data 7 marzo 2003 del Giudice della udienza preliminare del Tribunale di Vallo della Lucania, emessa all'esito di giudizio abbreviato, appellata da D'AL GI e NN RO, condannati, con la diminuente del rito, il primo, con le attenuanti generiche, alla pena di anni tre, mesi otto di reclusione ed euro 16.000 di multa e il secondo a quella di anni cinque, mesi sei di reclusione ed euro 24.000 di multa in quanto responsabili del reato continuato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 perché, in concorso tra loro, illecitamente detenevano a fini di spaccio 166 pasticche di extasy, 10 grammi di hashish suddivisi in due pezzi e 5 grammi di cocaina suddivisi in tre dosi (in Palinuro di Centola, nella notte tra il 3 e il 4 agosto 2002).
Riteneva la Corte di appello provata la penale responsabilità degli imputati sulla base del dato obiettivo del rinvenimento delle sostanze stupefacenti parte indosso al D'SE, che si trovava nell'autovettura condotta dal SA, e parte sotto i sedili del veicolo.
Ricorrono per Cassazione entrambi gli imputati a mezzo dei rispettivi difensori.
Il difensore del D'SE deduce:
1) Violazione delle norme sulla competenza territoriale, posto che la droga era stata acquistata in Torre del Greco, come dichiarato dall'imputato, pur giudicato attendibile dalla Corte di appello. 2) Violazione dell'art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990, trattandosi di fatto di lieve entità, dato, in particolare, il modesto quantitativo delle sostanze.
Il difensore del SA deduce:
1) Violazione dell'art. 192 c.p.p. e vizio di motivazione in punto di valutazione delle prove circa la responsabilità dell'imputato, non essendo stato offerto alcun decisivo argomento per sostenere che egli fosse consapevole della esistenza delle droga a bordo dell'autovettura da lui condotta;
diversamente da quanto ritenuto per l'altro passeggero LA RE, che invece è stato assolto proprio per l'assenza di prove circa tale consapevolezza. Inoltre, anche ammettendo che il SA avesse una simile consapevolezza, non è stato indicato adeguatamente in base a quali argomenti egli dovesse ritenersi concorrente nel reato e non mero connivente.
2) Violazione degli artt. 350 comma 7 e 438 comma 5 c.p.p., essendosi la sentenza di condanna fondata sulle spontanee dichiarazioni del D'SE utilizzabili solo per le contestazioni ex art. 503 comma 3 c.p.p., sicché esse non potevano essere direttamente utilizzate ai fini della prova del fatto, nemmeno nell'ambito del giudizio abbreviato.
3) Violazione dell'art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990, non essendosi considerato a tal fine ogni elemento del fatto ed essendo stato erroneamente sopravvalutato il dato quantitativo, non particolarmente significativo.
DIRITTO
I ricorsi appaiono infondati.
In ordine alla questione della incompetenza territoriale non merita censura la valutazione della Corte di merito secondo cui dall'affermazione del D'SE circa il fatto che l'acquisto delle sostanze era avvenuto in Torre del Greco, pur nel quadro di un apprezzamento per la confessione dallo stesso resa (comunque non del tutto attendibile con riferimento alla posizione delle altre persone coinvolte nel fatto), non poteva ricavarsi una certezza sul luogo iniziale in cui ebbe inizio la condotta criminosa, a fronte del dato sicuro dell'accertamento del fatto della detenzione in località compresa nella giurisdizione del Tribunale di Vallo della Lucania. È palesemente infondata la eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese spontaneamente dal D'SE. In base all'art. 350 comma 7 c.p.p. queste possono essere utilizzate in dibattimento solo ai fini delle contestazioni ex art. 503 comma 3 c.p.p.; ma, proprio in base a tale previsione, che individua un caso di utilizzabilità parziale, ancorato alle forme del giudizio dibattimentale, le dichiarazioni in questione sono pienamente utilizzabili nell'ambito di giudizi che, come quello abbreviato, danno pieno rilievo probatorio al materiale assunto nel corso delle indagini (v., tra le altre, Cass., 31 gennaio 1997, Pedullà). Non merita censura il convincimento circa il coinvolgimento del SA nel fatto criminoso.
I giudici di merito hanno ineccepibilmente osservato che detto imputato non poteva non essere consapevole del fatto che il D'SE, che occupava il sedile a fianco di quello di guida, avesse occultato la droga in varie parti dell'autovettura di sua proprietà (parte sotto i sedili posteriori e parte sotto quello anteriore lato passeggero) e che, anzi, ne tenesse una parte in una busta fra le sue mani;
ciò tanto più in quanto il SA aveva dichiarato di essere sempre rimasto nell'automobile insieme al D'SE (salvo un breve momento nel quale era sceso dal veicolo per caricare il bagaglio del LA).
Non vi è dubbio, poi, che trasportando le sostanze alla guida della sua auto, egli abbia realizzato un concorso materiale (sotto l'aspetto del trasporto) alla detenzione delle sostanze stesse da parte del D'SE.
Nè può dirsi che esista contraddizione tra tale assunto e la diversa conclusione cui si è pervenuti con riferimento alla posizione del LA, dato che il proscioglimento di quest'ultimo è stato motivato sulla base della considerazione che egli era un mero passeggero e che, pur essendo verosimilmente a conoscenza della presenza delle sostanze stupefacenti sull'autoveicolo, residuava il dubbio circa un suo concorso materiale o morale.
Quanto alla esclusione dell'attenuante del fatto lieve, di cui si dolgono entrambi i ricorrenti, è stato dato ineccepibilmente rilievo preclusivo alla quantità, alla qualità e alla diversa natura delle sostanze, conformemente ai consolidati insegnamenti della giurisprudenza di legittimità in materia.
Al rigetto dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 25 maggio 2004.
Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2004